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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 29559/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contro il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, disposta ai sensi dell'ad. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, con efficacia ex tunc.

1.1. Nel provvedimento impugnato si legge che, nell'istanza di ammissione al beneficio presentata il 3 aprile 2023, erano stati correttamente dichiarati i redditi percepiti nell'anno 2021, di tal che la [OSCURATO:PERSONA] era stata ammessa al beneficio con provvedimento datato 13 aprile 2023; che, con comunicazione tardivamente resa in data 5 giugno 2024, la ricorrente dichiarava che per l'anno 2022 le condizioni reddituali del proprio nucleo familiare erano cambiate, non consentendo il mantenimento del beneficio; che, sulla scorta dell'anzidetta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto al patrocinio a spese dello Stato già a partire dal 1 gennaio 2023;.

2. Con un unico motivo, la ricorrente deduce violazione di legge per essere stata la revoca disposta con efficacia retroattiva, anziché con decorrenza dalla data della comunicazione della variazione reddituale, o, al più, dalla scadenza del termine di cui all'ad. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. 115/2002.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato una pronuncia della Cassazione civile (Sez. 2, n. 4429 del 21/02/2017) che ha chiarito che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente alla presentazione dell'istanza e che, ove accertato tale superamento, l'ammissione deve essere revocata.

Nel caso di specie, si vede in un'ipotesi di revoca per mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito, di cui all'ad. 112, lett. d) d.P.R. 115/2002, revoca che può essere disposta d'ufficio dal giudice oppure compulsata dall'ufficio finanziario competente e che ha necessariamente efficacia retroattiva ex tunc, a norma dell'ad. 114, comma 2, medesimo d.P.R. (cfr. Sez. 4, ord. n. 9297 del 15/11/2005, dep. 2006, Sarr ed altro, Rv. 233908: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del decreto annmissivo al beneficio disposta, su richiesta dell'ufficio finanziario competente, a norma dell'art. 112, comma primo, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ha "efficacia retroattiva" e, cioè, come previsto nel comma secondo dell'art. 114 stesso d.P.R." essa ha effetto ex tunc La Corte ha osservato che tale efficacia ex tunc è conforme alla ratio legis, secondo la quale la soddisfazione dell'interesse pubblico cui la normativa sul patrocinio a spese dello Stato è ispirata non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al beneficio, ma implita la regolarità dell'intero procedimento, condizionata non soltanto dalla iniziale sussistenza, ma anche dalla permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale è stato rigettato il ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contro il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, disposta ai sensi dell'ad. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002, con efficacia ex tunc. 1.1. Nel provvedimento impugnato si legge che, nell'istanza di ammissione al beneficio presentata il 3 aprile 2023, erano stati correttamente dichiarati i redditi percepiti nell'anno 2021, di tal che la [OSCURATO:PERSONA] era stata ammessa al beneficio con provvedimento datato 13 aprile 2023; che, con comunicazione tardivamente resa in data 5 giugno 2024, la ricorrente dichiarava che per l'anno 2022 le condizioni reddituali del proprio nucleo familiare erano cambiate, non consentendo il mantenimento del beneficio; che, sulla scorta dell'anzidetta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto al patrocinio a spese dello Stato già a partire dal 1 gennaio 2023;. 2. Con un unico motivo, la ricorrente deduce violazione di legge per essere stata la revoca disposta con efficacia retroattiva, anziché con decorrenza dalla data della comunicazione della variazione reddituale, o, al più, dalla scadenza del termine di cui all'ad. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. 115/2002. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato una pronuncia della Cassazione civile (Sez. 2, n. 4429 del 21/02/2017) che ha chiarito che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente alla presentazione dell'istanza e che, ove accertato tale superamento, l'ammissione deve essere revocata. Nel caso di specie, si vede in un'ipotesi di revoca per mancanza sopravvenuta delle condizioni di reddito, di cui all'ad. 112, lett. d) d.P.R. 115/2002, revoca che può essere disposta d'ufficio dal giudice oppure compulsata dall'ufficio finanziario competente e che ha necessariamente efficacia retroattiva ex tunc, a norma dell'ad. 114, comma 2, medesimo d.P.R. (cfr. Sez. 4, ord. n. 9297 del 15/11/2005, dep. 2006, Sarr ed altro, Rv. 233908: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del decreto annmissivo al beneficio disposta, su richiesta dell'ufficio finanziario competente, a norma dell'art. 112, comma primo, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ha "efficacia retroattiva" e, cioè, come previsto nel comma secondo dell'art. 114 stesso d.P.R." essa ha effetto ex tunc La Corte ha osservato che tale efficacia ex tunc è conforme alla ratio legis, secondo la quale la soddisfazione dell'interesse pubblico cui la normativa sul patrocinio a spese dello Stato è ispirata non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al beneficio, ma implita la regolarità dell'intero procedimento, condizionata non soltanto dalla iniziale sussistenza, ma anche dalla permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
Decreto Cassazione n. 29559/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris