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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 37695/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5208/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6570/2017 depositata il 30/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Vistala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], socie al 50 % ciascuna della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., proposero opposizione al decreto ingiuntivo loro notificato a istanza del Fallimento per il pagamento della somma di 232.405,60 EUR (oltre accessori) a titolo di versamenti ancora dovuti per prelievi di cassa in conto utili.

L’adito Tribunale di Latina accolse l’opposizione sulla base della ritenuta nullità della sottostante delibera assemblea re, per difetto di convocazione della socia Tagliamonte, e revocò il decreto ingiuntivo .

Su gravame della curatela, la sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma.

La corte d’appello ha stabilito che il credito risultava dal bilancio (chiuso al 2000)e dall’annessa nota integrativa , approvati con delibera societaria del 9-5-2001 al la presenza di entrambe, la Assenso anche quale segretario;la presenza in assemblea della Tagliamonte era stata comprovata, in particolare,da una successiva lettera della medesima in data 23-5-2002, sottoscritta anche dalla Assenso, dall’inequivoco valore confessorio, con conseguente esclusione di ogni ipotetica ragione di nullità della deliberazione.

La corte territoriale ha soggiunto che sia il bilancio che la nota integrativa avevano evidenziato il credito verso i soci per versamenti ancora dovutie precisato che tale voce era costituita da prelievi di cassa effettuati dalla società “in conto utili”, e dunque “in favore dei soci”; sicché le stesse socie, “approvando senza riserve” la nota integrativa contenente l’esplicitazione della voce a credito della società, avevano infine riconosciuto di essere debitrici della corrispondente somma poi ingiunta dal Fallimento.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso entrambe le soccombenti, Assenso e Tagliamonte, con tre motivi.

La curatela ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

I. – Debbono essere pregiudizialmente d isattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla curatela.

La prima eccezione si fonda sull’asserita non coincidenza del nome della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indicato in ricorso come “ [OSCURATO:PERSONA] ” anziché come “[OSCURATO:PERSONA]”; ma è infondata,non essendo minimamente in discussione l’identità della ricorrente rispetto al soggetto al quale si riferisce la sentenza d’appello - che non per niente ha menzionato il codice fiscale dell’istante.

La seconda eccezione si fonda su un asserito difetto di autosufficienza in ordine alla domanda di “conferma” della sentenza del tribunale n. 2546 del 23-10-2010; ma si tratta di eccezione egualmente infondata perché il dato è in assoluto ininfluente: quel che conta, ai fini del ricorso, è solo l’istanza diretta a far cassare la impugnata sentenza d’appello.

II. -I motivi di ricorso sono i seguenti : (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 cod. civ., poiché errata sarebbe l’individuazione del valore confessorio della lettera del 23-5-2002: le ricorrenti assumono che l’effetto confessorio si produce solo ove la parte abbia avuto piena conoscenza delle ammissioni e ne abbia assunto la titolarità, mentre nella specie la dichiarazione menzionata dalla corte d’appello si sarebbe dovuta considerare priva di tali requisiti, essendo stata redatta dal tecnico di fiducia della società (tale dr.

Galasso) con riferimento solo incidentale all’intervenuta approvazione del bilancio; (ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 2702, 2479-ter e 2379 cod. civ., poiché la sentenza avrebbe affermato, sia pure incidentalmente, che la presenza dell’intero capitale sociale all’assemblea in questione era stata verificata dallo stesso presidente, con dichiarazione di valida costituzione, cosa che sempre la sentenza avrebbe dettosenza chiarire se la risultanza dovesse esser desunta dal verbale in sé, ovvero dalla successiva confessione della parte; e , nel primo caso,la sentenza avrebbe errato, in quanto il valore assoluto del verbale era stato contestato mediante l’impugnazione della deliberaper nullità; (iii) omesso esame del fatto decisivo del valore del deliberato, frettolosamente indicato come determinativo di uncredito della società verso i soci dovuto ad anteriori prelievi di cassa effettuati “in conto utili” e in loro favore, mentre, anche in caso di ritenuta validità dell’approvazione del bilancio, comunque la posta ivi descritta si sarebbe dovuta reputare come posta a credito verso l’amministratore , per prelievi dallo stesso effettuati, e non come posta in conto utili dei soci in conformità della dizione formale erroneamente utilizzata.

III. - I l primo mezzo è inammissibile , perché le ricorrent i pretendono un sindacato di fatto.

Dalla sentenza emerge che l’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento era stata basata dal tribunale sulla nullità della delibera di approvazione del bilancio, per difetto di convocazione di uno dei soci (Tagliamonte) e per la sua assenza in assemblea.

La corte d’appello ha ritenuto, di contro, che la presenza in assemblea dell’intero capitale e l’effettiva conseguente approvazione del bilancio e della nota integrativa, con i dati evidenziati, emergesse da una lettera a firma di entrambe le socie,dal valore confessorio.Il valore confessorio è stato riferito alla circostanza di avere le socie confermato la loro “partecipazione all’approvazione del bilancio (..)”, e cioè il fatto a loro sfavorevole in rapporto all’atteggiarsi della lite.

IV. - Q uesta Corte va ripetendo che la n ota essenziale del fatto che f orma oggetto di confessione è di essere, obbiettivamente, sfavorevole al confitente e, allo stesso tempo, favorevole all'altra parte; e ciò si verifica quando il fatto medesimo si trova, rispetto ai contrastanti interessi delle parti, in rapporto tale che dalla sua ammissione deriva concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante, con corrispondente vantaggio del destinatario.

È incensurabile in s ede di legittimit à , se sorrett a da logica motivazione, l'interpretazione del giudice di merito volta a stabilire che la dichiarazione stragiudiziale resa da una delle parti costituisce confessione e, in particolare, che essa contenga il riconoscimento del fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte(v. già Cass. Sez. 1 n. 1428-80, Cass. Sez. 2 n. 4012-95, Cass. Sez. 3 n. 11635-97).

A tali principi occorre dare continuità, perché l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto , palesemente insindacabile se fondato su una motivazione immune da vizi logici (v.

Cass. Sez. 3 n. 5330-03, Cass. Sez. 6-2 n. 3698-20).

Nella specie la motivazione della corte d’appello non è stata- sul lo specifico punto - oggetto di doglianza , nei limiti in cui il vizio di motivazione è ancora deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

V. - L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, giacché la presenza in assemblea dell’intero capitale sociale si evince esser stata desunta in ogni casodalla confessione.

VI. - I l terzo motivo è inammissibile perché generico e privo di autosufficienza.La corte d’appello ha ravvisato la prova del credito nel fatto che la relativa posta era risultata dal bilancio della società e dalla annessa nota integrativa.

Non è in discussione che i citati documenti formalmente contenessero - come stabilito dalla corte d’appello - il riferimento a un credito della società per versamenti ancora dovuti in dipendenza di prelievi di cassa effettuati dalla società “in conto utili”in favore dei soci.

Ciò è riconosciuto dalle stesse ricorrenti, volta che del tenore dei documenti citati esse propongono , nel terzo motivo, una lettura correttiva in senso “sostanziale”, così confermando–per l’appunto - che il senso “formale” del l’indicazione era invece proprio quello, opposto, ritenuto in sentenza.

VII. – Ora va detto che l’assunto delle ricorrenti è privo di autosufficienza, in quanto il tenore effettivo del documento (la nota integrativa, soprattutto) non è riportato nel ricorso.

Di poi nessun fatto storico, nell’ambito del terzo motivo, risulta esser stato specificato a corredo del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.(v.

Cass. Sez.

U n. 8053-14).

Ciò sta a significare che il terzo motivo, che allude alla necessità di diversamente intendere il contenuto effettivo della voce di bilancioin dipendenza di un ipoteticamente riscontrabile errore di dicitura, si rivela deficitario sul versante della stessa deduzione, e comunque semplicemente teso a prospettare una diversa interpretazione del valore della deliberazione rispetto a quello ritenutodal giudice del merito.

Questo non solo esula dall’ambito dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che notoriamente non può essere veicolo di una diversa interpretazione dei fatti, ma collide anche col principio più generale secondo il quale le delibere assembleari soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti, quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo (v.

Cass. Sez. 1 n. 27387-05, Cass. Sez. 1 n. 375- 18); ed esattamente come le delibere condominiali devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seg.7 cod. civ.,privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e solo nel caso in cui esso si palesi insufficiente gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge (v. per le condominiali Cass. Sez. 2 n. 4501 - 06 , Cass. Sez. 2 n. 28763-17).

Nel caso concreto, il terzo motivo di ricorso finisce per prospettare una diversa interpretazione del contenuto dispositivo della deliberazione, e lo fa senza corredo di autosufficienza, senza specificazione di fatti decisivinon esaminati e sulla scorta di un’asserita maggior rilevanza di un aspetto sostanziale di cui, sul piano esegetico, non è spiegato il fondamento , a fronte del canone lett e rale di interpretazione seguito dal giudicea quo.

Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5208/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6570/2017 depositata il 30/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Vistala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], socie al 50 % ciascuna della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., proposero opposizione al decreto ingiuntivo loro notificato a istanza del Fallimento per il pagamento della somma di 232.405,60 EUR (oltre accessori) a titolo di versamenti ancora dovuti per prelievi di cassa in conto utili. L’adito Tribunale di Latina accolse l’opposizione sulla base della ritenuta nullità della sottostante delibera assemblea re, per difetto di convocazione della socia Tagliamonte, e revocò il decreto ingiuntivo . Su gravame della curatela, la sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma. La corte d’appello ha stabilito che il credito risultava dal bilancio (chiuso al 2000)e dall’annessa nota integrativa , approvati con delibera societaria del 9-5-2001 al la presenza di entrambe, la Assenso anche quale segretario;la presenza in assemblea della Tagliamonte era stata comprovata, in particolare,da una successiva lettera della medesima in data 23-5-2002, sottoscritta anche dalla Assenso, dall’inequivoco valore confessorio, con conseguente esclusione di ogni ipotetica ragione di nullità della deliberazione. La corte territoriale ha soggiunto che sia il bilancio che la nota integrativa avevano evidenziato il credito verso i soci per versamenti ancora dovutie precisato che tale voce era costituita da prelievi di cassa effettuati dalla società “in conto utili”, e dunque “in favore dei soci”; sicché le stesse socie, “approvando senza riserve” la nota integrativa contenente l’esplicitazione della voce a credito della società, avevano infine riconosciuto di essere debitrici della corrispondente somma poi ingiunta dal Fallimento. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso entrambe le soccombenti, Assenso e Tagliamonte, con tre motivi. La curatela ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione I. – Debbono essere pregiudizialmente d isattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla curatela. La prima eccezione si fonda sull’asserita non coincidenza del nome della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indicato in ricorso come “ [OSCURATO:PERSONA] ” anziché come “[OSCURATO:PERSONA]”; ma è infondata,non essendo minimamente in discussione l’identità della ricorrente rispetto al soggetto al quale si riferisce la sentenza d’appello - che non per niente ha menzionato il codice fiscale dell’istante. La seconda eccezione si fonda su un asserito difetto di autosufficienza in ordine alla domanda di “conferma” della sentenza del tribunale n. 2546 del 23-10-2010; ma si tratta di eccezione egualmente infondata perché il dato è in assoluto ininfluente: quel che conta, ai fini del ricorso, è solo l’istanza diretta a far cassare la impugnata sentenza d’appello. II. -I motivi di ricorso sono i seguenti : (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 cod. civ., poiché errata sarebbe l’individuazione del valore confessorio della lettera del 23-5-2002: le ricorrenti assumono che l’effetto confessorio si produce solo ove la parte abbia avuto piena conoscenza delle ammissioni e ne abbia assunto la titolarità, mentre nella specie la dichiarazione menzionata dalla corte d’appello si sarebbe dovuta considerare priva di tali requisiti, essendo stata redatta dal tecnico di fiducia della società (tale dr. Galasso) con riferimento solo incidentale all’intervenuta approvazione del bilancio; (ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 2702, 2479-ter e 2379 cod. civ., poiché la sentenza avrebbe affermato, sia pure incidentalmente, che la presenza dell’intero capitale sociale all’assemblea in questione era stata verificata dallo stesso presidente, con dichiarazione di valida costituzione, cosa che sempre la sentenza avrebbe dettosenza chiarire se la risultanza dovesse esser desunta dal verbale in sé, ovvero dalla successiva confessione della parte; e , nel primo caso,la sentenza avrebbe errato, in quanto il valore assoluto del verbale era stato contestato mediante l’impugnazione della deliberaper nullità; (iii) omesso esame del fatto decisivo del valore del deliberato, frettolosamente indicato come determinativo di uncredito della società verso i soci dovuto ad anteriori prelievi di cassa effettuati “in conto utili” e in loro favore, mentre, anche in caso di ritenuta validità dell’approvazione del bilancio, comunque la posta ivi descritta si sarebbe dovuta reputare come posta a credito verso l’amministratore , per prelievi dallo stesso effettuati, e non come posta in conto utili dei soci in conformità della dizione formale erroneamente utilizzata. III. - I l primo mezzo è inammissibile , perché le ricorrent i pretendono un sindacato di fatto. Dalla sentenza emerge che l’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento era stata basata dal tribunale sulla nullità della delibera di approvazione del bilancio, per difetto di convocazione di uno dei soci (Tagliamonte) e per la sua assenza in assemblea. La corte d’appello ha ritenuto, di contro, che la presenza in assemblea dell’intero capitale e l’effettiva conseguente approvazione del bilancio e della nota integrativa, con i dati evidenziati, emergesse da una lettera a firma di entrambe le socie,dal valore confessorio.Il valore confessorio è stato riferito alla circostanza di avere le socie confermato la loro “partecipazione all’approvazione del bilancio (..)”, e cioè il fatto a loro sfavorevole in rapporto all’atteggiarsi della lite. IV. - Q uesta Corte va ripetendo che la n ota essenziale del fatto che f orma oggetto di confessione è di essere, obbiettivamente, sfavorevole al confitente e, allo stesso tempo, favorevole all'altra parte; e ciò si verifica quando il fatto medesimo si trova, rispetto ai contrastanti interessi delle parti, in rapporto tale che dalla sua ammissione deriva concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante, con corrispondente vantaggio del destinatario. È incensurabile in s ede di legittimit à , se sorrett a da logica motivazione, l'interpretazione del giudice di merito volta a stabilire che la dichiarazione stragiudiziale resa da una delle parti costituisce confessione e, in particolare, che essa contenga il riconoscimento del fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte(v. già Cass. Sez. 1 n. 1428-80, Cass. Sez. 2 n. 4012-95, Cass. Sez. 3 n. 11635-97). A tali principi occorre dare continuità, perché l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto , palesemente insindacabile se fondato su una motivazione immune da vizi logici (v. Cass. Sez. 3 n. 5330-03, Cass. Sez. 6-2 n. 3698-20). Nella specie la motivazione della corte d’appello non è stata- sul lo specifico punto - oggetto di doglianza , nei limiti in cui il vizio di motivazione è ancora deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. V. - L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, giacché la presenza in assemblea dell’intero capitale sociale si evince esser stata desunta in ogni casodalla confessione. VI. - I l terzo motivo è inammissibile perché generico e privo di autosufficienza.La corte d’appello ha ravvisato la prova del credito nel fatto che la relativa posta era risultata dal bilancio della società e dalla annessa nota integrativa. Non è in discussione che i citati documenti formalmente contenessero - come stabilito dalla corte d’appello - il riferimento a un credito della società per versamenti ancora dovuti in dipendenza di prelievi di cassa effettuati dalla società “in conto utili”in favore dei soci. Ciò è riconosciuto dalle stesse ricorrenti, volta che del tenore dei documenti citati esse propongono , nel terzo motivo, una lettura correttiva in senso “sostanziale”, così confermando–per l’appunto - che il senso “formale” del l’indicazione era invece proprio quello, opposto, ritenuto in sentenza. VII. – Ora va detto che l’assunto delle ricorrenti è privo di autosufficienza, in quanto il tenore effettivo del documento (la nota integrativa, soprattutto) non è riportato nel ricorso. Di poi nessun fatto storico, nell’ambito del terzo motivo, risulta esser stato specificato a corredo del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.(v. Cass. Sez. U n. 8053-14). Ciò sta a significare che il terzo motivo, che allude alla necessità di diversamente intendere il contenuto effettivo della voce di bilancioin dipendenza di un ipoteticamente riscontrabile errore di dicitura, si rivela deficitario sul versante della stessa deduzione, e comunque semplicemente teso a prospettare una diversa interpretazione del valore della deliberazione rispetto a quello ritenutodal giudice del merito. Questo non solo esula dall’ambito dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che notoriamente non può essere veicolo di una diversa interpretazione dei fatti, ma collide anche col principio più generale secondo il quale le delibere assembleari soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate per i contratti, quando se ne deve interpretare il contenuto dispositivo (v. Cass. Sez. 1 n. 27387-05, Cass. Sez. 1 n. 375- 18); ed esattamente come le delibere condominiali devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e seg.7 cod. civ.,privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e solo nel caso in cui esso si palesi insufficiente gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge (v. per le condominiali Cass. Sez. 2 n. 4501 - 06 , Cass. Sez. 2 n. 28763-17). Nel caso concreto, il terzo motivo di ricorso finisce per prospettare una diversa interpretazione del contenuto dispositivo della deliberazione, e lo fa senza corredo di autosufficienza, senza specificazione di fatti decisivinon esaminati e sulla scorta di un’asserita maggior rilevanza di un aspetto sostanziale di cui, sul piano esegetico, non è spiegato il fondamento , a fronte del canone lett e rale di interpretazione seguito dal giudicea quo. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ric
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