CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 05469/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma del medesimo difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in epigrafe indicata, che, in riforma della sentenza resa il 23 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza - per avere riqualificato le condotte ascritte ai capi 1) e 5) nel reato di cui all'art. 624 coo. pen., escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in relazione ai capi 6) e 7) e riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione ai capi 2) e 7) - ha rideterminato le pene rispettivamente inflitte agli imputati, confermando nel resto. In data 23 ottobre 2025, sono pervenute conclusioni scritte nell'interesse degli imputati da parte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i tre motivi sollevati [violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede con riferimento al capo di imputazione 7); in relazione alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa con riferimento all'orario notturno con riguardo al capo di imputazione 4); in relazione alla penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo di imputazione 8)] non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 3-9 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore-