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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 19061/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18207/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in UDINE [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 138/2022 depositata il 09/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del procuratore generale in persona del sostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del marito [OSCURATO:PERSONA], e Ilda e [OSCURATO:PERSONA], anch’essi eredi,hanno impugnato con regolamento di competenza l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Trieste ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. del procedimento da loro instaurato in opposizione alla indennità riconosciuta dalComune di Venzone per l’acquisizione sanante di alcuni immobili (art. 42-bisdel d.

P .

R . 327 del 2001 ) .

Tali immobili erano stati oggetto di un’anteriore occupa zione illegittima.

La sospensione è stata disposta fino alpassaggio in giudicato della sentenza resa nella causa di risarcimento dei danni da occupazione illegittimaulteriormente instaurata dai medesimi coniugi Piva-Madrassi; sentenza della stessa corte d’appello,n. 554 del 2020, impugnata a sua volta per cassazione.

Il comune non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

I. -Il ricorso per regolamento di competenza, nel quale si contesta l’esistenza dei presupposti della sospensione necessaria, è manifestamente fondato.

A norma dell'art. 295 cod. proc. civ. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè ha portata vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (cfr.ex aliisCass.

Sez. 6-3 n. 26469- 11, Cass. Sez. 6 - 1 n. 2179 4- 13, Cass. Sez. 6-3 n. 5671-23).

Ciò si verifica quando una situazione sostanziale rappresenta un fatto costitutivo o comunque un elemento fondante d i un’altra fattispecie sostanziale, così da doversi garantire l’ uniformità d e i giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire in tutto o in parte il tema decisionale del processo pregiudicato.

II. -Nel caso concreto non può dirsi esistente una simile relazione tra i giudizi.

Difatti le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001presuppongono la natura indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, il quale va inteso in termini di globalità, come un unicumnon scomponibile nelle diverse voci.

Proprio per questa ragione, d’altronde, le controversie sono devolute al giudice ordinario e alla corte d’appello in unico grado (v.

Cass. Sez.

U n. 20691-21).

III. - L’accertamento dell’eventuale illecito derivante dalla pregressa occupazione illegittima non condiziona l’esito del giudizio in questione, proprio perché divers o ne è l’oggetto e diversa è anche la natura della somma reclamata: una somma in funzione indennitaria per la quale la stessa componente forfettaria a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42-bis) rappresenta solo a uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione finale.

IV. -Ciò toglie validità all’assunto della corte territoriale secondo cui non sarebbe possibilegiungere alla definizione del presente giudizio per l’impossibilità di quantificare esattamente le somme da riconoscere in funzione del divieto alla locupletazione del danno.In nessun modo infatti, dinanzi al la differente portata dell’attribuzione patrimoniale, potrebbe ipotizzarsi che “lo stesso danno” (come dice la corte d’appello) sia alla fine risarcito due volte. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento di sospensione e rimette le parti dinanzi alla corte d’appello anche per le spese del regolame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18207/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in UDINE [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 138/2022 depositata il 09/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del procuratore generale in persona del sostituto dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del marito [OSCURATO:PERSONA], e Ilda e [OSCURATO:PERSONA], anch’essi eredi,hanno impugnato con regolamento di competenza l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Trieste ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. del procedimento da loro instaurato in opposizione alla indennità riconosciuta dalComune di Venzone per l’acquisizione sanante di alcuni immobili (art. 42-bisdel d. P . R . 327 del 2001 ) . Tali immobili erano stati oggetto di un’anteriore occupa zione illegittima. La sospensione è stata disposta fino alpassaggio in giudicato della sentenza resa nella causa di risarcimento dei danni da occupazione illegittimaulteriormente instaurata dai medesimi coniugi Piva-Madrassi; sentenza della stessa corte d’appello,n. 554 del 2020, impugnata a sua volta per cassazione. Il comune non ha svolto difese. Ragioni della decisione I. -Il ricorso per regolamento di competenza, nel quale si contesta l’esistenza dei presupposti della sospensione necessaria, è manifestamente fondato. A norma dell'art. 295 cod. proc. civ. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè ha portata vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (cfr.ex aliisCass. Sez. 6-3 n. 26469- 11, Cass. Sez. 6 - 1 n. 2179 4- 13, Cass. Sez. 6-3 n. 5671-23). Ciò si verifica quando una situazione sostanziale rappresenta un fatto costitutivo o comunque un elemento fondante d i un’altra fattispecie sostanziale, così da doversi garantire l’ uniformità d e i giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire in tutto o in parte il tema decisionale del processo pregiudicato. II. -Nel caso concreto non può dirsi esistente una simile relazione tra i giudizi. Difatti le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001presuppongono la natura indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene, il quale va inteso in termini di globalità, come un unicumnon scomponibile nelle diverse voci. Proprio per questa ragione, d’altronde, le controversie sono devolute al giudice ordinario e alla corte d’appello in unico grado (v. Cass. Sez. U n. 20691-21). III. - L’accertamento dell’eventuale illecito derivante dalla pregressa occupazione illegittima non condiziona l’esito del giudizio in questione, proprio perché divers o ne è l’oggetto e diversa è anche la natura della somma reclamata: una somma in funzione indennitaria per la quale la stessa componente forfettaria a titolo risarcitorio (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del comma 3 dell'art. 42-bis) rappresenta solo a uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato senza titolo dall'amministrazione) rilevanti per la determinazione finale. IV. -Ciò toglie validità all’assunto della corte territoriale secondo cui non sarebbe possibilegiungere alla definizione del presente giudizio per l’impossibilità di quantificare esattamente le somme da riconoscere in funzione del divieto alla locupletazione del danno.In nessun modo infatti, dinanzi al la differente portata dell’attribuzione patrimoniale, potrebbe ipotizzarsi che “lo stesso danno” (come dice la corte d’appello) sia alla fine risarcito due volte. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento di sospensione e rimette le parti dinanzi alla corte d’appello anche per le spese del regolame
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