CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 50875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che GRAMEGNA Vito - imputato del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 - propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 16/2/2022 con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna in primo grado, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione dei fatti quale tentativo, e alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna; ritenuto che il primo motivo sia inammissibile perché privo della necessaria specificità e meramente reiterativo della prospettazione esaminata e disattesa in appello, senza adeguata confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che - in piena sintonia con la costante elaborazione giurisprudenziale - ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica in termini di reato consumato, alla luce della accertata emissione e consegna ai clienti delle numerose fatture attive non esibite agli operanti, nonché della sufficienza - per l'integrazione del reato - di una impossibilità relativa della ricostruzione del volume di affari (cfr. pagg. 3.4 della sentenza impugnata); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte d'Appello - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - motivato anche con specifico riferimento alla impossibilità di concedere il beneficio della non menzione, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (richiamo da intendere, all'evidenza, a quanto immediatamente prima precisato dalla Corte territoriale in ordine alle modalità della condotta, che aveva riguardato una pluralità di anni di imposta durante i quali la posizione della società agricola, rappresentata dal GRAMEGNA, era stata di quella di evasore totale: cfr. pag. 5); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensor