CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 12881/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A' di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 7.10.2025 il Tribunale di Bologna ha rigettato l’istanzadi riesame proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cuiil Gip del locale Tribunale aveva disposto nei confronti del medesimo la misuradella custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cuiagli art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo a), art. 337 cod.pen. (capo b);artt. 582, 585, 576 n. 5 bis cod.pen. (capo c) (fatti commessi in Bologna il 16settembre 2025) ricorrendo altresì l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c)cod.proc.pen.2. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione formulando due motivi.Con il primo deduce la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 273cod.proc.pen. in relazione all’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per avere il Tribunaleritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato per i reati dicui agli artt. 337 e 582 cod. proc.pen.Si assume che l’[OSCURATO:PERSONA], una volta compresa la presenza delle forzedell’ordine, é stato del tutto collaborativo senza mancare di rispetto agli agenti ointralciare le operazioni di Polizia. Si ritiene pertanto che non sussistano i graviindizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod, pen.assumendo con riguardo a tale ultimo reato che il dimenarsi era dovuto più chealtro alla caduta a terra a seguito della pressione dell’agente non volendo con ciòimpedire l’atto del [OSCURATO:PERSONA] che peraltro non ha inteso neanche farsirefertare.Con il secondo motivo deduce la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 275cod.proc.pen. in relazione all’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per avere il Tribunaleritenuto adeguata e proporzionale la misura della custodia cautelare in carcere.Si ritiene che le ravvisate esigenze cautelari possano essere salvaguardatemediante il ricorso alla misura gradata degli arresti domiciliari con il presidio delbraccialetto elettronico, non avendo il ricorrente inteso mai fare dell’abitazionefamiliare la base logistica di alcunché come dimostrato dalla circostanza che lostupefacente veniva rinvenuto solo in cantina dove lo stesso indagato avevacondotto gli inquirenti.3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.Questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che, in materia cautelarepersonale, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’insussistenza dei graviindizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 41579del 11/11/2025,; Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795del 2/3/2017, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv. 252178).In un'ottica analoga si è, altresì, affermato che, in tema di ricorso percassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, noncomprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione dellecaratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientrantinelle valutazioni del Gip e del Tribunale del Riesame, essendo, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Rv. 269438; cfr.anche Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Rv. 251760; Sez. 3, n. 41680 del12/11/2025).1.1. Ebbene, nella specie il Tribunale del riesame, già investito dellacontestazione della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi b) e c), conmotivazione esente da aporie logiche ha posto in rilievo come la ricostruzioneprospettata dalla difesa (e di nuovo riproposta con l’odierno ricorso) sia diversarispetto a quanto risulta dal verbale di arresto da cui si desume che l’[OSCURATO:PERSONA],resosi conto della presenza delle Forze dell’ordine che si erano qualificate conl’esibizione del relativo tesserino di riconoscimento, oltre a mostrare segni dinervosismo aveva messo in moto la sua auto incurante dell’invito rivoltogli discendere per essere sottoposto a controllo. Solo dopo che questi, fatto scenderedall’auto, si rifiutava di aprire il pugno chiuso nella tasca dei pantaloni, glioperanti esercitavano una certa energia fisica verso di lui afferrandogli le braccia;da questo momento lo stesso aveva quindi iniziato a dimenarsi riuscendo asfuggire per un po' ed a liberarsi di ciò che teneva in tasca. Dopo che gli operantiaveva cercato di ammanettarlo, lo stesso aveva usato violenza contro gli stessistringendo a sua volta il polso e le dita dell’appuntato [OSCURATO:PERSONA] e causandogliabrasioni e gonfiore sul dorso della mano destra.Alla luce di tale inequivoca ricostruzione dei fatti, il Tribunale ha quindi ritenuto,con motivazione esente da aporie logiche, di confermare il giudizio di gravitàindiziaria in ordine ai reati indicati non ravvisando per contro un’ipotesi di meraresistenza passiva come sostenuto dalla difesa.2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo.Ed invero il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Gip in ordine alla scelta dellamisura ponendo in rilievo che misure meno gravose non sarebbero statesufficienti stante la palese assenza nell’indagato di ogni autocontrollo e dellaminima affidabilità, come dimostrato dal fatto che i reati per cui si procede sonostati commessi durante la sottoposizione del medesimo alla misuradell’affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale ha per di più precisato chetale valutazione non può essere modificata in virtù dell’applicazione del presidiodel braccialetto elettronico, considerato altresì che il luogo deputatoall’esecuzione della misura degli arresti domiciliari sarebbe proprio l’abitazionenon lontano dalla quale lo stesso stoccava lo stupefacente.3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiaratoinammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,disp.att. cod.proc.pen.Così deciso in Roma il 20.2.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]