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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 14910/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21890-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 114/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.21890/2021 Cron.

Rep.

Ud.26/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 16.2.21 la corte d’appello di Lecce, in parziale riforma di sentenza del 2014 del tribunale di Taranto, ha dichiarato il diritto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a percepire la reversibilità del padre, deceduto il 1.7.92, a decorrere dal 1/7/2009, primo giorno successivo alla domanda amministrativa.

In particolare, la corte territoriale ha accolto l’appello dell’Inps per ultrapetizione, perché la sentenza di primo grado aveva condannato al pagamento della prestazione a decorrere dalla morte del padre e non dalla domanda amministrativa, come invece richiesto espressamente in ricorso.

Avverso tale sentenza ricorre per un motivo la parte privata, resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex numero 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c. , per avere la corte territoriale escluso la decorrenza della prestazione dalla morte del genitore.

Il motivo, mentre non indica in alcun modo il fatto che sarebbe stato ignorato e come tale inammissibile quanto alla doglianza ex numero 5, è per altro verso inammissibile in quanto, a parte ogni considerazione sulla difficile comprensibilità dello stesso e sul rilievo che l’interpretazione della domanda compete al giudice di merito,il motivo insiste sull’omessa pronuncia su domanda implicita di riconoscimento della prestazione con decorrenza dal decesso del padre, senza fornire elementi dai quali possa desumersi la presentazione di siffatta domanda, laddove la parte secondo la sentenza impugnata ha espressamente limitato - sia pur erroneamente- la richiesta di condanna alla prestazione a decorrere dalla domanda amministrativa.

Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese irripetibili.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21890-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 114/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.21890/2021 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 16.2.21 la corte d’appello di Lecce, in parziale riforma di sentenza del 2014 del tribunale di Taranto, ha dichiarato il diritto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a percepire la reversibilità del padre, deceduto il 1.7.92, a decorrere dal 1/7/2009, primo giorno successivo alla domanda amministrativa. In particolare, la corte territoriale ha accolto l’appello dell’Inps per ultrapetizione, perché la sentenza di primo grado aveva condannato al pagamento della prestazione a decorrere dalla morte del padre e non dalla domanda amministrativa, come invece richiesto espressamente in ricorso. Avverso tale sentenza ricorre per un motivo la parte privata, resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex numero 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c. , per avere la corte territoriale escluso la decorrenza della prestazione dalla morte del genitore. Il motivo, mentre non indica in alcun modo il fatto che sarebbe stato ignorato e come tale inammissibile quanto alla doglianza ex numero 5, è per altro verso inammissibile in quanto, a parte ogni considerazione sulla difficile comprensibilità dello stesso e sul rilievo che l’interpretazione della domanda compete al giudice di merito,il motivo insiste sull’omessa pronuncia su domanda implicita di riconoscimento della prestazione con decorrenza dal decesso del padre, senza fornire elementi dai quali possa desumersi la presentazione di siffatta domanda, laddove la parte secondo la sentenza impugnata ha espressamente limitato - sia pur erroneamente- la richiesta di condanna alla prestazione a decorrere dalla domanda amministrativa. Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso. Spese irripetibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se
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