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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 24573/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19920/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lirappresenta e difende ex lege -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA n. 3920/2023depositat o i l 25/09/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento emesso il 20.09.2023 e notificato al ricorrente in pari data, il Questore della Provincia di Pescara, nel dare attuazione al decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto della Provincia di Pescara, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, cittadino tunisino, l’applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, concernente la consegna del passaporto e l’obbligo di presentazione all’[OSCURATO:PERSONA] nella giornata di sabato dalle ore 10 alle ore

12. In data 21.09.2023, in ottemperanza del termine di 48 ore stabilito nell’art. 14 comma 1bis D.lgs. 286/98, la Questura provvedeva a trasmettere il provvedimento in questione al competente Ufficio del Giudice di Pace di Pescara per la relativa convalida. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Pescara con decreto emesso il 25.09.2023 convalidava il provvedimento del Questore di Pescara, il quale veniva notificato al ricorrente in data 06.10.2023.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Pescara e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: « in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.: manifesta violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 1bis d. lgs. n. 286/98 e succ. mod.».

Deduce il ricorrente che il Giudice di Pace di Pescara provvedeva alla convalida dei provvedimenti alternativi alla misura del trattenimento presso il C.P.R. in evidente e manifesta violazione del termine di 48 ore imposto dal legislatore all’art. 14, comma 1bis del T.U.IMM., nella parte in cui prevede che “………Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio.

Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore….”.

Ed, infatti, la richiesta di convalida veniva trasmessa dalla Questura di Pescara all’Ufficio del Giudice di Pace in data 21.09.2023, alle ore 10.51 (cfr. doc. 2), mentre il Giudice di Pace provvedeva alla convalida del provvedimento solamente in data 25.09.2023 (orario di creazione del file.pdf reca l’orario delle 17.21), quando il termine di 48 ore imposto dalla richiamata norma era oramai manifestamente spirato da oltre due giorni.

Per quanto detto, ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato merita di essere cassato con immediata perdita di efficacia delle misure alternative, per essere state queste misure convalidate con un evidente e palese errore del Giudice di Pace di Pescara, oltre i termini di garanzia posti dal richiamato art. 14 comma 1 bis.

2. Il motivo è fondato.

L’art. 14, comma 1-bis , d.lgs. n. 286/98 dispone che le misure disposte dal Questore in luogo del trattenimento devono essere notificate all’interessato e comunicate entro 48 ore al Giudice di Pace competente, il quale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore (Cass.24604/2017).

Nella specie, risulta dagli atti prodotti dal ricorrente in allegato al ricorso che la richiesta di convalida veniva trasmessa dalla Questura di Pescara all’Ufficio del Giudice di Pace in data 21.09.2023, alle ore 10.51, mentre il Giudice di Pace provvedeva alla convalida del provvedimento solamente in data 25.09.2023, quando il termine di 48 ore era ormai scaduto.

3. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta.

4. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Pescara.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19920/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lirappresenta e difende ex lege -resistenti- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA n. 3920/2023depositat o i l 25/09/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso il 20.09.2023 e notificato al ricorrente in pari data, il Questore della Provincia di Pescara, nel dare attuazione al decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto della Provincia di Pescara, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, cittadino tunisino, l’applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, concernente la consegna del passaporto e l’obbligo di presentazione all’[OSCURATO:PERSONA] nella giornata di sabato dalle ore 10 alle ore 12. In data 21.09.2023, in ottemperanza del termine di 48 ore stabilito nell’art. 14 comma 1bis D.lgs. 286/98, la Questura provvedeva a trasmettere il provvedimento in questione al competente Ufficio del Giudice di Pace di Pescara per la relativa convalida. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Pescara con decreto emesso il 25.09.2023 convalidava il provvedimento del Questore di Pescara, il quale veniva notificato al ricorrente in data 06.10.2023. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Pescara e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: « in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.: manifesta violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 1bis d. lgs. n. 286/98 e succ. mod.». Deduce il ricorrente che il Giudice di Pace di Pescara provvedeva alla convalida dei provvedimenti alternativi alla misura del trattenimento presso il C.P.R. in evidente e manifesta violazione del termine di 48 ore imposto dal legislatore all’art. 14, comma 1bis del T.U.IMM., nella parte in cui prevede che “………Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore….”. Ed, infatti, la richiesta di convalida veniva trasmessa dalla Questura di Pescara all’Ufficio del Giudice di Pace in data 21.09.2023, alle ore 10.51 (cfr. doc. 2), mentre il Giudice di Pace provvedeva alla convalida del provvedimento solamente in data 25.09.2023 (orario di creazione del file.pdf reca l’orario delle 17.21), quando il termine di 48 ore imposto dalla richiamata norma era oramai manifestamente spirato da oltre due giorni. Per quanto detto, ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato merita di essere cassato con immediata perdita di efficacia delle misure alternative, per essere state queste misure convalidate con un evidente e palese errore del Giudice di Pace di Pescara, oltre i termini di garanzia posti dal richiamato art. 14 comma 1 bis. 2. Il motivo è fondato. L’art. 14, comma 1-bis , d.lgs. n. 286/98 dispone che le misure disposte dal Questore in luogo del trattenimento devono essere notificate all’interessato e comunicate entro 48 ore al Giudice di Pace competente, il quale, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore (Cass.24604/2017). Nella specie, risulta dagli atti prodotti dal ricorrente in allegato al ricorso che la richiesta di convalida veniva trasmessa dalla Questura di Pescara all’Ufficio del Giudice di Pace in data 21.09.2023, alle ore 10.51, mentre il Giudice di Pace provvedeva alla convalida del provvedimento solamente in data 25.09.2023, quando il termine di 48 ore era ormai scaduto. 3. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta. 4. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Pescara. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così dec
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