CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08984/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A; i Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati entrambi, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 alla pena di 1.300 euro di ammenda, articolando due motivi di ricorso, deducono, nel primo, violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della configurabilità del reato per occasionalità della condotta, e, nel secondo, violazione di legge con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata l'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato, evidenziando come la tipologia dei rifiuti trasportati (rifiuti speciali provenienti da attività industriale, e precisamente scarti tessili), le modalità di trasporto degli stessi (avvolti in sacchi di plastica), l'orario dell'operazione (effettuata in orario notturno), e le ragioni determinative del fatto (l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha spontaneamente dichiarato di aver agito su incarico e previo pagamento di alcuni commercianti cinesi operanti nel settore tessile) escludano la mera occasionalità della condotta realizzata dai due attuali ricorrenti; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in quanto la Corte d'appello rappresenta incensurabilmente come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità, in particolare per l'intensità del dolo, evidenziata dall'orario di esecuzione della condotta, e degli specifici precedenti di polizia (per il Saouid anche penali); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 fébb