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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 08553/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso straordinario sub iudice consiste in un atto presentato personalmente dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della prima sezione penale di questa Corte del 29 aprile 2021, depositata il 14 luglio 2021, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso.

2. Il ricorso straordinario è inammissibile per due distinte ragioni.

La prima è che è stato presentato solo il 15 dicembre 2025, oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza della prima sezione penale, termine di cui all’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.

La seconda è che il ricorso è stato sottoscritto dal solo imputato, mentre detta impugnazione non si sottrae alla regola generale per cui ogni atto riconducibile ad un ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e non dall’imputato personalmente.

In questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite nella sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

In motivazione, al § 8.3., le Sezioni Unite hanno declinato espressamente il principio anche in relazione al ricorso straordinario affermando che «Non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione» (principio ribadito da Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 – 01).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione alle ragioni sopra esposte, che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso straordinario sub iudice consiste in un atto presentato personalmente dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della prima sezione penale di questa Corte del 29 aprile 2021, depositata il 14 luglio 2021, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso. 2. Il ricorso straordinario è inammissibile per due distinte ragioni. La prima è che è stato presentato solo il 15 dicembre 2025, oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza della prima sezione penale, termine di cui all’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. La seconda è che il ricorso è stato sottoscritto dal solo imputato, mentre detta impugnazione non si sottrae alla regola generale per cui ogni atto riconducibile ad un ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e non dall’imputato personalmente. In questo senso si sono espresse anche le Sezioni Unite nella sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. In motivazione, al § 8.3., le Sezioni Unite hanno declinato espressamente il principio anche in relazione al ricorso straordinario affermando che «Non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione» (principio ribadito da Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 – 01). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione alle ragioni sopra esposte, che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 08553/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris