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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:602
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0424_RES

Cause riunite C‑424/24 e C‑425/24 ZD e MI contro

[OSCURATO:PERSONA] (FIGC),

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Sanzioni disciplinari nel settore dello sport – Inibizione temporanea a esercitare talune attività professionali, irrogata da un’associazione sportiva nazionale a due dirigenti di una società calcistica professionistica – Illecito consistente nell’effettuare o nell’approvare false dichiarazioni finanziarie e contabili – Mercato interno – Articoli 45 e 56 TFUE – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Obiettivo legittimo di interesse generale – Regolarità delle competizioni sportive – Rispetto del principio di proporzionalità – Determinazione delle sanzioni – Esistenza di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori, proporzionati e verificabili – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo – Legislazione nazionale che consente al giudice competente a controllare in via incidentale la legittimità di tali sanzioni di concedere un risarcimento alle persone sanzionate, ma non di annullare o sospendere dette sanzioni» Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Normativa nazionale che consente a un’associazione sportiva nazionale, riconosciuta come giuridicamente autonoma, di irrogare una sanzione disciplinare a dirigenti di una società sportiva – Inibizione temporanea dall’esercizio di attività professionali rientranti nelle competenze di tale associazione – Sanzione motivata da false dichiarazioni finanziarie e contabili in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità – Ammissibilità – Presupposti cumulativi – Adozione di disposizioni in materia di irrogazione di sanzioni che perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale – Verifica da parte del giudice del rinvio (Artt. 45 e 56 TFUE) (v. punti 55‑59, 63‑64, 70, 72‑75, 78‑80, dispositivo 1) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Sindacato giurisdizionale effettivo – Normativa nazionale che limita i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un’associazione sportiva nazionale una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale – Potere limitato alla concessione di un rimborso in caso di sanzione illegittima – Esclusione dei poteri consistenti nel concedere provvedimenti provvisori e nell’annullare la sanzione nonché nel farne cessare gli effetti – Ammissibilità – Presupposto – Organo appartenente alla giustizia sportiva nazionale che statuisce in ultima istanza soddisfacente le condizioni cumulative – Qualificazione di giurisdizione – Precostituzione per legge della sua esistenza, della sua composizione e della sua organizzazione – Esercizio di un ruolo giurisdizionale – Attuazione delle garanzie procedurali relative al diritto della difesa e al principio del contraddittorio – Esercizio preventivo di un controllo giurisdizionale effettivo sulla medesima sanzione (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 85‑89, 92, 96‑110, 113, 114, 117, 118, 121, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), la Corte si pronuncia sulla compatibilità di un’inibizione temporanea a esercitare attività professionali nell’ambito di un’associazione sportiva avente portata europea con il rispetto della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi (in prosieguo: le «libertà di circolazione di cui trattasi»).

Essa precisa altresì i requisiti che gli organi di risoluzione delle controversie istituiti da tali associazioni devono soddisfare per costituire vere e proprie «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione europea nonché per garantire la tutela giurisdizionale delle persone alle quali tali associazioni infliggono sanzioni.

ZD e MI, due ex dirigenti della società calcistica professionistica italiana [OSCURATO:SOCIETA], sono stati sanzionati dalla Corte federale d’appello presso la [OSCURATO:PERSONA] (FIGC) (in prosieguo: la «Corte federale d’appello») con un’inibizione all’esercizio di attività professionali in ambito FIGC per 24 mesi a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili.

Tale sanzione era accompagnata da una richiesta di estensione all’Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) e alla [OSCURATO:PERSONA] internazionale del calcio (FIFA) ed è stata successivamente estesa a livello mondiale dalla commissione disciplinare della FIFA.

Poiché il loro ricorso avverso la decisione della Corte federale d’appello è stato respinto dal Collegio di garanzia dello sport presso il [OSCURATO:PERSONA] (CONI), i ricorrenti hanno adito il giudice del rinvio chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che il rispetto delle libertà fondamentali di circolazione sancite dagli articoli 45 e 56 TFUE si impone altresì alle associazioni sportive nazionali o internazionali nel caso in cui esse adottino norme relative al lavoro subordinato o alla prestazione di servizi di giocatori professionisti o semiprofessionisti e di altre categorie di persone che esercitano attività economiche connesse alla pratica dello sport, quali i dirigenti, nonché, più in generale, norme che incidono direttamente su tale lavoro o su tale prestazione di servizi ( 1 ).

La personalità giuridica, pubblica o privata, di tali associazioni o il riconoscimento nel diritto interno della loro autonomia giuridica è irrilevante, poiché esse non possono limitare l’esercizio di tali libertà.

Sebbene l’adozione da parte di tali associazioni di norme che organizzano in modo collettivo il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi delle persone interessate, e di disposizioni che prevedono sanzioni in caso di violazione di tali norme, non possa, di per sé, essere considerata contraria agli articoli 45 e 56 TFUE, l’irrogazione di una sanzione a un individuo può, a seconda della sua natura e della sua portata, ostacolare le libertà di circolazione di cui trattasi.

Ciò vale nel caso di una sanzione come le inibizioni temporanee a esercitare talune attività professionali, che possono essere applicate in tutti gli Stati membri.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di un’eventuale giustificazione dell’ostacolo alle libertà di circolazione di cui trattasi, la Corte considera che le norme volte a garantire, mediante sanzioni disciplinari, il rispetto delle norme finanziarie e contabili applicabili alle società calcistiche nonché l’esattezza e la correttezza delle dichiarazioni finanziarie e contabili rese o approvate dai dirigenti di tali società perseguono l’obiettivo di interesse generale consistente nel garantire la regolarità delle competizioni sportive, che si basa in particolare sul mantenimento di un certo equilibrio sportivo e finanziario nonché di una certa parità di opportunità tra le società che vi partecipano.

Orbene, un siffatto equilibrio rischierebbe di essere falsato o addirittura infranto se tali dirigenti adottassero impunemente comportamenti contabili e finanziari censurabili, riguardanti in particolare operazioni di trasferimento di giocatori aventi un’incidenza diretta sulla composizione delle squadre.

Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare, sotto un primo profilo, che la determinazione delle sanzioni individuali sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, che garantiscano la considerazione delle circostanze rilevanti di ciascun caso di specie, e in particolare della natura, durata e gravità dell’illecito constatato.

Peraltro, l’organo incaricato di applicare detti criteri deve disporre di un certo margine di discrezionalità, il cui esercizio deve a sua volta poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo da parte di un giudice nazionale.

Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, il requisito del controllo giurisdizionale di tali sanzioni individuali, che costituisce parte integrante della tutela giurisdizionale effettiva ( 2 ), la Corte ricorda che esso implica che il giudice nazionale debba essere competente a esaminare gli elementi di diritto e di fatto della controversia e deve poter controllare la fondatezza di una sanzione ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare le condizioni in cui essa è stata inflitta, la sua motivazione e la sua determinazione.

Tale giudice deve altresì poter non solo constatare l’esistenza di una violazione del diritto dell’Unione, potendo trarne tutte le conseguenze al fine di farla cessare, ma anche disporre provvedimenti provvisori.

In ultimo luogo, per quanto riguarda l’individuazione del giudice nazionale competente a controllare le sanzioni inflitte dalle associazioni sportive, la Corte ricorda che l’aspetto «esterno» dell’indipendenza degli organi giurisdizionali mira segnatamente a tutelare i giudici di fronte a interventi, pressioni o influenze dirette o indirette, che possono provenire da fonti esterne, quali, nel caso di specie, le associazioni sportive.

Come essa ha già dichiarato, affinché organismi professionali, anche di diritto privato, possano essere considerati «giurisdizioni», ai sensi del diritto dell’Unione, essi devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza pertinente, come la precostituzione per legge della loro esistenza, della loro composizione e della loro organizzazione, nonché l’esercizio di un controllo sugli atti, sulle misure o sui comportamenti rientranti nella loro competenza.

Nel caso di specie, la Corte rileva che il giudice del rinvio dovrebbe poter esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sulle sanzioni inflitte dalle associazioni sportive solo nell’ipotesi in cui nessuno degli organi che intervengono nei diversi «gradi della giustizia sportiva nazionale» soddisfi i requisiti cumulativi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Infatti, ove risultasse che almeno l’organo giudiziario dell’ordine sportivo che statuisce in ultima istanza soddisfa tali requisiti e può quindi essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi del diritto dell’Unione, esisterebbe già un rimedio giurisdizionale che assicura una tutela giurisdizionale effettiva agli individui ( 3 ).

Per quanto riguarda il requisito della precostituzione per legge, la Corte considera che il mero fatto che una normativa nazionale enunci che gli interessati «hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del [CONI] e delle Federazioni sportive (...), gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo» non consente di ritenere che la composizione, l’organizzazione, il ruolo giurisdizionale di tali organi nonché le garanzie procedurali dinanzi ad essi previste siano precostituiti per legge.

La Corte conclude che spetta al giudice del rinvio stabilire se tali diversi elementi siano previsti da una legge diversa dalla normativa nazionale invocata, precisando al contempo che non è escluso che un regolamento emanato da un’associazione sportiva nazionale possa essere considerato una legge in talune situazioni, in particolare in caso di approvazione da parte di una legge, a condizioni appropriate. ( 1 ) Sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punto 85 e giurisprudenza citata), e del 4 ottobre 2024, FIFA ( C‑650/22 , EU:C:2024:824 , punto 77 ). ( 2 ) Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. ( 3 ) Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0424_RES Cause riunite C‑424/24 e C‑425/24 ZD e MI contro [OSCURATO:PERSONA] (FIGC), (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Sanzioni disciplinari nel settore dello sport – Inibizione temporanea a esercitare talune attività professionali, irrogata da un’associazione sportiva nazionale a due dirigenti di una società calcistica professionistica – Illecito consistente nell’effettuare o nell’approvare false dichiarazioni finanziarie e contabili – Mercato interno – Articoli 45 e 56 TFUE – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Obiettivo legittimo di interesse generale – Regolarità delle competizioni sportive – Rispetto del principio di proporzionalità – Determinazione delle sanzioni – Esistenza di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori, proporzionati e verificabili – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo – Legislazione nazionale che consente al giudice competente a controllare in via incidentale la legittimità di tali sanzioni di concedere un risarcimento alle persone sanzionate, ma non di annullare o sospendere dette sanzioni» Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Normativa nazionale che consente a un’associazione sportiva nazionale, riconosciuta come giuridicamente autonoma, di irrogare una sanzione disciplinare a dirigenti di una società sportiva – Inibizione temporanea dall’esercizio di attività professionali rientranti nelle competenze di tale associazione – Sanzione motivata da false dichiarazioni finanziarie e contabili in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità – Ammissibilità – Presupposti cumulativi – Adozione di disposizioni in materia di irrogazione di sanzioni che perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale – Verifica da parte del giudice del rinvio (Artt. 45 e 56 TFUE) (v. punti 55‑59, 63‑64, 70, 72‑75, 78‑80, dispositivo 1) Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Sindacato giurisdizionale effettivo – Normativa nazionale che limita i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un’associazione sportiva nazionale una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale – Potere limitato alla concessione di un rimborso in caso di sanzione illegittima – Esclusione dei poteri consistenti nel concedere provvedimenti provvisori e nell’annullare la sanzione nonché nel farne cessare gli effetti – Ammissibilità – Presupposto – Organo appartenente alla giustizia sportiva nazionale che statuisce in ultima istanza soddisfacente le condizioni cumulative – Qualificazione di giurisdizione – Precostituzione per legge della sua esistenza, della sua composizione e della sua organizzazione – Esercizio di un ruolo giurisdizionale – Attuazione delle garanzie procedurali relative al diritto della difesa e al principio del contraddittorio – Esercizio preventivo di un controllo giurisdizionale effettivo sulla medesima sanzione (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 85‑89, 92, 96‑110, 113, 114, 117, 118, 121, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), la Corte si pronuncia sulla compatibilità di un’inibizione temporanea a esercitare attività professionali nell’ambito di un’associazione sportiva avente portata europea con il rispetto della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi (in prosieguo: le «libertà di circolazione di cui trattasi»). Essa precisa altresì i requisiti che gli organi di risoluzione delle controversie istituiti da tali associazioni devono soddisfare per costituire vere e proprie «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione europea nonché per garantire la tutela giurisdizionale delle persone alle quali tali associazioni infliggono sanzioni. ZD e MI, due ex dirigenti della società calcistica professionistica italiana [OSCURATO:SOCIETA], sono stati sanzionati dalla Corte federale d’appello presso la [OSCURATO:PERSONA] (FIGC) (in prosieguo: la «Corte federale d’appello») con un’inibizione all’esercizio di attività professionali in ambito FIGC per 24 mesi a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili. Tale sanzione era accompagnata da una richiesta di estensione all’Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) e alla [OSCURATO:PERSONA] internazionale del calcio (FIFA) ed è stata successivamente estesa a livello mondiale dalla commissione disciplinare della FIFA. Poiché il loro ricorso avverso la decisione della Corte federale d’appello è stato respinto dal Collegio di garanzia dello sport presso il [OSCURATO:PERSONA] (CONI), i ricorrenti hanno adito il giudice del rinvio chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che il rispetto delle libertà fondamentali di circolazione sancite dagli articoli 45 e 56 TFUE si impone altresì alle associazioni sportive nazionali o internazionali nel caso in cui esse adottino norme relative al lavoro subordinato o alla prestazione di servizi di giocatori professionisti o semiprofessionisti e di altre categorie di persone che esercitano attività economiche connesse alla pratica dello sport, quali i dirigenti, nonché, più in generale, norme che incidono direttamente su tale lavoro o su tale prestazione di servizi ( 1 ). La personalità giuridica, pubblica o privata, di tali associazioni o il riconoscimento nel diritto interno della loro autonomia giuridica è irrilevante, poiché esse non possono limitare l’esercizio di tali libertà. Sebbene l’adozione da parte di tali associazioni di norme che organizzano in modo collettivo il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi delle persone interessate, e di disposizioni che prevedono sanzioni in caso di violazione di tali norme, non possa, di per sé, essere considerata contraria agli articoli 45 e 56 TFUE, l’irrogazione di una sanzione a un individuo può, a seconda della sua natura e della sua portata, ostacolare le libertà di circolazione di cui trattasi. Ciò vale nel caso di una sanzione come le inibizioni temporanee a esercitare talune attività professionali, che possono essere applicate in tutti gli Stati membri. In secondo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di un’eventuale giustificazione dell’ostacolo alle libertà di circolazione di cui trattasi, la Corte considera che le norme volte a garantire, mediante sanzioni disciplinari, il rispetto delle norme finanziarie e contabili applicabili alle società calcistiche nonché l’esattezza e la correttezza delle dichiarazioni finanziarie e contabili rese o approvate dai dirigenti di tali società perseguono l’obiettivo di interesse generale consistente nel garantire la regolarità delle competizioni sportive, che si basa in particolare sul mantenimento di un certo equilibrio sportivo e finanziario nonché di una certa parità di opportunità tra le società che vi partecipano. Orbene, un siffatto equilibrio rischierebbe di essere falsato o addirittura infranto se tali dirigenti adottassero impunemente comportamenti contabili e finanziari censurabili, riguardanti in particolare operazioni di trasferimento di giocatori aventi un’incidenza diretta sulla composizione delle squadre. Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare, sotto un primo profilo, che la determinazione delle sanzioni individuali sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, che garantiscano la considerazione delle circostanze rilevanti di ciascun caso di specie, e in particolare della natura, durata e gravità dell’illecito constatato. Peraltro, l’organo incaricato di applicare detti criteri deve disporre di un certo margine di discrezionalità, il cui esercizio deve a sua volta poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo da parte di un giudice nazionale. Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, il requisito del controllo giurisdizionale di tali sanzioni individuali, che costituisce parte integrante della tutela giurisdizionale effettiva ( 2 ), la Corte ricorda che esso implica che il giudice nazionale debba essere competente a esaminare gli elementi di diritto e di fatto della controversia e deve poter controllare la fondatezza di una sanzione ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare le condizioni in cui essa è stata inflitta, la sua motivazione e la sua determinazione. Tale giudice deve altresì poter non solo constatare l’esistenza di una violazione del diritto dell’Unione, potendo trarne tutte le conseguenze al fine di farla cessare, ma anche disporre provvedimenti provvisori. In ultimo luogo, per quanto riguarda l’individuazione del giudice nazionale competente a controllare le sanzioni inflitte dalle associazioni sportive, la Corte ricorda che l’aspetto «esterno» dell’indipendenza degli organi giurisdizionali mira segnatamente a tutelare i giudici di fronte a interventi, pressioni o influenze dirette o indirette, che possono provenire da fonti esterne, quali, nel caso di specie, le associazioni sportive. Come essa ha già dichiarato, affinché organismi professionali, anche di diritto privato, possano essere considerati «giurisdizioni», ai sensi del diritto dell’Unione, essi devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza pertinente, come la precostituzione per legge della loro esistenza, della loro composizione e della loro organizzazione, nonché l’esercizio di un controllo sugli atti, sulle misure o sui comportamenti rientranti nella loro competenza. Nel caso di specie, la Corte rileva che il giudice del rinvio dovrebbe poter esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sulle sanzioni inflitte dalle associazioni sportive solo nell’ipotesi in cui nessuno degli organi che intervengono nei diversi «gradi della giustizia sportiva nazionale» soddisfi i requisiti cumulativi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Infatti, ove risultasse che almeno l’organo giudiziario dell’ordine sportivo che statuisce in ultima istanza soddisfa tali requisiti e può quindi essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi del diritto dell’Unione, esisterebbe già un rimedio giurisdizionale che assicura una tutela giurisdizionale effettiva agli individui ( 3 ). Per quanto riguarda il requisito della precostituzione per legge, la Corte considera che il mero fatto che una normativa nazionale enunci che gli interessati «hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del [CONI] e delle Federazioni sportive (...), gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo» non consente di ritenere che la composizione, l’organizzazione, il ruolo giurisdizionale di tali organi nonché le garanzie procedurali dinanzi ad essi previste siano precostituiti per legge. La Corte conclude che spetta al giudice del rinvio stabilire se tali diversi elementi siano previsti da una legge diversa dalla normativa nazionale invocata, precisando al contempo che non è escluso che un regolamento emanato da un’associazione sportiva nazionale possa essere considerato una legge in talune situazioni, in particolare in caso di approvazione da parte di una legge, a condizioni appropriate. ( 1 ) Sentenze del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑333/21 , EU:C:2023:1011 , punto 85 e giurisprudenza citata), e del 4 ottobre 2024, FIFA ( C‑650/22 , EU:C:2024:824 , punto 77 ). ( 2 ) Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. ( 3 ) Conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
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