CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 19769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13435/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamentee disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] B.V., già [OSCURATO:PERSONA] N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4221/2018 , depositata il16/11/2018, R.G.N. 2940/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con sentenza n. 4221/2018 la Corte di appello di Roma haparzialmente riformato la sentenza di primo grado ed ha rigett at o le domande dei ricorrenti in epigrafe indicati di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] B.V. e [OSCURATO:PERSONA] N.V.) al pagamento disomme rivendicate a titolo di differenze retributive maturate dal 5.11.2007 al 23.7.2012, epoca nella quale i ricorrenti avevano prestato la propria attività di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di cessione di ramo di azienda da [OSCURATO:PERSONA] N.V., cessionedichiarata inefficace con sentenza del Tribunale del 5.6.2012; lesomme rivendicate concernevano numerosi benefits e/o servizi garantiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] e non mantenuti dalla societàcessionaria. La Corte, quindi, h a condannato i lavoratori a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio. 1.1. La Corte territoriale ha accolto il gravame sulla premessa della natura risarcitoria e non retributiva della pretesa e sul fatto che, avendo i lavoratori nel periodo dedotto continuato a prestarel'attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria dalla quale eranostati retribuiti, sugli stessi incombeva l'onere, in concreto non assolto,di dedurre e dimostrare i danni sofferti tra i quali l'inferiorità di quantoricevuto dalla società cessionaria rispetto alla retribuzione che sarebbespettata alle dipendenze della società cedente. 2. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori indicati in epigrafe sulla base di quattro motivi . L a parte intimata ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.380 bis.1. cod. proc. civ. e Voda fone Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato verbaledi conciliazione in sede sindacale sottoscritt o con [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 3. Preliminarmente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. risultando dal verbale di conciliazione dell’8 luglio 2021, depositatodalla società controricorrente, ch e le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni ivi precisatee le spese vanno compensate tra la parti, in ragione della rinunciaespressa nel verbale di conciliazione . N on sussistono poi i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 q uater del d. P.R. 115/2002, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione. 4.Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112,113 e 277 cod. proc. civ. e degli artt. 1218, 2094 e2909 cod. civ.. 4.1. Nel richiamare il definitivo accertamento giudiziale della inefficacia nei loro confronti della cessione di ramo di azienda e la contestuale declaratoria di persistenza del rapporto di lavoro in capo alla società VodafoneOmnitel N.V.,con condanna di questa al ripristino della concreta funzionalità del rapporto con ciascun ricorrente in mansioni equivalenti al livello di inquadramento posseduto alla data del trasferimento delramo di azienda, i ricorrenti deduconoche coerentemente erano state riconosciute in primo grado le differenze retributive che sarebbero spettate se il rapporto fosse proseguito, come avrebbe dovuto. I n sostanza i ricorrenti rilevano l'inidoneità del provvedimento impugnato a produrre una qualsiasi conseguenza negativa nei loro confronti quale effetto del doveroso ripristino delrapporto. Sottolinea no che , immutati i fatti allegati ed il bene della vita rivendicato il giudice del merito ben può mutare autonomamente il titolo della domanda, sempre cherisultino forniti sin dalla prima fase del giudizio tutti gli elementi di fatto idonei asupportare anche una domanda risarcitoriae nella specie ciò che era stato richiesto era “un differenziale nel quale si realizza e concretizzail danno subito dai ricorrenti”. 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1362, 2112 e 2697 c.c. ed all’Accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sostengono i ricorrenti che alla luce della situazione sopra delineata e tenuto conto del definitivo ripristino dell’originario rapporto di lavoro con decorrenza dalla illegittima sua cessionela Corte territoriale non poteva trascurare di considerare anche in termini risarcitori la domanda avanzata. 6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 113e 183 e ss. c.p.c. e si deduce che la Corte avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per avere trascurato di considerare una serie di elementi allegati a dimostrazione dell’esistenza di trattamenti retributivi differenti tra la cessionaria e la cedentecon la quale era stato ripristinato il rapporto da valutare ai fini della domanda risarcitoria proposta in via subordinata. 7. L’ultimo motivo, infine, ha ad oggetto la violazione dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2697 comma 2 c.c.e si rammenta che nei precedenti gradi di giudizio erano stat i depositati documenti non considerati dalla Corte di merito che invece dimostravano proprio l’esistenza del credito azionato anche in termini risarcitori. 8. P reliminarmente , va disattesa l'eccezione sollevata dalla controricorrente di improcedibilità del ricorso per mancato deposito dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'accordo interconfederale del 23 luglio1993 e del c.c.n.l.di settore, essendo al riguardo sufficiente a tal fine constatare il richiamo a pag. 16 del ricorso al doc 10 del fascicolo diprimo grado. 8.1. Analogamenteva respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza in relazione alle carenze espositive anche del fatto ravvisabili nell'atto. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, il requisito di cui all'art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, essendostrumentale alla esigenza di individuazione del contenuto dellaimpugnazione, deve intendersi riferito solo a quei fatti indispensabili per comprendere chiaramente l'oggetto della impugnazione ed imotivi del ricorso e, non richiedendo che alla predetta esposizione siadedicata una distinta parte del ricorso, deve ritenersi soddisfatto anche quando i fatti possano desumersi dallo svolgimento dei motividel ricorso (Cass. n. 3831 del 2002, Cass. n. 1430 del 1999, Cass. n.8711 de l 1997 e su un caso analogo al presente Cass. n. 41011 del 2021). Nel caso di specie la esposizione dei fatti di causa è formulata intermini che consentono la piena comprensione delle censure articolate, risultando compiutamente individuati sia le questioni giuridiche sia i profili fattuali oggetto di controversia e tanto èsufficiente a determinare il rigetto della eccezione, dovendo ulteriormente osservarsi che parte controricorrente neppure indica quali sono le specifiche questioni oggetto di censura la cui comprensione risulta pregiudicata dalla mancata, puntuale, esposizione delle difese dei ricorrenti. 9. Venendo all’esame delle censure mosse alla sentenza con il ricorso sembra necessario chiarire che si possono verificare due diverse situazioni che occorre tenere distinte. 9.1. Vi è il caso in cui si controverta del pregiudizio lamentato dal lavoratore il quale, passato ad altra società a seguito di cessione di ramo di azienda, in seguito alla declaratoria giudiziale di illegittimità della cessione reclamidalla cedente il pagamento di somme per il differenziale tra quanto percepito dalla società cessionaria e quanto avrebbe potuto percepire in caso di continuità dell’originario contratto di lavoro per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione. 9.2. Diverso è il caso in cui le somme chieste siano riferibili al periodo successivo alla pronuncia giudiziale in rela zione al quale, accertata l’illegittimità della cessione e stante l’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022) di tal che il datore di lavoro , indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore, deve corrispondere le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. 9.3. Con riguardo all’arco temporale intercorrente tra il passaggio alle dipendenze del datore di lavoro cessionario e l’accertamento giudiziale della illegittimità della interposizione o della cessione, continua a operare il “principio, che si è andato consolidando nell'elaborazione della S.C., secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni” (Cass. Sez. Un. cit. , che rappresenta un significativo superamento del principio di corrispettività fra retribuzione e prestazione lavorativav. in questo senso Cass. n. 41011 del 2021). 10. Tanto premesso rileva il Collegio che l’affermazione della Corte territoriale distrettuale secondo la quale l’originaria domanda aveva ad oggetto differenze retributive e chequeste non erano dovute in assenza di concreta funzionalità del rapporto con la cedente [OSCURATO:PERSONA], essendo pacifico che i lavoratoriavevano continuato a prestare l'attività lavorativa alle dipendenze dellacessionaria, non è corretta in diritto. 10.1. Come condivisibilmente ritenuto da questa Corte in fattispecie analoga (cfr. proprio la citata Cass. n. 41011 del 2021), a fronte della duplicità di rapporti di lavoro, l'uno di fatto con la cessionaria, l'altro di diritto con la cedente- stante l ’ inefficacia nei confronti dei lavoratori della cessione di azienda nonriconducibile all'ambito regolato dall'art. 2112 cod. civ.- ai lavoratori spetta per il periodo antecedente la sentenza che ha accertato l’inefficacia della cessione il risarcimento del danno sofferto in conseguenza della percezione di una minore retribuzione tra quella che sarebbe spettata e quella erogata dal cessionario. È p er effet to della pronunciagiudiziale che la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo antecedente assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto e questi può agire per il risarcimento del danno subìto sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione. In questomodo si rende ingiustificato il rifiuto del cedente e suscettibile di risarcimento l’eventuale danno cagionato. Diversamenteil cedente potrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro e, inoltre, si creerebbe una ingiustificata aporia per cui il ceduto, dopo la declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento d’azienda, potrebbe ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sempre che abbia costituito in mora il cedente, mentre avrebbe diritto al risarcimento del danno per il periodo precedente a prescindere dalla messa a disposizione delle sue energie lavorative (cfr. Cass. n . 6902 del 2023 , specificamente § 3.3.). 11. Orbene la Corte territoriale nel riformare la decisione e rigettare le domande non si è attenuta ai principi sopra indicati ed ha trascurato di considerare che, in disparte la qualificazione data alla domanda dai ricorrenti, questi avevano compiutamente ( quanto meno ) allegato l’esistenza di somme non percepite presso il cessionario per benefits e/o servizi (premi di risultato , tickets restaurant , mancata assegnazione di azioni all shares) garantiti da [OSCURATO:PERSONA] e non mantenuti da Comdata. 11.1. La Corte territoriale avrebbe dovuto perciò procedere, alla luce degli esposti principi e sulla base delle richieste formulate,ad una qualificazione della domanda in termini risarcitori e poi avrebbe dovuto verificarne la fondatezzao meno. 11.2. Con la sentenza che ha dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento delramo d'azienda, in uno alla messa in mora operata del lavoratore, insorge l’obbligo di risarcire il danno eventualmente subito per effetto dell’illegittima cessione sin dalla sua data e fino alla sentenza che accerta la nullità. 12. Per le considerazioni esposte il primo motivo di ricorso deve essere accolto, restandone assorbito l’esame delle altre censure. La sentenzadeve essere quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma , in diversa composizione, che alla luce delle allegazioni delle parti verificherà l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente all’illegittima cessione di ramo di azienda. Al giudice del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente grado di giudizio. PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e compensate le spese del presente giudizio. Accoglie il primo motivo di r