CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 41068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05GVGSG nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione impugnata, che ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.. 2. Ricorre avverso la sentenza personalmente l'imputato. 3. Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Il ricorso deve, invero, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato. Il ricorso è, infatti, stato presentato in data 27 maggio 2021 personalmente dall'imputato. L'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,". Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art. 571 cod. proc. pen.. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, nel decidere se la predetta previsione operi estensivamente, quale preclusione all'impugnativa anche avverso le impugnazioni personali proposte ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., hanno affermato il principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ed il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall imputato è inammissibile anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695, N. 48096 del 2018 Rv. 274221). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]