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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12223/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto daProcuratore Generale presso Corte di appello di Torinonel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Roberto [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale NicolaLettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa degli imputati, che ha concluso chiedendoil rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 15 settembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, in relazionealla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita il 25 gennaio 2019.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado,[OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di procuratore della “Cassa di Risparmio diAsti s.p.a.” nonché quale direttore dell'agenzia n. 8 del predetto istituto) ed EnricoBerruti (quale responsabile dei crediti in amministrazione della “Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”) avrebbero concorso, da estranei, con [OSCURATO:PERSONA](amministratore della fallita, per il quale si è proceduto separatamente) acagionare il fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” per effetto di operazionidolose.

In particolare, «al fine di fronteggiare la situazione di profonda crisifinanziaria in cui si trovavano “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.” e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, per quantoriguarda la “Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, di non portare a sofferenza leposizioni creditorie vantate nei confronti di tali soggetti, in data 1° agosto 2014,stipulavano un contratto di mutuo fondiario», per effetto del quale la “[OSCURATO:SOCIETA].” (società costituita il 13 febbraio 2014) riceveva la somma di euro325.000,00, «denaro che, per la gran parte (euro 288.712,81), in base aprecedenti accordi assunti tra la società fallita e l'istituto di credito, venivaimmediatamente impiegato per il pagamento di creditori di “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”», tra iquali figurava, in primo luogo, proprio l’istituto bancario.

Tale operazione – chegravava la newco “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” di un ingente debito – avrebbecagionato il fallimento di “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.Con sentenza del 19 maggio 2025, la Corte di appello di Torino ha riformatola pronuncia di primo grado, assolvendo entrambi gli imputati dal reato loroascritto, perché il fatto non costituisce reato.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione.2.1.

Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da unamotivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in cuila Corte di appello esclude la sussistenza del dolo del reato di bancarottafraudolenta impropria da operazioni dolose, traendo tale conclusione dal rilievoche gli imputati avrebbero agito soprattutto a tutela degli interessi della Cassa diRisparmio di [OSCURATO:PERSONA].

Siffatto ragionamento sarebbe giuridicamente erroneo elogicamente inconferente, poiché il perseguimento di un interesse dell’istituto dicredito non sarebbe incompatibile con il dolo del reato contestato.2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe ulteriormente viziatada una motivazione intrinsecamente contraddittoria e meramente apparente nellaparte in cui la Corte territoriale esclude, in termini dubitativi, la riconducibilità agliimputati di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della condottatipica, utilizzando tale affermazione come ulteriore argomento a sostegnodell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

In tal modo, la Corteterritoriale avrebbe impropriamente sovrapposto il piano oggettivo del concorso dipersone nel reato a quello, distinto e logicamente successivo, dell’elementopsicologico, finendo per non affrontare compiutamente né l’uno né l’altro edestinando la motivazione a un’insanabile ambiguità argomentativa.2.3.

Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con laricostruzione dettagliata del giudice di primo grado, che aveva individuato uncontributo causale concreto, consapevole e non marginale degli imputatinell’ideazione e nella realizzazione dell’operazione di finanziamento.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe fondato la propria decisionesu argomenti poco conferenti e non decisivi, quali l’esistenza di più livelli dicontrollo interni alla banca e l’assenza di rilievi ispettivi della Banca d’Italia, senzaspiegare per quale ragione tali circostanze dovrebbero elidere il contributocausalmente rilevante di chi, in concreto, aveva promosso, seguito e reso possibilel’operazione.La motivazione, inoltre, sarebbe logicamente contraddittoria, poiché la Corteterritoriale, pur evocando l’assenza di un contributo causale, ha poi adottato laformula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”.2.4.

Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione.La sentenza impugnata sarebbe affetta da un ulteriore vizio di motivazione,in quanto la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna di primo grado,non avrebbe assolto all’obbligo di fornire una motivazione rafforzata, in grado diconfrontarsi in modo puntuale e persuasivo con la ricostruzione fattuale e giuridicaoperata dal Giudice dell’udienza preliminare.

La Corte territoriale, infatti, sisarebbe limitata a manifestare un dissenso meramente assertivo rispettoall’apparato argomentativo della sentenza di primo grado, senza spiegare leragioni per cui le medesime risultanze probatorie poste a fondamento dellapronuncia di condanna avrebbero dovuto essere valutate in senso diametralmenteopposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.1.1.

Il primo motivo è infondato.Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe illogica, perché la Corte diappello avrebbe escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato dibancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, basandosi sul rilievo chegli imputati avevano agito soprattutto a tutela degli interessi della Cassa diRisparmio di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che il perseguimento di un interessedell’istituto di credito non era incompatibile con il dolo del reato contestato.Deve essere precisato che la Corte di appello ha assolto gli imputati dal reatoloro ascritto perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non raggiunta la provacerta dell’elemento soggettivo del reato.

Al riguardo ha evidenziato, da un lato,che l’unica condotta contestata agli imputati era la sottoscrizione del mutuofondiario e, dall’altro, che tale operazione era stata perseguita dagli imputati pertutelare i crediti vantati dall’istituto di credito per cui lavoravano.

Ha poi rilevatoche: quell’operazione era stata realizzata circa cinque anni prima delladichiarazione di fallimento e aveva avuto il parere favorevole di ben quattro organiinterni all’istituto di credito; la Banca d’Italia, in sede di ispezione, non avevamosso alcun rilievo all’operazione; la stipula del mutuo fondiario era stato oggettodi una serrata trattativa con i legali della famiglia [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA],professionista di fiducia della famiglia [OSCURATO:PERSONA], all'epoca della stipula, aveva inviatodocumentazione sulla capacità produttiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e avevapredisposto un corposo piano industriale.In diritto, va ricordato che l’elemento soggettivo della bancarotta impropriada operazioni dolose è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontàdelle singole operazioni e dalla prevedibilità del dissesto come conseguenza dellacondotta antidoverosa (cfr. Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349;Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del18/02/2010, Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 247315).

Va evidenziato che,nel caso del concorso dell’estraneo nel reato di operazioni dolose commessodall’amministratore della fallita, la giurisprudenza di legittimità pretende unamotivazione rigorosa in ordine allo stato di consapevolezza dell’extraneus in ordinealla capacità delle operazioni dolose di essere determinative per lo stato di dissestoe poi per il fallimento della società, pur non ritenendo necessaria la volontà dicausare un danno ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv.260932; Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315).Ebbene, nel caso in esame, quantomeno con riferimento al profilo dellaprevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa, nonappare illogica la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto che, inassenza di altri rilevanti elementi, non si potesse ritenere raggiunta la provadell’elemento soggettivo, sulla base del compimento da parte degli imputati di unasola operazione, che era stata realizzata cinque anni prima della dichiarazione difallimento e, dal loro punto di vista, al fine del perseguimento di un interessedell’istituto per il quale lavoravano.

L’operazione, peraltro, era stata realizzatasenza che alcun rilievo venisse mosso dagli organi di controllo ed era stata anche“spinta” dalla controparte, che ne sosteneva la propria convenienza, sulla base didocumenti contabili e di un piano industriale.Si tratta di argomenti coerenti con la decisione, atteso che, di regola, non puòcerto chiedersi a una parte contrattuale – che, nell’esplicazione della propria libertàdi impresa, persegua i propri interessi – di valutare in maniera approfondita lacondotta degli amministratori dell’altra impresa (per verificare se essa siacontraria ai doveri su di loro gravanti) e le eventuali future conseguenze chepossano derivare dall’operazione alla controparte.

In casi come quello in esame,si può ritenere raggiunta la prova del dolo solo in presenza di elementiparticolarmente significativi, che dimostrino in maniera evidente laconsapevolezza dell’estraneo della capacità delle operazioni concluse conl’intraneo di essere determinative dello stato di dissesto e poi del fallimento dellacontroparte.1.2.

Il secondo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente,essendo strettamente correlati – sono infondati.Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe contraddittoria perché laCorte territoriale avrebbe escluso la riconducibilità agli imputati di un contributocausalmente rilevante alla realizzazione della condotta tipica, utilizzando taleaffermazione come argomento a sostegno dell’insussistenza dell’elementosoggettivo del reato.

La Corte di appello, inoltre, non si sarebbe confrontata conla ricostruzione dettagliata del giudice di primo grado, che aveva individuato uncontributo causale concreto e consapevole degli imputati nella realizzazionedell’operazione di finanziamento.

Avrebbe, infine, adottato la formula assolutoria“perché il fatto non costituisce reato”, nonostante avesse rilevato l’assenza di uncontributo causale.Le deduzioni del ricorrente sono infondate, atteso che la Corte di appello haassolto gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato,ritenendo non raggiunta la prova certa dell’elemento soggettivo del reato.

Quantoal profilo materiale, si è limitata a valutare la concreta condotta tenuta dagliimputati – la stipula del solo contratto di mutuo – per inferirne che, sulla base diquesta sola circostanza, risultasse arduo desumere l’elemento soggettivo del reatodi operazioni dolose.1.3.

Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di unamotivazione “rafforzata”, è infondato.Al riguardo, deve essere ricordato che, in caso di riforma in senso assolutoriodella sentenza di primo grado, la giurisprudenza di legittimità, sebbene non siagiunta a configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria, ha più volte ribadito lanecessità che la sentenza di appello si esprima con una motivazione c.d.“rafforzata” che tenga conto non solo degli argomenti esposti nell'atto diimpugnazione, ma anche di quelli contenuti nella prima decisione.

Si è, infatti,affermato che il giudice di appello, pur non essendo gravato da un obbligo dirinnovazione della prova, è comunque tenuto a offrire una motivazione puntualee adeguata che giustifichi in modo razionale la difforme conclusione adottata (Sez.U. n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016,D.

L., Rv. 269523).Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata si pone perfettamente inlinea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dallagiurisprudenza di legittimità.

La Corte di appello, invero, ha posto in evidenza ilimiti della sentenza di primo grado, esponendo, in modo puntuale, le ragioni delladiversa decisione.

Va evidenziato che la Corte territoriale non ha ricostruito i fatti,almeno negli aspetti più rilevanti, in maniera difforme dal giudice di primo grado,ma ha ritenuto che, da essi, non si potesse desumere con certezza l’elementosoggettivo del reato, in assenza di elementi precisi che dimostrassero laconsapevolezza degli imputati in ordine alla capacità dell’operazione di esseredeterminativa per lo stato di dissesto e poi per il fallimento della società.

Nellamotivazione sono esposti, in maniera precisa e coerente, le ragioni che hannoportato la Corte di appello a non condividere la decisione di primo grado, ritenendoquantomeno dubbia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.2.

Dalle esposte motivazioni, segue il rigetto del ricorso del ProcuratoreGenerale.

P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore generale.Così deciso, il 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto daProcuratore Generale presso Corte di appello di Torinonel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Roberto [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale NicolaLettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa degli imputati, che ha concluso chiedendoil rigetto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 15 settembre 2022, il Giudice dell’udienza preliminaredel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, in relazionealla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita il 25 gennaio 2019.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado,[OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di procuratore della “Cassa di Risparmio diAsti s.p.a.” nonché quale direttore dell'agenzia n. 8 del predetto istituto) ed EnricoBerruti (quale responsabile dei crediti in amministrazione della “Cassa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”) avrebbero concorso, da estranei, con [OSCURATO:PERSONA](amministratore della fallita, per il quale si è proceduto separatamente) acagionare il fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” per effetto di operazionidolose. In particolare, «al fine di fronteggiare la situazione di profonda crisifinanziaria in cui si trovavano “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.” e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e, per quantoriguarda la “Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, di non portare a sofferenza leposizioni creditorie vantate nei confronti di tali soggetti, in data 1° agosto 2014,stipulavano un contratto di mutuo fondiario», per effetto del quale la “[OSCURATO:SOCIETA].” (società costituita il 13 febbraio 2014) riceveva la somma di euro325.000,00, «denaro che, per la gran parte (euro 288.712,81), in base aprecedenti accordi assunti tra la società fallita e l'istituto di credito, venivaimmediatamente impiegato per il pagamento di creditori di “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”», tra iquali figurava, in primo luogo, proprio l’istituto bancario. Tale operazione – chegravava la newco “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” di un ingente debito – avrebbecagionato il fallimento di “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.Con sentenza del 19 maggio 2025, la Corte di appello di Torino ha riformatola pronuncia di primo grado, assolvendo entrambi gli imputati dal reato loroascritto, perché il fatto non costituisce reato.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da unamotivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica, nella parte in cuila Corte di appello esclude la sussistenza del dolo del reato di bancarottafraudolenta impropria da operazioni dolose, traendo tale conclusione dal rilievoche gli imputati avrebbero agito soprattutto a tutela degli interessi della Cassa diRisparmio di [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto ragionamento sarebbe giuridicamente erroneo elogicamente inconferente, poiché il perseguimento di un interesse dell’istituto dicredito non sarebbe incompatibile con il dolo del reato contestato.2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe ulteriormente viziatada una motivazione intrinsecamente contraddittoria e meramente apparente nellaparte in cui la Corte territoriale esclude, in termini dubitativi, la riconducibilità agliimputati di un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della condottatipica, utilizzando tale affermazione come ulteriore argomento a sostegnodell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In tal modo, la Corteterritoriale avrebbe impropriamente sovrapposto il piano oggettivo del concorso dipersone nel reato a quello, distinto e logicamente successivo, dell’elementopsicologico, finendo per non affrontare compiutamente né l’uno né l’altro edestinando la motivazione a un’insanabile ambiguità argomentativa.2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con laricostruzione dettagliata del giudice di primo grado, che aveva individuato uncontributo causale concreto, consapevole e non marginale degli imputatinell’ideazione e nella realizzazione dell’operazione di finanziamento.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe fondato la propria decisionesu argomenti poco conferenti e non decisivi, quali l’esistenza di più livelli dicontrollo interni alla banca e l’assenza di rilievi ispettivi della Banca d’Italia, senzaspiegare per quale ragione tali circostanze dovrebbero elidere il contributocausalmente rilevante di chi, in concreto, aveva promosso, seguito e reso possibilel’operazione.La motivazione, inoltre, sarebbe logicamente contraddittoria, poiché la Corteterritoriale, pur evocando l’assenza di un contributo causale, ha poi adottato laformula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”.2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione.La sentenza impugnata sarebbe affetta da un ulteriore vizio di motivazione,in quanto la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna di primo grado,non avrebbe assolto all’obbligo di fornire una motivazione rafforzata, in grado diconfrontarsi in modo puntuale e persuasivo con la ricostruzione fattuale e giuridicaoperata dal Giudice dell’udienza preliminare. La Corte territoriale, infatti, sisarebbe limitata a manifestare un dissenso meramente assertivo rispettoall’apparato argomentativo della sentenza di primo grado, senza spiegare leragioni per cui le medesime risultanze probatorie poste a fondamento dellapronuncia di condanna avrebbero dovuto essere valutate in senso diametralmenteopposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo è infondato.Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe illogica, perché la Corte diappello avrebbe escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato dibancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, basandosi sul rilievo chegli imputati avevano agito soprattutto a tutela degli interessi della Cassa diRisparmio di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che il perseguimento di un interessedell’istituto di credito non era incompatibile con il dolo del reato contestato.Deve essere precisato che la Corte di appello ha assolto gli imputati dal reatoloro ascritto perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non raggiunta la provacerta dell’elemento soggettivo del reato. Al riguardo ha evidenziato, da un lato,che l’unica condotta contestata agli imputati era la sottoscrizione del mutuofondiario e, dall’altro, che tale operazione era stata perseguita dagli imputati pertutelare i crediti vantati dall’istituto di credito per cui lavoravano. Ha poi rilevatoche: quell’operazione era stata realizzata circa cinque anni prima delladichiarazione di fallimento e aveva avuto il parere favorevole di ben quattro organiinterni all’istituto di credito; la Banca d’Italia, in sede di ispezione, non avevamosso alcun rilievo all’operazione; la stipula del mutuo fondiario era stato oggettodi una serrata trattativa con i legali della famiglia [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA],professionista di fiducia della famiglia [OSCURATO:PERSONA], all'epoca della stipula, aveva inviatodocumentazione sulla capacità produttiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e avevapredisposto un corposo piano industriale.In diritto, va ricordato che l’elemento soggettivo della bancarotta impropriada operazioni dolose è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontàdelle singole operazioni e dalla prevedibilità del dissesto come conseguenza dellacondotta antidoverosa (cfr. Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349;Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del18/02/2010, Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 247315). Va evidenziato che,nel caso del concorso dell’estraneo nel reato di operazioni dolose commessodall’amministratore della fallita, la giurisprudenza di legittimità pretende unamotivazione rigorosa in ordine allo stato di consapevolezza dell’extraneus in ordinealla capacità delle operazioni dolose di essere determinative per lo stato di dissestoe poi per il fallimento della società, pur non ritenendo necessaria la volontà dicausare un danno ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv.260932; Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315).Ebbene, nel caso in esame, quantomeno con riferimento al profilo dellaprevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa, nonappare illogica la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto che, inassenza di altri rilevanti elementi, non si potesse ritenere raggiunta la provadell’elemento soggettivo, sulla base del compimento da parte degli imputati di unasola operazione, che era stata realizzata cinque anni prima della dichiarazione difallimento e, dal loro punto di vista, al fine del perseguimento di un interessedell’istituto per il quale lavoravano. L’operazione, peraltro, era stata realizzatasenza che alcun rilievo venisse mosso dagli organi di controllo ed era stata anche“spinta” dalla controparte, che ne sosteneva la propria convenienza, sulla base didocumenti contabili e di un piano industriale.Si tratta di argomenti coerenti con la decisione, atteso che, di regola, non puòcerto chiedersi a una parte contrattuale – che, nell’esplicazione della propria libertàdi impresa, persegua i propri interessi – di valutare in maniera approfondita lacondotta degli amministratori dell’altra impresa (per verificare se essa siacontraria ai doveri su di loro gravanti) e le eventuali future conseguenze chepossano derivare dall’operazione alla controparte. In casi come quello in esame,si può ritenere raggiunta la prova del dolo solo in presenza di elementiparticolarmente significativi, che dimostrino in maniera evidente laconsapevolezza dell’estraneo della capacità delle operazioni concluse conl’intraneo di essere determinative dello stato di dissesto e poi del fallimento dellacontroparte.1.2. Il secondo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente,essendo strettamente correlati – sono infondati.Il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe contraddittoria perché laCorte territoriale avrebbe escluso la riconducibilità agli imputati di un contributocausalmente rilevante alla realizzazione della condotta tipica, utilizzando taleaffermazione come argomento a sostegno dell’insussistenza dell’elementosoggettivo del reato. La Corte di appello, inoltre, non si sarebbe confrontata conla ricostruzione dettagliata del giudice di primo grado, che aveva individuato uncontributo causale concreto e consapevole degli imputati nella realizzazionedell’operazione di finanziamento. Avrebbe, infine, adottato la formula assolutoria“perché il fatto non costituisce reato”, nonostante avesse rilevato l’assenza di uncontributo causale.Le deduzioni del ricorrente sono infondate, atteso che la Corte di appello haassolto gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato,ritenendo non raggiunta la prova certa dell’elemento soggettivo del reato. Quantoal profilo materiale, si è limitata a valutare la concreta condotta tenuta dagliimputati – la stipula del solo contratto di mutuo – per inferirne che, sulla base diquesta sola circostanza, risultasse arduo desumere l’elemento soggettivo del reatodi operazioni dolose.1.3. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di unamotivazione “rafforzata”, è infondato.Al riguardo, deve essere ricordato che, in caso di riforma in senso assolutoriodella sentenza di primo grado, la giurisprudenza di legittimità, sebbene non siagiunta a configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria, ha più volte ribadito lanecessità che la sentenza di appello si esprima con una motivazione c.d.“rafforzata” che tenga conto non solo degli argomenti esposti nell'atto diimpugnazione, ma anche di quelli contenuti nella prima decisione. Si è, infatti,affermato che il giudice di appello, pur non essendo gravato da un obbligo dirinnovazione della prova, è comunque tenuto a offrire una motivazione puntualee adeguata che giustifichi in modo razionale la difforme conclusione adottata (Sez.U. n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430; Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016,D. L., Rv. 269523).Ebbene, la motivazione della sentenza impugnata si pone perfettamente inlinea con l’obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dallagiurisprudenza di legittimità. La Corte di appello, invero, ha posto in evidenza ilimiti della sentenza di primo grado, esponendo, in modo puntuale, le ragioni delladiversa decisione. Va evidenziato che la Corte territoriale non ha ricostruito i fatti,almeno negli aspetti più rilevanti, in maniera difforme dal giudice di primo grado,ma ha ritenuto che, da essi, non si potesse desumere con certezza l’elementosoggettivo del reato, in assenza di elementi precisi che dimostrassero laconsapevolezza degli imputati in ordine alla capacità dell’operazione di esseredeterminativa per lo stato di dissesto e poi per il fallimento della società. Nellamotivazione sono esposti, in maniera precisa e coerente, le ragioni che hannoportato la Corte di appello a non condividere la decisione di primo grado, ritenendoquantomeno dubbia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.2. Dalle esposte motivazioni, segue il rigetto del ricorso del ProcuratoreGenerale. P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore generale.Così deciso, il 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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