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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24345/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Isernia del 17.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Isernia ha provveduto sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di cui agli artt. 648bis e 495 cod. pen., contro il provvedimento di convalida del sequestro eseguito dalla PG sui beni nella disponibilità del ricorrente ed ivi specificamente indicati (Euro 341, un telefono cellulare I-Phone; un telefono Redmi; una automobile [OSCURATO:PERSONA]); il Tribunale, in particolare, ha accolto parzialmente l'istanza di riesame ordinando il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della [OSCURATO:PERSONA] e della somma di denaro attinte;

2. ricorre per cassazione il difensore del Karaj lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 253 comma 1 e 355 comma 2 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che il provvedimento impugnato difetta di motivazione circa il fumus commissi delicti, la finalità probatoria concernente la apprensione dei telefoni cellulari e il nesso di strumentalità tra questi e l'illecito ipotizzato; riporta il contenuto del provvedimento impugnato che ha distinto tra i telefoni cellulari, la cui strumentalità rispetto alla prosecuzione delle indagini è stata ritenuta di immediata evidenza, rispetto all'autoveicolo ed al denaro; sottolinea che, in ogni caso, il provvedimento non ha motivato se non in maniera pleonastica sul "fumus" del reato ipotizzato e che si risolve nella circostanza, richiamata non già nel decreto di convalida ma nell'atto di PG, secondo cui il Karaj, oltre venti minuti dopo rispetto alla segnalazione dell'avvenuto furto, era stato individuato a bordo di una autovettura regolarmente noleggiata e stazionante nei pressi dell'abitazione depredata; richiama le SS.UU.

"Botticelli" sull'onere di motivazione delle finalità probatorie del sequestro ed osserva che né nel provvedimento impugnato né nel decreto di convalida risulta descritta nemmeno approssimativamente la condotta che si attribuisce al ricorrente non consentendo così alcuna valutazione in termini di pertinenzialità di quanto appreso rispetto alle finalità probatorie fondanti il sequestro e non essendo possibile un mero richiamo agli atti di PG ed alle formule contenute nelle norme di legge; segnala che il Tribunale del Riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto di convalida individuando esso stesso le specifiche finalità investigative del sequestro; 2.2 violazione di legge con rifermento agli artt. 178 comma 2 lett. c), 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.: segnala che l'ordinanza del Tribunale è totalmente silente sull'eccezione di nullità del sequestro, eseguito dalla PG senza l'avviso di cui all'art. 356 cod. proc. pen., con violazione del diritto di difesa.; aggiunge che non vi è prova che il sequestro abbia nel caso di specie seguito una rituale perquisizione sottoposta peraltro alle medesime garanzie comunque non rispettate;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento dell'ordinanza: rileva che il provvedimento impugnato ha genericamente motivato in punto di "fumus" ed ha del tutto ignorato la censura difensive concernente la nullità del sequestro per mancanza dell'avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore all'atto della esecuzione del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. In data 8.10.2021, personale della Compagnia dei [OSCURATO:PERSONA] e Molise era intervenuto in via Civitelle di Agnone su chiamata di tale [OSCURATO:PERSONA] che aveva denunziato il tentativo di due individui di impossessarsi della sua autovettura; nel corso delle ricerche, veniva notata una autovettura [OSCURATO:PERSONA] in sosta con a bordo l'odierno ricorrente che aveva declinato agli operanti le proprie essendo peraltro sprovvisto di documenti e che veniva perciò accompagnato presso gli uffici del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Agnone; nel frattempo tale [OSCURATO:PERSONA] aveva denunziato il furto con scasso perpetrato nella abitazione del padre distante 50 metri rispetto al luogo in cui era stato intercettato il Karaj.

Sulla scorta di questo quadro, evincibile esclusivamente dalla lettura della comunicazione di notizia di reato ex art. 347 cod. proc. pen., la PG aveva proceduto al sequestro - ex art. 354 cod. proc. pen. - di quanto il Karaj era stato trovato in possesso ovvero: della somma di Euro 341,00; di un cellulare I- phone con relativa smart card Wind3; di un cellulare marca Redmi con relativa smart-card Wind 3; dell'autovettura Nissan risultata intestata alla società [OSCURATO:PERSONA].

2. Con provvedimento del 9.10.2021 il PM presso il Tribunale di Isernia aveva convalidato il sequestro in quanto avente ad oggetto "... corpi di reato necessari per l'accertamento dei fatti".

3. A fronte del ricorso per riesame proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente il Tribunale ha fatto presente che "... sebbene allo stato non sia possibile escludere l'astratta configurabilità del reato, preme al collegio evidenziare, rilievo questo assorbente, che dalla motivazione del decreto di convalida del sequestro e dal verbale di sequestro della PG non risultano indicate, in maniera adeguata, le ulteriori indagini ed accertamenti da effettuarsi su alcuni dei beni sottoposti a sequestro, in relazione al titolo di reato per cui si procede nei confronti dell'indagato" (cfr., pag. 2 della ordinanza impugnata); il Tribunale ha sottolineto questo profilo con particolare riguardo alla somma di denaro ed alla autovettura di cui, difatti, ed all'esito, ed in accoglimento del ricorso, ha disposto il dissequestro.

A diversa soluzione il Tribunale è invece pervenuto con riferimento ai telefoni cellulari sul rilievo secondo cui "... la natura di tali beni e le circostanze in cui sono stati rinvenuti ... consentono invece di desumere con immediatezza la necessità di compiere ulteriori accertamenti al fine di estrapolare dagli stessi dati ed elementi che potrebbero risultare utili ai fini investigativi" (cfr., ivi, pag. 3) giustificando in tal modo, e per questi ultimi, la misura ablatoria che era stata adottata dalla PG.

4. Ebbene: come appena accennato, è stato lo stesso Tribunale del Riesame a dare atto che il provvedimento di convalida del PM non aveva dato conto delle finalità probatorie per l'accertamento dei fatti cui sarebbe stata funzionale la adozione del sequestro operato dalla PG.Si tratta, come è ormai pacifico, di un requisito essenziale del provvedimento di convalida anche qualora il sequestro abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc.

Botticelli ed altri, Rv. 273548 - 01 cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le tante, Sez. 6 - , Sentenza n. 56733 del 12/09/2018, PM in proc. c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274781 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 37639 del 13/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277061 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 51200 del 29/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278229 - 01).

E, tuttavia, pur dando conto della assenza di motivazione che caratterizzava il decreto di convalida, il Tribunale ha ritenuto di dover mantenere il sequestro sui telefoni cellulari poiché, a suo dire, la natura stessa degli apparati e le circostanze del caso denunziavano la funzionalità del provvedimento ablativo alla necessità di procedere alla estrapolazione di dati con finalità investigative.

In definitiva, cioè, il Tribunale ha mantenuto il sequestro sui telefoni cellulari provvedendo a motivare sulla strumentalità del sequestro "in vece" del PM.

Questa Corte ha però più volte ribadito che il Tribunale del Riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 39187 del 17/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282200 - 01; tra le non massimate, Sez. 2, Sentenza n. 26539 del 25.2.2022, Cellino ed altro; Sez. 6, Sentenza n. 16937 del 9.3.2022, Tonelli; Sez. 6, Sentenza n. 13160 del 13.1.2022, Celi).

5. Nel caso, come in quello che ci occupa, di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, si è inoltre chiarito che la Corte di Cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (cfr., Sez. 4, Sentenza n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 3, Sentenza n. 21918 del 24.2.2022, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, Sentenza n. 8614 del 2.12.2021, Livrieri; Sez. 6, Sentenza n. 16937 del 9.3.2022, Tonelli; Sez. 2, Sentenza n. 4445 del 21.12.2021, Fantarella; Sez. 2, Sentenza n. 441 del 5.10.2020, Marino).

L'accoglimento del ricorso sotto il primo profilo "assorbe" la questione di natura processuale dedotta con il secondo motivo essendo perciò il collegio esonerato dal valutare la tempestività dell'eccezione (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 41063 del 19/03/2015, Greco, Rv. 265089 - 01, secondo cui la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione).

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del PM presso il Tribunale di Isernia in data 9.10.2021 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ordina la restituzione di quanto ancora in sequestro all'avente diritto.

Manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione al P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Isernia del 17.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Isernia ha provveduto sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di cui agli artt. 648bis e 495 cod. pen., contro il provvedimento di convalida del sequestro eseguito dalla PG sui beni nella disponibilità del ricorrente ed ivi specificamente indicati (Euro 341, un telefono cellulare I-Phone; un telefono Redmi; una automobile [OSCURATO:PERSONA]); il Tribunale, in particolare, ha accolto parzialmente l'istanza di riesame ordinando il dissequestro e la restituzione all'avente diritto della [OSCURATO:PERSONA] e della somma di denaro attinte; 2. ricorre per cassazione il difensore del Karaj lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 253 comma 1 e 355 comma 2 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che il provvedimento impugnato difetta di motivazione circa il fumus commissi delicti, la finalità probatoria concernente la apprensione dei telefoni cellulari e il nesso di strumentalità tra questi e l'illecito ipotizzato; riporta il contenuto del provvedimento impugnato che ha distinto tra i telefoni cellulari, la cui strumentalità rispetto alla prosecuzione delle indagini è stata ritenuta di immediata evidenza, rispetto all'autoveicolo ed al denaro; sottolinea che, in ogni caso, il provvedimento non ha motivato se non in maniera pleonastica sul "fumus" del reato ipotizzato e che si risolve nella circostanza, richiamata non già nel decreto di convalida ma nell'atto di PG, secondo cui il Karaj, oltre venti minuti dopo rispetto alla segnalazione dell'avvenuto furto, era stato individuato a bordo di una autovettura regolarmente noleggiata e stazionante nei pressi dell'abitazione depredata; richiama le SS.UU. "Botticelli" sull'onere di motivazione delle finalità probatorie del sequestro ed osserva che né nel provvedimento impugnato né nel decreto di convalida risulta descritta nemmeno approssimativamente la condotta che si attribuisce al ricorrente non consentendo così alcuna valutazione in termini di pertinenzialità di quanto appreso rispetto alle finalità probatorie fondanti il sequestro e non essendo possibile un mero richiamo agli atti di PG ed alle formule contenute nelle norme di legge; segnala che il Tribunale del Riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto di convalida individuando esso stesso le specifiche finalità investigative del sequestro; 2.2 violazione di legge con rifermento agli artt. 178 comma 2 lett. c), 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.: segnala che l'ordinanza del Tribunale è totalmente silente sull'eccezione di nullità del sequestro, eseguito dalla PG senza l'avviso di cui all'art. 356 cod. proc. pen., con violazione del diritto di difesa.; aggiunge che non vi è prova che il sequestro abbia nel caso di specie seguito una rituale perquisizione sottoposta peraltro alle medesime garanzie comunque non rispettate; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento dell'ordinanza: rileva che il provvedimento impugnato ha genericamente motivato in punto di "fumus" ed ha del tutto ignorato la censura difensive concernente la nullità del sequestro per mancanza dell'avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore all'atto della esecuzione del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In data 8.10.2021, personale della Compagnia dei [OSCURATO:PERSONA] e Molise era intervenuto in via Civitelle di Agnone su chiamata di tale [OSCURATO:PERSONA] che aveva denunziato il tentativo di due individui di impossessarsi della sua autovettura; nel corso delle ricerche, veniva notata una autovettura [OSCURATO:PERSONA] in sosta con a bordo l'odierno ricorrente che aveva declinato agli operanti le proprie essendo peraltro sprovvisto di documenti e che veniva perciò accompagnato presso gli uffici del [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Agnone; nel frattempo tale [OSCURATO:PERSONA] aveva denunziato il furto con scasso perpetrato nella abitazione del padre distante 50 metri rispetto al luogo in cui era stato intercettato il Karaj. Sulla scorta di questo quadro, evincibile esclusivamente dalla lettura della comunicazione di notizia di reato ex art. 347 cod. proc. pen., la PG aveva proceduto al sequestro - ex art. 354 cod. proc. pen. - di quanto il Karaj era stato trovato in possesso ovvero: della somma di Euro 341,00; di un cellulare I- phone con relativa smart card Wind3; di un cellulare marca Redmi con relativa smart-card Wind 3; dell'autovettura Nissan risultata intestata alla società [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con provvedimento del 9.10.2021 il PM presso il Tribunale di Isernia aveva convalidato il sequestro in quanto avente ad oggetto "... corpi di reato necessari per l'accertamento dei fatti". 3. A fronte del ricorso per riesame proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente il Tribunale ha fatto presente che "... sebbene allo stato non sia possibile escludere l'astratta configurabilità del reato, preme al collegio evidenziare, rilievo questo assorbente, che dalla motivazione del decreto di convalida del sequestro e dal verbale di sequestro della PG non risultano indicate, in maniera adeguata, le ulteriori indagini ed accertamenti da effettuarsi su alcuni dei beni sottoposti a sequestro, in relazione al titolo di reato per cui si procede nei confronti dell'indagato" (cfr., pag. 2 della ordinanza impugnata); il Tribunale ha sottolineto questo profilo con particolare riguardo alla somma di denaro ed alla autovettura di cui, difatti, ed all'esito, ed in accoglimento del ricorso, ha disposto il dissequestro. A diversa soluzione il Tribunale è invece pervenuto con riferimento ai telefoni cellulari sul rilievo secondo cui "... la natura di tali beni e le circostanze in cui sono stati rinvenuti ... consentono invece di desumere con immediatezza la necessità di compiere ulteriori accertamenti al fine di estrapolare dagli stessi dati ed elementi che potrebbero risultare utili ai fini investigativi" (cfr., ivi, pag. 3) giustificando in tal modo, e per questi ultimi, la misura ablatoria che era stata adottata dalla PG. 4. Ebbene: come appena accennato, è stato lo stesso Tribunale del Riesame a dare atto che il provvedimento di convalida del PM non aveva dato conto delle finalità probatorie per l'accertamento dei fatti cui sarebbe stata funzionale la adozione del sequestro operato dalla PG.Si tratta, come è ormai pacifico, di un requisito essenziale del provvedimento di convalida anche qualora il sequestro abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato (cfr., Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli ed altri, Rv. 273548 - 01 cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le tante, Sez. 6 - , Sentenza n. 56733 del 12/09/2018, PM in proc. c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274781 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 37639 del 13/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277061 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 51200 del 29/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278229 - 01). E, tuttavia, pur dando conto della assenza di motivazione che caratterizzava il decreto di convalida, il Tribunale ha ritenuto di dover mantenere il sequestro sui telefoni cellulari poiché, a suo dire, la natura stessa degli apparati e le circostanze del caso denunziavano la funzionalità del provvedimento ablativo alla necessità di procedere alla estrapolazione di dati con finalità investigative. In definitiva, cioè, il Tribunale ha mantenuto il sequestro sui telefoni cellulari provvedendo a motivare sulla strumentalità del sequestro "in vece" del PM. Questa Corte ha però più volte ribadito che il Tribunale del Riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (cfr., in tal senso, Sez. 2 - , Sentenza n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 39187 del 17/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282200 - 01; tra le non massimate, Sez. 2, Sentenza n. 26539 del 25.2.2022, Cellino ed altro; Sez. 6, Sentenza n. 16937 del 9.3.2022, Tonelli; Sez. 6, Sentenza n. 13160 del 13.1.2022, Celi). 5. Nel caso, come in quello che ci occupa, di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, si è inoltre chiarito che la Corte di Cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (cfr., Sez. 4, Sentenza n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 3, Sentenza n. 21918 del 24.2.2022, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, Sentenza n. 8614 del 2.12.2021, Livrieri; Sez. 6, Sentenza n. 16937 del 9.3.2022, Tonelli; Sez. 2, Sentenza n. 4445 del 21.12.2021, Fantarella; Sez. 2, Sentenza n. 441 del 5.10.2020, Marino). L'accoglimento del ricorso sotto il primo profilo "assorbe" la questione di natura processuale dedotta con il secondo motivo essendo perciò il collegio esonerato dal valutare la tempestività dell'eccezione (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 41063 del 19/03/2015, Greco, Rv. 265089 - 01, secondo cui la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione). P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del PM presso il Tribunale di Isernia in data 9.10.2021 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ordina la restituzione di quanto ancora in sequestro all'avente diritto. Manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione al P
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