Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00409/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con riferimento al trattamento sanzionatorio, la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

Ritenuto in fatto

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Alfonso ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino di condanna in abbreviato del predetto per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. b) e co. 2 -sexies, codice strada, convertendo la pena detentiva in pena pecuniaria che ha rideterminato in euro 22.900,00 di ammenda, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e conferma nel resto.

2. La difesa ha formulato tre, distinti motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge per assenza di motivazione in ordine alla individuazione della pena base, attestata nel massimo edittale, a fronte di una pena pecuniaria individuata nel minimo, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto sostanzialmente incensurato, i precedenti risalendo nel tempo.

Con il secondo, ha dedotto analogo vizio in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, in difetto di appello del P.M. sul punto.

Con il terzo, infine, ha dedotto analogo vizio con riferimento all'aumento della pena detentiva per l'aggravante di cui all'art. 186 c. 2 -sexies codice strada, norma che lo prevede solo per la pena pecuniaria.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con riferimento al trattamento sanzionatorio e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.

Considerato in diritto

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'operato aumento per l'aggravante contestata; nel resto il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello, nel rispondere alla relativa doglianza, ha ritenuto la pena rapportata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., precisando che il fatto era da ritenersi grave, stante l'elevata concentrazione di alcol nel sangue, ben superiore al minimo richiamato dalla norma incriminatrice e, anzi, prossima al massimo della soglia.

Ha, poi, richiamato i precedenti dell'imputato, ritenendoli espressione di una personalità incline a infrangere le regole.

Infine, ha revocato la sospensione condizionale della pena erroneamente concessa dal Tribunale, alla stregua del divieto legale di cui all'art. 164, c. 4, cod. pen.3.

I primi due motivi sono manifestamente infondati.

3.1. Quanto alla prima doglianza, si rileva come la Corte territoriale abbia fornito giustificazione congrua, non manifestamente illogica, né contraddittoria circa il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della pena individuata dal primo giudice.

La relativa censura si traduce nella mera contestazione, in chiave dialettica, delle rassegnate conclusioni (cfr., sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, quest'ultima sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e veicola la sollecitazione a pervenire a divergente valutazione, estranea al giudizio di legittimità.

3.2. La revoca della sospensione condizionale della pena è imposta dalla disciplina legale e ha natura meramente dichiarativa, come già più volte chiarito dal giudice di legittimità, in quanto ha riguardo a effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento, sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione dell'art. 674 c. 1 -bis, cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr. sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; sez. 1, n. 24103 del 8/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281432; n. 30710 del 10/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv- 276408; n. 12817 del 31/1/2017, P.G. in proc.

Oliveri, Rv. 269516, in cui la Corte ha precisato che al giudice d'appello - richiesto dalla parte pubblica, anche se non impugnante - della revoca, ai sensi del citato art. 168, c. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l'istanza, rimettendo la decisione al giudice dell'esecuzione, quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti e, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione in ordine alla revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, di cui l'imputato aveva usufruito più di due volte; n. 7199 del 23/1/2007, Mango, Rv. 236113; n. 10534 del 30/1/2008, P.G. in proc.

Sciabica e altro, Rv. 239069).

4. È, invece, fondata la doglianza relativa all'aumento per l'aggravante di cui all'art. 186 c. 2 -sexies codice strada, avendolo il Tribunale operato anche sulla pena detentiva, in violazione della norma richiamata.

L'annullamento che ne consegue, tuttavia, può essere disposto senza rinvio, potendosi procedere alla rideterminazione della pena in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett.

I), cod. proc. pen., non comportando il relativo calcolo alcun profilo di discrezionalità, ma derivando direttamente dall'applicazione dei criteri utilizzati dal giudice di merito.

La pena da convertire, pertanto, va così rideterminata: mesi due di arresto e euro 400 di ammenda (p.b. mesi sei di arresto e euro 800,00 di ammenda, come individuata dal giudice del merito, aumentata la sola pena pecuniaria per l'aggravante di cui all'art. 186 c. 2 -sexies, codice strada, a euro 1.200,00, come da calcolo del giudice del merito, diminuita l'intera pena per le generiche nella misura di un terzo, come indicato dal giudice del merito e, quindi, sino a mesi quattro di arresto e euro 8(1)0,00 di ammenda, ridotta, infine, per il rito nella misura indicata e così sino a mesi due di arresto e euro 400,00 di ammenda), da convertirsi in euro 15.000,00 (euro 250,00 per 60 giorni), individuata la pena finale, dunque, in euro 15.400,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro 15.400,00 di ammenda, convertita la pena detentiva di giorni sessanta in pena pecuniaria.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con riferimento al trattamento sanzionatorio, la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. Ritenuto in fatto 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Alfonso ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato quella del Tribunale cittadino di condanna in abbreviato del predetto per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. b) e co. 2 -sexies, codice strada, convertendo la pena detentiva in pena pecuniaria che ha rideterminato in euro 22.900,00 di ammenda, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e conferma nel resto. 2. La difesa ha formulato tre, distinti motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per assenza di motivazione in ordine alla individuazione della pena base, attestata nel massimo edittale, a fronte di una pena pecuniaria individuata nel minimo, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto sostanzialmente incensurato, i precedenti risalendo nel tempo. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, in difetto di appello del P.M. sul punto. Con il terzo, infine, ha dedotto analogo vizio con riferimento all'aumento della pena detentiva per l'aggravante di cui all'art. 186 c. 2 -sexies codice strada, norma che lo prevede solo per la pena pecuniaria. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto M. Giuseppina FODARONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con riferimento al trattamento sanzionatorio e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'operato aumento per l'aggravante contestata; nel resto il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, nel rispondere alla relativa doglianza, ha ritenuto la pena rapportata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., precisando che il fatto era da ritenersi grave, stante l'elevata concentrazione di alcol nel sangue, ben superiore al minimo richiamato dalla norma incriminatrice e, anzi, prossima al massimo della soglia. Ha, poi, richiamato i precedenti dell'imputato, ritenendoli espressione di una personalità incline a infrangere le regole. Infine, ha revocato la sospensione condizionale della pena erroneamente concessa dal Tribunale, alla stregua del divieto legale di cui all'art. 164, c. 4, cod. pen.3. I primi due motivi sono manifestamente infondati. 3.1. Quanto alla prima doglianza, si rileva come la Corte territoriale abbia fornito giustificazione congrua, non manifestamente illogica, né contraddittoria circa il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della pena individuata dal primo giudice. La relativa censura si traduce nella mera contestazione, in chiave dialettica, delle rassegnate conclusioni (cfr., sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, quest'ultima sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e veicola la sollecitazione a pervenire a divergente valutazione, estranea al giudizio di legittimità. 3.2. La revoca della sospensione condizionale della pena è imposta dalla disciplina legale e ha natura meramente dichiarativa, come già più volte chiarito dal giudice di legittimità, in quanto ha riguardo a effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento, sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione dell'art. 674 c. 1 -bis, cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr. sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; sez. 1, n. 24103 del 8/4/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281432; n. 30710 del 10/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv- 276408; n. 12817 del 31/1/2017, P.G. in proc. Oliveri, Rv. 269516, in cui la Corte ha precisato che al giudice d'appello - richiesto dalla parte pubblica, anche se non impugnante - della revoca, ai sensi del citato art. 168, c. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l'istanza, rimettendo la decisione al giudice dell'esecuzione, quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti e, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione in ordine alla revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, di cui l'imputato aveva usufruito più di due volte; n. 7199 del 23/1/2007, Mango, Rv. 236113; n. 10534 del 30/1/2008, P.G. in proc. Sciabica e altro, Rv. 239069). 4. È, invece, fondata la doglianza relativa all'aumento per l'aggravante di cui all'art. 186 c. 2 -sexies codice strada, avendolo il Tribunale operato anche sulla pena detentiva, in violazione della norma richiamata. L'annullamento che ne consegue, tuttavia, può essere disposto senza rinvio, potendosi procedere alla rideterminazione della pena in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., non comportando il relativo calcolo alcun profilo di discrezionalità, ma derivando direttamente dall'applicazione dei criteri utilizzati dal giudice di merito. La pena da convertire, pertanto, va così rideterminata: mesi due di arresto e euro 400 di ammenda (p.b. mesi sei di arresto e euro 800,00 di ammenda, come individuata dal giudice del merito, aumentata la sola pena pecuniaria per l'aggravante di cui all'art. 186 c. 2 -sexies, codice strada, a euro 1.200,00, come da calcolo del giudice del merito, diminuita l'intera pena per le generiche nella misura di un terzo, come indicato dal giudice del merito e, quindi, sino a mesi quattro di arresto e euro 8(1)0,00 di ammenda, ridotta, infine, per il rito nella misura indicata e così sino a mesi due di arresto e euro 400,00 di ammenda), da convertirsi in euro 15.000,00 (euro 250,00 per 60 giorni), individuata la pena finale, dunque, in euro 15.400,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro 15.400,00 di ammenda, convertita la pena detentiva di giorni sessanta in pena pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]