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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 42403/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLItclato avviso allej2artej udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t,. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale di Noia, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato da lui raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi di appello nel merito, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa, per il reato di porto abusivo di un'arma da sparo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo, con quale deduce la violazione di legge per l'omessa motivazione in merito alla concedibilità del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.103/2017.

Si tratta, infatti, di un'impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello, quelli inerenti la sussistenza dei reati contestati e la sua responsabilità per essi, ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato.

Questa Corte ha stabilito, infatti, che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).

La sentenza impugnata, peraltro, contiene una esplicita valutazione della insussistenza di una evidente innocenza dell'imputato, che imporrebbe il suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per cui il ricorso è, oltre che inammissibile, anche manifestamente infondato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLItclato avviso allej2artej udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t,. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20 febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale di Noia, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], preso atto del concordato da lui raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia ai motivi di appello nel merito, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa, per il reato di porto abusivo di un'arma da sparo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo, con quale deduce la violazione di legge per l'omessa motivazione in merito alla concedibilità del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.103/2017. Si tratta, infatti, di un'impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello, quelli inerenti la sussistenza dei reati contestati e la sua responsabilità per essi, ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194). La sentenza impugnata, peraltro, contiene una esplicita valutazione della insussistenza di una evidente innocenza dell'imputato, che imporrebbe il suo proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per cui il ricorso è, oltre che inammissibile, anche manifestamente infondato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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