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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 43180/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Considerato che con l'unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di illogicità della motivazione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano, rispetto alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova per travisamento degli atti.

Rilevato che, in realtà, il lamentato vizio non sussiste perché nell'ordinanza impugnata è stato stabilito - con motivazione congrua e non contraddittoria - che la misura alternativa alla detenzione andava revocata ex tunc (vale a dire dal 18 giugno 2021) per la gravità delle contestazioni mosse a [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua partecipazione, quale promotore, ad una associazione per delinquere dedita al furto ed alla vendita delle batterie di scooters , con contestazione dal settembre 2019 sino al 23 marzo 2022.

Considerato, quindi, che il ricorrente nel lamentare il vizio di motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamento contenuti nel provvedimento impugnato e non ha nemmeno dedotto, in modo specifico, il travisamento nel quale sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza, atteso che lo stesso ha correttamente tenuto conto della imputazione ex art.416 cod. pen. e non già dei soli reati-fine addebitati allo Sposito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che con l'unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di illogicità della motivazione, da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano, rispetto alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova per travisamento degli atti. Rilevato che, in realtà, il lamentato vizio non sussiste perché nell'ordinanza impugnata è stato stabilito - con motivazione congrua e non contraddittoria - che la misura alternativa alla detenzione andava revocata ex tunc (vale a dire dal 18 giugno 2021) per la gravità delle contestazioni mosse a [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua partecipazione, quale promotore, ad una associazione per delinquere dedita al furto ed alla vendita delle batterie di scooters , con contestazione dal settembre 2019 sino al 23 marzo 2022. Considerato, quindi, che il ricorrente nel lamentare il vizio di motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamento contenuti nel provvedimento impugnato e non ha nemmeno dedotto, in modo specifico, il travisamento nel quale sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza, atteso che lo stesso ha correttamente tenuto conto della imputazione ex art.416 cod. pen. e non già dei soli reati-fine addebitati allo Sposito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 43180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris