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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 16937/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA Nel procedimento per correzione di errore materiale nella la sentenza del 01/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE che ha deciso sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 069DEWQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042GVH8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla liquidazione delle note spese depositate dalle partì civili, con correzione dell'errore materiale nel dispositivo pronunciato in pubblica udienza del 01.10.2024 relativo al proc. n. 20163/2024. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il presente procedimento ha ad oggetto la correzione degli errori materiali contenuti nella motivazione e nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale, in data 1 ottobre 2024, che ha statuito nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarando inammissibili entrambi i ricorsi, nelle parti in cui si è omesso di provvedere in ordine alle richieste di liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite FAI - Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane e [OSCURATO:PERSONA], le quali, presenti all'udienza del 1 ottobre 2024 a mezzo dei rispettivi difensori, hanno entrambe depositato memorie conclusive e note spese.

Ritiene la Corte che i suddetti errori materiali debbano essere corretti mediante inserimento, alla fine della motivazione e alla fine del dispositivo, della seguente dicitura: "Condanna, infine, agli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e FAI Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che liquida rispettivamente in euro 3.686,00 oltre accessori di legge alla prima e in euro 1.844,00 oltre accessori di legge alla seconda".

La cancelleria provvederà agli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo e nella parte motivazionale della sentenza n. 47606/24 pronunciata dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione in data 01.10.2024, depositata in data 30.12.2024 nel procedimento RG n. 20163/24 nella parte in cui è stata omessa alla fine della motivazione e alla fine del dispositivo la seguente dicitura: "Condanna, infine, gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e FAI Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che liquida rispettivamente in euro 3.686,00 oltre accessori di legge alla prima e in euro 1.844,00 oltre accessori di legge alla seconda".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Nel procedimento per correzione di errore materiale nella la sentenza del 01/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE che ha deciso sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 069DEWQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042GVH8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla liquidazione delle note spese depositate dalle partì civili, con correzione dell'errore materiale nel dispositivo pronunciato in pubblica udienza del 01.10.2024 relativo al proc. n. 20163/2024. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il presente procedimento ha ad oggetto la correzione degli errori materiali contenuti nella motivazione e nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale, in data 1 ottobre 2024, che ha statuito nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarando inammissibili entrambi i ricorsi, nelle parti in cui si è omesso di provvedere in ordine alle richieste di liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite FAI - Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane e [OSCURATO:PERSONA], le quali, presenti all'udienza del 1 ottobre 2024 a mezzo dei rispettivi difensori, hanno entrambe depositato memorie conclusive e note spese. Ritiene la Corte che i suddetti errori materiali debbano essere corretti mediante inserimento, alla fine della motivazione e alla fine del dispositivo, della seguente dicitura: "Condanna, infine, agli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e FAI Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che liquida rispettivamente in euro 3.686,00 oltre accessori di legge alla prima e in euro 1.844,00 oltre accessori di legge alla seconda". La cancelleria provvederà agli adempimenti di competenza. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo e nella parte motivazionale della sentenza n. 47606/24 pronunciata dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione in data 01.10.2024, depositata in data 30.12.2024 nel procedimento RG n. 20163/24 nella parte in cui è stata omessa alla fine della motivazione e alla fine del dispositivo la seguente dicitura: "Condanna, infine, gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e FAI Federazione delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che liquida rispettivamente in euro 3.686,00 oltre accessori di legge alla prima e in euro 1.844,00 oltre accessori di legge alla seconda". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenz
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