CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04859/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha qualificato ai sensi dell'art. 494 cod. pen. (capo c. della rubrica) il fatto per cui l'imputato aveva riportato condanna in primo grado (per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen.), confermandone la responsabilità penale e rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ragione della riqualificazione del delitto contestato, è inammissibile poiché: - la riqualificazione del fatto come contestato nel meno grave delitto di cui all'art. 494 cod. pen. è stata disposta dalla Corte di appello in accoglimento delle doglianze prospettate con il gravame, e dunque proprio a seguito del dispiegarsi del diritto di difesa, senza operare alcuna modifica in peius del trattamento sanzionatorio, il che esclude con evidenza la violazione del diritto di difesa e delle garanzie del giusto processo di cui agli art. 111 Cost. e 6 CEDU (cfr. Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 - 01; Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01), che il ricorso in effetti non indica in alcun modo; ragion per cui l'impugnazione in parte qua è manifestamente infondata e generica; - la disposta trasmissione degli atti, da parte dello stesso Giudice di appello, al Pubblico ministero per le sue determinazione in ordine alla sussistenza nella specie di un ulteriore fatto da sussumere nella fattispecie di cui all'art. 497-bis cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, L., Rv. 270206 - 01; Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025, Degachi, Rv. 287742 - 01) non è impugnabile sia per carenza di interesse, trattandosi di provvedimento meramente processuale tale da non compromettere la possibilità di difendersi nell'instaurando procedimento, in relazione alla diversa ipotesi di reato (cfr. Sez. 6, n. 11624 del 14/05/2019, Benza, Rv. 279142 - 02), sia perché non rientra tra i provvedimenti oggettivamente impugnabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de