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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 28760/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 febbraio 2025 il Tribunale di Sciacca, all'esito del procedimento ex art.444 cod. proc. pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 2.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con due motivi: violazione di legge in relazione agli articoli 222 e 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per sproporzione tra la sanzione accessoria e quella penale; mancanza di motivazione rispetto alla disposizione della sanzione accessoria della sospensione della patente , la cui graduazione non risulterebbe proporzionata a quella della pena principale.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con ambedue motivi manifestamente infondati.

Il ricorrente, ripercorsi i principi di legittimità in materia, nell'articolazione concreta della doglianza non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che, differentemente da quanto paventato, ha reso motivazione sul punto della commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria.

Il giudice di merito ha difatti chiarito che, in forza dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all'art. 222 cod. strada, la fattispecie concreta vede l'applicazione alternativa della sanzione della revoca della patente di guida o della sanzione della sospensione della stessa, applicando di conseguenza la seconda e più mite sanzione (ritenuta quindi adeguata ex art. 218 cod. strada).

La durata della sospensione è stata in concreto argomentata sostanzialmente ex art. 218 cod. strada con particolare riferimento alla gravità della violazione commessa, per la quale rileva il riferimento alla descrizione della condotta (come da imputazione), stante anche il richiamo, nell'apparato motivazionale precedente, alla CNR e agli allegati (per i riferimenti alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta, si veda Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832).

È invece inconferente la censura ove si prospetta l'illogicità per sproporzione tra durata della sanzione accessoria e pena applicata, in quanto, come innanzi chiarito, la durata della prima deve essere determinata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 4, n. 55130 del 2017, Fiorini, cit.).

Il secondo motivo avanzato, inoltre, risulta manifestamente infondato in quanto prospetta un difetto, una contraddittorietà e un'evidente illogicità della motivazione che, tuttavia, non emergono dal provvedimento impugnato.

Al riguardo, la sentenza contiene anche una ponderazione circa le ragioni di scelta della meno grave sanzione della sospensione, anzìchè della revoca (Corte Cost. n.88/2019).

4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2025 il Tribunale di Sciacca, all'esito del procedimento ex art.444 cod. proc. pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con due motivi: violazione di legge in relazione agli articoli 222 e 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per sproporzione tra la sanzione accessoria e quella penale; mancanza di motivazione rispetto alla disposizione della sanzione accessoria della sospensione della patente , la cui graduazione non risulterebbe proporzionata a quella della pena principale. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto con ambedue motivi manifestamente infondati. Il ricorrente, ripercorsi i principi di legittimità in materia, nell'articolazione concreta della doglianza non confronta il suo dire con la motivazione della sentenza che, differentemente da quanto paventato, ha reso motivazione sul punto della commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria. Il giudice di merito ha difatti chiarito che, in forza dell'intervento di Corte cost. n. 88 del 2019 in merito all'art. 222 cod. strada, la fattispecie concreta vede l'applicazione alternativa della sanzione della revoca della patente di guida o della sanzione della sospensione della stessa, applicando di conseguenza la seconda e più mite sanzione (ritenuta quindi adeguata ex art. 218 cod. strada). La durata della sospensione è stata in concreto argomentata sostanzialmente ex art. 218 cod. strada con particolare riferimento alla gravità della violazione commessa, per la quale rileva il riferimento alla descrizione della condotta (come da imputazione), stante anche il richiamo, nell'apparato motivazionale precedente, alla CNR e agli allegati (per i riferimenti alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta, si veda Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832). È invece inconferente la censura ove si prospetta l'illogicità per sproporzione tra durata della sanzione accessoria e pena applicata, in quanto, come innanzi chiarito, la durata della prima deve essere determinata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (sul punto, ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 4, n. 55130 del 2017, Fiorini, cit.). Il secondo motivo avanzato, inoltre, risulta manifestamente infondato in quanto prospetta un difetto, una contraddittorietà e un'evidente illogicità della motivazione che, tuttavia, non emergono dal provvedimento impugnato. Al riguardo, la sentenza contiene anche una ponderazione circa le ragioni di scelta della meno grave sanzione della sospensione, anzìchè della revoca (Corte Cost. n.88/2019). 4. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data