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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2023:318
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CC0374

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 aprile 2023 ( 1 ) Causa C‑374/22 XXX contro [OSCURATO:PERSONA] général aux réfugiés et aux apatrides [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Rifugiati minorenni – Direttiva 2011/95/UE – Domanda di protezione internazionale a titolo derivato presentata dal padre – Rigetto – Articolo 23 – Condizioni di accesso ai benefici previsti per i familiari – Definizione – Requisito secondo cui il nucleo familiare del rifugiato deve essere stato costituito nel paese d’origine – Effetto diretto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 18 e 24 – Parità di trattamento – Effettività della protezione internazionale – Mantenimento dell’unità del nucleo familiare»

1. «Per i rifugiati, e per coloro che cercano di proteggerli, il diritto all’unità del nucleo familiare implica il diritto al ricongiungimento familiare in un paese di asilo, in quanto i rifugiati non possono tornare in sicurezza nel loro paese d’origine per godere in esso del diritto alla vita familiare.

L’integrità del nucleo familiare del rifugiato è allo stesso tempo un diritto e un principio umanitario; essa rappresenta inoltre un quadro di protezione essenziale e un importante presupposto della riuscita di soluzioni durevoli per i rifugiati, contribuendo così a restituire loro una parvenza di vita normale» ( 2 ).

Una delle questioni fondamentali sollevate dalla presente causa è se si possa limitare il godimento di tale diritto ai soli nuclei familiari di rifugiati che sono stati costituiti nello Stato d’origine.

2. Si tratta di una questione delicata, sotto vari aspetti.

Anzitutto, perché siffatta limitazione sembra derivare dalla scelta esplicita del legislatore dell’Unione.

Inoltre, perché la normativa dell’Unione applicabile ai rifugiati oscilla continuamente tra la definizione di garanzie fondamentali che devono essere assicurate ai rifugiati, resi particolarmente vulnerabili dal loro percorso migratorio subito, e la volontà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di contenere i flussi migratori ( 3 ).

Infine, perché le peculiarità della controversia principale potrebbero indurre a superare il nesso che si riteneva consustanziale tra l’idea di trasferimento e lo status di rifugiato in quanto i minori ai quali è stato riconosciuto detto status sono nati in Belgio da genitori che si sono incontrati in tale Stato membro.

I. Contesto normativo A. Direttiva 2011/95/UE

3. I considerando 18 e 19 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( 4 ), sono così formulati: «(18) Nell’applicare la presente direttiva gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all’“interesse superiore del minore”, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Nel valutare l’interesse superiore del minore gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell’unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo. (19) È necessario ampliare la nozione di “familiari” tenendo conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all’interesse superiore del minore».

4. Il considerando 38 della direttiva 2011/95 precisa che, «[n]el decidere se concedere i diritti ai benefici previsti nella presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero tenere in debito conto l’interesse superiore del minore nonché [le] situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari.

In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l’interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d’origine».

5. L’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) j) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: – il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi, – i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale, – il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato».

6. L’articolo 3 della direttiva 2011/95, intitolato «Disposizioni più favorevoli», dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva».

7. L’articolo 20 della direttiva 2011/95, che figura nel capo VII intitolato «Contenuto della protezione internazionale», precisa al suo paragrafo 5 che «[l]’interesse superiore del minore è la principale considerazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori».

8. L’articolo 23 di detta direttiva, che rientra parimenti nel suo capo VII, è intitolato «Mantenimento dell’unità del nucleo familiare».

Esso è formulato come segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V.

4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

5. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d’origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale».

9. Gli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 elencano i benefici relativi al diritto di soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’accesso all’istruzione e alle procedure di riconoscimento delle qualifiche, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, ai minori non accompagnati, all’accesso all’alloggio, alla libera circolazione nel territorio dello Stato membro, all’accesso agli strumenti di integrazione e, infine, al rimpatrio.

B. Diritto belga

10. L’articolo 9 bis, contenuto nel capo III («Soggiorno per un periodo superiore a tre mesi») del titolo I («Norme generali») della loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri) ( 5 ), come modificata, in particolare, dalla legge dell’8 luglio 2011 (in prosieguo: la «legge del 1980 come modificata»), dispone quanto segue: «1.

In casi eccezionali e a condizione che lo straniero disponga di un documento d’identità, il permesso di soggiorno può essere chiesto al sindaco della località in cui lo straniero soggiorna, il quale inoltrerà la domanda al Ministro o a un suo delegato.

Se il Ministro o il suo delegato concede il permesso di soggiorno, esso sarà rilasciato in Belgio.

La condizione secondo cui lo straniero deve disporre di un documento d’identità non si applica: – al richiedente asilo la cui domanda di asilo non sia stata oggetto di una decisione definitiva o che abbia proposto un ricorso per cassazione amministrativa dichiarato ammissibile (...); – allo straniero che dimostri validamente la propria impossibilità di ottenere in Belgio il documento di identità richiesto.

2. Fatti salvi gli altri elementi della domanda, non possono essere considerati circostanze eccezionali e sono dichiarati inammissibili: 1 o gli elementi che sono già stati dedotti a sostegno di una domanda di asilo ai sensi degli articoli 50, 50 bis, 50 ter e 51 e che sono stati respinti dalle autorità competenti in materia di asilo, ad eccezione degli elementi respinti in quanto estranei ai criteri della Convenzione di Ginevra di cui all’articolo 48/3 e ai criteri previsti dall’articolo 48/4 in materia di protezione sussidiaria, o in quanto non rientrano nella competenza di tali autorità; 2° gli elementi che avrebbero dovuto essere dedotti nel corso della procedura di esame della domanda di asilo ai sensi degli articoli 50, 50 bis, 50 ter e 51, nella misura in cui esistevano ed erano noti allo straniero prima della conclusione della procedura; 3° gli elementi che sono già stati dedotti in una precedente domanda di permesso di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione degli elementi dedotti nell’ambito di una domanda dichiarata irricevibile a motivo dell’assenza dei documenti di identità richiesti o a motivo del mancato o incompleto pagamento del contributo di cui all’articolo 1 o /1 e ad eccezione degli elementi dedotti in precedenti domande che sono state oggetto di rinuncia; 4° gli elementi che sono stati dedotti nell’ambito di una domanda di permesso di soggiorno sulla base dell’articolo 9 ter.

3. La domanda di permesso di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] è esaminata esclusivamente sulla base dell’ultima domanda presentata e trasmessa dal sindaco o dal suo delegato al Ministro o al suo delegato.

Si ritiene che lo straniero che presenta una nuova domanda rinunci alle domande pendenti presentate in precedenza».

11. L’articolo 10, paragrafo 1, punto 7, contenuto nel capo III del titolo I della legge del 1980 come modificata dispone quanto segue: «Fatte salve le disposizioni degli articoli 9 e 12, sono ammessi d’ufficio a soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA] per più di tre mesi: (…) — 7° il padre e la madre di uno straniero riconosciuto come rifugiato ai sensi dell’articolo 48/3 o che beneficia della protezione sussidiaria, che vengono ad abitare con lui, a condizione che quest’ultimo abbia un’età inferiore ai diciotto anni e sia entrato nel [OSCURATO:PERSONA] senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge e non sia stato effettivamente affidato in seguito a un tale adulto, o sia stato abbandonato una volta entrato nel [OSCURATO:PERSONA]».

II. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

12. XXX è cittadino guineano.

Egli è arrivato in Belgio nel 2007.

Ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, che è stata respinta, seguita da altre due domande, nel 2010 e nel 2011, che le autorità belghe hanno rifiutato di prendere in considerazione.

Il 29 gennaio 2019 XXX ha presentato una quarta domanda di protezione internazionale, nel cui ambito faceva valere di essere padre di due minori nati in Belgio nel 2016 e nel 2018, di cui almeno uno è stato riconosciuto come rifugiato ( 6 ), al pari della loro madre ( 7 ).

Tale quarta domanda è stata respinta in quanto irricevibile il 2 ottobre 2019.

Il 15 ottobre 2019 XXX ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), che lo ha respinto il 17 aprile 2020.

13. XXX ha conseguentemente proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Dinanzi ad esso sostiene, in sostanza, che, in quanto padre di una minore rifugiata, deve essere considerato un «familiare» ai sensi della direttiva 2011/95 e vedersi concedere la protezione internazionale.

Il resistente nel procedimento principale sostiene, dal canto suo, che la direttiva 2011/95 non prevede l’obbligo di concedere la protezione internazionale ai familiari che, individualmente, non ne abbiano diritto.

L’articolo 23 della direttiva 2011/95 si limiterebbe ad esigere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri organizzino un accesso ai benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 di detta direttiva, ma tale accesso sarebbe limitato a determinati familiari a condizione che il nucleo familiare sia stato costituito nello Stato di origine, ipotesi che non ricorre nel caso della famiglia di XXX.

14. Il giudice del rinvio dubita che la menzionata direttiva 2011/95 preveda l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere lo status di beneficiario di protezione internazionale ai familiari di un rifugiato per il solo motivo che essi sono familiari.

Detto giudice si interroga inoltre sull’applicabilità al ricorrente nel procedimento principale dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 sebbene dal testo di tale articolo sembri emergere che la succitata disposizione è applicabile soltanto ai familiari del beneficiario di protezione internazionale come definiti da detta direttiva all’articolo 2, lettera j).

Orbene, XXX non risponderebbe a detta definizione, dal momento che, pur essendo effettivamente il padre di almeno una minore riconosciuta come rifugiata, il ricorrente nel procedimento principale non contesta che il nucleo familiare cui appartiene la minore in parola non è stato costituito nel paese d’origine, bensì in Belgio.

Tuttavia, XXX sostiene che l’interesse superiore del minore esige che la nozione di «familiare» sia interpretata estensivamente, a fortiori in una situazione di dipendenza come quella che caratterizzerebbe il suo rapporto con i suoi figli.

Infatti, egli ha fatto valere, nell’ambito della sua quarta domanda di protezione internazionale, che la madre dei minori soffre di gravi problemi psicologici e che egli doveva quindi occuparsi dei figli.

15. XXX sostiene che, qualora la Corte dichiarasse che l’articolo 23 della direttiva 2011/95 è applicabile alla fattispecie oggetto del procedimento principale, tale disposizione non è stata trasposta in diritto belga e che, trattandosi di una disposizione direttamente efficace, essa impone di concedergli la protezione internazionale.

Il giudice del rinvio considera, dal canto suo, che l’articolo 23 della direttiva 2011/95, quand’anche fosse direttamente efficace, non sembra comportare la concessione a XXX della protezione internazionale se il medesimo non ha diritto di ottenerla.

In particolare, l’articolo 23 della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 24 di detta direttiva, consentirebbe soltanto che XXX possa aspirare alla concessione di un permesso di soggiorno.

Il giudice del rinvio ritiene quindi necessario interrogare la Corte in merito all’eventuale effetto diretto dell’articolo 23 della direttiva 2011/95 e alle conseguenze che ne deriverebbero.

Inoltre, il giudice del rinvio richiama l’argomento del ricorrente nel procedimento principale secondo cui l’interesse superiore del minore menzionato all’articolo 20 della direttiva 2011/95 e il rispetto della vita familiare imporrebbero di interpretare l’articolo 23 della direttiva 2011/95 nel senso che impone di concedere la protezione internazionale al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in tale paese anche se egli non vi ha a sua volta diritto.

16. In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se [l’articolo] 2, lettera j), e l’articolo 23 della [direttiva 2011/95] debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano al padre di due minori nati in Belgio e riconosciuti in tale paese come rifugiati laddove il succitato articolo 2, lettera j), precisa che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, menzionati dalla direttiva 2011/95/UE, sono tali se il “nucleo familiare [era] già costituito nel paese di origine”.

2. Se la circostanza, fatta valere dal [ricorrente nel procedimento principale] in udienza, che i suoi figli si trovino in una situazione di dipendenza nei suoi riguardi e che l’interesse superiore dei suoi figli imponga, a suo avviso, di concedergli la protezione internazionale implichi, alla luce dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva [2011/95], che la nozione di "familiari" del beneficiario di protezione internazionale, menzionati dalla direttiva [2011/95], sia estesa a un nucleo familiare che non era costituito nel paese di origine.

3. In caso di risposta affermativa alle prime due questioni pregiudiziali, se l’articolo 23 della direttiva [2011/95], che non è stato trasposto in diritto belga per prevedere la concessione di un permesso di soggiorno o della protezione internazionale al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in detto paese, possa produrre direttamente effetti.

4. In caso affermativo, se l’articolo 23 della direttiva [2011/95] conferisca, in assenza di trasposizione, al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in tale paese il diritto di rivendicare i benefici di cui agli articoli da 24 a 35 [della menzionata direttiva], tra i quali un permesso di soggiorno che gli consenta di abitare legalmente in Belgio con la sua famiglia, o il diritto alla protezione internazionale anche qualora tale padre non vi abbia individualmente diritto.

5. Se l’efficacia pratica dell’articolo 23 della [direttiva 2011/95], letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»] e dei considerando 18, 19 e 38 [della menzionata direttiva], imponga a uno Stato membro, che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i familiari [ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva o rispetto ai quali sussiste una situazione individuale di dipendenza] del beneficiario di tale status possano, qualora non abbiano individualmente diritto alla concessione del medesimo status, invocare determinati benefici, di riconoscere a tali familiari il diritto allo status di rifugiato derivato, affinché possano invocare detti benefici per mantenere l’unità familiare.

6. Se l’articolo 23 della [direttiva 2011/95], letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della [Carta] e dei considerando 18, 19 e 38 [della menzionata direttiva], imponga a uno Stato membro che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i genitori di un rifugiato riconosciuto possa[no] godere dei benefici elencati agli articoli da 24 a 35 della direttiva citata, di [consentire a detti genitori] di godere di una protezione internazionale derivata al fine di attribuire fondamentale importanza all’interesse superiore del minore e di garantire l’effettività dello status di rifugiato di quest’ultimo».

III. Analisi A. Osservazioni preliminari

17. Le questioni pregiudiziali vengono sottoposte alla Corte in un contesto fattuale riguardante un padre di minori nati in Belgio, di cui almeno uno gode dello status di rifugiato, che sono presenti nel territorio belga con la madre, parimenti rifugiata, essendo inoltre pacifico che, da un lato, il nucleo familiare così formato non si è costituito nello Stato di origine bensì nello Stato ospitante e, dall’altro, il padre non sembra avere diritto egli stesso di beneficiare di protezione internazionale.

Il procedimento principale verte sulla contestazione da parte del padre del rifiuto delle autorità belghe di concedergli tale protezione, anche a titolo derivato.

18. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte, e in particolare dalle osservazioni scritte di XXX, risulta che la madre è stata riconosciuta come rifugiata in particolare sulla base della necessità di proteggere la figlia contro l’escissione e soffre di gravi problemi di salute mentale.

19. La presente causa solleva quindi la questione se la direttiva 2011/95 offra a tale padre di famiglia una qualsivoglia protezione o beneficio che possa consentirgli di soggiornare regolarmente in Belgio con i figli rifugiati.

Detta questione si pone in un contesto nazionale in evoluzione.

Sembra infatti pacifico che il Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ([OSCURATO:PERSONA] generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio), fino al 2018, concedesse automaticamente al genitore di un minore rifugiato uno status derivato analogo a quello del minore, a prescindere da qualsiasi considerazione relativa alla sussistenza, in capo a detto genitore, dei requisiti necessari per la concessione della protezione internazionale.

Nel 2019, il [OSCURATO:PERSONA] generale per i rifugiati e gli apolidi ha posto fine a questa prassi.

Attualmente, il genitore di un rifugiato al quale sia stata negata la protezione internazionale in quanto non ne abbia diritto deve presentare una domanda di regolarizzazione per motivi umanitari fondata sull’articolo 9 bis della legge del 1980 come modificata.

Secondo il ricorrente nel procedimento principale, tale procedura di diritto comune sarebbe soggetta a proprie condizioni di ammissibilità e offrirebbe poche garanzie, segnatamente in materia di termini.

20. Il testo delle questioni pregiudiziali alterna la menzione del riconoscimento della protezione internazionale ai familiari nella situazione di XXX alla menzione dell’accesso ai benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95.

21. Si impone anzitutto una precisazione a tale riguardo.

Come dichiarato dalla Corte, la direttiva 2011/95 non prevede l’estensione, a titolo derivato, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari di una persona che gode di tale status i quali non hanno individualmente diritto al riconoscimento di detto status, dato che l’articolo 23 della citata direttiva si limita a imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari, in conformità ai procedimenti nazionali e nei limiti in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale dei suddetti familiari, possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l’accesso al lavoro o all’istruzione ( 8 ).

22. Dal momento che l’articolo 3 della direttiva 2001/95 offre agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di introdurre disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché tali disposizioni siano compatibili con la direttiva 2011/95, la Corte ha dichiarato, al termine di un esame rigoroso, che detta direttiva non osta a che uno Stato membro, in base a disposizioni nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo derivato e ai fini del mantenimento dell’unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore di un cittadino di un paese terzo al quale tale status è stato riconosciuto ai sensi della disciplina stabilita dalla succitata direttiva, anche nel caso in cui detto minore sia nato nel territorio di tale Stato membro e possegga, tramite l’altro genitore, la cittadinanza di un altro paese terzo nel quale non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni, purché al suddetto minore non sia applicabile un motivo di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 e questi non abbia diritto, a motivo della sua cittadinanza o di altri elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, in detto Stato membro a un trattamento migliore rispetto a quello derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato ( 9 ).

Pertanto, la concessione della protezione internazionale derivata ai sensi della direttiva 2011/95, in quanto misura più favorevole, è possibile, alla duplice condizione che risulti da una scelta dello Stato membro interessato e sia compatibile con le disposizioni della direttiva 2011/95 e, in particolare, presenti sempre un nesso con la logica della protezione internazionale.

23. Orbene, dal fascicolo presentato alla Corte risulta che, attualmente, in Belgio non è applicabile ad una situazione come quella di XXX alcuna disposizione nazionale o prassi più favorevole rispetto a quella prevista dalla direttiva 2011/95.

Al contrario, sembra che il [OSCURATO:PERSONA] generale per i rifugiati e gli apolidi abbia inteso porre fine alla sua precedente prassi più favorevole.

24. In tali circostanze, in assenza della volontà dello Stato membro interessato di istituire un regime più favorevole, a prescindere dall’interpretazione adottata delle disposizioni della direttiva 2011/95 al centro della presente causa, non sarà possibile per XXX vedersi riconoscere a titolo derivato lo status di rifugiato.

25. Tuttavia, come indicato dalla Corte, la concessione di tale status non è l’unica forma di protezione offerta dalla direttiva 2011/95, dato che essa garantisce altresì l’accesso a taluni vantaggi ai familiari del beneficiario di protezione internazionale.

Pertanto, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte devono essere comprese nel senso che sono volte ad accertare se XXX possa beneficiare di uno o dei vantaggi previsti agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95.

26. Inoltre, per il prosieguo del ragionamento, ricordo che le disposizioni della direttiva 2011/95 devono essere interpretate, secondo una giurisprudenza costante, non solo alla luce dell’impianto sistematico e della finalità della medesima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, ma altresì, come emerge dal considerando 16 della direttiva in questione, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta ( 10 ) e segnatamente degli articoli 7, 18 e 24 della stessa.

27. Tenendo costantemente presente tale imperativo, inizio ora l’analisi delle questioni pregiudiziali.

B. Sulle prime due questioni pregiudiziali

28. Al pari della Commissione, esaminerò congiuntamente le prime due questioni pregiudiziali con le quali il giudice del rinvio intende accertare se l’articolo 2, lettera j), e l’articolo 23 della direttiva 2011/95 possano essere interpretati nel senso che il padre, cittadino di un paese terzo, di minori che godono dello status di rifugiato nati in Belgio, nell’ambito di un nucleo familiare costituito in tale Stato, debba essere considerato un «familiare» ai sensi della menzionata direttiva.

Il giudice del rinvio si chiede quale possa essere l’incidenza della situazione di dipendenza del minore nei riguardi del padre, nonché della lettura dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva 2011/95 sull’interpretazione da dare alla nozione di «familiari» ai sensi di detta direttiva.

29. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, conformemente alla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza, una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per determinarne il senso e la portata, deve solitamente essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto, in particolare, del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione ( 11 ).

30. Da un punto di vista letterale, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare.

Il paragrafo 2 di tale articolo 23 precisa che detti [OSCURATO:PERSONA] «provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare».

Per determinare l’ambito di applicazione di tale articolo 23, paragrafo 2, occorre quindi ricorrere all’articolo 2, lettera j), della menzionata direttiva, ai sensi del quale, «[a]i fini della presente direttiva, si intende per (...) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: (...) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato».

31. Dalla formulazione dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95 risulta quindi senza ambiguità che, ai sensi di detta direttiva, i familiari sono considerati tali solo se il nucleo familiare era già costituito nel paese d’origine.

32. Ciò sembra confermato dall’analisi contestuale, dato che l’articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di decidere che il succitato articolo 23 si applica anche ai congiunti «che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d’origine » ( 12 ).

Il considerando 16 di detta direttiva menziona inoltre i familiari dei richiedenti asilo «al loro seguito » ( 13 ).

33. Tale analisi letterale è corroborata dall’analisi teleologica, sebbene il mantenimento dell’unità del nucleo familiare non sia l’obiettivo principale della direttiva 2001/95 ( 14 ).

Così, la Corte ha già dichiarato che la ragion d’essere dell’articolo 23 della direttiva della direttiva 2011/95 è «quella di permettere al beneficiario di protezione internazionale di godere dei diritti a lui conferiti da tale protezione mantenendo nel contempo l’unità del nucleo familiare nel territorio dello Stato membro ospitante» ( 15 ).

Poiché si tratta per l’appunto di mantenere l’unità del nucleo familiare, la famiglia è preesistente, in linea di principio, al trasferimento nello Stato membro ospitante ( 16 ) e saranno quindi i membri del nucleo familiare già costituito a godere, se del caso, dei benefici previsti agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 ( 17 ).

La difficoltà della presente causa risiede nel fatto che i minori rifugiati non si sono trasferiti.

34. Alla luce di tali elementi interpretativi molto chiari, né l’invocazione del rapporto di dipendenza tra i minori riconosciuti come rifugiati e il padre né la lettura dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva 2011/95, privi in sé di efficacia vincolante, sono idonee a modificare siffatta interpretazione.

35. Da un lato, per quanto riguarda la situazione di dipendenza dei minori nei riguardi del padre, in questa fase dell’analisi essa non può avere l’effetto di modificare ciò che il legislatore dell’Unione ha enunciato chiaramente, vale a dire che, perché siano considerati familiari ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, occorre che il nucleo familiare in parola, tra altre condizioni, sia stato costituito nello Stato di origine.

La situazione di dipendenza è intrinsecamente ciò che caratterizza profondamente il rapporto di ogni minore con i genitori e, tuttavia, ciò non ha impedito al legislatore dell’Unione di proteggere tale rapporto sul fondamento dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 solamente quando esso sia già stato creato prima dell’arrivo nel territorio dello Stato ospitante.

Sebbene la giurisprudenza della Corte imponga di interpretare estensivamente le disposizioni di diritto derivato volte a favorire l’esercizio di diritti fondamentali, siffatto obbligo di interpretazione estensiva non può giustificare un’interpretazione contraria al testo di dette disposizioni ( 18 ).

36. Dall’altro, per quanto riguarda il considerando 18 della direttiva 2011/95, esso rammenta che l’interesse superiore del minore è una considerazione fondamentale che deve guidare gli [OSCURATO:PERSONA] membri nel loro processo di adozione di decisioni individuali.

Ciò non toglie che tale interesse debba essere preso in considerazione entro i limiti definiti dal legislatore dell’Unione all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95.

37. Quanto al considerando 19 di detta direttiva, la necessità di ampliare la nozione di «familiare» cui esso fa riferimento deve essere intesa nel contesto storico in cui s’inserisce l’adozione della direttiva 2011/95.

Quest’ultima ha infatti rifuso la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta ( 19 ).

Anche tale direttiva definiva i familiari facendo riferimento al nucleo familiare già costituito nel paese di origine ( 20 ).

Il considerando 19 della direttiva 2001/95 deve essere compreso come una mera esplicitazione dell’aggiunta di un terzo trattino alla disposizione che definisce i familiari ( 21 ), aggiunta che costituisce l’ampliamento della nozione di «familiare» al quale si riferisce detto considerando.

38. Quanto al considerando 38 della direttiva 2001/95, mi sembra che esso riguardi anzitutto le situazioni di dipendenza dei congiunti nei riguardi del beneficiario di protezione internazionale.

Mi risulta quindi difficile comprendere come l’invocazione di detto considerando possa sostenere la tesi di XXX laddove quest’ultimo afferma che la fattispecie oggetto del procedimento principale è caratterizzata proprio dalla dipendenza dei figli rifugiati nei suoi riguardi, e non viceversa.

È vero che il succitato considerando contiene anche un richiamo all’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di tenere conto dell’interesse superiore del minore, ma siffatto richiamo non può fondare un’interpretazione che si discosterebbe dal chiaro tenore letterale dell’articolo 2, lettera j), di tale direttiva.

39. Infine, l’interpretazione proposta al paragrafo 31 delle presenti conclusioni trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte.

Così, la Corte ha già stabilito che la concessione dei benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 ai familiari del beneficiario di protezione internazionale «richiede la compresenza di tre condizioni consistenti, primo, nella qualità di familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di tale direttiva, secondo, nel fatto di non avere individualmente diritto alla protezione internazionale e, terzo, nella compatibilità con lo status giuridico personale del familiare interessato» ( 22 ), così confermando chiaramente il nesso tra la nozione di «familiari» ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2011/95, e l’articolo 2, lettera j), di tale direttiva, il cui scopo è per l’appunto di definire detta nozione.

Ancora più chiaramente, la Corte aveva dichiarato, alcuni mesi prima, che dalla lettura combinata delle due disposizioni in parola risulta che «l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere l’accesso ai [vantaggi previsti all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95] non si estende ai figli del beneficiario di protezione internazionale nati nello Stato membro ospitante da un nucleo familiare ivi costituito » ( 23 ).

40. Pertanto, l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, la nozione di «familiari» presuppone che il nucleo familiare fosse già costituito nel paese d’origine.

C. Sulla terza questione pregiudiziale

41. La terza questione pregiudiziale viene posta solamente nell’ipotesi di una risposta affermativa alle prime due questioni.

Per il caso in cui la Corte si pronunciasse in tal senso, occorre stabilire ora se l’articolo 23 della direttiva 2011/95 possa produrre direttamente effetti, dato che il giudice del rinvio ha indicato, sotto la sua esclusiva responsabilità, che detta disposizione non era stata trasposta in diritto belga.

42. Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre detta direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto ( 24 ).

A tal riguardo, occorre esaminare la natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi.

Una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci ( 25 ).

Anche se una direttiva lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in termini non equivoci, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della regola da essa enunciata ( 26 ).

43. Occorre quindi esaminare ora se l’articolo 23 della direttiva 2011/95 appaia, dal punto di vista sostanziale, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere fatta valere da un singolo nei confronti di uno Stato membro dinanzi ai giudici di quest’ultimo.

44. Il tenore letterale di tale terza questione riguarda l’intero articolo 23 della direttiva 2011/95, senza distinguere tra le sue diverse componenti.

Poiché la situazione di XXX non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2011/95, escludo anzitutto detto paragrafo dal campo della presente analisi.

45. Per quanto concerne il paragrafo 1 di detto articolo 23, ai sensi del quale «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare», non mi sembra che esso presenti le caratteristiche necessarie affinché gli sia riconosciuta efficacia diretta.

Al pari della Commissione ( 27 ), ritengo che esso sia formulato in termini troppo generici per poter essere considerato «sufficientemente preciso» ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 42 delle presenti conclusioni ( 28 ).

46. Dalla logica interna all’articolo 23 della direttiva 2011/95 risulta che il paragrafo 2 di detto articolo precisa ciò che viene richiesto agli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo alla protezione dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale in relazione ai familiari quali definiti da detta direttiva.

Il menzionato paragrafo prevede che detti familiari «che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare».

47. Detto paragrafo 2 enuncia, a mio avviso chiaramente, l’obbligo a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare l’ accesso dei familiari ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95.

I familiari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, della citata direttiva devono quindi essere ammessi a beneficiare, secondo le procedure nazionali organizzate a tal fine, di un permesso di soggiorno (articolo 24), di documenti di viaggio (articolo 25), dell’accesso all’occupazione (articolo 26), all’istruzione (articolo 27), alle procedure di riconoscimento delle qualifiche (articolo 28), all’assistenza sociale (articolo 29), all’assistenza sanitaria (articolo 30), alle misure di protezione dei minori non accompagnati (articolo 31) e all’alloggio (articolo 32), della libera circolazione nel territorio dello Stato membro ospitante (articolo 33), dell’accesso agli strumenti di integrazione (articolo 34) e dell’assistenza al rimpatrio (articolo 35).

48. Si potrebbe obiettare, da un lato, che gli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 non derivano dalla sua sola lettura, dato che il testo di tale disposizione andrebbe necessariamente letto insieme ad uno dei diritti menzionati agli articoli da 24 a 35 della medesima direttiva e, dall’altro, che questo stesso testo, dal momento che prevede una serie di limitazioni del suo ambito di applicazione ratione personae, priverebbe detta disposizione del carattere incondizionato necessario per il riconoscimento di un effetto diretto.

49. Per quanto riguarda la prima obiezione, l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 non impone l’accesso automatico ai benefici elencati agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva, bensì richiede che venga offerto ai familiari ammissibili un modo per essere ammessi ad una serie di benefici.

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 è una disposizione autonoma che costituisce il presupposto per il riconoscimento del diritto ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di detta direttiva.

50. Per quanto riguarda la seconda obiezione, ho già ricordato che può essere riconosciuto effetto diretto anche ad una disposizione che lasci un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri per definire le modalità della sua attuazione, purché essa ponga a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri in termini non equivoci un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della regola enunciata.

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 lascia effettivamente un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali devono adattare le loro procedure o attuarle (libertà di mezzi) per consentire agli interessati di essere ammessi (risultato richiesto) ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di detta direttiva ( 29 ).

Solamente sotto tale profilo l’articolo 23, paragrafo 2, della menzionata direttiva non mi sembra condizionato .

51. Inoltre, le precisazioni relative al suo ambito di applicazione ratione materiae non possono essere interpretate come condizioni concernenti l’applicazione della regola enunciata, ai sensi della succitata giurisprudenza.

È vero che, per poter invocare tali benefici, l’interessato deve essere, in primo luogo, un familiare del beneficiario di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, che, in secondo luogo, non abbia diritto individualmente a tale protezione, e l’accesso ai benefici menzionati deve essergli offerto, in terzo luogo, solo nella misura in cui ciò sia compatibile con il suo status giuridico personale.

A proposito di quest’ultima precisazione, la Corte parla di una «riserva» e non di una condizione ( 30 ).

Orbene, da un lato, l’esistenza di una riserva non esclude di per sé l’effetto diretto ( 31 ).

Dall’altro, tale «riserva» riguarda l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, ambito che è ulteriormente precisato all’articolo 23, paragrafo 3, di detta direttiva ( 32 ).

Orbene, a mio avviso, la questione della determinazione dell’ambito di applicazione personale di una disposizione non può essere confusa con quella del suo effetto diretto ( 33 ).

52. Infine, per quanto riguarda l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/95, esso offre agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di rifiutare, ridurre o revocare i benefici previsti agli articoli da 24 e 35 di detta direttiva per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Si tratta nella specie di una riserva soggetta a controllo giurisdizionale e la possibilità per uno Stato membro di avvalersene non impedisce di considerare che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 attribuisce ai singoli diritti che essi possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare ( 34 ).

53. In definitiva, le condizioni dell’effetto diretto sono ormai consolidate nella giurisprudenza e la questione sollevata nel caso di specie è se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 sia sufficientemente operativo ( 35 ) per essere applicato dal giudice nazionale.

Ed è effettivamente ciò che più conta: «[i]l carattere chiaro, preciso, incondizionato, la completezza o la perfezione della norma e la sua indipendenza da misure di attuazione discrezionali sono a tal riguardo semplici aspetti della stessa caratteristica che la norma deve avere, cioè essa deve poter essere applicata da un giudice ad un caso specifico» ( 36 ).

Dalla mia analisi risulta che, a mio avviso, l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 è sufficientemente operativo per poter essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice nazionale, il quale è in grado di comprendere ciò che il legislatore dell’Unione ha inteso porre a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

54. Pertanto, dalla mia analisi risulta che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, nella parte in cui in cui prevede l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva, è dotato di effetto diretto e può essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia trasposto in modo non corretto o non l’abbia trasposto.

D. Sulla quarta questione pregiudiziale

55. Dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale ( 37 ) risulta che tale questione non è intesa ad ottenere che la Corte rammenti la sua giurisprudenza classica relativa alle conseguenze del riconoscimento dell’effetto diretto di una disposizione nell’ordinamento giuridico nazionale ( 38 ), bensì trae origine dalla controversia tra il ricorrente nel procedimento principale e lo Stato belga in merito alla portata sostanziale dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, in quanto XXX sostiene che la legge del 1980 come modificata deve essere interpretata in conformità all’articolo 23 della direttiva 2011/95 e che, di conseguenza, le autorità belghe avrebbero dovuto concedergli la protezione internazionale.

Il giudice del rinvio ritiene, dal canto suo, che non sia questo lo scopo della menzionata disposizione e che, inoltre, l’interpretazione conforme della disposizione nazionale comporterebbe un’interpretazione contra legem.

56. Per le ragioni esposte ai paragrafi 21 e seguenti delle presenti conclusioni, occorre ricordare, da un lato, che la direttiva 2011/95 non prevede l’estensione a titolo derivato dello status di rifugiato ai familiari di una persona che gode di detto status quando tali familiari non hanno individualmente diritto al riconoscimento dello status in parola e, dall’altro, che l’articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva consente alle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione di rivendicare l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva medesima ( 39 ).

E. Sulle questioni pregiudiziali quinta e sesta

57. Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta.

Talora spetta quindi alla Corte riformulare le questioni ad essa deferite ( 40 ).

Tenuto conto del modo in cui sono formulate e della loro connessione, mi sembra opportuno riformulare la quinta e la sesta questione pregiudiziale.

A mio avviso, tali questioni vanno comprese nel senso che il giudice del rinvio chiede se l’articolo 23 della direttiva 2011/95, letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere, al fine di preservare l’unità del nucleo familiare e di garantire l’effettività dello status di rifugiato riconosciuto al minore, l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva al padre di detto minore, anche se il padre non ha diritto di vedersi concedere la protezione internazionale e non può nemmeno essere considerato un «familiare» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95.

1. Analisi dal punto di vista del padre

58. In questa fase dell’analisi, ricordo che ho proposto alla Corte di dichiarare che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «familiari», ai sensi di dette disposizioni, presuppone che il nucleo familiare fosse già costituito nel paese d’origine.

Pertanto, XXX non ha diritto – secondo le valutazioni effettuate dalle autorità belghe – né di ottenere la protezione internazionale a titolo personale, né di invocare l’accesso ai benefici che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 riserva ai familiari di un beneficiario di protezione internazionale.

Inoltre, come ho già ricordato ( 41 ), la direttiva 2011/95 non prevede nemmeno la concessione a titolo derivato della protezione internazionale ( 42 ).

59. Ad ogni buon conto, preciso ancora che sembra escluso che XXX possa godere di diritti derivanti dalla direttiva 2003/86.

È vero che essa prevede norme più favorevoli per i rifugiati in relazione al ricongiungimento con i loro familiari ( 43 ), ma gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare l’applicazione delle disposizioni del capo V di detta direttiva – specificamente dedicate al ricongiungimento familiare dei rifugiati – ai rifugiati i cui vincoli familiari siano anteriori al loro ingresso ( 44 ).

L’ingresso e il soggiorno, ai sensi della direttiva 2003/86, degli ascendenti in linea diretta è una facoltà lasciata alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri e subordinata alla circostanza che l’ascendente in questione sia a carico del soggiornante ( 45 ), salvo che si tratti un minore non accompagnato ( 46 ), nel qual caso il ricongiungimento non è più soggetto ad alcun margine di valutazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri né ad alcuna condizione relativa al fatto di essere a carico del minore ( 47 ).

Tuttavia, i figli di XXX non sono minori non accompagnati.

In linea di principio, la domanda di ricongiungimento familiare è presentata quando i familiari soggiornano all’esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il soggiornante, anche se sono ammesse deroghe ( 48 ).

Orbene, XXX è già presente sul territorio belga.

A causa della sua situazione atipica e di quella della sua famiglia, XXX non rientra in nessuna delle «caselle» che potrebbero legittimare la sua presenza sul territorio dell’Unione con i figli.

2. Analisi dal punto di vista dei beneficiari dello status di rifugiato

60. Vi sono due ragioni fondamentali per le quali la situazione di XXX, in quanto familiare della figlia minorenne rifugiata, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/95 e/o delle disposizioni di diritto derivato dell’Unione che danno espressione concreta al diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati: in primo luogo, il nucleo familiare in cui è nata la figlia minorenne rifugiata non è stato costituito nel paese d’origine e, in secondo luogo, tale minore e la sua famiglia non si sono trasferite dopo la sua nascita.

61. Vorrei tuttavia tornare su alcuni elementi fattuali che impongono, a mio avviso, di spingere oltre l’analisi.

Così, fatta salva un’eventuale conferma o verifica da parte del giudice del rinvio, in base alla mia comprensione del fascicolo risulta che alla figlia di XXX è stato riconosciuto lo status di rifugiato in ragione del rischio di mutilazioni genitali ( 49 ) alle quali sarebbe esposta qualora si recasse nel paese di cui i genitori sono cittadini – e di cui ella è parimenti cittadina ma in cui non ha mai vissuto, essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – e perché la madre, la quale ha anch’essa lo status di rifugiato, soffre di gravi disturbi psicologici.

Naturalmente, quest’ultimo elemento merita un esame approfondito da parte delle autorità nazionali competenti, ma non si può escludere che vi sarebbe un’ombra sul futuro di tale minore qualora la madre non fosse in grado di prendersi cura da sola dei figli ( 50 ).

È in tal senso che comprendo il riferimento, contenuto nella sesta questione pregiudiziale, all’«effettività dello status di rifugiato».

Ciò in quanto, infatti e inoltre, il padre si trova in situazione irregolare nel territorio dell’Unione da sedici anni e potrebbe quindi essere espulso ( 51 ).

62. Occorre pertanto cambiare prospettiva e porsi ora nell’ottica dei minori rifugiati e più in particolare della figlia, riguardo alla quale sono disponibili più informazioni, e delle garanzie che le sono offerte dal diritto dell’Unione in relazione ai suoi diritti fondamentali, dovendo le norme di diritto derivato dell’Unione essere interpretate ed applicate nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta ( 52 ).

63. Tale minore, che attualmente dovrebbe avere 7 anni, non è in grado, in linea di principio, di condurre una vita indipendente dai propri familiari ( 53 ).

64. Se, come ho ricordato all’inizio dell’analisi della presente causa ( 54 ), la direttiva 2011/95 mira, innanzitutto, a garantire l’applicazione di criteri comuni per l’identificazione delle persone che hanno bisogno di protezione internazionale, nonché un livello minimo di prestazioni per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, il regime di asilo europeo comune, di cui fa parte detta direttiva e come ricorda il considerando 3 della stessa, è fondato sull’applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra e del protocollo, e sulla garanzia che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione ( 55 ).

Il riconoscimento formale della qualità di rifugiato ha come conseguenza che il rifugiato interessato diventa beneficiario della protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2011/95, per cui egli dispone di tutti i diritti e benefici previsti dal capo VII di detta direttiva, il quale contiene diritti equivalenti a quelli contenuti nella Convenzione di Ginevra e tutele giuridiche ancora maggiori, che non hanno equivalenti in tale convenzione ( 56 ).

Il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano tenere conto, nella trasposizione della direttiva 2011/95, della considerazione principale rappresentata dall’interesse superiore del minore costituisce una regola generale che riguarda il capo VII enunciata all’articolo 20, paragrafo 5, della citata direttiva.

A tale proposito, ricordo che l’articolo 23 della direttiva 2011/95 rientra in detto capo VII e che il suo paragrafo 1 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere a che possa essere preservata l’ unità del nucleo familiare ( 57 ).

Al pari della Commissione, rilevo che il testo della menzionata disposizione non è limitato ai familiari come definiti all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95.

65. Inoltre, la Corte ha già avuto modo di sottolineare, al pari di tutti gli attori internazionali della protezione dei rifugiati, l’importanza fondamentale dell’unità del nucleo familiare, che costituisce un diritto essenziale del rifugiato.

Ha inoltre riconosciuto il nesso esistente tra i provvedimenti per la tutela della famiglia del rifugiato e la logica della protezione internazionale ( 58 ).

Tale diritto è ancora più essenziale quando il rifugiato sia un minore, tenuto conto della sua situazione di particolare vulnerabilità.

Inoltre, la Corte ha già ricordato l’importanza, tra l’altro, della Convenzione sui diritti del fanciullo ( 59 ), il cui articolo 9, paragrafo 1, prevede che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà» ( 60 ).

66. Così, la direttiva 2011/95 persegue anche l’obiettivo di garantire che, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, l’interesse superiore del minore sia considerato preminente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al momento dell’applicazione di detta direttiva ( 61 ).

Come richiesto dall’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/95, tale interesse deve essere la principale considerazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri quando attuano le disposizioni del capo VII di detta direttiva ( 62 ).

Conformemente ad una giurisprudenza costante, l’articolo 7 della Carta deve essere letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, tenendo conto della necessità per il minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori, affermata all’articolo 24, paragrafo 3, della stessa ( 63 ).

In concreto, l’articolo 7 e l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, richiedono che, «in tutti gli atti relativi ai minori, in particolare quelli compiuti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicare detta direttiva, l’interesse superiore del minore sia considerato preminente» ( 64 ).

Tali atti possono non avere necessariamente come destinatario il minore ma comportare conseguenze importanti per quest’ultimo ( 65 ).

Ne consegue che le disposizioni della direttiva 2011/95 devono essere interpretate e applicate in particolare alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta.

Ne deriva l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’attuazione della direttiva 2011/95, di tenere debitamente presenti il principio dell’unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore ( 66 ).

67. Per quanto essenziale, il diritto al rispetto della vita familiare del rifugiato non è, a differenza del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti di cui all’articolo 4 della Carta ( 67 ), un diritto assoluto e può quindi essere limitato alle condizioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ( 68 ).

68. Tuttavia, a mio avviso, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, facendo riferimento all’ unità del nucleo familiare, deve poter essere fatto valere dal ricorrente e dalla figlia ( 69 ), a rischio, in caso contrario, di determinare una certa tensione tra detto articolo 23 e l’articolo 7 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa.

Sono di questa opinione per le ragioni esposte qui di seguito.

69. Se XXX non può essere ammesso ad accedere ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95, a motivo della definizione restrittiva della nozione di «familiari» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), della direttiva medesima, sarà in definitiva costretto, non potendo regolarizzare il proprio soggiorno in Belgio, a lasciare il territorio dell’Unione.

Nel migliore dei casi, egli lascerà allora dietro di sé la propria famiglia composta dalla madre dei suoi figli e dai suoi figli, tra cui la figlia rifugiata, il che costituirà una lesione del diritto fondamentale di quest’ultima al rispetto della sua vita familiare ( 70 ) tutelato dall’articolo 7 della Carta ( 71 ).

È vero che tale limitazione definita dalla direttiva 2011/95, nella parte in cui riserva l’accesso ai benefici ai soli membri del nucleo familiare costituito nello Stato di origine, è effettivamente prevista dalla legge.

Sarebbe più difficile ritenere che siffatta limitazione rispetti il contenuto essenziale di tale diritto nella parte in cui esclude i nuclei familiari di rifugiati costituiti dopo la fuga o il trasferimento per quest’unico motivo.

Orbene, se lo status di rifugiato può essere riconosciuto a un minore nato nel territorio dell’Unione, trovo difficile comprendere perché la sua famiglia sarebbe meno meritevole di protezione per il solo motivo che è stata costituita dopo la partenza di alcuni dei suoi membri dal paese d’origine, o addirittura dopo che essi sono arrivati nello Stato ospitante, quando lo stato di vulnerabilità del minore e le esigenze del minore rifugiato in termini di protezione della sua vita familiare sono della stessa intensità di quelli di un minore che si trova nella medesima situazione ma la cui famiglia si sia trasferita.

70. Ciò mi conduce alla questione relativa alla proporzionalità della limitazione.

Posso ovviamente ben comprendere che la limitazione dell’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 è dettata da considerazioni legate alla politica dell’Unione in materia di immigrazione e di asilo e risponde, per ciò solo, ad un obiettivo di interesse generale dell’Unione.

Tuttavia, nel caso di specie, tale limitazione può produrre effetti del tutto sproporzionati, in quanto comporta una violazione del principio della parità di trattamento e un grave rischio di violazione del contenuto essenziale di un altro diritto, ossia il diritto di asilo, parimenti garantito dall’articolo 18 della Carta.

71. Per quanto riguarda la violazione del principio della parità di trattamento, ricordo che la limitazione della definizione di «familiari» al nucleo familiare costituito prima della partenza dal paese d’origine è stata deplorata ( 72 ).

Secondo il Commissario per i diritti umani, siffatta limitazione non risulta idonea a «tenere conto di ciò che vivono realmente i rifugiati.

Molti di loro trascorrono lunghi periodi in esilio e in fuga e formano una famiglia durante il loro transito o mentre vivono in modo precario nelle regioni di provenienza prima di arrivare in Europa. (...) In talune circostanze, la distinzione tra i nuclei familiari costituiti prima o dopo la partenza dal paese d’origine è in contrasto con l’articolo 14 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»)] e, verosimilmente, con altre garanzie di uguaglianza, anche ai sensi del diritto [dell’Unione]» ( 73 ).

72. Posso condividere i dubbi espressi dal Commissario per i diritti umani.

73. A tale proposito, si potrebbe prestare particolare attenzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») pronunciata nella causa Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] ( 74 ).

In quel caso, il ricorrente era arrivato nel [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 e godeva dello status di rifugiato dal marzo 2006.

Nel giugno dello stesso anno egli aveva conosciuto la donna che nel 2007 sarebbe divenuta sua moglie.

La coppia ha avuto due figli, rispettivamente nel 2008 e nel 2011.

La moglie, cittadina di un paese terzo, la quale non beneficiava a sua volta di protezione internazionale, aveva chiesto già nel 2007 di beneficiare di un visto per ricongiungersi al marito nel [OSCURATO:PERSONA].

Pur essendo un rifugiato, il marito non poteva beneficiare delle norme nazionali relative al ricongiungimento familiare dei rifugiati in quanto esse erano applicabili solo ai congiunti che facevano parte del nucleo familiare prima della partenza del rifugiato dal paese d’origine.

La moglie aveva allora chiesto un permesso di soggiorno in qualità di coniuge di un soggiornante presente e stabilito nel [OSCURATO:PERSONA], che le era stato parimenti negato in ragione del fatto che suo marito, presente nel [OSCURATO:PERSONA] con un permesso di soggiorno limitato di cinque anni, non era considerato «presente e stabilito» in detto Stato ai sensi della legge nazionale.

74. Dopo avere ricordato che nessuno Stato è tenuto, in forza dell’articolo 8 della CEDU, a rispettare la scelta delle coppie coniugate relativa al loro paese di residenza matrimoniale, la Corte EDU ha dichiarato che, quando la legge nazionale conferisce il diritto al ricongiungimento familiare a determinate categorie di migranti, deve farlo in un modo compatibile con l’articolo 14 della CEDU.

Preambolo necessario ad un esame sotto il profilo dell’articolo 14 della CEDU, la Corte EDU ha constatato che le norme relative al ricongiungimento familiare dei rifugiati avevano manifestamente compromesso la vita familiare dei ricorrenti e dei loro figli, cosicché i fatti del caso di specie rientravano effettivamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della CEDU ( 75 ).

La Corte EDU ha inoltre ricordato che solo le differenze di trattamento basate su una caratteristica identificabile, o sulla «qualità», possono costituire una discriminazione ai sensi dell’articolo 14 della CEDU ( 76 ).

Inoltre, affinché si ponga una questione ai sensi di detta disposizione, occorre che sussista una differenza di trattamento tra persone che si trovano in situazioni analoghe o rilevanti.

Una simile differenza di trattamento è discriminatoria se non ha una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire se non persegue uno scopo legittimo o se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito ( 77 ).

Sebbene la Corte EDU riconosca che lo Stato contraente dispone di un margine di discrezionalità, la sua portata varia in funzione delle circostanze, della materia e del contesto ( 78 ).

75. La Corte EDU ha pertanto dichiarato che la situazione dei ricorrenti, dal momento che riguardava un rifugiato che si era sposato dopo avere lasciato il paese d’origine e la moglie di tale rifugiato, poteva essere assimilata a «ogni altra condizione» ai sensi dell’articolo 14 della CEDU e rientrava quindi nel suo ambito di applicazione ( 79 ).

Non era peraltro contestato dallo Stato contraente interessato che, ai sensi della sua legge nazionale, gli studenti e i lavoratori, da un lato, e i rifugiati che avevano contratto matrimonio prima della loro partenza dal paese d’origine, dall’altro, fossero trattati diversamente dai rifugiati e dai loro coniugi sposatisi dopo la partenza dal paese d’origine ( 80 ).

La Corte EDU ha dichiarato che i rifugiati che si erano sposati dopo avere lasciato il paese d’origine si trovavano in una situazione analoga, in quanto beneficiavano del pari dello status di rifugiato e il loro soggiorno era parimenti autorizzato nel [OSCURATO:PERSONA] per un periodo limitato, e che l’unica differenza rilevante era la data in cui aveva avuto luogo il matrimonio ( 81 ).

Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] tentasse di giustificare tale disparità di trattamento con il fatto che esso doveva onorare i propri obblighi internazionali senza tuttavia pretendere di fornire ulteriori vantaggi che inducessero i rifugiati a scegliere tale Stato come Stato ospitante e facesse valere che si trattava di una decisione politica rientrante nell’ambito del suo ampio margine di discrezionalità riconosciuto in materia ( 82 ), la Corte EDU ha dichiarato che non ravvisava alcun motivo per trattare diversamente i rifugiati che si erano sposati dopo il trasferimento da quelli che si erano sposati prima e che se pure, autorizzando il ricongiungimento familiare dei coniugi di rifugiati che si erano sposati prima di trasferirsi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva rispettato i suoi obblighi internazionali, se una misura comportava un diverso trattamento di persone che si trovavano in situazioni analoghe, il fatto che fosse stato soddisfatto un obbligo internazionale di uno Stato contraente non poteva giustificare la disparità di trattamento ( 83 ).

La Corte EDU ha quindi concluso per una violazione dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 8 di detta convenzione ( 84 ).

76. Così, il fatto che i figli rifugiati di XXX non possano beneficiare del diritto al mantenimento dell’unità del nucleo familiare garantito dall’articolo 23 della direttiva 2011/95 per il solo motivo che non appartengono a un nucleo familiare costituito nello Stato d’origine potrebbe sollevare difficoltà anche in relazione all’articolo 20 della Carta ( 85 ).

77. Infine, per quanto riguarda il grave rischio di violazione del contenuto essenziale del diritto di asilo, l’impossibilità per XXX di invocare a proprio vantaggio i benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 protrae l’irregolarità del suo soggiorno in Belgio.

Orbene, fatte salve tutte le verifiche alle quali dovrà procedere il giudice del rinvio, in caso di carenza della madre della minore rifugiata, è possibile che il rapporto di dipendenza fra detta minore e suo padre sia tale che, nel caso in cui il padre sia obbligato a lasciare il territorio, la minore debba seguirlo ( 86 ).

In tale evenienza – certamente ipotetica ma non priva di qualsiasi verosimiglianza alla luce del contenuto del fascicolo sottoposto alla Corte – in tal modo verrebbe violato frontalmente il diritto di asilo della minore, quale tutelato dall’articolo 18 della Carta ( 87 ), impedendole di godere effettivamente del diritto medesimo ( 88 ).

3. Riflessioni finali

78. Pertanto, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in virtù della sua formulazione in termini generali, si presta ad un’interpretazione che garantisca l’accesso del padre di un minore rifugiato che non possa beneficiare della protezione internazionale né far valere l’articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, per l’unica ragione che il nucleo familiare di detto minore non è stato costituito nello Stato d’origine, ai vantaggi previsti dagli articoli da 24 a 35 di detta direttiva.

Siffatta interpretazione è corroborata dalla conclusione cui è pervenuta la Corte dichiarando che «la ragion d’essere dell’articolo 23 di tale direttiva 2011/95 è quella di permettere al beneficiario di protezione internazionale di godere dei diritti a lui conferiti da tale protezione mantenendo nel contempo l’unità del nucleo familiare nel territorio dello Stato membro ospitante» ( 89 ).

79. Tale accesso richiederà, tuttavia, alcune verifiche preliminari.

Così, da un lato, bisognerà accertarsi della sussistenza e dell’effettività del legame familiare tra il padre e il figlio che beneficia dello status di rifugiato ( 90 ) nonché dell’intensità del rapporto di dipendenza.

Occorrerà, in presenza di minori, assicurarsi che il mantenimento del suddetto legame con il familiare interessato coincida, tenuto conto della situazione specifica della famiglia di cui trattasi, con l’interesse superiore del minore.

Dall’altro, le limitazioni previste dall’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/95 continuano, ovviamente, ad applicarsi, cosicché l’accesso ai benefici basato sull’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva non sarà più garantito quando il padre sia o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V della direttiva 2011/95 o qualora lo Stato membro ritenga che tale accesso minacci la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico. 80.

Pertanto, e per tutte le ragioni che precedono, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 5, di detta direttiva e alla luce degli articoli 7 e18, nonché dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, deve essere interpretato nel senso che il padre cittadino di un paese terzo di minori rifugiati nati sul territorio dello Stato ospitante in una famiglia costituita in tale territorio, il quale non abbia diritto egli stesso di beneficiare della protezione internazionale, deve poter accedere ai vantaggi previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 qualora ciò risulti necessario, tenuto conto di tutte le circostanze particolari della situazione della famiglia interessata, da un lato, affinché sia garantito il rispetto del diritto alla vita familiare dei figli rifugiati e, dall’altro, affinché i figli possano continuare a godere di tutti i diritti connessi al loro status di rifugiato, a meno che il padre rientri nelle fattispecie di esclusione di cui ai capi III e V della direttiva 2011/95 o costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico dello Stato membro ospitante.

IV. Conclusione

81. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio): 1) L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che: in linea di principio, la nozione di «familiare» presuppone che il nucleo familiare fosse già costituito nel paese d’origine.

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, nella parte in cui prevede l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di detta direttiva, è dotato di effetto diretto e può essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia trasposto in modo non corretto o non l’abbia trasposto.

La direttiva 2011/95 non prevede l’estensione a titolo derivato dello status di rifugiato ai familiari di una persona che gode di detto status quando tali familiari non hanno individualmente diritto al riconoscimento dello status in parola.

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 consente alle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione di rivendicare l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95. 2) L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 5, di detta direttiva e alla luce degli articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il padre cittadino di un paese terzo di minori rifugiati nati sul territorio dello Stato ospitante in una famiglia costituita in tale territorio, il quale non abbia diritto egli stesso di beneficiare della protezione internazionale, deve poter accedere ai vantaggi previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 qualora ciò risulti necessario, tenuto conto di tutte le circostanze particolari della situazione della famiglia interessata, da un lato, affinché sia garantito il rispetto del diritto alla vita familiare dei figli rifugiati e, dall’altro, affinché i figli possano continuare a godere di tutti i diritti connessi al loro status di rifugiato, a meno che il padre rientri nelle fattispecie di esclusione di cui ai capi III e V di detta direttiva o costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico dello Stato membro ospitante. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Jastram, K. e Newland, K. «L’unité de la famille et la protection des réfugiés» in Feller, E., Türk, V., Nicholson, F. (dir.), La protection des réfugiés en droit international , Larcier, 2008, pag. 623 (traduzione libera). ( 3 ) Sulla necessità di conciliare la tutela dei diritti fondamentali con gli imperativi della politica migratoria, v., ad esempio, Corte EDU, 12 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Belgio ECLI:CE:ECHR:2006:1012JUD001317803, §

81. ( 4 ) GU 2011, L 337, pag. 9 . ( 5 ) Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584. ( 6 ) Sebbene dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti che entrambi i figli di XXX hanno lo status di rifugiato, XXX indica, nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, che solo la figlia possiede tale status.

Questa imprecisione fattuale non ha conseguenze per l’analisi della presente causa, essendo comunque pacifico che almeno uno dei figli di XXX possiede lo status di rifugiato.

Dal fascicolo emerge che la figlia di XXX è stata riconosciuta come rifugiata in Belgio in ragione dei rischi di escissione ai quali sarebbe esposta se fosse costretta a vivere in Guinea.

Qualora risultasse necessario per l’analisi, si presterà particolare attenzione alla situazione di tale minore. ( 7 ) La madre è cittadina guineana.

È stata riconosciuta come rifugiata in Belgio nel 2017. ( 8 )

V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 36 ).

V. altresì sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova ( C‑652/16 , EU:C:2018:801 , punti 48 e 68 ). ( 9 )

V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 62 ). ( 10 )

V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 )

V. sentenza del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare con un rifugiato minorenne) ( C‑273/20 e C‑355/20 , EU:C:2022:617 , punto 34 ). ( 12 ) Il corsivo è mio. ( 13 ) Il corsivo è mio. ( 14 ) Così, il considerando 12 della direttiva 2011/95 menziona, quale obiettivo principale perseguito da detta direttiva, assicurare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

V. anche articolo 1 della direttiva 2011/95.

V., infine, sentenze del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. ( C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17 , EU:C:2019:219 , punto 97 ), e del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) Sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 60 ).

Il corsivo è mio. ( 16 ) Nello stesso senso, v. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:384 , paragrafo 39 ) e conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa [OSCURATO:PERSONA] général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) ( C‑483/20 , EU:C:2021:780 , paragrafo 39 ). ( 17 ) La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( GU 2003, L 251, pag. 12 ) si applica a priori ad una famiglia intesa in senso più ampio [v. articolo 2, lettera d), di tale direttiva], sebbene l’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva offra agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di limitare il beneficio delle disposizioni del capo della citata direttiva specificamente dedicato al ricongiungimento familiare dei rifugiati ai vincoli familiari anteriori all’ingresso dei rifugiati nel territorio dello Stato membro ospitante. ( 18 ) A titolo d’esempio, v. sentenza del 26 marzo 2019, SM (Minore sottoposto a kafala algerina) ( C‑129/18 , EU:C:2019:248 , punti da 53 a 55 ). ( 19 ) GU 2004, L 304, pag. 12 . ( 20 )

V. articolo 2, lettera h), della direttiva 2004/83. ( 21 ) V., per un raffronto, articolo 2, lettera h), della direttiva 2004/83 e articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95. ( 22 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) ( C‑483/20 , EU:C:2022:103 , punto 39 ).

V. altresì sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punto 43 ). ( 23 ) Sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 37 ).

Il corsivo è mio.

La Corte non sembra avere mai rimesso in discussione il requisito relativo al fatto che il nucleo familiare deve essere stato costituito nel paese di origine: v., ad esempio, sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punti 32 , 43 e 54 ). ( 24 )

V. sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) ( C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata). ( 25 )

V. sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) ( C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 18 ). ( 26 )

V. sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) ( C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 19 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) Tenuto conto della risposta che propone di dare alle prime due questioni pregiudiziali, il governo belga considera che tale terza questione non necessita di risposta. ( 28 ) Sebbene allora non le si chiedesse se debba riconoscersi effetto diretto all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, rilevo che la Corte ha già sottolineato il carattere generale di tale disposizione: v. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 43 ). ( 29 ) Così, dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. ( C‑6/90 e C‑9/90 , EU:C:1991:428 , punto 17 ), risulta che «la facoltà attribuita allo Stato di scegliere tra una molteplicità di mezzi possibili al fine di conseguire il risultato prescritto da una direttiva non esclude che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici i diritti il cui contenuto può essere determinato con una precisione sufficiente sulla base delle sole disposizioni della direttiva» [v. anche sentenze del 2 agosto 1993, Marshall ( C‑271/91 , EU:C:1993:335 , punto 37 ), e del 12 febbraio 2009, Cobelfret ( C‑138/07 , EU:C:2009:82 , punto 61 )]. ( 30 )

V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punti 48 e segg.). ( 31 ) V., ad esempio, sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑444/09 e C‑456/09 , EU:C:2010:819 , punti 80 e segg.).

Neppure la possibilità di derogare all’obbligo previsto dalla disposizione dotata di effetto diretto è necessariamente idonea a rimettere in discussione tale effetto.

V., ad esempio, a proposito dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth ( C‑569/16 e C‑570/16 , EU:C:2018:871 , punti 84 e 85 ). ( 32 ) Ai sensi del quale l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 non si applica quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V di detta direttiva. ( 33 ) In altre parole, affinché la disposizione non trasposta di una direttiva possa essere invocata da un singolo dinanzi al giudice nazionale, la situazione di tale singolo deve necessariamente rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione di cui trattasi.

Ciò costituisce una precondizione affinché possa sorgere la questione dell’effetto diretto di quest’ultima, che è ben diversa dalle condizioni che la disposizione di cui trattasi deve soddisfare per poter produrre direttamente effetti. ( 34 ) V., per analogia, sentenza del 15 aprile 2008, Impact ( C‑268/06 , EU:C:2008:223 , punto 64 ). ( 35 ) Secondo l’espressione utilizzata dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa Banks (C‑128/92, non pubblicate, EU:C:1993:860 , paragrafo 27 ), che si riferisce, in altri termini, alla possibilità di far valere in giudizio la norma [v. anche, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] N&N ( C‑384/17 , EU:C:2018:494 , paragrafi 69 e 76 )]. ( 36 ) Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Banks (C‑128/92, non pubblicate, EU:C:1993:860 , paragrafo 27 ). ( 37 )

V. pagg. 12 e 13 di detta domanda. ( 38 ) Ove necessario, tuttavia, e per quanto riguarda una controversia tra un singolo e uno Stato membro, rinvio ad esempio, ex multis, alla sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) ( C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punti da 35 a 37 e 39 ). ( 39 )

V. sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) ( C‑483/20 , EU:C:2022:103 , punto 41 ). ( 40 ) V., ex multis, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Judecătoresc Horaţiu‑[OSCURATO:PERSONA] ( C‑205/15 , EU:C:2016:499 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 41 )

V. paragrafi 21 e segg. delle presenti conclusioni. ( 42 ) L’invocazione dell’articolo 18 della Carta non è tale da modificare questa constatazione, giacché da detto articolo non deriva l’obbligo di concedere lo status di rifugiato ai familiari di un rifugiato che non abbiano diritto al riconoscimento di tale status.

Lo stesso vale per quanto riguarda gli articoli 7 e 24 della Carta, fermo restando che l’articolo 23 della direttiva 2011/95 ha dato attuazione ai diritti sanciti dagli articoli 7 e 24 nell’ambito di applicazione della medesima direttiva.

Di per sé, gli articoli 7 e 24 della Carta non impongono nemmeno di concedere lo status di rifugiato ai familiari di un rifugiato che non hanno diritto di vedersi riconoscere tale status, dato che il diritto al rispetto della vita familiare del rifugiato e i diritti del minore possono essere garantiti con altri mezzi. ( 43 )

V. sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Rifugiata minorenne coniugata) ( C‑230/21 , EU:C:2022:887 , punto 41 ). ( 44 ) V., per un raffronto, da un lato, considerando 6 e articolo 2, lettera d), e, dall’altro, articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/86. ( 45 )

V. articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86. ( 46 )

V. articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86. ( 47 )

V. sentenza del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) ( C‑273/20 e C‑355/20 , EU:C:2022:617 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). ( 48 )

V. articolo 5, paragrafo 3, e articolo 11 della direttiva 2011/95. ( 49 ) Le mutilazioni genitali femminili possono essere considerate «una specifica forma di persecuzione del minore, dato che tali pratiche colpiscono in maniera sproporzionata le bambine»: v. punto 9 della nota di orientamento sulle richieste di asilo relative alle mutilazioni genitali femminili dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati del 2009 (disponibile all’indirizzo Internet https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4fd737379/note-dorientation-demandes-dasile-relatives-mutilations-genitales-feminines.html). ( 50 ) La sentenza del Consiglio per il contenzioso degli stranieri resa il 17 aprile 2020 è stata allegata alle osservazioni del ricorrente nel procedimento principale.

Detto Consiglio ha riprodotto in parte gli elementi della decisione del Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi adottata il 2 ottobre 2019 e che respinge la nuova domanda di protezione internazionale di

XXX. Da tale decisione emerge che la madre dei minori era ospedalizzata e la figlia della coppia era stata affidata alla nursery. ( 51 ) Ricordo che un provvedimento di espulsione rappresenta un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita familiare: v., in un diverso contesto, sentenza dell’11 luglio 2002, Carpenter ( C‑60/00 , EU:C:2002:434 , punto 42 ). ( 52 ) Sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a. (

C‑578/16 PPU

, EU:C:2017:127 , punto 59 ).

V. altresì paragrafo 26 delle presenti conclusioni. ( 53 )

V. sentenza del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti) ( C‑451/19 e C‑532/19 , EU:C:2022:354 , punto 56 ). ( 54 )

V. nota 14 delle presenti conclusioni. ( 55 )

V. sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) ( C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 , EU:C:2019:403 , punti 79 e 80 ). ( 56 )

V. sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) ( C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 , EU:C:2019:403 , punto 91 ). ( 57 ) Tale nozione è, a mio avviso, più ampia di quella di ricongiungimento familiare. ( 58 )

V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punti 42 e 43 ).

V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:384 , paragrafo 88 ). ( 59 ) Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990. ( 60 ) Sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio ( C‑540/03 , EU:C:2006:429 , punto 57 ). ( 61 ) V., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, A e S ( C‑550/16 , EU:C:2018:248 , punto 58 ). ( 62 ) Il considerando 16 della direttiva 2011/95 ricorda che quest’ultima rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta e mira a promuovere l’applicazione, in particolare, degli articoli 7, 18 e 24 della Carta, che rientrano tra le disposizioni espressamente menzionate in tale considerando, testimoniando così la loro particolare importanza per il legislatore dell’Unione. ( 63 ) V., per un esempio recente, sentenza del 18 aprile 2023, Afrin (

C-1/23 PPU

, EU:C:2023:296 , punto 45 ). ( 64 ) Sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). ( 65 )

V. sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Rifugiata minorenne coniugata) ( C‑230/21 , EU:C:2022:887 , punto 48 ). ( 66 )

V. sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punti 38 e 44 ). ( 67 )

V. sentenze del 16 febbraio 2017, C.K. e a. (

C‑578/16 PPU

, EU:C:2017:127 , punto 59 e giurisprudenza ivi citata), e del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. ( C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17 , EU:C:2019:219 , punto 87 ). ( 68 )

V. anche le mie conclusioni nella causa Ligue des droits humains ( C‑817/19 , EU:C:2022:65 , paragrafi 64 e segg.). ( 69 ) E, se del caso, dal figlio. ( 70 ) E, se del caso, al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare del figlio. ( 71 ) Nel peggiore dei casi, egli sarà costretto a lasciare il territorio belga accompagnato dai figli, che è l’ipotesi presa in considerazione al paragrafo 77 delle presenti conclusioni. ( 72 )

V. documento tematico del Commissario per i diritti umani «Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe», Consiglio d’Europa, giugno 2017, punto

1.2.2. ( 73 ) Ibid. ( 74 ) Corte EDU, 6 novembre 2012 (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109). ( 75 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 43). ( 76 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 44). ( 77 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 45). ( 78 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 45). ( 79 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 48). ( 80 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 49). ( 81 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 50). ( 82 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 51). ( 83 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 55). ( 84 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 56). ( 85 ) Sul principio di uguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta, v. sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica) ( C‑930/19 , EU:C:2021:657 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata). ( 86 ) Tale ragionamento vale del pari per il figlio di XXX in quanto rifugiato. ( 87 ) Qualora la partenza del padre costringesse la minore a seguirlo nel paese d’origine, detta minore sarebbe esposta molto concretamente a un grave rischio di trattamenti inumani e degradanti, tassativamente vietati dall’articolo 4 della Carta e dai quali lo status di rifugiato avrebbe dovuto proteggerla. ( 88 ) V., per analogia, sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a. (

C‑72/22 PPU

, EU:C:2022:505 , punto 63 ). ( 89 ) Sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 60 ). ( 90 ) Secondo la Corte, «l’esistenza di una vita familiare effettiva presuppone l’instaurazione di un effettivo legame familiare o la volontà di instaurare o mantenere un tale legame» [sentenza del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) ( C‑273/20 e C‑355/20 , EU:C:2022:617 , punto 65 )].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0374 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 aprile 2023 ( 1 ) Causa C‑374/22 XXX contro [OSCURATO:PERSONA] général aux réfugiés et aux apatrides [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Rifugiati minorenni – Direttiva 2011/95/UE – Domanda di protezione internazionale a titolo derivato presentata dal padre – Rigetto – Articolo 23 – Condizioni di accesso ai benefici previsti per i familiari – Definizione – Requisito secondo cui il nucleo familiare del rifugiato deve essere stato costituito nel paese d’origine – Effetto diretto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 18 e 24 – Parità di trattamento – Effettività della protezione internazionale – Mantenimento dell’unità del nucleo familiare» 1. «Per i rifugiati, e per coloro che cercano di proteggerli, il diritto all’unità del nucleo familiare implica il diritto al ricongiungimento familiare in un paese di asilo, in quanto i rifugiati non possono tornare in sicurezza nel loro paese d’origine per godere in esso del diritto alla vita familiare. L’integrità del nucleo familiare del rifugiato è allo stesso tempo un diritto e un principio umanitario; essa rappresenta inoltre un quadro di protezione essenziale e un importante presupposto della riuscita di soluzioni durevoli per i rifugiati, contribuendo così a restituire loro una parvenza di vita normale» ( 2 ). Una delle questioni fondamentali sollevate dalla presente causa è se si possa limitare il godimento di tale diritto ai soli nuclei familiari di rifugiati che sono stati costituiti nello Stato d’origine. 2. Si tratta di una questione delicata, sotto vari aspetti. Anzitutto, perché siffatta limitazione sembra derivare dalla scelta esplicita del legislatore dell’Unione. Inoltre, perché la normativa dell’Unione applicabile ai rifugiati oscilla continuamente tra la definizione di garanzie fondamentali che devono essere assicurate ai rifugiati, resi particolarmente vulnerabili dal loro percorso migratorio subito, e la volontà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di contenere i flussi migratori ( 3 ). Infine, perché le peculiarità della controversia principale potrebbero indurre a superare il nesso che si riteneva consustanziale tra l’idea di trasferimento e lo status di rifugiato in quanto i minori ai quali è stato riconosciuto detto status sono nati in Belgio da genitori che si sono incontrati in tale Stato membro. I. Contesto normativo A. Direttiva 2011/95/UE 3. I considerando 18 e 19 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( 4 ), sono così formulati: «(18) Nell’applicare la presente direttiva gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all’“interesse superiore del minore”, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero tenere debitamente presenti, in particolare, il principio dell’unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo. (19) È necessario ampliare la nozione di “familiari” tenendo conto delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare all’interesse superiore del minore». 4. Il considerando 38 della direttiva 2011/95 precisa che, «[n]el decidere se concedere i diritti ai benefici previsti nella presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero tenere in debito conto l’interesse superiore del minore nonché [le] situazioni particolari di dipendenza dal beneficiario di protezione internazionale di congiunti che si trovano già nello Stato membro e che non sono suoi familiari. In casi eccezionali, in cui il congiunto del beneficiario di protezione internazionale è un minore coniugato ma non accompagnato dal coniuge, è possibile ritenere che l’interesse superiore del minore sia presso la sua famiglia d’origine». 5. L’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (…) j) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: – il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi, – i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale, – il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato». 6. L’articolo 3 della direttiva 2011/95, intitolato «Disposizioni più favorevoli», dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva». 7. L’articolo 20 della direttiva 2011/95, che figura nel capo VII intitolato «Contenuto della protezione internazionale», precisa al suo paragrafo 5 che «[l]’interesse superiore del minore è la principale considerazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori». 8. L’articolo 23 di detta direttiva, che rientra parimenti nel suo capo VII, è intitolato «Mantenimento dell’unità del nucleo familiare». Esso è formulato come segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V. 4.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. 5.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d’origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario di protezione internazionale». 9. Gli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 elencano i benefici relativi al diritto di soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’accesso all’istruzione e alle procedure di riconoscimento delle qualifiche, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, ai minori non accompagnati, all’accesso all’alloggio, alla libera circolazione nel territorio dello Stato membro, all’accesso agli strumenti di integrazione e, infine, al rimpatrio. B. Diritto belga 10. L’articolo 9 bis, contenuto nel capo III («Soggiorno per un periodo superiore a tre mesi») del titolo I («Norme generali») della loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri) ( 5 ), come modificata, in particolare, dalla legge dell’8 luglio 2011 (in prosieguo: la «legge del 1980 come modificata»), dispone quanto segue: «1.   In casi eccezionali e a condizione che lo straniero disponga di un documento d’identità, il permesso di soggiorno può essere chiesto al sindaco della località in cui lo straniero soggiorna, il quale inoltrerà la domanda al Ministro o a un suo delegato. Se il Ministro o il suo delegato concede il permesso di soggiorno, esso sarà rilasciato in Belgio. La condizione secondo cui lo straniero deve disporre di un documento d’identità non si applica: – al richiedente asilo la cui domanda di asilo non sia stata oggetto di una decisione definitiva o che abbia proposto un ricorso per cassazione amministrativa dichiarato ammissibile (...); – allo straniero che dimostri validamente la propria impossibilità di ottenere in Belgio il documento di identità richiesto. 2.   Fatti salvi gli altri elementi della domanda, non possono essere considerati circostanze eccezionali e sono dichiarati inammissibili: 1 o gli elementi che sono già stati dedotti a sostegno di una domanda di asilo ai sensi degli articoli 50, 50 bis, 50 ter e 51 e che sono stati respinti dalle autorità competenti in materia di asilo, ad eccezione degli elementi respinti in quanto estranei ai criteri della Convenzione di Ginevra di cui all’articolo 48/3 e ai criteri previsti dall’articolo 48/4 in materia di protezione sussidiaria, o in quanto non rientrano nella competenza di tali autorità; 2° gli elementi che avrebbero dovuto essere dedotti nel corso della procedura di esame della domanda di asilo ai sensi degli articoli 50, 50 bis, 50 ter e 51, nella misura in cui esistevano ed erano noti allo straniero prima della conclusione della procedura; 3° gli elementi che sono già stati dedotti in una precedente domanda di permesso di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione degli elementi dedotti nell’ambito di una domanda dichiarata irricevibile a motivo dell’assenza dei documenti di identità richiesti o a motivo del mancato o incompleto pagamento del contributo di cui all’articolo 1 o /1 e ad eccezione degli elementi dedotti in precedenti domande che sono state oggetto di rinuncia; 4° gli elementi che sono stati dedotti nell’ambito di una domanda di permesso di soggiorno sulla base dell’articolo 9 ter. 3.   La domanda di permesso di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] è esaminata esclusivamente sulla base dell’ultima domanda presentata e trasmessa dal sindaco o dal suo delegato al Ministro o al suo delegato. Si ritiene che lo straniero che presenta una nuova domanda rinunci alle domande pendenti presentate in precedenza». 11. L’articolo 10, paragrafo 1, punto 7, contenuto nel capo III del titolo I della legge del 1980 come modificata dispone quanto segue: «Fatte salve le disposizioni degli articoli 9 e 12, sono ammessi d’ufficio a soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA] per più di tre mesi: (…) — 7° il padre e la madre di uno straniero riconosciuto come rifugiato ai sensi dell’articolo 48/3 o che beneficia della protezione sussidiaria, che vengono ad abitare con lui, a condizione che quest’ultimo abbia un’età inferiore ai diciotto anni e sia entrato nel [OSCURATO:PERSONA] senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge e non sia stato effettivamente affidato in seguito a un tale adulto, o sia stato abbandonato una volta entrato nel [OSCURATO:PERSONA]». II. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 12. XXX è cittadino guineano. Egli è arrivato in Belgio nel 2007. Ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, che è stata respinta, seguita da altre due domande, nel 2010 e nel 2011, che le autorità belghe hanno rifiutato di prendere in considerazione. Il 29 gennaio 2019 XXX ha presentato una quarta domanda di protezione internazionale, nel cui ambito faceva valere di essere padre di due minori nati in Belgio nel 2016 e nel 2018, di cui almeno uno è stato riconosciuto come rifugiato ( 6 ), al pari della loro madre ( 7 ). Tale quarta domanda è stata respinta in quanto irricevibile il 2 ottobre 2019. Il 15 ottobre 2019 XXX ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio), che lo ha respinto il 17 aprile 2020. 13. XXX ha conseguentemente proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Dinanzi ad esso sostiene, in sostanza, che, in quanto padre di una minore rifugiata, deve essere considerato un «familiare» ai sensi della direttiva 2011/95 e vedersi concedere la protezione internazionale. Il resistente nel procedimento principale sostiene, dal canto suo, che la direttiva 2011/95 non prevede l’obbligo di concedere la protezione internazionale ai familiari che, individualmente, non ne abbiano diritto. L’articolo 23 della direttiva 2011/95 si limiterebbe ad esigere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri organizzino un accesso ai benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 di detta direttiva, ma tale accesso sarebbe limitato a determinati familiari a condizione che il nucleo familiare sia stato costituito nello Stato di origine, ipotesi che non ricorre nel caso della famiglia di XXX. 14. Il giudice del rinvio dubita che la menzionata direttiva 2011/95 preveda l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere lo status di beneficiario di protezione internazionale ai familiari di un rifugiato per il solo motivo che essi sono familiari. Detto giudice si interroga inoltre sull’applicabilità al ricorrente nel procedimento principale dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 sebbene dal testo di tale articolo sembri emergere che la succitata disposizione è applicabile soltanto ai familiari del beneficiario di protezione internazionale come definiti da detta direttiva all’articolo 2, lettera j). Orbene, XXX non risponderebbe a detta definizione, dal momento che, pur essendo effettivamente il padre di almeno una minore riconosciuta come rifugiata, il ricorrente nel procedimento principale non contesta che il nucleo familiare cui appartiene la minore in parola non è stato costituito nel paese d’origine, bensì in Belgio. Tuttavia, XXX sostiene che l’interesse superiore del minore esige che la nozione di «familiare» sia interpretata estensivamente, a fortiori in una situazione di dipendenza come quella che caratterizzerebbe il suo rapporto con i suoi figli. Infatti, egli ha fatto valere, nell’ambito della sua quarta domanda di protezione internazionale, che la madre dei minori soffre di gravi problemi psicologici e che egli doveva quindi occuparsi dei figli. 15. XXX sostiene che, qualora la Corte dichiarasse che l’articolo 23 della direttiva 2011/95 è applicabile alla fattispecie oggetto del procedimento principale, tale disposizione non è stata trasposta in diritto belga e che, trattandosi di una disposizione direttamente efficace, essa impone di concedergli la protezione internazionale. Il giudice del rinvio considera, dal canto suo, che l’articolo 23 della direttiva 2011/95, quand’anche fosse direttamente efficace, non sembra comportare la concessione a XXX della protezione internazionale se il medesimo non ha diritto di ottenerla. In particolare, l’articolo 23 della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 24 di detta direttiva, consentirebbe soltanto che XXX possa aspirare alla concessione di un permesso di soggiorno. Il giudice del rinvio ritiene quindi necessario interrogare la Corte in merito all’eventuale effetto diretto dell’articolo 23 della direttiva 2011/95 e alle conseguenze che ne deriverebbero. Inoltre, il giudice del rinvio richiama l’argomento del ricorrente nel procedimento principale secondo cui l’interesse superiore del minore menzionato all’articolo 20 della direttiva 2011/95 e il rispetto della vita familiare imporrebbero di interpretare l’articolo 23 della direttiva 2011/95 nel senso che impone di concedere la protezione internazionale al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in tale paese anche se egli non vi ha a sua volta diritto. 16. In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se [l’articolo] 2, lettera j), e l’articolo 23 della [direttiva 2011/95] debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano al padre di due minori nati in Belgio e riconosciuti in tale paese come rifugiati laddove il succitato articolo 2, lettera j), precisa che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, menzionati dalla direttiva 2011/95/UE, sono tali se il “nucleo familiare [era] già costituito nel paese di origine”. 2. Se la circostanza, fatta valere dal [ricorrente nel procedimento principale] in udienza, che i suoi figli si trovino in una situazione di dipendenza nei suoi riguardi e che l’interesse superiore dei suoi figli imponga, a suo avviso, di concedergli la protezione internazionale implichi, alla luce dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva [2011/95], che la nozione di "familiari" del beneficiario di protezione internazionale, menzionati dalla direttiva [2011/95], sia estesa a un nucleo familiare che non era costituito nel paese di origine. 3. In caso di risposta affermativa alle prime due questioni pregiudiziali, se l’articolo 23 della direttiva [2011/95], che non è stato trasposto in diritto belga per prevedere la concessione di un permesso di soggiorno o della protezione internazionale al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in detto paese, possa produrre direttamente effetti. 4. In caso affermativo, se l’articolo 23 della direttiva [2011/95] conferisca, in assenza di trasposizione, al padre di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio e nati in tale paese il diritto di rivendicare i benefici di cui agli articoli da 24 a 35 [della menzionata direttiva], tra i quali un permesso di soggiorno che gli consenta di abitare legalmente in Belgio con la sua famiglia, o il diritto alla protezione internazionale anche qualora tale padre non vi abbia individualmente diritto. 5. Se l’efficacia pratica dell’articolo 23 della [direttiva 2011/95], letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»] e dei considerando 18, 19 e 38 [della menzionata direttiva], imponga a uno Stato membro, che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i familiari [ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva o rispetto ai quali sussiste una situazione individuale di dipendenza] del beneficiario di tale status possano, qualora non abbiano individualmente diritto alla concessione del medesimo status, invocare determinati benefici, di riconoscere a tali familiari il diritto allo status di rifugiato derivato, affinché possano invocare detti benefici per mantenere l’unità familiare. 6. Se l’articolo 23 della [direttiva 2011/95], letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della [Carta] e dei considerando 18, 19 e 38 [della menzionata direttiva], imponga a uno Stato membro che non abbia configurato il proprio diritto nazionale in modo tale che i genitori di un rifugiato riconosciuto possa[no] godere dei benefici elencati agli articoli da 24 a 35 della direttiva citata, di [consentire a detti genitori] di godere di una protezione internazionale derivata al fine di attribuire fondamentale importanza all’interesse superiore del minore e di garantire l’effettività dello status di rifugiato di quest’ultimo». III. Analisi A. Osservazioni preliminari 17. Le questioni pregiudiziali vengono sottoposte alla Corte in un contesto fattuale riguardante un padre di minori nati in Belgio, di cui almeno uno gode dello status di rifugiato, che sono presenti nel territorio belga con la madre, parimenti rifugiata, essendo inoltre pacifico che, da un lato, il nucleo familiare così formato non si è costituito nello Stato di origine bensì nello Stato ospitante e, dall’altro, il padre non sembra avere diritto egli stesso di beneficiare di protezione internazionale. Il procedimento principale verte sulla contestazione da parte del padre del rifiuto delle autorità belghe di concedergli tale protezione, anche a titolo derivato. 18. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte, e in particolare dalle osservazioni scritte di XXX, risulta che la madre è stata riconosciuta come rifugiata in particolare sulla base della necessità di proteggere la figlia contro l’escissione e soffre di gravi problemi di salute mentale. 19. La presente causa solleva quindi la questione se la direttiva 2011/95 offra a tale padre di famiglia una qualsivoglia protezione o beneficio che possa consentirgli di soggiornare regolarmente in Belgio con i figli rifugiati. Detta questione si pone in un contesto nazionale in evoluzione. Sembra infatti pacifico che il Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ([OSCURATO:PERSONA] generale per i rifugiati e gli apolidi, Belgio), fino al 2018, concedesse automaticamente al genitore di un minore rifugiato uno status derivato analogo a quello del minore, a prescindere da qualsiasi considerazione relativa alla sussistenza, in capo a detto genitore, dei requisiti necessari per la concessione della protezione internazionale. Nel 2019, il [OSCURATO:PERSONA] generale per i rifugiati e gli apolidi ha posto fine a questa prassi. Attualmente, il genitore di un rifugiato al quale sia stata negata la protezione internazionale in quanto non ne abbia diritto deve presentare una domanda di regolarizzazione per motivi umanitari fondata sull’articolo 9 bis della legge del 1980 come modificata. Secondo il ricorrente nel procedimento principale, tale procedura di diritto comune sarebbe soggetta a proprie condizioni di ammissibilità e offrirebbe poche garanzie, segnatamente in materia di termini. 20. Il testo delle questioni pregiudiziali alterna la menzione del riconoscimento della protezione internazionale ai familiari nella situazione di XXX alla menzione dell’accesso ai benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95. 21. Si impone anzitutto una precisazione a tale riguardo. Come dichiarato dalla Corte, la direttiva 2011/95 non prevede l’estensione, a titolo derivato, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai familiari di una persona che gode di tale status i quali non hanno individualmente diritto al riconoscimento di detto status, dato che l’articolo 23 della citata direttiva si limita a imporre agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari, in conformità ai procedimenti nazionali e nei limiti in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale dei suddetti familiari, possano aver diritto a taluni vantaggi, che comprendono in particolare il rilascio di un titolo di soggiorno, l’accesso al lavoro o all’istruzione ( 8 ). 22. Dal momento che l’articolo 3 della direttiva 2001/95 offre agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di introdurre disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché tali disposizioni siano compatibili con la direttiva 2011/95, la Corte ha dichiarato, al termine di un esame rigoroso, che detta direttiva non osta a che uno Stato membro, in base a disposizioni nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo derivato e ai fini del mantenimento dell’unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore di un cittadino di un paese terzo al quale tale status è stato riconosciuto ai sensi della disciplina stabilita dalla succitata direttiva, anche nel caso in cui detto minore sia nato nel territorio di tale Stato membro e possegga, tramite l’altro genitore, la cittadinanza di un altro paese terzo nel quale non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni, purché al suddetto minore non sia applicabile un motivo di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 e questi non abbia diritto, a motivo della sua cittadinanza o di altri elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, in detto Stato membro a un trattamento migliore rispetto a quello derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato ( 9 ). Pertanto, la concessione della protezione internazionale derivata ai sensi della direttiva 2011/95, in quanto misura più favorevole, è possibile, alla duplice condizione che risulti da una scelta dello Stato membro interessato e sia compatibile con le disposizioni della direttiva 2011/95 e, in particolare, presenti sempre un nesso con la logica della protezione internazionale. 23. Orbene, dal fascicolo presentato alla Corte risulta che, attualmente, in Belgio non è applicabile ad una situazione come quella di XXX alcuna disposizione nazionale o prassi più favorevole rispetto a quella prevista dalla direttiva 2011/95. Al contrario, sembra che il [OSCURATO:PERSONA] generale per i rifugiati e gli apolidi abbia inteso porre fine alla sua precedente prassi più favorevole. 24. In tali circostanze, in assenza della volontà dello Stato membro interessato di istituire un regime più favorevole, a prescindere dall’interpretazione adottata delle disposizioni della direttiva 2011/95 al centro della presente causa, non sarà possibile per XXX vedersi riconoscere a titolo derivato lo status di rifugiato. 25. Tuttavia, come indicato dalla Corte, la concessione di tale status non è l’unica forma di protezione offerta dalla direttiva 2011/95, dato che essa garantisce altresì l’accesso a taluni vantaggi ai familiari del beneficiario di protezione internazionale. Pertanto, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte devono essere comprese nel senso che sono volte ad accertare se XXX possa beneficiare di uno o dei vantaggi previsti agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95. 26. Inoltre, per il prosieguo del ragionamento, ricordo che le disposizioni della direttiva 2011/95 devono essere interpretate, secondo una giurisprudenza costante, non solo alla luce dell’impianto sistematico e della finalità della medesima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, ma altresì, come emerge dal considerando 16 della direttiva in questione, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta ( 10 ) e segnatamente degli articoli 7, 18 e 24 della stessa. 27. Tenendo costantemente presente tale imperativo, inizio ora l’analisi delle questioni pregiudiziali. B. Sulle prime due questioni pregiudiziali 28. Al pari della Commissione, esaminerò congiuntamente le prime due questioni pregiudiziali con le quali il giudice del rinvio intende accertare se l’articolo 2, lettera j), e l’articolo 23 della direttiva 2011/95 possano essere interpretati nel senso che il padre, cittadino di un paese terzo, di minori che godono dello status di rifugiato nati in Belgio, nell’ambito di un nucleo familiare costituito in tale Stato, debba essere considerato un «familiare» ai sensi della menzionata direttiva. Il giudice del rinvio si chiede quale possa essere l’incidenza della situazione di dipendenza del minore nei riguardi del padre, nonché della lettura dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva 2011/95 sull’interpretazione da dare alla nozione di «familiari» ai sensi di detta direttiva. 29. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, conformemente alla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza, una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per determinarne il senso e la portata, deve solitamente essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto, in particolare, del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione ( 11 ). 30. Da un punto di vista letterale, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare. Il paragrafo 2 di tale articolo 23 precisa che detti [OSCURATO:PERSONA] «provvedono a che i familiari del beneficiario di protezione internazionale, che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare». Per determinare l’ambito di applicazione di tale articolo 23, paragrafo 2, occorre quindi ricorrere all’articolo 2, lettera j), della menzionata direttiva, ai sensi del quale, «[a]i fini della presente direttiva, si intende per (...) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale: (...) il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato». 31. Dalla formulazione dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95 risulta quindi senza ambiguità che, ai sensi di detta direttiva, i familiari sono considerati tali solo se il nucleo familiare era già costituito nel paese d’origine. 32. Ciò sembra confermato dall’analisi contestuale, dato che l’articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di decidere che il succitato articolo 23 si applica anche ai congiunti «che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d’origine » ( 12 ). Il considerando 16 di detta direttiva menziona inoltre i familiari dei richiedenti asilo «al loro seguito » ( 13 ). 33. Tale analisi letterale è corroborata dall’analisi teleologica, sebbene il mantenimento dell’unità del nucleo familiare non sia l’obiettivo principale della direttiva 2001/95 ( 14 ). Così, la Corte ha già dichiarato che la ragion d’essere dell’articolo 23 della direttiva della direttiva 2011/95 è «quella di permettere al beneficiario di protezione internazionale di godere dei diritti a lui conferiti da tale protezione mantenendo nel contempo l’unità del nucleo familiare nel territorio dello Stato membro ospitante» ( 15 ). Poiché si tratta per l’appunto di mantenere l’unità del nucleo familiare, la famiglia è preesistente, in linea di principio, al trasferimento nello Stato membro ospitante ( 16 ) e saranno quindi i membri del nucleo familiare già costituito a godere, se del caso, dei benefici previsti agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 ( 17 ). La difficoltà della presente causa risiede nel fatto che i minori rifugiati non si sono trasferiti. 34. Alla luce di tali elementi interpretativi molto chiari, né l’invocazione del rapporto di dipendenza tra i minori riconosciuti come rifugiati e il padre né la lettura dei considerando 18, 19 e 38 della direttiva 2011/95, privi in sé di efficacia vincolante, sono idonee a modificare siffatta interpretazione. 35. Da un lato, per quanto riguarda la situazione di dipendenza dei minori nei riguardi del padre, in questa fase dell’analisi essa non può avere l’effetto di modificare ciò che il legislatore dell’Unione ha enunciato chiaramente, vale a dire che, perché siano considerati familiari ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, occorre che il nucleo familiare in parola, tra altre condizioni, sia stato costituito nello Stato di origine. La situazione di dipendenza è intrinsecamente ciò che caratterizza profondamente il rapporto di ogni minore con i genitori e, tuttavia, ciò non ha impedito al legislatore dell’Unione di proteggere tale rapporto sul fondamento dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 solamente quando esso sia già stato creato prima dell’arrivo nel territorio dello Stato ospitante. Sebbene la giurisprudenza della Corte imponga di interpretare estensivamente le disposizioni di diritto derivato volte a favorire l’esercizio di diritti fondamentali, siffatto obbligo di interpretazione estensiva non può giustificare un’interpretazione contraria al testo di dette disposizioni ( 18 ). 36. Dall’altro, per quanto riguarda il considerando 18 della direttiva 2011/95, esso rammenta che l’interesse superiore del minore è una considerazione fondamentale che deve guidare gli [OSCURATO:PERSONA] membri nel loro processo di adozione di decisioni individuali. Ciò non toglie che tale interesse debba essere preso in considerazione entro i limiti definiti dal legislatore dell’Unione all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95. 37. Quanto al considerando 19 di detta direttiva, la necessità di ampliare la nozione di «familiare» cui esso fa riferimento deve essere intesa nel contesto storico in cui s’inserisce l’adozione della direttiva 2011/95. Quest’ultima ha infatti rifuso la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta ( 19 ). Anche tale direttiva definiva i familiari facendo riferimento al nucleo familiare già costituito nel paese di origine ( 20 ). Il considerando 19 della direttiva 2001/95 deve essere compreso come una mera esplicitazione dell’aggiunta di un terzo trattino alla disposizione che definisce i familiari ( 21 ), aggiunta che costituisce l’ampliamento della nozione di «familiare» al quale si riferisce detto considerando. 38. Quanto al considerando 38 della direttiva 2001/95, mi sembra che esso riguardi anzitutto le situazioni di dipendenza dei congiunti nei riguardi del beneficiario di protezione internazionale. Mi risulta quindi difficile comprendere come l’invocazione di detto considerando possa sostenere la tesi di XXX laddove quest’ultimo afferma che la fattispecie oggetto del procedimento principale è caratterizzata proprio dalla dipendenza dei figli rifugiati nei suoi riguardi, e non viceversa. È vero che il succitato considerando contiene anche un richiamo all’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di tenere conto dell’interesse superiore del minore, ma siffatto richiamo non può fondare un’interpretazione che si discosterebbe dal chiaro tenore letterale dell’articolo 2, lettera j), di tale direttiva. 39. Infine, l’interpretazione proposta al paragrafo 31 delle presenti conclusioni trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte. Così, la Corte ha già stabilito che la concessione dei benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 ai familiari del beneficiario di protezione internazionale «richiede la compresenza di tre condizioni consistenti, primo, nella qualità di familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di tale direttiva, secondo, nel fatto di non avere individualmente diritto alla protezione internazionale e, terzo, nella compatibilità con lo status giuridico personale del familiare interessato» ( 22 ), così confermando chiaramente il nesso tra la nozione di «familiari» ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2011/95, e l’articolo 2, lettera j), di tale direttiva, il cui scopo è per l’appunto di definire detta nozione. Ancora più chiaramente, la Corte aveva dichiarato, alcuni mesi prima, che dalla lettura combinata delle due disposizioni in parola risulta che «l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere l’accesso ai [vantaggi previsti all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95] non si estende ai figli del beneficiario di protezione internazionale nati nello Stato membro ospitante da un nucleo familiare ivi costituito » ( 23 ). 40. Pertanto, l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, la nozione di «familiari» presuppone che il nucleo familiare fosse già costituito nel paese d’origine. C. Sulla terza questione pregiudiziale 41. La terza questione pregiudiziale viene posta solamente nell’ipotesi di una risposta affermativa alle prime due questioni. Per il caso in cui la Corte si pronunciasse in tal senso, occorre stabilire ora se l’articolo 23 della direttiva 2011/95 possa produrre direttamente effetti, dato che il giudice del rinvio ha indicato, sotto la sua esclusiva responsabilità, che detta disposizione non era stata trasposta in diritto belga. 42. Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre detta direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto ( 24 ). A tal riguardo, occorre esaminare la natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi. Una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci ( 25 ). Anche se una direttiva lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in termini non equivoci, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della regola da essa enunciata ( 26 ). 43. Occorre quindi esaminare ora se l’articolo 23 della direttiva 2011/95 appaia, dal punto di vista sostanziale, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere fatta valere da un singolo nei confronti di uno Stato membro dinanzi ai giudici di quest’ultimo. 44. Il tenore letterale di tale terza questione riguarda l’intero articolo 23 della direttiva 2011/95, senza distinguere tra le sue diverse componenti. Poiché la situazione di XXX non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2011/95, escludo anzitutto detto paragrafo dal campo della presente analisi. 45. Per quanto concerne il paragrafo 1 di detto articolo 23, ai sensi del quale «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare», non mi sembra che esso presenti le caratteristiche necessarie affinché gli sia riconosciuta efficacia diretta. Al pari della Commissione ( 27 ), ritengo che esso sia formulato in termini troppo generici per poter essere considerato «sufficientemente preciso» ai sensi della giurisprudenza richiamata al paragrafo 42 delle presenti conclusioni ( 28 ). 46. Dalla logica interna all’articolo 23 della direttiva 2011/95 risulta che il paragrafo 2 di detto articolo precisa ciò che viene richiesto agli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardo alla protezione dell’unità del nucleo familiare dei beneficiari di protezione internazionale in relazione ai familiari quali definiti da detta direttiva. Il menzionato paragrafo prevede che detti familiari «che individualmente non hanno diritto a tale protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare». 47. Detto paragrafo 2 enuncia, a mio avviso chiaramente, l’obbligo a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare l’ accesso dei familiari ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95. I familiari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, della citata direttiva devono quindi essere ammessi a beneficiare, secondo le procedure nazionali organizzate a tal fine, di un permesso di soggiorno (articolo 24), di documenti di viaggio (articolo 25), dell’accesso all’occupazione (articolo 26), all’istruzione (articolo 27), alle procedure di riconoscimento delle qualifiche (articolo 28), all’assistenza sociale (articolo 29), all’assistenza sanitaria (articolo 30), alle misure di protezione dei minori non accompagnati (articolo 31) e all’alloggio (articolo 32), della libera circolazione nel territorio dello Stato membro ospitante (articolo 33), dell’accesso agli strumenti di integrazione (articolo 34) e dell’assistenza al rimpatrio (articolo 35). 48. Si potrebbe obiettare, da un lato, che gli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 non derivano dalla sua sola lettura, dato che il testo di tale disposizione andrebbe necessariamente letto insieme ad uno dei diritti menzionati agli articoli da 24 a 35 della medesima direttiva e, dall’altro, che questo stesso testo, dal momento che prevede una serie di limitazioni del suo ambito di applicazione ratione personae, priverebbe detta disposizione del carattere incondizionato necessario per il riconoscimento di un effetto diretto. 49. Per quanto riguarda la prima obiezione, l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 non impone l’accesso automatico ai benefici elencati agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva, bensì richiede che venga offerto ai familiari ammissibili un modo per essere ammessi ad una serie di benefici. L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 è una disposizione autonoma che costituisce il presupposto per il riconoscimento del diritto ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di detta direttiva. 50. Per quanto riguarda la seconda obiezione, ho già ricordato che può essere riconosciuto effetto diretto anche ad una disposizione che lasci un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri per definire le modalità della sua attuazione, purché essa ponga a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri in termini non equivoci un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della regola enunciata. L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 lascia effettivamente un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali devono adattare le loro procedure o attuarle (libertà di mezzi) per consentire agli interessati di essere ammessi (risultato richiesto) ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di detta direttiva ( 29 ). Solamente sotto tale profilo l’articolo 23, paragrafo 2, della menzionata direttiva non mi sembra condizionato . 51. Inoltre, le precisazioni relative al suo ambito di applicazione ratione materiae non possono essere interpretate come condizioni concernenti l’applicazione della regola enunciata, ai sensi della succitata giurisprudenza. È vero che, per poter invocare tali benefici, l’interessato deve essere, in primo luogo, un familiare del beneficiario di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95, che, in secondo luogo, non abbia diritto individualmente a tale protezione, e l’accesso ai benefici menzionati deve essergli offerto, in terzo luogo, solo nella misura in cui ciò sia compatibile con il suo status giuridico personale. A proposito di quest’ultima precisazione, la Corte parla di una «riserva» e non di una condizione ( 30 ). Orbene, da un lato, l’esistenza di una riserva non esclude di per sé l’effetto diretto ( 31 ). Dall’altro, tale «riserva» riguarda l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, ambito che è ulteriormente precisato all’articolo 23, paragrafo 3, di detta direttiva ( 32 ). Orbene, a mio avviso, la questione della determinazione dell’ambito di applicazione personale di una disposizione non può essere confusa con quella del suo effetto diretto ( 33 ). 52. Infine, per quanto riguarda l’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/95, esso offre agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di rifiutare, ridurre o revocare i benefici previsti agli articoli da 24 e 35 di detta direttiva per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Si tratta nella specie di una riserva soggetta a controllo giurisdizionale e la possibilità per uno Stato membro di avvalersene non impedisce di considerare che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 attribuisce ai singoli diritti che essi possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare ( 34 ). 53. In definitiva, le condizioni dell’effetto diretto sono ormai consolidate nella giurisprudenza e la questione sollevata nel caso di specie è se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 sia sufficientemente operativo ( 35 ) per essere applicato dal giudice nazionale. Ed è effettivamente ciò che più conta: «[i]l carattere chiaro, preciso, incondizionato, la completezza o la perfezione della norma e la sua indipendenza da misure di attuazione discrezionali sono a tal riguardo semplici aspetti della stessa caratteristica che la norma deve avere, cioè essa deve poter essere applicata da un giudice ad un caso specifico» ( 36 ). Dalla mia analisi risulta che, a mio avviso, l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 è sufficientemente operativo per poter essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice nazionale, il quale è in grado di comprendere ciò che il legislatore dell’Unione ha inteso porre a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 54. Pertanto, dalla mia analisi risulta che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, nella parte in cui in cui prevede l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva, è dotato di effetto diretto e può essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia trasposto in modo non corretto o non l’abbia trasposto. D. Sulla quarta questione pregiudiziale 55. Dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale ( 37 ) risulta che tale questione non è intesa ad ottenere che la Corte rammenti la sua giurisprudenza classica relativa alle conseguenze del riconoscimento dell’effetto diretto di una disposizione nell’ordinamento giuridico nazionale ( 38 ), bensì trae origine dalla controversia tra il ricorrente nel procedimento principale e lo Stato belga in merito alla portata sostanziale dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, in quanto XXX sostiene che la legge del 1980 come modificata deve essere interpretata in conformità all’articolo 23 della direttiva 2011/95 e che, di conseguenza, le autorità belghe avrebbero dovuto concedergli la protezione internazionale. Il giudice del rinvio ritiene, dal canto suo, che non sia questo lo scopo della menzionata disposizione e che, inoltre, l’interpretazione conforme della disposizione nazionale comporterebbe un’interpretazione contra legem. 56. Per le ragioni esposte ai paragrafi 21 e seguenti delle presenti conclusioni, occorre ricordare, da un lato, che la direttiva 2011/95 non prevede l’estensione a titolo derivato dello status di rifugiato ai familiari di una persona che gode di detto status quando tali familiari non hanno individualmente diritto al riconoscimento dello status in parola e, dall’altro, che l’articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva consente alle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione di rivendicare l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva medesima ( 39 ). E. Sulle questioni pregiudiziali quinta e sesta 57. Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. Talora spetta quindi alla Corte riformulare le questioni ad essa deferite ( 40 ). Tenuto conto del modo in cui sono formulate e della loro connessione, mi sembra opportuno riformulare la quinta e la sesta questione pregiudiziale. A mio avviso, tali questioni vanno comprese nel senso che il giudice del rinvio chiede se l’articolo 23 della direttiva 2011/95, letto alla luce degli articoli 7, 18 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere, al fine di preservare l’unità del nucleo familiare e di garantire l’effettività dello status di rifugiato riconosciuto al minore, l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva al padre di detto minore, anche se il padre non ha diritto di vedersi concedere la protezione internazionale e non può nemmeno essere considerato un «familiare» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), e dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95. 1. Analisi dal punto di vista del padre 58. In questa fase dell’analisi, ricordo che ho proposto alla Corte di dichiarare che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «familiari», ai sensi di dette disposizioni, presuppone che il nucleo familiare fosse già costituito nel paese d’origine. Pertanto, XXX non ha diritto – secondo le valutazioni effettuate dalle autorità belghe – né di ottenere la protezione internazionale a titolo personale, né di invocare l’accesso ai benefici che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 riserva ai familiari di un beneficiario di protezione internazionale. Inoltre, come ho già ricordato ( 41 ), la direttiva 2011/95 non prevede nemmeno la concessione a titolo derivato della protezione internazionale ( 42 ). 59. Ad ogni buon conto, preciso ancora che sembra escluso che XXX possa godere di diritti derivanti dalla direttiva 2003/86. È vero che essa prevede norme più favorevoli per i rifugiati in relazione al ricongiungimento con i loro familiari ( 43 ), ma gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare l’applicazione delle disposizioni del capo V di detta direttiva – specificamente dedicate al ricongiungimento familiare dei rifugiati – ai rifugiati i cui vincoli familiari siano anteriori al loro ingresso ( 44 ). L’ingresso e il soggiorno, ai sensi della direttiva 2003/86, degli ascendenti in linea diretta è una facoltà lasciata alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri e subordinata alla circostanza che l’ascendente in questione sia a carico del soggiornante ( 45 ), salvo che si tratti un minore non accompagnato ( 46 ), nel qual caso il ricongiungimento non è più soggetto ad alcun margine di valutazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri né ad alcuna condizione relativa al fatto di essere a carico del minore ( 47 ). Tuttavia, i figli di XXX non sono minori non accompagnati. In linea di principio, la domanda di ricongiungimento familiare è presentata quando i familiari soggiornano all’esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il soggiornante, anche se sono ammesse deroghe ( 48 ). Orbene, XXX è già presente sul territorio belga. A causa della sua situazione atipica e di quella della sua famiglia, XXX non rientra in nessuna delle «caselle» che potrebbero legittimare la sua presenza sul territorio dell’Unione con i figli. 2. Analisi dal punto di vista dei beneficiari dello status di rifugiato 60. Vi sono due ragioni fondamentali per le quali la situazione di XXX, in quanto familiare della figlia minorenne rifugiata, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/95 e/o delle disposizioni di diritto derivato dell’Unione che danno espressione concreta al diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati: in primo luogo, il nucleo familiare in cui è nata la figlia minorenne rifugiata non è stato costituito nel paese d’origine e, in secondo luogo, tale minore e la sua famiglia non si sono trasferite dopo la sua nascita. 61. Vorrei tuttavia tornare su alcuni elementi fattuali che impongono, a mio avviso, di spingere oltre l’analisi. Così, fatta salva un’eventuale conferma o verifica da parte del giudice del rinvio, in base alla mia comprensione del fascicolo risulta che alla figlia di XXX è stato riconosciuto lo status di rifugiato in ragione del rischio di mutilazioni genitali ( 49 ) alle quali sarebbe esposta qualora si recasse nel paese di cui i genitori sono cittadini – e di cui ella è parimenti cittadina ma in cui non ha mai vissuto, essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – e perché la madre, la quale ha anch’essa lo status di rifugiato, soffre di gravi disturbi psicologici. Naturalmente, quest’ultimo elemento merita un esame approfondito da parte delle autorità nazionali competenti, ma non si può escludere che vi sarebbe un’ombra sul futuro di tale minore qualora la madre non fosse in grado di prendersi cura da sola dei figli ( 50 ). È in tal senso che comprendo il riferimento, contenuto nella sesta questione pregiudiziale, all’«effettività dello status di rifugiato». Ciò in quanto, infatti e inoltre, il padre si trova in situazione irregolare nel territorio dell’Unione da sedici anni e potrebbe quindi essere espulso ( 51 ). 62. Occorre pertanto cambiare prospettiva e porsi ora nell’ottica dei minori rifugiati e più in particolare della figlia, riguardo alla quale sono disponibili più informazioni, e delle garanzie che le sono offerte dal diritto dell’Unione in relazione ai suoi diritti fondamentali, dovendo le norme di diritto derivato dell’Unione essere interpretate ed applicate nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta ( 52 ). 63. Tale minore, che attualmente dovrebbe avere 7 anni, non è in grado, in linea di principio, di condurre una vita indipendente dai propri familiari ( 53 ). 64. Se, come ho ricordato all’inizio dell’analisi della presente causa ( 54 ), la direttiva 2011/95 mira, innanzitutto, a garantire l’applicazione di criteri comuni per l’identificazione delle persone che hanno bisogno di protezione internazionale, nonché un livello minimo di prestazioni per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, il regime di asilo europeo comune, di cui fa parte detta direttiva e come ricorda il considerando 3 della stessa, è fondato sull’applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra e del protocollo, e sulla garanzia che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione ( 55 ). Il riconoscimento formale della qualità di rifugiato ha come conseguenza che il rifugiato interessato diventa beneficiario della protezione internazionale, ai sensi della direttiva 2011/95, per cui egli dispone di tutti i diritti e benefici previsti dal capo VII di detta direttiva, il quale contiene diritti equivalenti a quelli contenuti nella Convenzione di Ginevra e tutele giuridiche ancora maggiori, che non hanno equivalenti in tale convenzione ( 56 ). Il fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano tenere conto, nella trasposizione della direttiva 2011/95, della considerazione principale rappresentata dall’interesse superiore del minore costituisce una regola generale che riguarda il capo VII enunciata all’articolo 20, paragrafo 5, della citata direttiva. A tale proposito, ricordo che l’articolo 23 della direttiva 2011/95 rientra in detto capo VII e che il suo paragrafo 1 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere a che possa essere preservata l’ unità del nucleo familiare ( 57 ). Al pari della Commissione, rilevo che il testo della menzionata disposizione non è limitato ai familiari come definiti all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95. 65. Inoltre, la Corte ha già avuto modo di sottolineare, al pari di tutti gli attori internazionali della protezione dei rifugiati, l’importanza fondamentale dell’unità del nucleo familiare, che costituisce un diritto essenziale del rifugiato. Ha inoltre riconosciuto il nesso esistente tra i provvedimenti per la tutela della famiglia del rifugiato e la logica della protezione internazionale ( 58 ). Tale diritto è ancora più essenziale quando il rifugiato sia un minore, tenuto conto della sua situazione di particolare vulnerabilità. Inoltre, la Corte ha già ricordato l’importanza, tra l’altro, della Convenzione sui diritti del fanciullo ( 59 ), il cui articolo 9, paragrafo 1, prevede che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà» ( 60 ). 66. Così, la direttiva 2011/95 persegue anche l’obiettivo di garantire che, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, l’interesse superiore del minore sia considerato preminente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al momento dell’applicazione di detta direttiva ( 61 ). Come richiesto dall’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/95, tale interesse deve essere la principale considerazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri quando attuano le disposizioni del capo VII di detta direttiva ( 62 ). Conformemente ad una giurisprudenza costante, l’articolo 7 della Carta deve essere letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, tenendo conto della necessità per il minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori, affermata all’articolo 24, paragrafo 3, della stessa ( 63 ). In concreto, l’articolo 7 e l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, richiedono che, «in tutti gli atti relativi ai minori, in particolare quelli compiuti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicare detta direttiva, l’interesse superiore del minore sia considerato preminente» ( 64 ). Tali atti possono non avere necessariamente come destinatario il minore ma comportare conseguenze importanti per quest’ultimo ( 65 ). Ne consegue che le disposizioni della direttiva 2011/95 devono essere interpretate e applicate in particolare alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta. Ne deriva l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’attuazione della direttiva 2011/95, di tenere debitamente presenti il principio dell’unità del nucleo familiare, il benessere e lo sviluppo sociale del minore ( 66 ). 67. Per quanto essenziale, il diritto al rispetto della vita familiare del rifugiato non è, a differenza del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti di cui all’articolo 4 della Carta ( 67 ), un diritto assoluto e può quindi essere limitato alle condizioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ( 68 ). 68. Tuttavia, a mio avviso, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, facendo riferimento all’ unità del nucleo familiare, deve poter essere fatto valere dal ricorrente e dalla figlia ( 69 ), a rischio, in caso contrario, di determinare una certa tensione tra detto articolo 23 e l’articolo 7 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa. Sono di questa opinione per le ragioni esposte qui di seguito. 69. Se XXX non può essere ammesso ad accedere ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95, a motivo della definizione restrittiva della nozione di «familiari» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), della direttiva medesima, sarà in definitiva costretto, non potendo regolarizzare il proprio soggiorno in Belgio, a lasciare il territorio dell’Unione. Nel migliore dei casi, egli lascerà allora dietro di sé la propria famiglia composta dalla madre dei suoi figli e dai suoi figli, tra cui la figlia rifugiata, il che costituirà una lesione del diritto fondamentale di quest’ultima al rispetto della sua vita familiare ( 70 ) tutelato dall’articolo 7 della Carta ( 71 ). È vero che tale limitazione definita dalla direttiva 2011/95, nella parte in cui riserva l’accesso ai benefici ai soli membri del nucleo familiare costituito nello Stato di origine, è effettivamente prevista dalla legge. Sarebbe più difficile ritenere che siffatta limitazione rispetti il contenuto essenziale di tale diritto nella parte in cui esclude i nuclei familiari di rifugiati costituiti dopo la fuga o il trasferimento per quest’unico motivo. Orbene, se lo status di rifugiato può essere riconosciuto a un minore nato nel territorio dell’Unione, trovo difficile comprendere perché la sua famiglia sarebbe meno meritevole di protezione per il solo motivo che è stata costituita dopo la partenza di alcuni dei suoi membri dal paese d’origine, o addirittura dopo che essi sono arrivati nello Stato ospitante, quando lo stato di vulnerabilità del minore e le esigenze del minore rifugiato in termini di protezione della sua vita familiare sono della stessa intensità di quelli di un minore che si trova nella medesima situazione ma la cui famiglia si sia trasferita. 70. Ciò mi conduce alla questione relativa alla proporzionalità della limitazione. Posso ovviamente ben comprendere che la limitazione dell’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 è dettata da considerazioni legate alla politica dell’Unione in materia di immigrazione e di asilo e risponde, per ciò solo, ad un obiettivo di interesse generale dell’Unione. Tuttavia, nel caso di specie, tale limitazione può produrre effetti del tutto sproporzionati, in quanto comporta una violazione del principio della parità di trattamento e un grave rischio di violazione del contenuto essenziale di un altro diritto, ossia il diritto di asilo, parimenti garantito dall’articolo 18 della Carta. 71. Per quanto riguarda la violazione del principio della parità di trattamento, ricordo che la limitazione della definizione di «familiari» al nucleo familiare costituito prima della partenza dal paese d’origine è stata deplorata ( 72 ). Secondo il Commissario per i diritti umani, siffatta limitazione non risulta idonea a «tenere conto di ciò che vivono realmente i rifugiati. Molti di loro trascorrono lunghi periodi in esilio e in fuga e formano una famiglia durante il loro transito o mentre vivono in modo precario nelle regioni di provenienza prima di arrivare in Europa. (...) In talune circostanze, la distinzione tra i nuclei familiari costituiti prima o dopo la partenza dal paese d’origine è in contrasto con l’articolo 14 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»)] e, verosimilmente, con altre garanzie di uguaglianza, anche ai sensi del diritto [dell’Unione]» ( 73 ). 72. Posso condividere i dubbi espressi dal Commissario per i diritti umani. 73. A tale proposito, si potrebbe prestare particolare attenzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») pronunciata nella causa Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] ( 74 ). In quel caso, il ricorrente era arrivato nel [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 e godeva dello status di rifugiato dal marzo 2006. Nel giugno dello stesso anno egli aveva conosciuto la donna che nel 2007 sarebbe divenuta sua moglie. La coppia ha avuto due figli, rispettivamente nel 2008 e nel 2011. La moglie, cittadina di un paese terzo, la quale non beneficiava a sua volta di protezione internazionale, aveva chiesto già nel 2007 di beneficiare di un visto per ricongiungersi al marito nel [OSCURATO:PERSONA]. Pur essendo un rifugiato, il marito non poteva beneficiare delle norme nazionali relative al ricongiungimento familiare dei rifugiati in quanto esse erano applicabili solo ai congiunti che facevano parte del nucleo familiare prima della partenza del rifugiato dal paese d’origine. La moglie aveva allora chiesto un permesso di soggiorno in qualità di coniuge di un soggiornante presente e stabilito nel [OSCURATO:PERSONA], che le era stato parimenti negato in ragione del fatto che suo marito, presente nel [OSCURATO:PERSONA] con un permesso di soggiorno limitato di cinque anni, non era considerato «presente e stabilito» in detto Stato ai sensi della legge nazionale. 74. Dopo avere ricordato che nessuno Stato è tenuto, in forza dell’articolo 8 della CEDU, a rispettare la scelta delle coppie coniugate relativa al loro paese di residenza matrimoniale, la Corte EDU ha dichiarato che, quando la legge nazionale conferisce il diritto al ricongiungimento familiare a determinate categorie di migranti, deve farlo in un modo compatibile con l’articolo 14 della CEDU. Preambolo necessario ad un esame sotto il profilo dell’articolo 14 della CEDU, la Corte EDU ha constatato che le norme relative al ricongiungimento familiare dei rifugiati avevano manifestamente compromesso la vita familiare dei ricorrenti e dei loro figli, cosicché i fatti del caso di specie rientravano effettivamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della CEDU ( 75 ). La Corte EDU ha inoltre ricordato che solo le differenze di trattamento basate su una caratteristica identificabile, o sulla «qualità», possono costituire una discriminazione ai sensi dell’articolo 14 della CEDU ( 76 ). Inoltre, affinché si ponga una questione ai sensi di detta disposizione, occorre che sussista una differenza di trattamento tra persone che si trovano in situazioni analoghe o rilevanti. Una simile differenza di trattamento è discriminatoria se non ha una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire se non persegue uno scopo legittimo o se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito ( 77 ). Sebbene la Corte EDU riconosca che lo Stato contraente dispone di un margine di discrezionalità, la sua portata varia in funzione delle circostanze, della materia e del contesto ( 78 ). 75. La Corte EDU ha pertanto dichiarato che la situazione dei ricorrenti, dal momento che riguardava un rifugiato che si era sposato dopo avere lasciato il paese d’origine e la moglie di tale rifugiato, poteva essere assimilata a «ogni altra condizione» ai sensi dell’articolo 14 della CEDU e rientrava quindi nel suo ambito di applicazione ( 79 ). Non era peraltro contestato dallo Stato contraente interessato che, ai sensi della sua legge nazionale, gli studenti e i lavoratori, da un lato, e i rifugiati che avevano contratto matrimonio prima della loro partenza dal paese d’origine, dall’altro, fossero trattati diversamente dai rifugiati e dai loro coniugi sposatisi dopo la partenza dal paese d’origine ( 80 ). La Corte EDU ha dichiarato che i rifugiati che si erano sposati dopo avere lasciato il paese d’origine si trovavano in una situazione analoga, in quanto beneficiavano del pari dello status di rifugiato e il loro soggiorno era parimenti autorizzato nel [OSCURATO:PERSONA] per un periodo limitato, e che l’unica differenza rilevante era la data in cui aveva avuto luogo il matrimonio ( 81 ). Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] tentasse di giustificare tale disparità di trattamento con il fatto che esso doveva onorare i propri obblighi internazionali senza tuttavia pretendere di fornire ulteriori vantaggi che inducessero i rifugiati a scegliere tale Stato come Stato ospitante e facesse valere che si trattava di una decisione politica rientrante nell’ambito del suo ampio margine di discrezionalità riconosciuto in materia ( 82 ), la Corte EDU ha dichiarato che non ravvisava alcun motivo per trattare diversamente i rifugiati che si erano sposati dopo il trasferimento da quelli che si erano sposati prima e che se pure, autorizzando il ricongiungimento familiare dei coniugi di rifugiati che si erano sposati prima di trasferirsi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva rispettato i suoi obblighi internazionali, se una misura comportava un diverso trattamento di persone che si trovavano in situazioni analoghe, il fatto che fosse stato soddisfatto un obbligo internazionale di uno Stato contraente non poteva giustificare la disparità di trattamento ( 83 ). La Corte EDU ha quindi concluso per una violazione dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 8 di detta convenzione ( 84 ). 76. Così, il fatto che i figli rifugiati di XXX non possano beneficiare del diritto al mantenimento dell’unità del nucleo familiare garantito dall’articolo 23 della direttiva 2011/95 per il solo motivo che non appartengono a un nucleo familiare costituito nello Stato d’origine potrebbe sollevare difficoltà anche in relazione all’articolo 20 della Carta ( 85 ). 77. Infine, per quanto riguarda il grave rischio di violazione del contenuto essenziale del diritto di asilo, l’impossibilità per XXX di invocare a proprio vantaggio i benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 protrae l’irregolarità del suo soggiorno in Belgio. Orbene, fatte salve tutte le verifiche alle quali dovrà procedere il giudice del rinvio, in caso di carenza della madre della minore rifugiata, è possibile che il rapporto di dipendenza fra detta minore e suo padre sia tale che, nel caso in cui il padre sia obbligato a lasciare il territorio, la minore debba seguirlo ( 86 ). In tale evenienza – certamente ipotetica ma non priva di qualsiasi verosimiglianza alla luce del contenuto del fascicolo sottoposto alla Corte – in tal modo verrebbe violato frontalmente il diritto di asilo della minore, quale tutelato dall’articolo 18 della Carta ( 87 ), impedendole di godere effettivamente del diritto medesimo ( 88 ). 3. Riflessioni finali 78. Pertanto, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in virtù della sua formulazione in termini generali, si presta ad un’interpretazione che garantisca l’accesso del padre di un minore rifugiato che non possa beneficiare della protezione internazionale né far valere l’articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, per l’unica ragione che il nucleo familiare di detto minore non è stato costituito nello Stato d’origine, ai vantaggi previsti dagli articoli da 24 a 35 di detta direttiva. Siffatta interpretazione è corroborata dalla conclusione cui è pervenuta la Corte dichiarando che «la ragion d’essere dell’articolo 23 di tale direttiva 2011/95 è quella di permettere al beneficiario di protezione internazionale di godere dei diritti a lui conferiti da tale protezione mantenendo nel contempo l’unità del nucleo familiare nel territorio dello Stato membro ospitante» ( 89 ). 79. Tale accesso richiederà, tuttavia, alcune verifiche preliminari. Così, da un lato, bisognerà accertarsi della sussistenza e dell’effettività del legame familiare tra il padre e il figlio che beneficia dello status di rifugiato ( 90 ) nonché dell’intensità del rapporto di dipendenza. Occorrerà, in presenza di minori, assicurarsi che il mantenimento del suddetto legame con il familiare interessato coincida, tenuto conto della situazione specifica della famiglia di cui trattasi, con l’interesse superiore del minore. Dall’altro, le limitazioni previste dall’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/95 continuano, ovviamente, ad applicarsi, cosicché l’accesso ai benefici basato sull’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva non sarà più garantito quando il padre sia o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V della direttiva 2011/95 o qualora lo Stato membro ritenga che tale accesso minacci la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico. 80. Pertanto, e per tutte le ragioni che precedono, l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 5, di detta direttiva e alla luce degli articoli 7 e18, nonché dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, deve essere interpretato nel senso che il padre cittadino di un paese terzo di minori rifugiati nati sul territorio dello Stato ospitante in una famiglia costituita in tale territorio, il quale non abbia diritto egli stesso di beneficiare della protezione internazionale, deve poter accedere ai vantaggi previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 qualora ciò risulti necessario, tenuto conto di tutte le circostanze particolari della situazione della famiglia interessata, da un lato, affinché sia garantito il rispetto del diritto alla vita familiare dei figli rifugiati e, dall’altro, affinché i figli possano continuare a godere di tutti i diritti connessi al loro status di rifugiato, a meno che il padre rientri nelle fattispecie di esclusione di cui ai capi III e V della direttiva 2011/95 o costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico dello Stato membro ospitante. IV. Conclusione 81. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio): 1) L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che: in linea di principio, la nozione di «familiare» presuppone che il nucleo familiare fosse già costituito nel paese d’origine. L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95, nella parte in cui prevede l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di organizzare l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 di detta direttiva, è dotato di effetto diretto e può essere fatto valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che l’abbia trasposto in modo non corretto o non l’abbia trasposto. La direttiva 2011/95 non prevede l’estensione a titolo derivato dello status di rifugiato ai familiari di una persona che gode di detto status quando tali familiari non hanno individualmente diritto al riconoscimento dello status in parola. L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 consente alle persone che rientrano nel suo ambito di applicazione di rivendicare l’accesso ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95. 2) L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 5, di detta direttiva e alla luce degli articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il padre cittadino di un paese terzo di minori rifugiati nati sul territorio dello Stato ospitante in una famiglia costituita in tale territorio, il quale non abbia diritto egli stesso di beneficiare della protezione internazionale, deve poter accedere ai vantaggi previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 qualora ciò risulti necessario, tenuto conto di tutte le circostanze particolari della situazione della famiglia interessata, da un lato, affinché sia garantito il rispetto del diritto alla vita familiare dei figli rifugiati e, dall’altro, affinché i figli possano continuare a godere di tutti i diritti connessi al loro status di rifugiato, a meno che il padre rientri nelle fattispecie di esclusione di cui ai capi III e V di detta direttiva o costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico dello Stato membro ospitante. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Jastram, K. e Newland, K. «L’unité de la famille et la protection des réfugiés» in Feller, E., Türk, V., Nicholson, F. (dir.), La protection des réfugiés en droit international , Larcier, 2008, pag. 623 (traduzione libera). ( 3 ) Sulla necessità di conciliare la tutela dei diritti fondamentali con gli imperativi della politica migratoria, v., ad esempio, Corte EDU, 12 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio ECLI:CE:ECHR:2006:1012JUD001317803, § 81. ( 4 ) GU 2011, L 337, pag. 9 . ( 5 ) Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584. ( 6 ) Sebbene dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti che entrambi i figli di XXX hanno lo status di rifugiato, XXX indica, nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, che solo la figlia possiede tale status. Questa imprecisione fattuale non ha conseguenze per l’analisi della presente causa, essendo comunque pacifico che almeno uno dei figli di XXX possiede lo status di rifugiato. Dal fascicolo emerge che la figlia di XXX è stata riconosciuta come rifugiata in Belgio in ragione dei rischi di escissione ai quali sarebbe esposta se fosse costretta a vivere in Guinea. Qualora risultasse necessario per l’analisi, si presterà particolare attenzione alla situazione di tale minore. ( 7 ) La madre è cittadina guineana. È stata riconosciuta come rifugiata in Belgio nel 2017. ( 8 ) V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 36 ). V. altresì sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova ( C‑652/16 , EU:C:2018:801 , punti 48 e 68 ). ( 9 ) V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 62 ). ( 10 ) V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) V. sentenza del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare con un rifugiato minorenne) ( C‑273/20 e C‑355/20 , EU:C:2022:617 , punto 34 ). ( 12 ) Il corsivo è mio. ( 13 ) Il corsivo è mio. ( 14 ) Così, il considerando 12 della direttiva 2011/95 menziona, quale obiettivo principale perseguito da detta direttiva, assicurare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. V. anche articolo 1 della direttiva 2011/95. V., infine, sentenze del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. ( C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17 , EU:C:2019:219 , punto 97 ), e del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) Sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 60 ). Il corsivo è mio. ( 16 ) Nello stesso senso, v. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:384 , paragrafo 39 ) e conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa [OSCURATO:PERSONA] général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) ( C‑483/20 , EU:C:2021:780 , paragrafo 39 ). ( 17 ) La direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( GU 2003, L 251, pag. 12 ) si applica a priori ad una famiglia intesa in senso più ampio [v. articolo 2, lettera d), di tale direttiva], sebbene l’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva offra agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di limitare il beneficio delle disposizioni del capo della citata direttiva specificamente dedicato al ricongiungimento familiare dei rifugiati ai vincoli familiari anteriori all’ingresso dei rifugiati nel territorio dello Stato membro ospitante. ( 18 ) A titolo d’esempio, v. sentenza del 26 marzo 2019, SM (Minore sottoposto a kafala algerina) ( C‑129/18 , EU:C:2019:248 , punti da 53 a 55 ). ( 19 ) GU 2004, L 304, pag. 12 . ( 20 ) V. articolo 2, lettera h), della direttiva 2004/83. ( 21 ) V., per un raffronto, articolo 2, lettera h), della direttiva 2004/83 e articolo 2, lettera j), della direttiva 2011/95. ( 22 ) Sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) ( C‑483/20 , EU:C:2022:103 , punto 39 ). V. altresì sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punto 43 ). ( 23 ) Sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 37 ). Il corsivo è mio. La Corte non sembra avere mai rimesso in discussione il requisito relativo al fatto che il nucleo familiare deve essere stato costituito nel paese di origine: v., ad esempio, sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punti 32 , 43 e 54 ). ( 24 ) V. sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) ( C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata). ( 25 ) V. sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) ( C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 18 ). ( 26 ) V. sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) ( C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punto 19 e giurisprudenza ivi citata). ( 27 ) Tenuto conto della risposta che propone di dare alle prime due questioni pregiudiziali, il governo belga considera che tale terza questione non necessita di risposta. ( 28 ) Sebbene allora non le si chiedesse se debba riconoscersi effetto diretto all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, rilevo che la Corte ha già sottolineato il carattere generale di tale disposizione: v. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 43 ). ( 29 ) Così, dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. ( C‑6/90 e C‑9/90 , EU:C:1991:428 , punto 17 ), risulta che «la facoltà attribuita allo Stato di scegliere tra una molteplicità di mezzi possibili al fine di conseguire il risultato prescritto da una direttiva non esclude che i singoli possano far valere dinanzi ai giudici i diritti il cui contenuto può essere determinato con una precisione sufficiente sulla base delle sole disposizioni della direttiva» [v. anche sentenze del 2 agosto 1993, Marshall ( C‑271/91 , EU:C:1993:335 , punto 37 ), e del 12 febbraio 2009, Cobelfret ( C‑138/07 , EU:C:2009:82 , punto 61 )]. ( 30 ) V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punti 48 e segg.). ( 31 ) V., ad esempio, sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑444/09 e C‑456/09 , EU:C:2010:819 , punti 80 e segg.). Neppure la possibilità di derogare all’obbligo previsto dalla disposizione dotata di effetto diretto è necessariamente idonea a rimettere in discussione tale effetto. V., ad esempio, a proposito dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth ( C‑569/16 e C‑570/16 , EU:C:2018:871 , punti 84 e 85 ). ( 32 ) Ai sensi del quale l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 non si applica quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale in base ai capi III e V di detta direttiva. ( 33 ) In altre parole, affinché la disposizione non trasposta di una direttiva possa essere invocata da un singolo dinanzi al giudice nazionale, la situazione di tale singolo deve necessariamente rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione di cui trattasi. Ciò costituisce una precondizione affinché possa sorgere la questione dell’effetto diretto di quest’ultima, che è ben diversa dalle condizioni che la disposizione di cui trattasi deve soddisfare per poter produrre direttamente effetti. ( 34 ) V., per analogia, sentenza del 15 aprile 2008, Impact ( C‑268/06 , EU:C:2008:223 , punto 64 ). ( 35 ) Secondo l’espressione utilizzata dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa Banks (C‑128/92, non pubblicate, EU:C:1993:860 , paragrafo 27 ), che si riferisce, in altri termini, alla possibilità di far valere in giudizio la norma [v. anche, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] N&N ( C‑384/17 , EU:C:2018:494 , paragrafi 69 e 76 )]. ( 36 ) Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Banks (C‑128/92, non pubblicate, EU:C:1993:860 , paragrafo 27 ). ( 37 ) V. pagg. 12 e 13 di detta domanda. ( 38 ) Ove necessario, tuttavia, e per quanto riguarda una controversia tra un singolo e uno Stato membro, rinvio ad esempio, ex multis, alla sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto) ( C‑205/20 , EU:C:2022:168 , punti da 35 a 37 e 39 ). ( 39 ) V. sentenza del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo familiare – Protezione già accordata) ( C‑483/20 , EU:C:2022:103 , punto 41 ). ( 40 ) V., ex multis, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Judecătoresc Horaţiu‑[OSCURATO:PERSONA] ( C‑205/15 , EU:C:2016:499 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). ( 41 ) V. paragrafi 21 e segg. delle presenti conclusioni. ( 42 ) L’invocazione dell’articolo 18 della Carta non è tale da modificare questa constatazione, giacché da detto articolo non deriva l’obbligo di concedere lo status di rifugiato ai familiari di un rifugiato che non abbiano diritto al riconoscimento di tale status. Lo stesso vale per quanto riguarda gli articoli 7 e 24 della Carta, fermo restando che l’articolo 23 della direttiva 2011/95 ha dato attuazione ai diritti sanciti dagli articoli 7 e 24 nell’ambito di applicazione della medesima direttiva. Di per sé, gli articoli 7 e 24 della Carta non impongono nemmeno di concedere lo status di rifugiato ai familiari di un rifugiato che non hanno diritto di vedersi riconoscere tale status, dato che il diritto al rispetto della vita familiare del rifugiato e i diritti del minore possono essere garantiti con altri mezzi. ( 43 ) V. sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Rifugiata minorenne coniugata) ( C‑230/21 , EU:C:2022:887 , punto 41 ). ( 44 ) V., per un raffronto, da un lato, considerando 6 e articolo 2, lettera d), e, dall’altro, articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/86. ( 45 ) V. articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86. ( 46 ) V. articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86. ( 47 ) V. sentenza del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) ( C‑273/20 e C‑355/20 , EU:C:2022:617 , punto 32 e giurisprudenza ivi citata). ( 48 ) V. articolo 5, paragrafo 3, e articolo 11 della direttiva 2011/95. ( 49 ) Le mutilazioni genitali femminili possono essere considerate «una specifica forma di persecuzione del minore, dato che tali pratiche colpiscono in maniera sproporzionata le bambine»: v. punto 9 della nota di orientamento sulle richieste di asilo relative alle mutilazioni genitali femminili dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite per i rifugiati del 2009 (disponibile all’indirizzo Internet https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4fd737379/note-dorientation-demandes-dasile-relatives-mutilations-genitales-feminines.html). ( 50 ) La sentenza del Consiglio per il contenzioso degli stranieri resa il 17 aprile 2020 è stata allegata alle osservazioni del ricorrente nel procedimento principale. Detto Consiglio ha riprodotto in parte gli elementi della decisione del Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi adottata il 2 ottobre 2019 e che respinge la nuova domanda di protezione internazionale di XXX. Da tale decisione emerge che la madre dei minori era ospedalizzata e la figlia della coppia era stata affidata alla nursery. ( 51 ) Ricordo che un provvedimento di espulsione rappresenta un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita familiare: v., in un diverso contesto, sentenza dell’11 luglio 2002, Carpenter ( C‑60/00 , EU:C:2002:434 , punto 42 ). ( 52 ) Sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a. ( C‑578/16 PPU , EU:C:2017:127 , punto 59 ). V. altresì paragrafo 26 delle presenti conclusioni. ( 53 ) V. sentenza del 5 maggio 2022, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Soggiorno di un familiare – Risorse insufficienti) ( C‑451/19 e C‑532/19 , EU:C:2022:354 , punto 56 ). ( 54 ) V. nota 14 delle presenti conclusioni. ( 55 ) V. sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) ( C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 , EU:C:2019:403 , punti 79 e 80 ). ( 56 ) V. sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) ( C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 , EU:C:2019:403 , punto 91 ). ( 57 ) Tale nozione è, a mio avviso, più ampia di quella di ricongiungimento familiare. ( 58 ) V. sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punti 42 e 43 ). V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:384 , paragrafo 88 ). ( 59 ) Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990. ( 60 ) Sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio ( C‑540/03 , EU:C:2006:429 , punto 57 ). ( 61 ) V., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, A e S ( C‑550/16 , EU:C:2018:248 , punto 58 ). ( 62 ) Il considerando 16 della direttiva 2011/95 ricorda che quest’ultima rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta e mira a promuovere l’applicazione, in particolare, degli articoli 7, 18 e 24 della Carta, che rientrano tra le disposizioni espressamente menzionate in tale considerando, testimoniando così la loro particolare importanza per il legislatore dell’Unione. ( 63 ) V., per un esempio recente, sentenza del 18 aprile 2023, Afrin ( C-1/23 PPU , EU:C:2023:296 , punto 45 ). ( 64 ) Sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). ( 65 ) V. sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Rifugiata minorenne coniugata) ( C‑230/21 , EU:C:2022:887 , punto 48 ). ( 66 ) V. sentenza del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Familiare) ( C‑768/19 , EU:C:2021:709 , punti 38 e 44 ). ( 67 ) V. sentenze del 16 febbraio 2017, C.K. e a. ( C‑578/16 PPU , EU:C:2017:127 , punto 59 e giurisprudenza ivi citata), e del 19 marzo 2019, Ibrahim e a. ( C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 e C‑438/17 , EU:C:2019:219 , punto 87 ). ( 68 ) V. anche le mie conclusioni nella causa Ligue des droits humains ( C‑817/19 , EU:C:2022:65 , paragrafi 64 e segg.). ( 69 ) E, se del caso, dal figlio. ( 70 ) E, se del caso, al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare del figlio. ( 71 ) Nel peggiore dei casi, egli sarà costretto a lasciare il territorio belga accompagnato dai figli, che è l’ipotesi presa in considerazione al paragrafo 77 delle presenti conclusioni. ( 72 ) V. documento tematico del Commissario per i diritti umani «Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe», Consiglio d’Europa, giugno 2017, punto 1.2.2. ( 73 ) Ibid. ( 74 ) Corte EDU, 6 novembre 2012 (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109). ( 75 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 43). ( 76 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 44). ( 77 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 45). ( 78 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 45). ( 79 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 48). ( 80 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 49). ( 81 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 50). ( 82 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 51). ( 83 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 55). ( 84 ) Corte EDU, 6 novembre 2012, Hode e Abdi c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2012:1106JUD002234109, § 56). ( 85 ) Sul principio di uguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta, v. sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica) ( C‑930/19 , EU:C:2021:657 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata). ( 86 ) Tale ragionamento vale del pari per il figlio di XXX in quanto rifugiato. ( 87 ) Qualora la partenza del padre costringesse la minore a seguirlo nel paese d’origine, detta minore sarebbe esposta molto concretamente a un grave rischio di trattamenti inumani e degradanti, tassativamente vietati dall’articolo 4 della Carta e dai quali lo status di rifugiato avrebbe dovuto proteggerla. ( 88 ) V., per analogia, sentenza del 30 giugno 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e a. ( C‑72/22 PPU , EU:C:2022:505 , punto 63 ). ( 89 ) Sentenza del 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( C‑91/20 , EU:C:2021:898 , punto 60 ). ( 90 ) Secondo la Corte, «l’esistenza di una vita familiare effettiva presuppone l’instaurazione di un effettivo legame familiare o la volontà di instaurare o mantenere un tale legame» [sentenza del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato) ( C‑273/20 e C‑355/20 , EU:C:2022:617 , punto 65 )].
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris