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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16776/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 31 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in maniera contraddittoria e illogica, dando atto che erano venuti meno gli attriti con il padre dai quali erano scaturite le liti che avevano portato alla revoca della già concessa restrizione domiciliare, ma al contempo negando il ripristino del beneficio; lamenta altresì la carenza di motivazione riguardo le ragioni per le quali il domicilio familiare sarebbe inidoneo; Ritenuto che l'ordinanza prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e in maniera dettagliata e specifica anche gli esiti dell'attività di osservazione e di trattamento svolta dall'equipe nel carcere, evidenziando tutte le fragilità emergenti dalla relazione di sintesi che richiedono la prosecuzione del trattamento all'interno del carcere e sottolineando tutte le sue numerose precedenti ricadute nell'illecito elencate nelle informazioni negative delle forze dell'ordine (e tra queste anche diverse condotte di evasione); che l'inidoneità del domicilio è stata espressamente motivatkcon i rischi derivanti connessi alla fragilità del condannato in caso di ripristino della convivenza con il padre, nonché la precarietà del domicilio alternativo, in mancanza della dichiarazione di disponibilità del proprietario dell'immobile condotto in mero comodato da chi ospiterebbe l'odierno ricorrente; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, senza tuttavia efficacemente contestare i suddetti decisivi argomenti; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 31 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in maniera contraddittoria e illogica, dando atto che erano venuti meno gli attriti con il padre dai quali erano scaturite le liti che avevano portato alla revoca della già concessa restrizione domiciliare, ma al contempo negando il ripristino del beneficio; lamenta altresì la carenza di motivazione riguardo le ragioni per le quali il domicilio familiare sarebbe inidoneo; Ritenuto che l'ordinanza prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e in maniera dettagliata e specifica anche gli esiti dell'attività di osservazione e di trattamento svolta dall'equipe nel carcere, evidenziando tutte le fragilità emergenti dalla relazione di sintesi che richiedono la prosecuzione del trattamento all'interno del carcere e sottolineando tutte le sue numerose precedenti ricadute nell'illecito elencate nelle informazioni negative delle forze dell'ordine (e tra queste anche diverse condotte di evasione); che l'inidoneità del domicilio è stata espressamente motivatkcon i rischi derivanti connessi alla fragilità del condannato in caso di ripristino della convivenza con il padre, nonché la precarietà del domicilio alternativo, in mancanza della dichiarazione di disponibilità del proprietario dell'immobile condotto in mero comodato da chi ospiterebbe l'odierno ricorrente; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, senza tuttavia efficacemente contestare i suddetti decisivi argomenti; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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