CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 06801/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26949-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26949/2022 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] D'AMPEZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - REGOLA GENERALE O GRANDA, [OSCURATO:PERSONA], RESINEGO E SERDES, [OSCURATO:PERSONA] E COSTA, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), che li rappresenta e difende; -controricorrenti all'incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, MINISTERO DELLA CULTURA, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] L'INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] 2021, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ALPINO - CORTINA 2021, AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -resistenti - avverso la sentenza n. 148/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 148/2022 il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche (TSAP) pronunciava quale giudice in unico grado ex art. 143 del RD n. 1775/1933, a fronte di tre differenti ricorsi, poi riuniti, proposti dagli attuali ricorrenti in diversificata combinazione a seconda dell’oggetto di ogni singolo ricorsocome di seguito indicato. I tre ricorsi erano tutti riferiti alle opere di ammodernamento della viabilità della zona del Cadore e dell’Ampezzano in vista della Coppa del mondo e dei Campionati di sci alpino che si sarebbero tenuti, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021. Ai sensi dell’art. 60 del DL n. 50/2017 la realizzazione del progetto fu affidato ad apposito Commissario; il comma 13 di tale disposizione, ritenendo strategici, in tale ambito, i lavori alla viabilità, nominò il Presidente di [OSCURATO:SOCIETA] quale Commissario per l’individuazione delle opere necessarie. Tra gli interventi fu prevista la variante alla SS 51 per il By-pass dell’abitato di S. Vito di Cadore, al fine di snellire il traffico interno. Il progetto, sottoposto a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), fu approvato con DM n. 198/2020, nonostante ampie contestazioni di cittadini e comitati all’uopo formatisi, che, in particolare, evidenziavano come non fossero stati considerati i fenomeni alluvionali del 2015 che avevano interessato il territorio in questione con l’esondazione del torrente [OSCURATO:PERSONA] e la tracimazione del bacino di contenimento. Le contestazioni, riferite anche alla relazione idrogeologica che aveva accompagnato l’approvazione dei lavori, diedero luogo ai tre ricorsi oggetto della sentenza attualmente impugnata: 1)- Con il ricorso RG 158/2020 [OSCURATO:PERSONA] e altri abituali residenti o imprenditori commerciali di [OSCURATO:PERSONA] del Cadore (in epigrafe indicati) , impugnarono il Decreto Ministeriale di V.I.A sul progetto, denunciando, essenzialmente, lacune e errate valutazioni idrogeologiche; 2)-Con ricorso n. 63/21 era chiesto l’annullamento dei provvedimenti della Conferenza dei Servizi sul progetto di variante stradale, nonché il decreto commissariale n. 12/21 in virtù del quale la variante stradale di [OSCURATO:PERSONA] del Cadore era stata inserita tra gli interventi la cui consegna ad ANAS era statapoi differita al 31 dicembre 2022; 3)-Con il terzo ricorso n. 111/21 era impugnato il decreto commissariale n. 13/21 con il quale era stato approvato lo stralcio di Piano avente ad oggetto la variante stradale di cui all’esame. Con la sentenza n. 148/22, attualmente all’esame, pronunciata nei confronti di tutti i soggetti in epigrafe indicati, il TSAP valutava preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in tutti i ricorsi, ritenendo la sussistenza della propria giurisdizione solo con riguardo alle opere afferenti il regime delle acque e dunque alle sole opere costruttive riguardanti il ponte sul rio Secco, trattandosi di opera che, ai sensi dell’art. 97, co.1,lett.K e 98 lett.d) del RD n. 523/1904, soggiace al regime delle opere su argini e sicurezza idraulica. Per ogni altra opera, estranea a tale delimitazione, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio). Così perimetrata la materia di propria competenza, il TSAP riteneva carente di legittimazione passiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIMS, il Ministero della cultura, il Ministero dell’Interno, e il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo del campionato mondiale di Sci alpino in Cortina per l’anno 2021, non essendo, tali parti, né Autorità emananti né Enti vigilanti. Il Tribunale riteneva peraltro inammissibile l’impugnazione collettiva attorea, espressione di più soggetti (cittadini No-variante, commercianti, Regolieri), il cui collegamento valutava “estemporaneo e instabile”. A riguardo richiamava principi della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato IV,22 marzo 2018 n. 1838; n.5459/2018) in ragione dei quali spontanei comitati o associazioni di cittadini possono legittimamente impugnare provvedimenti lesivi di interessi comuni o, comunque, intervenire in giudizio, se, tra le altre condizioni, la loro attività si è protratta nel tempo e non si siano costituiti solo al fine di impugnare singoli atti o provvedimenti. Quanto al tema di stretta sua competenza, il TSAP riteneva l’impossibilità di valutare chi, tra i ricorrenti, avesse la qualità di proprietario frontista o altro titolo legittimante su quella parte del rio Secco coinvolto dalle opere per la costruzione del ponte in questione. Rispetto a tale dirimente elemento nessun chiarimento era intervenuto nel giudizio, non avendo, nessuno tra i ricorrenti, provato il titolo di diretto e stabile collegamento con il territorio ed il ponte, da ciò derivando la valutazione di carenza di legittimazione all’agire. Nel merito alle questioni poste, il Tribunale riteneva che fosse infondato l’assunto circa la non espropiabilità dei beni regolieri ampezzani e cadorini , così come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. SU n. 7021/2016). Altresì infondata era valutata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 , co.10, DL n. 183/2020, relativo alla proroga del termine per la consegna delle opere, fissato nonostante la avvenuta conclusione degli eventi sportivi per cui erano state programmate, e ciò perché le opere, pur pensate in occasione dei detti eventi, risultavano dirette a costituire interventi strategici per la provincia di Belluno. In definitiva, con la pronuncia in esame il TSAP in parte declinava la giurisdizione in favore del TAR Lazio (Sede di Roma) con riguardo alle opere estranee alla materia di sua attribuzione, in parte dichiarava inammissibili le domande che respingevaanche nel meritosecondo quanto sopra evidenziato. Avverso detta decisione i ricorrenti in epigrafe proponevano ricorso affidato a sette motivi anche rinnovando la eccezione di illegittimità costituzionale del predetto articolo 13; resistevano con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], Regione Veneto, [OSCURATO:PERSONA], Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore, Comune di Cortina d’Ampezzo; resistevano altresì Regola di [OSCURATO:PERSONA] e Sardes, Regola di Chiapuzza e [OSCURATO:PERSONA] o Granda con controricorso contenente anche ricorso incidentale cui resistevano con controricorso i ricorrenti principali che pure depositavano successiva memoria. Successivamente erano depositate memorie da: [OSCURATO:PERSONA], Comune Cortina d’Ampezzo, Regola di [OSCURATO:PERSONA] e Sardes, Regola di Chiapuzza e [OSCURATO:PERSONA] o Granda , [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituiva l’Avvocatura Generale al solo fine della discussione. L’Ufficio della Procura Generale concludeva per il rigetto sia del ricorsoprincipale che di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Si osserva preliminarmente che la sentenza in questa sede impugnata è stata emessa dal TSAP nell'ambito della giurisdizione speciale in unico grado nelle materie di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143. Si ribadisce che "l'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica, compresi quellidenotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere; esso attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine e non si estende alle ragioni di merito, dovendosi arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare" (Cass. S.U.n. 11291 / 2021); e pur tuttavia, con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal TSAP nelle materie di cui all'art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933 "il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma della Cost., art.111 unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti" (Cass. S.U. n.7833/-2020). Con tale angolo visuale si osserva quanto segue con riguardo al ricorso principale: 1)-Con il primo motivo si eccepisce l’erronea ed illegittima declinatoria (parziale) della giurisdizione T.S.A.P. in favore della giurisdizione parziale del T.A.R. Lazio. Falsa applicazione della disposizione del C.p.a. relativa alla competenza funzionaledel T.A.R.Lazio (art. 135 C.p.a.); violazione e mancata applicazione della disposizione sulla giurisdizione del T.S.A.P. (art. 143, comma 1, lett. a) R.D. 1775/1933) in relazione ad un’opera unitaria il cui fulcro è un ponte stradale, interessante un corso d’acqua, senza il quale l’opera complessiva non è realizzabile; violazione del principio di concentrazione della tutela, corollario del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) Violazione art. 133 co.1 lett.B e lett. F) Codice processo amm. Con l’articolata censura i ricorrenti sostanzialmente lamentano la erronea statuizione del tribunale circa la natura non unitaria degli interventi previsti per l’attuazione della variante alla viabilità; in particolare si dolgono che il ponte sul rio Secco sia stata ritenuta opera afferente al regime di cui agli artt. 97 co.1 lett.k) e 98 lett.d) del RD n. 523/1904, perché coinvolgente gli argini e la sicurezza idraulica, ed in quanto tale, slegata dall’intero impianto dell’intervento sulla viabilità. Nella prospettazione ricorrente il ponte, certamente opera stradale, sarebbe anche opera idraulica in quanto incidente sul regime delle acque pubbliche ma, soprattutto, opera centrale rispetto all’intero progetto. Questo sarebbe determinativo della attrazione,nel TSAP, della giurisdizione dell’intera opera. 1.a)-Il motivo è infondato. Occorre rammentare che la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha ritenuto sussistente la giurisdizione del TSAP in unico grado, ai sensi dell'art.143, comma 1, lettera a), del R. D. n. 1775 del 1933, anche nei confronti di un provvedimento che, ancorché proveniente da organi dell'amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche, finisca tuttavia con l'incidere immediatamente sull'uso di queste ultime, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, disciplinandone le modalità di utilizzazione (Cass., S.U., 31 luglio 2017, n. 18977) anche per ragioni di salvaguardia della salute pubblica, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche ( Cass. S.U.3331/2019; Cass., S.U., 12 dicembre 1998, n. 12706). 1.b)-Le condizioni che il principio richiamato enuclea al fine dell’attribuzione della giurisdizione al TSAP sono rinvenibili nella immediata e diretta interferenza del provvedimento adottato dalla amministrazione, sull’uso delle acque pubbliche. La giurisdizione così individuata riguarda, pertanto, tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificandoi lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere”( Cass. SU n.13975/23; Cass. SU n.2155/2021). 1.c)-Rispetto alle connotazioni così delineate coerentemente la sentenza in esame ha riconosciuto la giurisdizione del TSAP solo con riguardo al ponte sul rio Secco, trattandosi di un’opera che, direttamente e immediatamente destinata ad incidere sull’uso delle acque pubbliche, soggiace al regime delle opere sugli argini e della sicurezza idraulica. Ha invece correttamente escluso dalla propria giurisdizione le opere stradali di variegata natura dirette a configurare la variante alla SS51 di Alemagna, in quanto non direttamente afferenti ad interferire con il regime delle acque pubbliche. Non invocabile è peraltro l’operare di una possibile vis attractiva di tutte le opere di intervento sulla viabilità del Cadore presso la giurisdizione del TSAP, considerando che l’incidenza della realizzazione del ponte su tutta l’opera ( circa il 3,5% con esclusione di altri punti di interferenza sui corso d’acqua) certamente non depone favorevolmente per una giurisdizione complessiva del TSAP. A quest’ultimo sono dunquerimesse le sole questioni afferenti alla sua giurisdizione. 2)-Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art.2 Cost. con riferimento all’art. 100 c.p.c., per aver, il tribunale, erroneamente ritenuto carente la legittimazione collettiva dei ricorrenti e valutato inammissibile l’impugnazione così proposta. Occorre evidenziare che la sentenza impugnata (pg19), indica in tre le ragioni della pronuncia di inammissibilità: la carente comunione di interessi tra ricorrenti; l’omesso stabile collegamento tra il ponte e la loro posizione soggettiva; la non identità delle situazioni processuali e sostanziali. La censura in esame trova presupposto logico nel primo motivo sopra esaminato poiché evoca l’unicità dell’opera e la conseguente “sommatoria” dei diversi interessi e ne lamenta la mancata considerazione. L’infondatezza delle doglianze esaminate con il primo motivo e la esclusione di un’unica giurisdizione su interessi comuni “per sommatoria”, nonché la limitazione della giurisdizione del TSAP alla sola costruzione del ponte, determina l’assorbimento o caducazione di almeno due profili della doglianza, in riferimento alla comunione di interessi ed alla identità di situazioni processuali e sostanziali. Peraltro anche i principi che sottendono la possibilità di un ricorso collettivo non sono riscontrabili nella fattispecie in esame allorchè è richiesto che la controversia abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (Cass.n.25549/2023; Cass.n. 7940/2016; Cass.n. 4490/2013) ovvero che le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili (in tal senso anche Consiglio di Stato n.8138/2023; n. 3585/2023). La valutazione svolta dal tribunale sull’assenza di interessi sovrapponibili e comuni è dunque coerentemente espressa. La censura è infine inammissibile rispetto alla parte relativa alla legittimazione ad agire dei ricorrenti rispetto alla costruzione del ponte, (terza ratio decidendi di inammissibilità), essendo rimasti indimostrati gli eventuali titoli legittimanti rispetto all’azione proposta (neppure indicati nel motivo). 3)-Con il terzo motivo è denunciata La violazione e falsa applicazione dell’art. 61 co.17 e 20 del DL n. 50/2017, degli artt. 23 co.7 e 8 codice contratti pubblici (D.lgs n.50/2016), nonché violazione dell’art.2 della Costituzione con riferimento all’art. 100 c.p.c. Con tale motivo i ricorrenti si dolgono della errata statuizione (pg 19) circa la mancata impugnazione del parere dell’ADBD Alpi orientali n. 120/2020, valutato dal tribunale come “ consolidatosi in capo a tutti i ricorrenti”. Lamentano, in particolare, che il detto parere era favorevole per i ricorrenti e dunque privo di ragioni di impugnazione. Il motivo è assorbito, poiché non scalfisce la statuizione del TSAP trattandosi di un argomento (la ritenuta mancata impugnazione) aggiuntivo cheil tribunale utilizza nella illustrazione delle varie ragioni di inammissibilità del ricorso collettivo, ma che non risulta dirimente rispetto alla valutazione svolta. 4)-Con la quarta censura si eccepisce l’omessa considerazione, violazione e mancata applicazione dell’art. 3 comma 1 lett. e) L. 168/2017,in riferimento alla inespropriabilità dei beni collettivi, stante il regime giuridico cui sono vincolati la loro perpetua destinazione agro -silvo -pastorale. Occorre osservare che il tribunale, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso collettivo ha inteso comunque affermare la infondatezza della posizione assunta in ricorso, circa la non espropriabilità di beni collettivi, richiamando precedenti di questa Corte (Cass. S.U. n. 7021/2016), affermativi della possibilità di esproprio per pubblica utilità anche per tali beni. Si tratta evidentemente di un argomentare che si aggiunge alla già ritenuta inammissibilità del ricorso collettivo e che non risulta dirimente rispetto alla decisione così assunta. Il motivo risulta quindi assorbito da quanto già rilevato nell’esame della seconda censura. 5)-Con il quinto motivo si eccepisce la violazione di legge (art. 61 co.21 DL 50/2017) per l’erroneità e illegittimità della sentenza (violazione e falsa applicazione dell’art. 61 comma 21 D.L. 50/2017) nell’aver considerato legittime opere irrealizzabili (giuridicamente impossibili e illecite) in quanto ultra vires (non collaudabili né completabili entro il 31.12.2022) . Anche tale motivo, come il precedente ha come presupposto la legittimazione collettiva dei ricorrenti che, come già osservato, è stata esclusa. Anche tale motivo è dunque assorbito. Peraltro, trattando questa censura contestualmente alla eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 comma 10 D.L. n. 183/2020, sollevata dai ricorrenti ( settimo motivo) per la mancanza del presupposto dell’urgenza e per aver legittimato un’opera sganciata dall’evento specifico in vista del quale era stata programmata, deve osservarsi che la sentenza in esame, quale argomentazione aggiuntiva,ha chiarito le ragioni della infondatezza della sollevata eccezione, anche richiamando la natura delle opere facenti parte del progetto come afferenti all’interesse pubblico di miglioramento della viabilità che supera il contesto strettamente legato alla tempistica dei programmati eventi sportivi. 6)- Con il sesto motivo è eccepita la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la sentenza pronunciato sui motivi individuati dai ricorrenti come legittimanti la pronuncia di sentenza in forma semplificata ex art. 74 C.p.a. La censura è inammissibile. Questa Corte ha chiarito in più occasioni che ai sensi dell'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 -che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale Superiore d elle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 -202 dello stesso T.U., esperibile invece in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204. Cass. S.U.n. 16979/2019; Cass. S.U. n. 1824/2015; conf. Cass. S.U.n.105/2023) 7)-In conclusione, per quanto rilevato, il ricorso deve essere rigettato, in tal modo ritenendo assorbita l’eccezione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] relativa al difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell’Unione Montana della Valle del Boite, di BINGestione servizi pubblici spa e BIN infrastrutture spa, rispetto ai quali la sentenza impugnata era stata pronunciata ma ai quali il ricorso in esame non era stato notificato ( si trattava peraltro di soggetti originariamente investiti dal ricorso originario solo quali destinatari della nota di indizione della Conferenza di Servizi del dicembre 2020). 8)-Costituendosi con controricorso e annesso ricorso incidentale e successiva memoria, le Regole di [OSCURATO:PERSONA] e Sardes, Regola di Chiapuzza e [OSCURATO:PERSONA] o Granda ( c.d.Regole) hanno resistito al ricorso con R.G. n 26949/2022, proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del T.S.A.P. n. 148/2022 e contestualmente hanno impugnato detta sentenza nelle parti in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle Regole, come invece avvenuto per le altre Amministrazioni, non condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite anche nei confronti delle Regole . 9)-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Sardes, Regola di Chiapuzza e [OSCURATO:PERSONA] o Granda hanno quindi proposto ricorso incidentale per i seguenti motivi: 9.a)-Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 3.1, lett. a) della L. n. 97 del 1994, dell’art. 2 della L.R. Veneto n. 26 del 1996 e dell’art. 1.2 della L. n. 168 del 2017 nonché dell’art. 7 c.p.a. (anche con riguardo all’art. 113 Cost.)in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in quanto la sentenza ha omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle Regole intimate e/o il correlato difetto assoluto di giurisdizione, attesa l’impugnazione del parere di un soggetto giuridico privato non giustiziabile innanzi al [OSCURATO:PERSONA]. 9.b) –Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (anche con riguardo all’art. 111 Cost.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c in quanto, nonostante l’estraneità delle Regole alle domande azionate e – com unque – l’affermazione da parte del Tribunale della possibilità di disporre dei beni regolieri, alla totale soccombenza dei ricorrenti non corrisponde una pronuncia di condanna alle spese di lite, ingiustamente compensate (anche con disparità di trattamento rispetto alle altre Amministrazioni intimate). 10)-Deve premettersi che le Regole erano state chiamate in giudizio in riferimento al parere (n. 147/20) reso all’interno del complesso procedimento amministrativo al fine di fornire consenso alla cedibilità di beni-terreni di proprietà collettiva. Nell’atto di costituzione in giudizio eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva ribadendo, comunque, la espropriabilità e cedibilità dei terreni interessati dall’opera. In sede di ricorso incidentale ribadiscono la mancata statuizione circa la carenza di legittimazione e peraltro lamentano la compensazione delle spese pur avendo, il TSAP, espresso (punto 5.3 sentenza) una statuizione conforme alla posizione delle Regole circa la espropriabilità dei beni. 11)-Quanto alla prima censura occorre osservare che, essendo la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (in tal senso Cass. S.U.2951/2016; Cass.n.11744/2018), nessuna omessa pronuncia su un capo della domanda è configurabile nella decisione in esame che, evidentemente, ha implicitamente considerato e valutato detta eccezione.A tal riguardo risulta quindi inconferente il richiamo allo strumento della rettificazione utilizzabile (tra l’altro) in caso di omessa pronuncia su di un capo della domanda. Il motivo deve essere disatteso. 12)-Meritevole di accoglimento è il secondo motivo proposte dalle Regole, chiamate in giudizio, come visto, solo in relazione al parere (n. 147/20) reso all’interno del complesso procedimento amministrativo, al fine di fornire consenso alla cedibilità di beni-terreni di proprietà collettiva. Rispetto a tale posizione processuale, alla pronuncia contenuta in sentenza ( punto 5.3) conforme ed adesiva rispetto al parere espresso dalle Regole, e, dunque rispetto al definitivo assetto della pronuncia resa dal TSAP che, rammentiamo, ha posto le spese a carico dei ricorrenti, in applicazione del principio di soccombenza nei confronti delle parti vincitrici ( Commissario statale, Regione Veneto, Comuni di [OSCURATO:PERSONA] del Cadore e Comune di Cortina d’Ampezzo), ed ha poicompensato le spese con le Regole ( “con le altre parti”), si ravvisa la denunciata violazione delle disposizioni che presidiano la liquidazione delle spese processuali. Invero la compensazione adottata non solo non risulta coerente con la posizione processuale e sostanziale delle costituite Regole, ma neppure motivata quanto alle ragioni che l’hanno determinata e che hanno tenuto distinta detta posizione da quelle delle altre amministrazioni ritenute prive di legittimazione passiva. In conseguenza, accolto il motivo, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, le spese del giudizio dinanzi al TSAP, vanno liquidate in favore delle Regole, nella misura indicata in dispositivo. Le spese del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, che nel resto rigetta, condanna in solido i ricorrenti in favore delle Regole di [OSCURATO:PERSONA] e Sardes, Regola di Chiapuzza e [OSCURATO:PERSONA] oGranda alla rifusione delle spese processuali,relative al giudizio dinanzi al TSAP , liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Condanna altresì i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di [OSCURATO:SOCIETA], Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Cadore, Comune di Cortina d’Ampezzo, Regione Veneto e Commissario statale, liquidate, per ciascuna parte, in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed acces