CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 06523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] LAVOROLa Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19396/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle Infrastrutture e della Mobilità, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.259/2025 depositata il 27/03/2025. letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c. occorre provvedere sulle spese, da porre a carico dei ricorrenti giacché le circostanze allegate nell’atto di rinuncia non possono essere opposte ai controricorrenti per giustificare una pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Numero registro generale 19396/2025 Numero sezionale 194/2026 Numero di raccolta generale 6523/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 2.600,00 per competenze professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 19396/2025 Numero sezionale 194/2026 Numero di raccolta generale 6523/2026 Data pubblicazione 19/03/2026