CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 28230/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7394/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliatain Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Milano n.784/2021 depositat o i l 3/2/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/10/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva al passivo, in chirografo, il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. per € 772.738,95, escludendone, però,la natura prededucibile. 2. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’opposizione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., riteneva che la società non avesse provveduto a dimostrare il ricorrere del requisito di p.m.i. con riferimento alle soglie dimensionali previste dalla Raccomandazione 2003/361/CE. Evidenziava che [OSCURATO:SOCIETA]. risultava partecipata per una quota del 30% del capitale sociale da [OSCURATO:SOCIETA]., spiegando che non assumeva alcun rilievo la circostanza che quest’ultima fosse una società fiduciaria autorizzata costituita ai sensi della l. 1966/1999 ed esercitante un’attività di intestazione fiduciaria per conto terzi, in quanto gli obblighi di aggregazione dei dati previsti dalla raccomandazione europea restavano operanti e andavano adempiuti e verificati in relazione al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria Osservava, infine, che la produzione documentale integrativa effettuata non unitamente al deposito del ricorso introduttivo, ma nel corso del giudizio, non poteva valere ad assolvere l'onere probatorio gravante sull’opponente in merito ai fatti costitutividella propria richiesta. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 3 febbraio 2021, prospettando due motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA].p.a. in a.s. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.93 e 98 l. fall., 345 cod. proc. civ. e 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003: il tribunale ha erroneamente ritenuto che difettasse in capo alla compagine opponente il requisito di p.m.i., trascurando di valorizzare la produzione documentale integrativa prodotta una volta che la procedura, nel costituirsi in sede di opposizione, era tornata ad eccepire, come già aveva fatto nel corso delle operazioni di verifica dello stato passivo senza però che il G.D. avesse statuito alcunché in proposito, la mancanza dei presupposti soggettivi previsti dall’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 in relazione al dato consolidato di gruppo. 5. Il motivonon è fondato. 5.1 La doglianza volta a censurare il fatto che il tribunale aveva ritenuto inammissibile l’integrazione probatoria effettuata oltre i termini decadenziali previsti dall’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., solo a corredo delle memorie depositate nel corso del giudizio di opposizione, doveva addurre le ragioni per cui la produzione era avvenuta tardivamente. Non vale a fornire una simile spiegazione la deduzione della “assoluta novità” dell’eccezione che la documentazione intendeva confutare, dato che la stessa ricorrente ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA], “costituendosi nel giudizio di opposizione, nuovamente eccepì …. la carenza di prova sul requisito soggettivo, riferendola in questo caso .… alla mancata dimostrazione delle soglie finanziarie ed occupazionali previste dall’art. 2 comma 1 del dm [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al consolidato di gruppo, per essere [OSCURATO:SOCIETA] in regime di preteso collegamento con altre società” (v. pag. 15 del ricorso). Si trattava,quindi, di un ’eccezione che non costituiva una novità , ma riproponeva un a questione già sollevata in sede di verifica, concernente la mancanza della qualità soggettiva di p.m.i., specificando il tenore della precedente contestazione in termini di contenuto della prova che l’opponente, quale società partecipata da altre compagini, doveva fornire. Manca, dunque, la prospettazione di una valida spiegazione che potesse giustificare la tardività della produzione. 5.2 Peraltro, nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica; in tal caso, si è detto, e solo in relazione ai contenuti e termini dell'eccezione nuova, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (Cass. 22386/2019). La produzione di nuova documentazione dipende, quindi, da un comportamento del curatore, costituito dall’introduzione di eccezioni nuove in sede di opposizione. Ne discende che il principio appena richiamato non poteva trovare applicazione nel caso di specie, dato che la procedura, nel costituirsi in sede di opposizione, non aveva sollevato un’eccezione nuova, ma aveva reiterato un’eccezione già proposta in sede di verifica, limitandosi a specificarne il contenuto. 6. Il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, in quanto il tribunale avrebbe omesso di acquisire il fascicolo della fase di verifica al fine di constatare che il commissario straordinario, a seguito della valutazione delle difese del creditore istante, aveva rimosso o comunque non aveva riproposto l’eccezione precedentemente formalizzata circa l’omessa dimostrazione dei presupposti soggettivi richiesti dall’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003; questi atti, se acquisiti, avrebbero consentito di prendere cognizione dell’acquiescenza da parte di [OSCURATO:PERSONA], in sede di verifica, in ordine alla dimostrazione della qualità di p.m.i. e del conseguente carattere di novità dell’eccezione proposta in sede di opposizione. 7. Il motivo è inammissibile. A questo proposito è sufficiente ricordare che al fine di verificare il ricorrere di un omesso esame di un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., occorre avere riguardo a un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. 21152/2014, Cass., Sez. U., 5745/2015); non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., Sez. U., 16303/2018, in motivazione, Cass. 14802/2017, Cass.21152/2015), una moltitudine di fatti e circostanze o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. 21439/2015) o le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito (Cass. 24045/2021). Il tenore delle difese assunte dalla procedura all’udienza di verifica non costituisce, perciò, un fatto di cui sia possibile lamentare in questa sede l’omesso esame. 8.Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’