CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (motivo n. 1: pag. 4 sentenza di primo grado; pag. 4 sentenza impugnata; motivo n. 3: pag. 3-5 sentenza impugnata); - manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali (motivo n. 2: pag. 5 sentenza impugnata); - afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede (motivo n. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M