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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 39403/2021

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e disciplinare notai S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al NRG 30615-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 13; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e di- feso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’AP- [OSCURATO:PERSONA]; - intimata – F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 per la cassazione della ordinanza della Corte d’appello di TorinoData pubblicazione 10/12/2021 (nel procedimento civile iscritto al n. 2206/18 R.G.), pubblicata il 4 marzo 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- rale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti; udito l’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Torino, ha proposto reclamo avverso la decisione disciplinare depositata il 23 aprile 2018 dalla Com- missione amministrativa regionale di disciplina (COREDI) del Piemonte e della Valle d’Aosta con cui gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 105.780 per condotta negligente consistita nella violazione dell’art. 28 della legge notarile (legge n. 89 del 1913), poiché, nella redazione di n. 205 atti di compravendita immobiliare stipulati nel corso del 2015, era stata omessa la dichiarazione delle parti di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, imposta a pena di nullità dell’atto dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985.

Si è costituito l’Archivio notarile di Torino, chiedendo il rigetto del reclamo.

2. – Con ordinanza pubblicata il 4 marzo 2019, la Corte d’appello di Torino ha rigettato il reclamo.

2.1. – La Corte territoriale ha rilevato che la norma dettata dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985 è sufficientemente chiara nel pretendere, a pena di nullità, che l’atto di compravendita contenga la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato - 2 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, nel senso, cioè, che tale Data pubblicazione 10/12/2021 dichiarazione delle parti deve riguardare tanto i dati catastali quanto le planimetrie.

Di qui, ad avviso della Corte d’appello, la linearità del provvedi- mento disciplinare, poiché la clausola contrattuale contestata – ove si legge testualmente che “… le parti dichiarano che le unità immobiliari … sono conformi a quelle rappresentate dalle planimetrie e che i dati catastali sono conformi alla intestazione anagrafica risultante dalla Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA]” – non contiene alcuna dichiara- zione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, che si affermano conformi solo alla intestazione anagrafica presso i [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Torino ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza 11 aprile 2014, n. 8611), rilevando che con tale pronuncia il giudice di legittimità, interpretando con altrettanta chiarezza il contesto normativo dell’art. 29, comma 1-bis ed eviden- ziandone le premure pubblicistiche e fiscali, ha statuito che l’onere di- chiarativo posto a carico degli intestatari non può certamente ritenersi assolto tramite la dichiarazione di conformità allo stato di fatto della sola planimetria catastale depositata.

Ritenuta la sussistenza dell’omissione oggetto della contestazione disciplinare, la Corte d’appello, nel confermare la responsabilità del no- taio reclamante, ha evidenziato, con riguardo all’elemento soggettivo e alla colpa professionale, che il tenore letterale dell’art. 29, comma 1- bis, non si presta di per sé a equivoci di sorta, tanto più a seguito dell’intervento nomofilattico della Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 8611 del 2014), che ha eliminato, quantomeno dal 2015, ogni residuo dubbio interpretativo di tale normativa.

La Corte di Torino ha ritenuto del tutto irrilevante (anche ai fini della dedotta buona fede) che, all’epoca, non fosse maturata in materia - 3 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 Data pubblicazione 10/12/2021 una consolidata prassi interpretativa e che lo studio del Consiglio na- zionale del notariato e la nota dell’Agenzia delle entrate fossero di con- trario avviso rispetto alla giurisprudenza di legittimità.

3. – Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 ottobre 2019, sulla base di cinque motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimato Archivio notarile distret- tuale di Torino.

4. – Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio partecipata dell’11 novembre 2021.

Il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., concludendo perché la Corte accolga il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti.

La difesa del notaio, a sua volta, ha depositato una memoria illu- strativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inam- missibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del controricorrente sul ri- lievo che l’atto di impugnazione sarebbe stato notificato tardivamente, il 7 ottobre 2019, oltre il termine lungo semestrale decorrente dal 4 marzo 2019, data di deposito dell’ordinanza impugnata.

1.1. – L’eccezione è infondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, Cass., Sez.

VI-1, 25 agosto 2020, n. 17640), nel computo dei termini processuali mensili, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex no- minatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipen- dentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo pe- riodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; - 4 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 analogamente si deve procedere quando il termine di decadenzaData pubblicazione 10/12/2021 inter- ferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per cal- colare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno di agosto di ciascun anno.

Applicando tale principio nella specie, essendo l’ordinanza della Corte d’appello di Torino stata pubblicata, con il deposito in cancelleria, il 4 marzo 2019 (e non notificata), il termine scadeva il 7 ottobre 2019, data nella quale è avvenuta la notifica all’intimato Archivio notarile.

Infatti: il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso spirava il 4 settembre 2019, ma a tale termine vanno aggiunti i trentuno giorni di sospensione feriale durante il mese di agosto, con conseguente sca- denza del termine il 5 ottobre 2019, che, essendo giornata di sabato, comporta la proroga del termine al lunedì successivo, 7 ottobre 2019.

Di qui la tempestività della notifica del ricorso, avvenuta l’ultimo giorno utile.

2. – Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi (violazione o falsa applicazione dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 3 Cost.) il ricorrente sostiene che la ratio del comma 1-bis dell’art. 29 consiste nel dare all’Amministrazione finanziaria gli strumenti per verificare l’esattezza e l’attualità della rendita catastale: e poiché la rendita catastale costitui- sce il risultato di specifiche procedure di calcolo che la stessa Ammini- strazione compie sulla base della planimetria depositata per l’accata- stamento dell’immobile, sarebbe sufficiente la dichiarazione di confor- mità della planimetria allo stato di fatto per realizzare pienamente la ratio legis e, quindi, per consentire all’Amministrazione il calcolo fiscale e la lotta all’evasione fiscale.

Il ricorrente sollecita pertanto un supera- mento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto pro- prio dalla Corte d’appello con la ordinanza impugnata, secondo cui la dichiarazione di conformità oggettiva deve fare riferimento testuale sia - 5 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il ricorrente sostiene che i dati catastali rilevanti ai fini fiscali costituiscono l’esito della denuncia catastale, di cui il documento plani- metrico, comprensivo della rappresentazione grafico-descrittiva dell’immobile, costituisce la premessa ed il termine di paragone.

Nella planimetria, oltre ai c.d. identificativi (foglio, particella e subalterno), sono sempre riportati indirizzo, altezza, orientamento, destinazione e numero di vani o metri quadri dell’unità immobiliare.

2.1. – Il motivo è infondato.

La legge n. 52 del 1985, all’art. 29, comma 1-bis (aggiunto dall’art. 19, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010), prescrive: «Gli atti pubblici e le scritture private au- tenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in ma- teria catastale.

La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla pre- sentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 89 del 1913, il notaio non può ricevere o autenticare atti se essi sono espressamente proibiti della legge.

Questa Corte ha più volte precisato e ribadito, con ciò superando anche gli argomenti del ricorrente basati sulla ratio della norma, che l’onere dichiarativo posto a carico degli intestatari dell’atto non può certamente ritenersi assolto tramite la dichiarazione di conformità allo - 6 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In altri termini, in tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta dall’art. 29, comma 1-bis, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristi- che patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l'omissione determina la nullità assoluta dell’atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disci- plinare del notaio, ai sensi dell’art. 28 della legge notarile (Cass., n. 8611 del 2014, cit.; Cass., Sez.

II, 11 ottobre 2016, n. 20465; Cass., Sez.

II, 29 agosto 2019, n. 21828; Cass., Sez.

II, 31 luglio 2020, n. 16519).

Dunque, la dichiarazione di conformità ha come termini di riferi- mento sia la planimetria sia i dati catastali.

La mancata dichiarazione di conformità di questi ultimi con lo stato di fatto determina la nullità dell’atto.

La dichiarazione in questione deve attestare anche che i dati catastali, rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale, siano conformi allo stato di fatto dell’immobile.

E’ da escludere che il riferimento della dichiarazione di conformità dello stato di fatto ai dati catastali e alla planimetria costituisca un’en- diadi di adempimenti fungibili, surrogabili e perciò anche alternativi.

La prescrizione di requisiti formali a pena di nullità di un atto non ammette, di regola, equipollenti (Cass., Sez.

II, 3 giugno 2016, n. 11507).

A tale principio si è correttamente attenuta l’ordinanza impugnata, la quale ha sottolineato: - 7 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. – Con il secondo mezzo (violazione o falsa applicazione degli artt. 28 della legge n. 89 del 1913, 3 e 25, secondo comma, Cost.) si deduce che il carattere testuale della nullità non escluderebbe che oscillanti interpretazioni della giurisprudenza di merito e della dottrina rendano equivoco e discusso il precetto a cui il notaio deve uniformarsi.

Nella specie i rogiti oggetto del procedimento sono stati ricevuti dal notaio Biondo tutti nel biennio 2014/2015, quando – si sostiene – la questione della nullità della clausola riferita espressamente alle sole planimetrie era ancora discussa e l’orientamento della Corte di cassa- zione in materia non si era ancora consolidato.

Ad avviso del ricorrente, il dibattito sulla nullità si sarebbe sopito soltanto dopo che la Corte di legittimità è tornata sulla questione per la seconda e terza volta.

Ciò sarebbe avvenuto con le sentenze n. 11507 del 3 giugno 2016 e n. 20465 dell’11 ottobre 2016.

3.1. – La censura è condivisa dal pubblico ministero, che ha chiesto l’accoglimento del motivo.

L’Ufficio del Procuratore Generale osserva che: nei primi anni suc- cessivi all’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, introdotto con il decreto-legge n. 78 del 2010, era di- scusso, in dottrina e nella giurisprudenza disciplinare delle commissioni amministrative regionali di disciplina, se la dichiarazione di conformità dello stato di fatto dovesse riguardare anche i dati catastali; che, sino - 8 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anche ad avviso del pubblico ministero, solo con le pronunce n. 11507 e n. 20465 del 2016 della Corte di cassazione, l’orientamento della nullità degli atti contenenti tali dichiarazioni di conformità limitate alle sole planimetrie si sarebbe consolidato, divenendo la sanzione della nullità, da allora in poi, univocamente riconosciuta, così da rendere il notaio responsabile ex art. 28 della legge notarile non conformandovisi.

3.2. – [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondata la doglianza.

3.3. – Occorre evidenziare una circostanza di fatto che pacifica- mente risulta dagli atti di causa, in particolare dal testo della ordinanza impugnata: il notaio Biondo è stato sanzionato dalla Commissione am- ministrativa regionale di disciplina del Piemonte e della Valle d’Aosta per l’omessa dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati ca- tastali “nella redazione di n. 205 atti di compravendita immobiliare sti- pulati nel corso del 2015”.

Laddove il capo di incolpazione nel procedimento promosso dall’Ar- chivio notarile si riferiva a 384 atti stipulati negli anni 2014 e 2015, la COREDI ha determinato la sanzione pecuniaria “per i soli atti ricevuti a decorrere dal primo (1°) gennaio 2015 non ritenendo … sanzionabile il notaio per gli atti ricevuti precedentemente”.

A tale esito la Commissione è pervenuta riconoscendo che fino alla pubblicazione della sentenza n. 8611 del 2014 della Corte di cassazione era diffusa l’opinione che il riferimento alla sola planimetria catastale potesse essere sufficiente al rispetto della norma del citato art. 29, - 9 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 comma 1-bis, e quindi dando atto che per un periodo protrattosi fin Data pubblicazione 10/12/2021 verso la fine dell’anno 2014 il notaio incolpato, pur con la dovuta dili- genza di aggiornamento professionale, potesse ritenere la formula- zione adottata nella clausola sufficiente al rispetto dell’art. 29, comma 1-bis.

Diversamente la Commissione ha ritenuto per il periodo succes- sivo, allorquando la prudenza che sempre dovrebbe accompagnare la redazione degli atti notarili affinché gli stessi siano inattaccabili sotto tutti i profili, avrebbe dovuto consigliare al notaio di riformulare la clau- sola per renderla indiscutibilmente conforme al dettato normativo.

3.4. – Poste tali premesse, si tratta di stabilire se, nel 2015, anno nel quale sono stati ricevuti dal notaio Biondo gli atti per i quali è stato disciplinarmente sanzionato, la nullità degli atti contenenti una dichia- razione di conformità allo stato di fatto riferita alle sole planimetrie fosse inequivoca e indiscutibile.

L’interrogativo si pone perché questa Corte (Cass., Sez.

VI-3, 11 marzo 2011, n. 5913) ha chiarito che il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell’atto sia inequivoca ed indi- scutibile, dovendosi intendere l’avverbio espressamente, che nell’art. 28 della legge n. 89 del 1913 qualifica la categoria degli atti proibiti dalla legge, come inequivocamente; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell’atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione gene- rale dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per effetto di un consoli- dato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale.

Il principio riposa sul rilievo che al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di in- certezze interpretative oggettive.

Ora, nella specie l’interrogativo, posto con il motivo, circa la natura non inequivoca e non indiscussa della nullità, non è fondato.

E ciò per un triplice ordine di considerazioni. - 10 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 Innanzitutto perché, in materia di conformità catastale, la legge Data pubblicazione 10/12/2021 prevede una nullità formale e testuale.

L’art. 29, comma 1-bis, pre- tende espressamente che l’atto contenga, a pena di nullità, la dichia- razione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

La nullità è espressamente com- minata dalla legge.

Trattasi, agli effetti dell’art. 28 della legge notarile, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale, ovvero espressa dalla lettera del citato art. 29, comma 1-bis.

In secondo luogo perché la stessa lettera della legge soccorre e orienta anche nel senso della inequivocità della portata della norma: il comma 1-bis dell’art. 29 fa riferimento testuale sia ai dati catastali che alle planimetrie; la dichiarazione di conformità oggettiva deve riguar- dare sia i dati catastali che le planimetrie, pena la nullità dell’atto in cui sia inserita.

In terzo luogo perché era già intervenuta, nell’anno precedente al ricevimento degli atti da parte del notaio incolpato, una pronuncia della Corte di cassazione di portata nomofilattica, la sentenza n. 8611 del 2014, la quale ha chiaramente enunciato il principio secondo cui la di- chiarazione richiesta dalla norma riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati cata- stali.

E’ inoltre da registrare l’assenza di contrasti o di oscillazioni in- terpretative nell’ambito della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di cassazione – ossia l’organo chiamato, per precetto costituzionale e per disposizione ordinamentale, ad assicurare l’esatta osservanza e l’uni- forme interpretazione della legge – ha, nell’aprile 2014 (data di pub- blicazione della prima sentenza sull’argomento), offerto una lettura della disposizione in esame conforme a quanto pianamente emerge dal suo tenore letterale, rigettando (in quella prima decisione) il ricorso di un notaio che era stato sanzionato per atti di compravendita immobi- liare, ricevuti nel biennio 2010-2011, in cui era stata omessa la dichia- - 11 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Soprattutto, l’in- terpretazione del giudice di legittimità si è limitata ad evidenziare l’unico significato precettivo già interamente contenuto nel significante, escludendo il carattere oggettivamente equivoco dell’enunciato norma- tivo dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985.

La funzione dichiarativa dell’interpretazione ha avuto ad oggetto una preesistente disposizione di legge, il citato art. 29, comma 1-bis, con un autoevi- dente significato testuale.

Tant’è vero che il principio della necessità della dichiarazione di conformità catastale è stato declinato in termini del tutto sovrapponibili dalla Corte di cassazione nelle diverse e suc- cessive pronunce sull’argomento.

Sfugge, pertanto, alla doglianza articolata dal ricorrente l’ordinanza della Corte di Torino: sia là dove afferma che il tenore letterale dell’art. 29, comma 1-bis, non si presta, di per sé, a equivoci di sorta sul fatto che la dichiarazione di conformità debba riguardare entrambi gli ele- menti, e non comporta per il notaio una particolare e inesigibile com- petenza interpretativa; sia là dove sottolinea che l’eventuale carattere opinabile e discusso della nullità comminata dall’art. 29, comma 1-bis, si deve ritenere essere stato “autorevolmente (e, quindi, definitiva- mente) rimosso proprio dalla menzionata pronuncia 8611/14 della Corte di cassazione, la quale … ha eliminato, quantomeno dal 2015, ogni residuo dubbio interpretativo di tale normativa”.

4. – Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 138, comma 2, e 138-bis, comma 1, della legge n. 89 del 1913, 3, 25, secondo comma, 97 Cost., e 1, commi 1 e 2, della legge n. 689 del 1981) il ricorrente – premesso che fino all’8 novembre 2016 (data di sottoscrizione del verbale ispettivo) l’Archivio notarile di Torino aveva ritenuto che la dichiarazione di conformità catastale riferita espressa- mente alle sole planimetrie fosse priva di rilevanza disciplinare – so- stiene che il mutamento di prassi ispettiva non è stato in alcun modo - 12 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.1. – Il motivo è infondato.

Occorre premettere che in tema di responsabilità disciplinare dei notai, è necessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di non colpevo- lezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’uso dell'ordinaria diligenza (Cass., Sez.

III, 8 maggio 2001, n. 6383).

In particolare, l'errore di diritto può escludere la colpa solo se ine- vitabile, occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all'au- tore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa esser- gli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (cfr. Cass., Sez.

II, 17 dicembre 2019, n. 33441).

Poste tali premesse, ritiene il Collegio che debba essere condivisa la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto esclusa l’esistenza di un affidamento legittimo in capo al ricorrente.

Nessuna esimente può trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altre ispezioni dell'Archivio notarile nei bienni 2010/2011 e 2012/2013, non fossero stati mossi analoghi rilievi e che il mancato avvio di procedimento disciplinare fosse dipeso dalla circostanza che le interpretazioni iniziali della norma introdotta nel 2010 fossero tutt’altro che uniformi.

Difatti, la mancata sanzione di una condotta, da parte dell’autorità investita del potere disciplinare, non è idonea a legittimare condotte successive contrarie alla legge, seppure analoghe alla precedente non - 13 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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II, 19 febbraio 2021, n. 4527), ove, come nella specie, la stessa contrasti chiaramente con un precetto di legge, univoco, anche per effetto dell’intervenuto chiarimento interpre- tativo derivante da una pronuncia della Corte di cassazione, nel pre- tendere, a pena di nullità, che l’atto di compravendita debba contenere la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

5. – Con il quarto motivo il ricorrente deduce che il nuovo comma 1-ter dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, che in materia di confor- mità catastale ha fatto venir meno uno degli elementi costitutivi dell’il- lecito di cui all’art. 28 della legge n. 89 del 1913 – cioè la natura insa- nabile del comma 1-bis dello stesso art. 29 – dovrebbe trovare appli- cazione retroattiva al presente procedimento disciplinare, con effetto “scriminante” sulla condotta contestata al notaio Biondo.

Il ricorrente sostiene che, per aversi violazione dell’art. 28, primo comma, n. 1), della legge n. 89 del 1913, la nullità del rogito deve essere non soltanto inequivoca e indiscussa, ma anche insanabile.

Ad avviso del ricorrente, la nullità confermabile/sanabile prevista in materia di conformità catastale condivide con l’annullabilità, l’ineffi- cacia e la nullità relativa la ratio che ha indotto il legislatore ad intro- durla: la rimediabilità del vizio che inficia l’atto di trasferimento immo- biliare.

In materia di conformità catastale opererebbe la stessa regola esplicitata dall’art. 47 del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di urbani- stica ed edilizia: la regola, cioè, secondo cui soltanto il ricevimento o l’autenticazione di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione dell’art. 28, primo comma, n. 1), della legge n. 89 del 1913.

Diversa- mente opinando, dovrebbe, ad avviso del ricorrente, sollevarsi que- stione di legittimità costituzionale del comma 1-ter dell’art. 29 della - 14 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ad avviso del ricorrente, dovrebbe applicarsi il principio di retroat- tività della lex mitior: perché l’interesse sotteso all’art. 28 della legge notarile travalica l’interesse specifico della categoria notarile e coincide con l’interesse generale di tutti i consociati a che un atto difforme dal proprio inderogabile modello legale non venga ad esistenza e non sia immesso nell’ordinamento giuridico; perché la sanzione prevista per la violazione del citato art. 28 ha carattere punitivo-afflittivo e funzione deterrente-repressiva; perché tale sanzione, indipendentemente dal nomen iuris ad essa attribuito dall’ordinamento disciplinare, deve es- sere assoggettata alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.

5.1. – La censura è priva di fondamento.

5.2. – La norma di cui al nuovo comma 1-ter dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, introdotta dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto la possibilità di confermare, a certe condizioni, l'atto nullo per il mancato rispetto della disciplina in tema di conformità catastale oggettiva di cui al comma 1-bis dello stesso articolo.

La norma dispone che se la mancanza del riferimento alle planime- trie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro diffor- mità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.

L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011. - 15 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5.3. – Secondo il ricorrente, l’orientamento della Corte, in baseData pubblicazione 10/12/2021 al quale la violazione dell'art. 29, comma 1-bis comporta la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell'art. 28 della legge notarile, non sa- rebbe più attuale, non potendosi ormai ritenere la nullità comminata dalla norma assoluta e insanabile.

Si sostiene che la norma che ha introdotto la conferma sarebbe certamente applicabile anche agli atti nulli stipulati prima della sua entrata in vigore.

5.4. – L’orientamento espresso in materia da questa Corte, e riba- dito anche di recente, non è favorevole alla tesi propugnata dal ricor- rente.

5.4.1. – Secondo l’indirizzo giurisprudenziale, infatti, in tema di re- sponsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall’art. 28 della legge notarile) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clau- sola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini priva- tistici l’atto (Cass., n. 16519 del 2020, cit.).

In questa prospettiva, la possibilità della conferma dell'atto nullo, tanto se prevista originariamente, quanto se introdotta da norma en- trata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio per avere ricevuto l’atto nullo.

Proprio con riferimento alla violazione della disciplina in materia di conformità catastale, si è osservato che pure là dove già la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una con- ferma o di una conservazione della validità dell’atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità di- sciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore - 16 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5.4.2. – Cass., n. 29894 del 2018, è pervenuta allo stesso risultato di negare che il notaio potesse in concreto giovarsi dello ius superve- niens rappresentato dall’art. 29, comma 1-ter, sulla base di un diverso percorso argomentativo: ossia rilevando che nella specie egli non aveva allegato che gli atti fossero confermabili e fossero stati in con- creto oggetto di conferma.

In quella occasione, la Corte ha preso le mosse dal rilievo che con la conferma ai sensi del comma 1-ter si ha il recupero dell’atto nullo e la sanatoria della nullità, con la conseguenza del venir meno, ex post, della responsabilità del notaio, ma ha preci- sato che il venir meno della responsabilità implica che il notaio dia prova tanto dell’avvenuta conferma, quanto della conformità catastale.

5.5. – [OSCURATO:PERSONA] rileva che sia l’uno che l’altro indirizzo convergono nel disattendere la tesi alla base del motivo sollevato dal ricorrente, per il quale la disposizione dell’art. 28 della legge notarile non sarebbe applicabile agli atti affetti da nullità ma suscettibili di conferma, come ora consentito, in caso di assenza della dichiarazione di conformità ca- tastale, dal comma 1-ter.

Seguendo l’orientamento di cui a Cass. n. 21829 del 2019 e a Cass.n. 16519 del 2020, il rigetto del motivo dipende dal fatto che la re- sponsabilità disciplinare del notaio sussiste per il solo fatto di aver ri- cevuto un atto vietato dalla legge, senza che abbia rilievo né l’even- tuale successiva conferma dell’atto, ove ritenuta ammissibile da parte del legislatore, né, a fortiori, l’astratta possibilità di conferma del me- desimo.

Seguendo l’orientamento di cui a Cass. n. 29894 del 2018, il rigetto del motivo deriva dal fatto che, nel caso in esame, il notaio Biondo non deduce che, in riferimento ai contestati atti privi della dichiarazione - 17 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 Data pubblicazione 10/12/2021 prescritta a pena di nullità, sia stato posto in essere l’atto di conferma, ma sostiene che l’esclusione della violazione dell’art. 28 della legge no- tarile discenderebbe dalla possibilità di sanatoria, dalla circostanza cioè che gli atti oggetto del presente giudizio sono divenuti confermabili.

5.6. – [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per la responsabilità disciplinare del notaio non abbia rilievo il mutamento, per effetto della disciplina sopravvenuta, dei ca- ratteri della nullità ex art. 29, comma 1-bis.

Il comma 1-ter all’art. 29, aggiunto dalla novella legislativa del 2017, nell’introdurre nel sistema la possibilità di confermare l’atto nullo per violazione della normativa in materia di conformità catastale, ha certamente mutato i caratteri della nullità: quella che originariamente era configurata come nullità assoluta, formale e insanabile (l’unico ri- medio per l’atto notarile privo della dichiarazione di conformità essendo la ripetizione dell’atto), è divenuta una nullità sanabile, essendo stato previsto il meccanismo della conferma.

Sennonché, il giudizio di disvalore disciplinare è calibrato esclusi- vamente sul momento della consumazione dell’illecito.

L’illecito disci- plinare del notaio è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu com- messo.

Gli atti stipulati dal notaio Biondo, nel 2015, quando sono stati ri- cevuti, erano nulli e non convalidabili: erano espressamente proibiti dalla legge.

La circostanza che i caratteri della nullità per mancato rispetto della disciplina in tema di conformità catastale oggettiva, di cui al comma 1-bis, siano successivamente modificati, e sia data alle parti, attraverso la conferma, di far venir meno la nullità del precedente atto, consentendo ad esso di produrre gli effetti giuridici voluti, non vale a eliminare la responsabilità del notaio. - 18 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto –Data pubblicazione 10/12/2021 imposto dall’art. 28, primo comma, n. 1), della legge n. 89 del 1913 – di rice- vere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della stipulazione, ad opera del notaio, di un atto affetto da nul- lità assoluta e insanabile, in quanto la stipulazione di quell’atto segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito.

E’ in quel momento che, per mano del notaio, si realizza la viola- zione di norme proibitive.

Il fatto che successivamente sia mutato il regime di quella nullità e che questa sia divenuta sanabile, non vale ad escludere la responsabi- lità del notaio rogante, il quale, con il ricevimento di atti affetti da nul- lità, allora, assoluta e insanabile, si è reso responsabile della violazione del citato art. 28 della legge notarile.

Essendo l’illecito disciplinare del notaio riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio di retroattività della disciplina normativa sopravvenuta più favorevole (Cass., Sez.

II, 15 gennaio 2019, n. 816).

Deve pertanto escludersi che l’introduzione della possibilità di con- ferma dell’atto nullo valga ad elidere la responsabilità disciplinare del notaio, realizzatasi e consumatasi con la condotta di ricevimento di un atto che, al tempo del rogito, era affetto da nullità assoluta e insana- bile.

Né, per ammettere la retroattività della lex mitior, può riconoscersi alle sanzioni previste per la violazione dell’art. 28 della legge notarile natura sostanzialmente o convenzionalmente penale (cfr. Cass., Sez.

II, 3 febbraio 2017, n. 2927; Cass., Sez.

II, 4 luglio 2019, n. 18033; Cass., n. 21828 del 2019, cit.).

Si tratta, infatti, di sanzioni (la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno ovvero la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro) che non hanno un carattere punitivo né un’elevatissima carica - 19 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 afflittiva e che non sono comminate in funzione di una finalità di deter-Data pubblicazione 10/12/2021 renza o di prevenzione generale negativa.

Tali sanzioni hanno come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale e sono preordinate all’effettivo adempimento del con- trollo preventivo di legalità, che costituisce un aspetto fondamentale e di primaria importanza della funzione affidata ai notai, essendo espres- sione di uno dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati.

5.7. – E’ pertanto inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, prospettata dal ricorrente, del comma 1-ter dell’art. 29, ove interpretato nel senso che, a differenza dell’art. 47 del d.P.R. n. 380 del 2001 per la nullità urbanistica, non prevederebbe la regola che soltanto il ricevimento o l’autenticazione di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione dell’art. 28 della legge notarile.

La questione è irrilevante perché, per effetto della novella del 2017, la nullità in questione non è più insanabile, essendo previsto il mecca- nismo della conferma; ma la modifica di questo carattere della nullità – che già assimila la nuova disciplina della nullità in materia di confor- mità catastale a quella dettata dall’art. 47 del d.P.R. n. 380 del 2001, indicato dal ricorrente come tertium comparationis – non esclude la responsabilità disciplinare del notaio, essendo stata la violazione com- messa quando l’atto era affetto da nullità assoluta e insanabile.

6. – Con il quinto mezzo (violazione o falsa applicazione dell’art. 135, comma 4, della legge n. 89 del 1913) ci si duole che la Corte d’appello abbia disatteso il motivo di reclamo inerente all’illegittimità del cumulo materiale di sanzioni applicato al notaio Biondo (516 euro per ciascuno dei 205 rogiti ricevuti nel 2015).

Il notaio avrebbe errato una sola volta (in occasione della formazione di uno stesso atto) per tutte le contravvenzioni commesse alla medesima disposizione.

La vio- lazione sarebbe da imputare alla stessa dichiarazione (quella di confor- mità catastale), sempre dello stesso tenore. - 20 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6.1. – Il motivo è infondato.

Data pubblicazione 10/12/2021 In tema di responsabilità del notaio, ai sensi dell’art. 135, quarto comma, della legge notarile, ove il professionista, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravvenga più volte alla medesima disposizione, incorre in una sola sanzione, determinata fino all'ammon- tare massimo previsto per tale infrazione, tenendo conto delle viola- zioni commesse.

Secondo il ricorrente la sanzione dovrebbe essere unica anche quando il notaio sia incorso in una pluralità di violazioni della stessa disposizione nella formazione di atti diversi, essendo tale violazione da imputare alla stessa dichiarazione, quella di conformità catastale, ol- tretutto sempre dello stesso tenore.

Sennonché questa Corte ha già chiarito che l’art. 135, quarto comma, della legge notarile non opera nel caso in cui siano commesse plurime infrazioni identiche in atti diversi, non potendo il giudice inter- ferire nella discrezionalità del legislatore estendendo all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto in materia penale in tema di conti- nuazione (Cass., Sez.

II, 16 aprile 2013, n. 9177).

Di recente, il prin- cipio è stato ribadito da Cass., n. 16519 del 2020, cit., e da Cass., Sez.

II, 19 febbraio 2021, n. 4527, che hanno richiamato il precedente in cui la Corte (Cass., n. 11507 del 2016, cit.) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l’applicabilità di una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenendo conto del numero delle violazioni com- messe, anche in caso di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, rientrando l'estensione del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari nella discrezionalità del legislatore, censura- bile nel giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rap- presenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo ma- - 21 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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7. – Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

8. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali sostenute dall’Archivio notarile controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a de- bito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e disciplinare notai S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al NRG 30615-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 13; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e di- feso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’AP- [OSCURATO:PERSONA]; - intimata – F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 per la cassazione della ordinanza della Corte d’appello di TorinoData pubblicazione 10/12/2021 (nel procedimento civile iscritto al n. 2206/18 R.G.), pubblicata il 4 marzo 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- rale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti; udito l’[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Torino, ha proposto reclamo avverso la decisione disciplinare depositata il 23 aprile 2018 dalla Com- missione amministrativa regionale di disciplina (COREDI) del Piemonte e della Valle d’Aosta con cui gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 105.780 per condotta negligente consistita nella violazione dell’art. 28 della legge notarile (legge n. 89 del 1913), poiché, nella redazione di n. 205 atti di compravendita immobiliare stipulati nel corso del 2015, era stata omessa la dichiarazione delle parti di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, imposta a pena di nullità dell’atto dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985. Si è costituito l’Archivio notarile di Torino, chiedendo il rigetto del reclamo. 2. – Con ordinanza pubblicata il 4 marzo 2019, la Corte d’appello di Torino ha rigettato il reclamo. 2.1. – La Corte territoriale ha rilevato che la norma dettata dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985 è sufficientemente chiara nel pretendere, a pena di nullità, che l’atto di compravendita contenga la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato - 2 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, nel senso, cioè, che tale Data pubblicazione 10/12/2021 dichiarazione delle parti deve riguardare tanto i dati catastali quanto le planimetrie. Di qui, ad avviso della Corte d’appello, la linearità del provvedi- mento disciplinare, poiché la clausola contrattuale contestata – ove si legge testualmente che “… le parti dichiarano che le unità immobiliari … sono conformi a quelle rappresentate dalle planimetrie e che i dati catastali sono conformi alla intestazione anagrafica risultante dalla Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA]” – non contiene alcuna dichiara- zione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, che si affermano conformi solo alla intestazione anagrafica presso i [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Torino ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza 11 aprile 2014, n. 8611), rilevando che con tale pronuncia il giudice di legittimità, interpretando con altrettanta chiarezza il contesto normativo dell’art. 29, comma 1-bis ed eviden- ziandone le premure pubblicistiche e fiscali, ha statuito che l’onere di- chiarativo posto a carico degli intestatari non può certamente ritenersi assolto tramite la dichiarazione di conformità allo stato di fatto della sola planimetria catastale depositata. Ritenuta la sussistenza dell’omissione oggetto della contestazione disciplinare, la Corte d’appello, nel confermare la responsabilità del no- taio reclamante, ha evidenziato, con riguardo all’elemento soggettivo e alla colpa professionale, che il tenore letterale dell’art. 29, comma 1- bis, non si presta di per sé a equivoci di sorta, tanto più a seguito dell’intervento nomofilattico della Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 8611 del 2014), che ha eliminato, quantomeno dal 2015, ogni residuo dubbio interpretativo di tale normativa. La Corte di Torino ha ritenuto del tutto irrilevante (anche ai fini della dedotta buona fede) che, all’epoca, non fosse maturata in materia - 3 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 Data pubblicazione 10/12/2021 una consolidata prassi interpretativa e che lo studio del Consiglio na- zionale del notariato e la nota dell’Agenzia delle entrate fossero di con- trario avviso rispetto alla giurisprudenza di legittimità. 3. – Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 ottobre 2019, sulla base di cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, l’intimato Archivio notarile distret- tuale di Torino. 4. – Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio partecipata dell’11 novembre 2021. Il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., concludendo perché la Corte accolga il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti. La difesa del notaio, a sua volta, ha depositato una memoria illu- strativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inam- missibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del controricorrente sul ri- lievo che l’atto di impugnazione sarebbe stato notificato tardivamente, il 7 ottobre 2019, oltre il termine lungo semestrale decorrente dal 4 marzo 2019, data di deposito dell’ordinanza impugnata. 1.1. – L’eccezione è infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, Cass., Sez. VI-1, 25 agosto 2020, n. 17640), nel computo dei termini processuali mensili, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex no- minatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipen- dentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo pe- riodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; - 4 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 analogamente si deve procedere quando il termine di decadenzaData pubblicazione 10/12/2021 inter- ferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per cal- colare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno di agosto di ciascun anno. Applicando tale principio nella specie, essendo l’ordinanza della Corte d’appello di Torino stata pubblicata, con il deposito in cancelleria, il 4 marzo 2019 (e non notificata), il termine scadeva il 7 ottobre 2019, data nella quale è avvenuta la notifica all’intimato Archivio notarile. Infatti: il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso spirava il 4 settembre 2019, ma a tale termine vanno aggiunti i trentuno giorni di sospensione feriale durante il mese di agosto, con conseguente sca- denza del termine il 5 ottobre 2019, che, essendo giornata di sabato, comporta la proroga del termine al lunedì successivo, 7 ottobre 2019. Di qui la tempestività della notifica del ricorso, avvenuta l’ultimo giorno utile. 2. – Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi (violazione o falsa applicazione dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985, dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 3 Cost.) il ricorrente sostiene che la ratio del comma 1-bis dell’art. 29 consiste nel dare all’Amministrazione finanziaria gli strumenti per verificare l’esattezza e l’attualità della rendita catastale: e poiché la rendita catastale costitui- sce il risultato di specifiche procedure di calcolo che la stessa Ammini- strazione compie sulla base della planimetria depositata per l’accata- stamento dell’immobile, sarebbe sufficiente la dichiarazione di confor- mità della planimetria allo stato di fatto per realizzare pienamente la ratio legis e, quindi, per consentire all’Amministrazione il calcolo fiscale e la lotta all’evasione fiscale. Il ricorrente sollecita pertanto un supera- mento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto pro- prio dalla Corte d’appello con la ordinanza impugnata, secondo cui la dichiarazione di conformità oggettiva deve fare riferimento testuale sia - 5 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 alle planimetrie sia ai dati catastali, pena la nullità dell’atto in cui sia Data pubblicazione 10/12/2021 inserita. Il ricorrente sostiene che i dati catastali rilevanti ai fini fiscali costituiscono l’esito della denuncia catastale, di cui il documento plani- metrico, comprensivo della rappresentazione grafico-descrittiva dell’immobile, costituisce la premessa ed il termine di paragone. Nella planimetria, oltre ai c.d. identificativi (foglio, particella e subalterno), sono sempre riportati indirizzo, altezza, orientamento, destinazione e numero di vani o metri quadri dell’unità immobiliare. 2.1. – Il motivo è infondato. La legge n. 52 del 1985, all’art. 29, comma 1-bis (aggiunto dall’art. 19, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010), prescrive: «Gli atti pubblici e le scritture private au- tenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in ma- teria catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla pre- sentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Ai sensi dell’art. 28 della legge n. 89 del 1913, il notaio non può ricevere o autenticare atti se essi sono espressamente proibiti della legge. Questa Corte ha più volte precisato e ribadito, con ciò superando anche gli argomenti del ricorrente basati sulla ratio della norma, che l’onere dichiarativo posto a carico degli intestatari dell’atto non può certamente ritenersi assolto tramite la dichiarazione di conformità allo - 6 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 stato di fatto della sola planimetria catastale depositata, posto che la Data pubblicazione 10/12/2021 planimetria non può sopperire alla mancanza della dichiarazione di con- formità allo stato di fatto dell’immobile anche del distinto requisito ri- chiesto dalla norma e rappresentato dai dati catastali, soltanto questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristi- che patrimoniali dell’immobile rilevanti ai fini fiscali. In altri termini, in tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta dall’art. 29, comma 1-bis, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristi- che patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l'omissione determina la nullità assoluta dell’atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disci- plinare del notaio, ai sensi dell’art. 28 della legge notarile (Cass., n. 8611 del 2014, cit.; Cass., Sez. II, 11 ottobre 2016, n. 20465; Cass., Sez. II, 29 agosto 2019, n. 21828; Cass., Sez. II, 31 luglio 2020, n. 16519). Dunque, la dichiarazione di conformità ha come termini di riferi- mento sia la planimetria sia i dati catastali. La mancata dichiarazione di conformità di questi ultimi con lo stato di fatto determina la nullità dell’atto. La dichiarazione in questione deve attestare anche che i dati catastali, rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale, siano conformi allo stato di fatto dell’immobile. E’ da escludere che il riferimento della dichiarazione di conformità dello stato di fatto ai dati catastali e alla planimetria costituisca un’en- diadi di adempimenti fungibili, surrogabili e perciò anche alternativi. La prescrizione di requisiti formali a pena di nullità di un atto non ammette, di regola, equipollenti (Cass., Sez. II, 3 giugno 2016, n. 11507). A tale principio si è correttamente attenuta l’ordinanza impugnata, la quale ha sottolineato: - 7 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 - che ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, la dichiarazione delle parti Data pubblicazione 10/12/2021 – come reso evidente dall’uso della congiunzione “e” – deve ri- guardare tanto i dati catastali, quanto le planimetrie; - che non c’è spazio per una interpretazione diversa da quella ri- sultante dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che fini- rebbe per essere abrogante della stessa norma e ridurrebbe i dati catastali al contenuto della planimetria, laddove il legislatore ha tenuto tali elementi assolutamente distinti. 3. – Con il secondo mezzo (violazione o falsa applicazione degli artt. 28 della legge n. 89 del 1913, 3 e 25, secondo comma, Cost.) si deduce che il carattere testuale della nullità non escluderebbe che oscillanti interpretazioni della giurisprudenza di merito e della dottrina rendano equivoco e discusso il precetto a cui il notaio deve uniformarsi. Nella specie i rogiti oggetto del procedimento sono stati ricevuti dal notaio Biondo tutti nel biennio 2014/2015, quando – si sostiene – la questione della nullità della clausola riferita espressamente alle sole planimetrie era ancora discussa e l’orientamento della Corte di cassa- zione in materia non si era ancora consolidato. Ad avviso del ricorrente, il dibattito sulla nullità si sarebbe sopito soltanto dopo che la Corte di legittimità è tornata sulla questione per la seconda e terza volta. Ciò sarebbe avvenuto con le sentenze n. 11507 del 3 giugno 2016 e n. 20465 dell’11 ottobre 2016. 3.1. – La censura è condivisa dal pubblico ministero, che ha chiesto l’accoglimento del motivo. L’Ufficio del Procuratore Generale osserva che: nei primi anni suc- cessivi all’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, introdotto con il decreto-legge n. 78 del 2010, era di- scusso, in dottrina e nella giurisprudenza disciplinare delle commissioni amministrative regionali di disciplina, se la dichiarazione di conformità dello stato di fatto dovesse riguardare anche i dati catastali; che, sino - 8 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 alla fine del 2014, l’Archivio notarile di Torino non instaurò procedi-Data pubblicazione 10/12/2021 menti disciplinari a carico dei notai del distretto in presenza di clausole non contenenti queste dichiarazioni di conformità catastali; che anche dopo la sentenza n. 8611 del 2014 della Corte di cassazione restarono opinioni di segno contrario, tant’è vero che in uno studio del Consiglio nazionale del notariato dell’ottobre 2015 si continuava a sostenere la non contrarietà alla legge della dichiarazione di conformità limitata alle sole planimetrie. Anche ad avviso del pubblico ministero, solo con le pronunce n. 11507 e n. 20465 del 2016 della Corte di cassazione, l’orientamento della nullità degli atti contenenti tali dichiarazioni di conformità limitate alle sole planimetrie si sarebbe consolidato, divenendo la sanzione della nullità, da allora in poi, univocamente riconosciuta, così da rendere il notaio responsabile ex art. 28 della legge notarile non conformandovisi. 3.2. – [OSCURATO:PERSONA] ritiene infondata la doglianza. 3.3. – Occorre evidenziare una circostanza di fatto che pacifica- mente risulta dagli atti di causa, in particolare dal testo della ordinanza impugnata: il notaio Biondo è stato sanzionato dalla Commissione am- ministrativa regionale di disciplina del Piemonte e della Valle d’Aosta per l’omessa dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati ca- tastali “nella redazione di n. 205 atti di compravendita immobiliare sti- pulati nel corso del 2015”. Laddove il capo di incolpazione nel procedimento promosso dall’Ar- chivio notarile si riferiva a 384 atti stipulati negli anni 2014 e 2015, la COREDI ha determinato la sanzione pecuniaria “per i soli atti ricevuti a decorrere dal primo (1°) gennaio 2015 non ritenendo … sanzionabile il notaio per gli atti ricevuti precedentemente”. A tale esito la Commissione è pervenuta riconoscendo che fino alla pubblicazione della sentenza n. 8611 del 2014 della Corte di cassazione era diffusa l’opinione che il riferimento alla sola planimetria catastale potesse essere sufficiente al rispetto della norma del citato art. 29, - 9 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 comma 1-bis, e quindi dando atto che per un periodo protrattosi fin Data pubblicazione 10/12/2021 verso la fine dell’anno 2014 il notaio incolpato, pur con la dovuta dili- genza di aggiornamento professionale, potesse ritenere la formula- zione adottata nella clausola sufficiente al rispetto dell’art. 29, comma 1-bis. Diversamente la Commissione ha ritenuto per il periodo succes- sivo, allorquando la prudenza che sempre dovrebbe accompagnare la redazione degli atti notarili affinché gli stessi siano inattaccabili sotto tutti i profili, avrebbe dovuto consigliare al notaio di riformulare la clau- sola per renderla indiscutibilmente conforme al dettato normativo. 3.4. – Poste tali premesse, si tratta di stabilire se, nel 2015, anno nel quale sono stati ricevuti dal notaio Biondo gli atti per i quali è stato disciplinarmente sanzionato, la nullità degli atti contenenti una dichia- razione di conformità allo stato di fatto riferita alle sole planimetrie fosse inequivoca e indiscutibile. L’interrogativo si pone perché questa Corte (Cass., Sez. VI-3, 11 marzo 2011, n. 5913) ha chiarito che il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell’atto sia inequivoca ed indi- scutibile, dovendosi intendere l’avverbio espressamente, che nell’art. 28 della legge n. 89 del 1913 qualifica la categoria degli atti proibiti dalla legge, come inequivocamente; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell’atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione gene- rale dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per effetto di un consoli- dato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale. Il principio riposa sul rilievo che al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di in- certezze interpretative oggettive. Ora, nella specie l’interrogativo, posto con il motivo, circa la natura non inequivoca e non indiscussa della nullità, non è fondato. E ciò per un triplice ordine di considerazioni. - 10 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 Innanzitutto perché, in materia di conformità catastale, la legge Data pubblicazione 10/12/2021 prevede una nullità formale e testuale. L’art. 29, comma 1-bis, pre- tende espressamente che l’atto contenga, a pena di nullità, la dichia- razione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La nullità è espressamente com- minata dalla legge. Trattasi, agli effetti dell’art. 28 della legge notarile, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale, ovvero espressa dalla lettera del citato art. 29, comma 1-bis. In secondo luogo perché la stessa lettera della legge soccorre e orienta anche nel senso della inequivocità della portata della norma: il comma 1-bis dell’art. 29 fa riferimento testuale sia ai dati catastali che alle planimetrie; la dichiarazione di conformità oggettiva deve riguar- dare sia i dati catastali che le planimetrie, pena la nullità dell’atto in cui sia inserita. In terzo luogo perché era già intervenuta, nell’anno precedente al ricevimento degli atti da parte del notaio incolpato, una pronuncia della Corte di cassazione di portata nomofilattica, la sentenza n. 8611 del 2014, la quale ha chiaramente enunciato il principio secondo cui la di- chiarazione richiesta dalla norma riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati cata- stali. E’ inoltre da registrare l’assenza di contrasti o di oscillazioni in- terpretative nell’ambito della giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione – ossia l’organo chiamato, per precetto costituzionale e per disposizione ordinamentale, ad assicurare l’esatta osservanza e l’uni- forme interpretazione della legge – ha, nell’aprile 2014 (data di pub- blicazione della prima sentenza sull’argomento), offerto una lettura della disposizione in esame conforme a quanto pianamente emerge dal suo tenore letterale, rigettando (in quella prima decisione) il ricorso di un notaio che era stato sanzionato per atti di compravendita immobi- liare, ricevuti nel biennio 2010-2011, in cui era stata omessa la dichia- - 11 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 razione degli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati ca-Data pubblicazione 10/12/2021 tastali, menzione prevista a pena di nullità dell’atto. Soprattutto, l’in- terpretazione del giudice di legittimità si è limitata ad evidenziare l’unico significato precettivo già interamente contenuto nel significante, escludendo il carattere oggettivamente equivoco dell’enunciato norma- tivo dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985. La funzione dichiarativa dell’interpretazione ha avuto ad oggetto una preesistente disposizione di legge, il citato art. 29, comma 1-bis, con un autoevi- dente significato testuale. Tant’è vero che il principio della necessità della dichiarazione di conformità catastale è stato declinato in termini del tutto sovrapponibili dalla Corte di cassazione nelle diverse e suc- cessive pronunce sull’argomento. Sfugge, pertanto, alla doglianza articolata dal ricorrente l’ordinanza della Corte di Torino: sia là dove afferma che il tenore letterale dell’art. 29, comma 1-bis, non si presta, di per sé, a equivoci di sorta sul fatto che la dichiarazione di conformità debba riguardare entrambi gli ele- menti, e non comporta per il notaio una particolare e inesigibile com- petenza interpretativa; sia là dove sottolinea che l’eventuale carattere opinabile e discusso della nullità comminata dall’art. 29, comma 1-bis, si deve ritenere essere stato “autorevolmente (e, quindi, definitiva- mente) rimosso proprio dalla menzionata pronuncia 8611/14 della Corte di cassazione, la quale … ha eliminato, quantomeno dal 2015, ogni residuo dubbio interpretativo di tale normativa”. 4. – Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 138, comma 2, e 138-bis, comma 1, della legge n. 89 del 1913, 3, 25, secondo comma, 97 Cost., e 1, commi 1 e 2, della legge n. 689 del 1981) il ricorrente – premesso che fino all’8 novembre 2016 (data di sottoscrizione del verbale ispettivo) l’Archivio notarile di Torino aveva ritenuto che la dichiarazione di conformità catastale riferita espressa- mente alle sole planimetrie fosse priva di rilevanza disciplinare – so- stiene che il mutamento di prassi ispettiva non è stato in alcun modo - 12 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 Data pubblicazione 10/12/2021 prospettato e che l’ordinanza impugnata sia censurabile nella parte in cui ha negato rilevanza al legittimo affidamento del notaio Biondo. 4.1. – Il motivo è infondato. Occorre premettere che in tema di responsabilità disciplinare dei notai, è necessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di non colpevo- lezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’uso dell'ordinaria diligenza (Cass., Sez. III, 8 maggio 2001, n. 6383). In particolare, l'errore di diritto può escludere la colpa solo se ine- vitabile, occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all'au- tore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa esser- gli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (cfr. Cass., Sez. II, 17 dicembre 2019, n. 33441). Poste tali premesse, ritiene il Collegio che debba essere condivisa la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto esclusa l’esistenza di un affidamento legittimo in capo al ricorrente. Nessuna esimente può trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altre ispezioni dell'Archivio notarile nei bienni 2010/2011 e 2012/2013, non fossero stati mossi analoghi rilievi e che il mancato avvio di procedimento disciplinare fosse dipeso dalla circostanza che le interpretazioni iniziali della norma introdotta nel 2010 fossero tutt’altro che uniformi. Difatti, la mancata sanzione di una condotta, da parte dell’autorità investita del potere disciplinare, non è idonea a legittimare condotte successive contrarie alla legge, seppure analoghe alla precedente non - 13 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 sanzionata, non potendo, il mancato avvio per il passato di un proce-Data pubblicazione 10/12/2021 dimento disciplinare, far sorgere un legittimo affidamento sulla liceità della condotta (cfr. Cass., Sez. II, 19 febbraio 2021, n. 4527), ove, come nella specie, la stessa contrasti chiaramente con un precetto di legge, univoco, anche per effetto dell’intervenuto chiarimento interpre- tativo derivante da una pronuncia della Corte di cassazione, nel pre- tendere, a pena di nullità, che l’atto di compravendita debba contenere la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. 5. – Con il quarto motivo il ricorrente deduce che il nuovo comma 1-ter dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, che in materia di confor- mità catastale ha fatto venir meno uno degli elementi costitutivi dell’il- lecito di cui all’art. 28 della legge n. 89 del 1913 – cioè la natura insa- nabile del comma 1-bis dello stesso art. 29 – dovrebbe trovare appli- cazione retroattiva al presente procedimento disciplinare, con effetto “scriminante” sulla condotta contestata al notaio Biondo. Il ricorrente sostiene che, per aversi violazione dell’art. 28, primo comma, n. 1), della legge n. 89 del 1913, la nullità del rogito deve essere non soltanto inequivoca e indiscussa, ma anche insanabile. Ad avviso del ricorrente, la nullità confermabile/sanabile prevista in materia di conformità catastale condivide con l’annullabilità, l’ineffi- cacia e la nullità relativa la ratio che ha indotto il legislatore ad intro- durla: la rimediabilità del vizio che inficia l’atto di trasferimento immo- biliare. In materia di conformità catastale opererebbe la stessa regola esplicitata dall’art. 47 del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di urbani- stica ed edilizia: la regola, cioè, secondo cui soltanto il ricevimento o l’autenticazione di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione dell’art. 28, primo comma, n. 1), della legge n. 89 del 1913. Diversa- mente opinando, dovrebbe, ad avviso del ricorrente, sollevarsi que- stione di legittimità costituzionale del comma 1-ter dell’art. 29 della - 14 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 legge n. 52 del 1985, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cuiData pubblicazione 10/12/2021, a differenza dell’art. 47 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ha previsto la regola che soltanto il ricevimento o l’autenticazione di atti nulli e non confermabili costituisce violazione dell’art. 28 della legge notarile. Ad avviso del ricorrente, dovrebbe applicarsi il principio di retroat- tività della lex mitior: perché l’interesse sotteso all’art. 28 della legge notarile travalica l’interesse specifico della categoria notarile e coincide con l’interesse generale di tutti i consociati a che un atto difforme dal proprio inderogabile modello legale non venga ad esistenza e non sia immesso nell’ordinamento giuridico; perché la sanzione prevista per la violazione del citato art. 28 ha carattere punitivo-afflittivo e funzione deterrente-repressiva; perché tale sanzione, indipendentemente dal nomen iuris ad essa attribuito dall’ordinamento disciplinare, deve es- sere assoggettata alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. 5.1. – La censura è priva di fondamento. 5.2. – La norma di cui al nuovo comma 1-ter dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, introdotta dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto la possibilità di confermare, a certe condizioni, l'atto nullo per il mancato rispetto della disciplina in tema di conformità catastale oggettiva di cui al comma 1-bis dello stesso articolo. La norma dispone che se la mancanza del riferimento alle planime- trie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro diffor- mità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2011. - 15 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 5.3. – Secondo il ricorrente, l’orientamento della Corte, in baseData pubblicazione 10/12/2021 al quale la violazione dell'art. 29, comma 1-bis comporta la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell'art. 28 della legge notarile, non sa- rebbe più attuale, non potendosi ormai ritenere la nullità comminata dalla norma assoluta e insanabile. Si sostiene che la norma che ha introdotto la conferma sarebbe certamente applicabile anche agli atti nulli stipulati prima della sua entrata in vigore. 5.4. – L’orientamento espresso in materia da questa Corte, e riba- dito anche di recente, non è favorevole alla tesi propugnata dal ricor- rente. 5.4.1. – Secondo l’indirizzo giurisprudenziale, infatti, in tema di re- sponsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall’art. 28 della legge notarile) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clau- sola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini priva- tistici l’atto (Cass., n. 16519 del 2020, cit.). In questa prospettiva, la possibilità della conferma dell'atto nullo, tanto se prevista originariamente, quanto se introdotta da norma en- trata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio per avere ricevuto l’atto nullo. Proprio con riferimento alla violazione della disciplina in materia di conformità catastale, si è osservato che pure là dove già la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una con- ferma o di una conservazione della validità dell’atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità di- sciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore - 16 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 dell'ordinamento nei confronti dell'atto al momento della sua stipula Data pubblicazione 10/12/2021 originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l'essersi affidate al ministero notarile (Cass., n. 21828 del 2019, cit.; Cass., n. 16519 del 2020, cit.). 5.4.2. – Cass., n. 29894 del 2018, è pervenuta allo stesso risultato di negare che il notaio potesse in concreto giovarsi dello ius superve- niens rappresentato dall’art. 29, comma 1-ter, sulla base di un diverso percorso argomentativo: ossia rilevando che nella specie egli non aveva allegato che gli atti fossero confermabili e fossero stati in con- creto oggetto di conferma. In quella occasione, la Corte ha preso le mosse dal rilievo che con la conferma ai sensi del comma 1-ter si ha il recupero dell’atto nullo e la sanatoria della nullità, con la conseguenza del venir meno, ex post, della responsabilità del notaio, ma ha preci- sato che il venir meno della responsabilità implica che il notaio dia prova tanto dell’avvenuta conferma, quanto della conformità catastale. 5.5. – [OSCURATO:PERSONA] rileva che sia l’uno che l’altro indirizzo convergono nel disattendere la tesi alla base del motivo sollevato dal ricorrente, per il quale la disposizione dell’art. 28 della legge notarile non sarebbe applicabile agli atti affetti da nullità ma suscettibili di conferma, come ora consentito, in caso di assenza della dichiarazione di conformità ca- tastale, dal comma 1-ter. Seguendo l’orientamento di cui a Cass. n. 21829 del 2019 e a Cass.n. 16519 del 2020, il rigetto del motivo dipende dal fatto che la re- sponsabilità disciplinare del notaio sussiste per il solo fatto di aver ri- cevuto un atto vietato dalla legge, senza che abbia rilievo né l’even- tuale successiva conferma dell’atto, ove ritenuta ammissibile da parte del legislatore, né, a fortiori, l’astratta possibilità di conferma del me- desimo. Seguendo l’orientamento di cui a Cass. n. 29894 del 2018, il rigetto del motivo deriva dal fatto che, nel caso in esame, il notaio Biondo non deduce che, in riferimento ai contestati atti privi della dichiarazione - 17 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 Data pubblicazione 10/12/2021 prescritta a pena di nullità, sia stato posto in essere l’atto di conferma, ma sostiene che l’esclusione della violazione dell’art. 28 della legge no- tarile discenderebbe dalla possibilità di sanatoria, dalla circostanza cioè che gli atti oggetto del presente giudizio sono divenuti confermabili. 5.6. – [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per la responsabilità disciplinare del notaio non abbia rilievo il mutamento, per effetto della disciplina sopravvenuta, dei ca- ratteri della nullità ex art. 29, comma 1-bis. Il comma 1-ter all’art. 29, aggiunto dalla novella legislativa del 2017, nell’introdurre nel sistema la possibilità di confermare l’atto nullo per violazione della normativa in materia di conformità catastale, ha certamente mutato i caratteri della nullità: quella che originariamente era configurata come nullità assoluta, formale e insanabile (l’unico ri- medio per l’atto notarile privo della dichiarazione di conformità essendo la ripetizione dell’atto), è divenuta una nullità sanabile, essendo stato previsto il meccanismo della conferma. Sennonché, il giudizio di disvalore disciplinare è calibrato esclusi- vamente sul momento della consumazione dell’illecito. L’illecito disci- plinare del notaio è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu com- messo. Gli atti stipulati dal notaio Biondo, nel 2015, quando sono stati ri- cevuti, erano nulli e non convalidabili: erano espressamente proibiti dalla legge. La circostanza che i caratteri della nullità per mancato rispetto della disciplina in tema di conformità catastale oggettiva, di cui al comma 1-bis, siano successivamente modificati, e sia data alle parti, attraverso la conferma, di far venir meno la nullità del precedente atto, consentendo ad esso di produrre gli effetti giuridici voluti, non vale a eliminare la responsabilità del notaio. - 18 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto –Data pubblicazione 10/12/2021 imposto dall’art. 28, primo comma, n. 1), della legge n. 89 del 1913 – di rice- vere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della stipulazione, ad opera del notaio, di un atto affetto da nul- lità assoluta e insanabile, in quanto la stipulazione di quell’atto segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito. E’ in quel momento che, per mano del notaio, si realizza la viola- zione di norme proibitive. Il fatto che successivamente sia mutato il regime di quella nullità e che questa sia divenuta sanabile, non vale ad escludere la responsabi- lità del notaio rogante, il quale, con il ricevimento di atti affetti da nul- lità, allora, assoluta e insanabile, si è reso responsabile della violazione del citato art. 28 della legge notarile. Essendo l’illecito disciplinare del notaio riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio di retroattività della disciplina normativa sopravvenuta più favorevole (Cass., Sez. II, 15 gennaio 2019, n. 816). Deve pertanto escludersi che l’introduzione della possibilità di con- ferma dell’atto nullo valga ad elidere la responsabilità disciplinare del notaio, realizzatasi e consumatasi con la condotta di ricevimento di un atto che, al tempo del rogito, era affetto da nullità assoluta e insana- bile. Né, per ammettere la retroattività della lex mitior, può riconoscersi alle sanzioni previste per la violazione dell’art. 28 della legge notarile natura sostanzialmente o convenzionalmente penale (cfr. Cass., Sez. II, 3 febbraio 2017, n. 2927; Cass., Sez. II, 4 luglio 2019, n. 18033; Cass., n. 21828 del 2019, cit.). Si tratta, infatti, di sanzioni (la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno ovvero la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro) che non hanno un carattere punitivo né un’elevatissima carica - 19 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 afflittiva e che non sono comminate in funzione di una finalità di deter-Data pubblicazione 10/12/2021 renza o di prevenzione generale negativa. Tali sanzioni hanno come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale e sono preordinate all’effettivo adempimento del con- trollo preventivo di legalità, che costituisce un aspetto fondamentale e di primaria importanza della funzione affidata ai notai, essendo espres- sione di uno dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati. 5.7. – E’ pertanto inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, prospettata dal ricorrente, del comma 1-ter dell’art. 29, ove interpretato nel senso che, a differenza dell’art. 47 del d.P.R. n. 380 del 2001 per la nullità urbanistica, non prevederebbe la regola che soltanto il ricevimento o l’autenticazione di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione dell’art. 28 della legge notarile. La questione è irrilevante perché, per effetto della novella del 2017, la nullità in questione non è più insanabile, essendo previsto il mecca- nismo della conferma; ma la modifica di questo carattere della nullità – che già assimila la nuova disciplina della nullità in materia di confor- mità catastale a quella dettata dall’art. 47 del d.P.R. n. 380 del 2001, indicato dal ricorrente come tertium comparationis – non esclude la responsabilità disciplinare del notaio, essendo stata la violazione com- messa quando l’atto era affetto da nullità assoluta e insanabile. 6. – Con il quinto mezzo (violazione o falsa applicazione dell’art. 135, comma 4, della legge n. 89 del 1913) ci si duole che la Corte d’appello abbia disatteso il motivo di reclamo inerente all’illegittimità del cumulo materiale di sanzioni applicato al notaio Biondo (516 euro per ciascuno dei 205 rogiti ricevuti nel 2015). Il notaio avrebbe errato una sola volta (in occasione della formazione di uno stesso atto) per tutte le contravvenzioni commesse alla medesima disposizione. La vio- lazione sarebbe da imputare alla stessa dichiarazione (quella di confor- mità catastale), sempre dello stesso tenore. - 20 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 6.1. – Il motivo è infondato. Data pubblicazione 10/12/2021 In tema di responsabilità del notaio, ai sensi dell’art. 135, quarto comma, della legge notarile, ove il professionista, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravvenga più volte alla medesima disposizione, incorre in una sola sanzione, determinata fino all'ammon- tare massimo previsto per tale infrazione, tenendo conto delle viola- zioni commesse. Secondo il ricorrente la sanzione dovrebbe essere unica anche quando il notaio sia incorso in una pluralità di violazioni della stessa disposizione nella formazione di atti diversi, essendo tale violazione da imputare alla stessa dichiarazione, quella di conformità catastale, ol- tretutto sempre dello stesso tenore. Sennonché questa Corte ha già chiarito che l’art. 135, quarto comma, della legge notarile non opera nel caso in cui siano commesse plurime infrazioni identiche in atti diversi, non potendo il giudice inter- ferire nella discrezionalità del legislatore estendendo all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto in materia penale in tema di conti- nuazione (Cass., Sez. II, 16 aprile 2013, n. 9177). Di recente, il prin- cipio è stato ribadito da Cass., n. 16519 del 2020, cit., e da Cass., Sez. II, 19 febbraio 2021, n. 4527, che hanno richiamato il precedente in cui la Corte (Cass., n. 11507 del 2016, cit.) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l’applicabilità di una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenendo conto del numero delle violazioni com- messe, anche in caso di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, rientrando l'estensione del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari nella discrezionalità del legislatore, censura- bile nel giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rap- presenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo ma- - 21 - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 30615/2019 Numero sezionale 2384/2021 Numero di raccolta generale 39403/2021 nifesto con il canone della ragionevolezza, non ravvisandosi, nella spe-Data pubblicazione 10/12/2021 cie, neppure la prospettata disparità di trattamento, alla stregua delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento. 7. – Il ricorso è rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 8. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali sostenute dall’Archivio notarile controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a de- bito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov
Sentenza Cassazione n. 39403/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris