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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28763/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Palermo che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha, dopo aver riqualificato i fatti in furto aggravato, dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi A-B-C-D-E-F-H e confermato la responsabilità per i reati di cui ai residui capi I-3; Rilevato che è stata depositata memoria difensiva da parte del difensore dell'imputato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, non si confronta con il provvedimento impugnato, in quanto la mancata l'indicazione nel dispositivo del reato di cui di cui al capo G) configura un mero errore materiale; tale reato, infatti, deve ritenersi compreso nell'indicazione dei reati dichiarati estinti per prescrizione, giacché è stata confermata solo la penale responsabilità per i reati di cui ai capi I) e 3); Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Palermo che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha, dopo aver riqualificato i fatti in furto aggravato, dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi A-B-C-D-E-F-H e confermato la responsabilità per i reati di cui ai residui capi I-3; Rilevato che è stata depositata memoria difensiva da parte del difensore dell'imputato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, non si confronta con il provvedimento impugnato, in quanto la mancata l'indicazione nel dispositivo del reato di cui di cui al capo G) configura un mero errore materiale; tale reato, infatti, deve ritenersi compreso nell'indicazione dei reati dichiarati estinti per prescrizione, giacché è stata confermata solo la penale responsabilità per i reati di cui ai capi I) e 3); Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, giacché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 28763/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris