CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocatoGennaro di Maggio;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoAntonino Tornabè;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, sez. dist. di Palermo, n. 1107/2023 depositata il 02/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che la Corte accolga il ricorso.Numero registro generale 17607/2023Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 22425/2026Data pubblicazione 30/06/20261.L’Agenzia delle Entrate Riscossione impugna la sentenza della Cortedi giustizia di secondo grado della Sicilia che ha rigettato l’appello dallamedesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Palermo, diaccoglimento del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per l’annullamento ditredici cartelle di pagamento.La sentenza qui impugnata, ha premesso che:- l’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in primo gradoaveva depositato copia fotostatica delle relate di notifica della cartelle dipagamento, attestanti l’irreperibilità del destinatario;- con l’atto di appello, l’agente della riscossione aveva depositato n 13estratti di ruolo;- la sentenza di primo grado aveva ritenuto l’ammissibilitàdell’impugnazione, accolta in forza della nullità del procedimentonotificatorio di alcune delle tredici cartelle di pagamento, per omessaspedizione della raccomandata informativa, in violazione dell’art. 140c.p.c.Nel dettaglio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado,richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale prima dieffettuare la notificazione con le modalità di cui all’art. 60, comma 1 lett.e) d.P.R. 600 del 1973, in luogo di quelle previste dall’art. 140 cod. proc.civ., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere lericerche volte a verificare l’assoluta irreperibilità del destinatario, haritenuto, in ordine alle cartelle notificate a mezzo posta, che l’affidamentoad un servizio postale privato della notificazione di atti impositivi rendainesistente la notificazione.2. Il ricorso è affidato ad un motivo. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resistecon controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto diinteresse ad agire.Numero registro generale 17607/2023Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 22425/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il Procuratore generale in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] hadepositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.Nelle more della definizione del giudizio è pervenuto il fascicolod’ufficio richiesto da questa Corte con ordinanza interlocutoria del25.5.2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione formula un unico motivo diricorso.Con la doglianza fa valere, ex art 360, comma 1, n. 3 c.p.c. laviolazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d. lgs. 546 del 1992.Rilevato che la società contribuente, con il ricorso introduttivo avevaimpugnato tredici estratti di ruolo contenenti il riferimento ad altrettantecartelle di pagamento per omessa notifica e prescrizione della pretesatributaria, assume che la sentenza, nell’annullare le cartelle, non abbiapreso in esame l’inammissibilità della autonoma impugnazionedell’estratto di ruolo, esclusa dall’art. 12, comma 4 bis d.P.R. 602 del1973, come novellato dal d.l. 146 del 2021 conv. con mod. 215 del 2021ritenuto applicabile ai processi in corso dalle Sezioni Unite (n.26283/2022), anche nella parte in cui limita l’impugnazione dell’estratto diruolo e delle cartelle che sia assumono invalidamente notificate alricorrere di particolari condizioni, da cui derivi il pregiudizio.2. Il ricorso è fondato e sussiste l’interesse ad agire dell’Agenzia delleEntrate essendo stato formulato, l’originario ricorso, avverso 13 estratti diruolo, così come risulta dagli atti ed in particolare dalla sentenza di primogrado.La Corte deve, quindi, rilevare l’inammissibilità dell’originario ricorsoproposto dal contribuente in primo grado contro l’estratto di ruolo (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022; in senso conforme v., diseguito, Cass., Sez, 5, n. 6857 del 7/03/2023).Numero registro generale 17607/2023Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 22425/2026Data pubblicazione 30/06/2026In seguito all’introduzione, nell’ordinamento, dell’art. 12, comma 4bis,del d.P.R. n. 602 del 1973, ad opera del d.l. n. 146 del 2021, convertito,con modificazioni, nella legge n. 215 del 2021, comma poi sostituitodall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110 del 2024, l’estratto di ruolo non èimpugnabile, a parte i casi eccezionali previsti nello stesso citato comma,di cui il contribuente non ha dedotto l’esistenza.Questa sezione, con orientamento cui si intende dare continuità(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30952/2024), ha recentemente affermatoche, qualora non si sia formato un giudicato interno esplicito sullaautonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, la Corte di Cassazione ha ilpotere-dovere di rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità del ricorso diprimo grado per carenza dell’interesse a ricorrere quale condizionedell’azione, sulla scorta dell’insegnamento a sezioni unite, citato, del 2022(v., altresì, per il rilievo che il difetto di interesse ad agire pertiene allequestioni cd. fondanti, Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172).3. Non occorrendo quindi ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultimaparte, c.p.c., con dichiarazione di inammissibilità del ricorso originariodella contribuente.Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, tra le parti,avuto riguardo al fondamento della presente pronuncia nello jussuperveniens così come ricostruito dalle Sezioni Unite della Corte (v.Cass., 28 febbraio 2023, n. 6063). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, dichiara inammissibile l’originario ricorso della societàcontribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, il 14.1.2026Il PresidenteLiberato Paolitto