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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 10965/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34282-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERI della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimati - avverso la sentenza n. 365/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.La Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso avviso di addebito, notificato il 10/2/20.14, con il quale l'[OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali relativi a Gestione separata in relazione a contributi relativi all'anno 2004; 2.Rilevava la Corte che prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (avvenuta il 25/1/2006) alcuna prescrizione poteva decorrere poiché l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva conoscere che vi erano redditi da attività autonoma del professionista da iscrivere alla gestione separata, talché al momento della ricezione dell'avviso bonario ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso; 3.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi; 4.Le controparti sono rimaste intimate, nonostante regolare notifica del ricorso; 5.La proposta del relatore è stata notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; Considerato che 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., poiché solo nel ricorso in appello l'[OSCURATO:PERSONA] aveva argomentato l'eccezione di prescrizione, rilevando la decorrenza del relativo termine dalla data del 25/1/2006, laddove tale assunto difensivo non era stato mai allegato nel procedimento di primo grado, né era ricavabile dalle argomentazioni difensive, sicché era stato introdotto in appello un nuovo tema d'indagine, fondato su fatto costitutivo radicalmente differente con modifica della causa petencli; Ric. 2019 n. 34282 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2- 2.Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di legge art. 3 c. 9 e 10

I. 8/8/1995 n. 335 - art. 2935 c.c., osservando che era errata l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, poiché ex art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e l'art. 2

I. 335/1995 prescrive il termine di pagamento nella medesima scadenza fissata in materia fiscale (nella specie 16/6/2011), che è lo stesso giorno da cui decorre il termine di prescrizione dei contributi; 3.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.116 c.p.c., rilevando che la data del 25/1/2006 quale inizio della decorrenza del termine prescrizionale non si fondava sull'allegazione del documento originale (dichiarazione dei redditi con avviso di ricevimento); 4.11 primo motivo è infondato perché l'indicazione della decorrenza del termine di prescrizione non rientra nell'ambito dei fatti costitutivi, né comporta un mutamento del thema decidendum, trattandosi di argomentazione difensiva, peraltro suscettibile di rilievo officioso e corredata da allegazioni già in primo grado (si veda stralcio dell'atto di costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] riportato a pg 8 del ricorso, che fa riferimento al modello unico persone fisiche 2004, periodo d'imposta 2005, allegato);

5. il secondo motivo è fondato.

6. va ribadito, infatti, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; Ric. 2019 n. 34282 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3-

7. pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 8.viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

9. Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 25.1.2006, data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sicchè la sentenza sul punto deve essere cassata, risultando assorbito nella pronunciai l'esame del terzo motivo, e rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà a nuovo accertamento in fatto riguardo al decorso del termine prescrizionale sulla base dei principi sopra enunciate, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza Impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] 7Esposito j ' - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34282-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERI della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimati - avverso la sentenza n. 365/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.La Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso avviso di addebito, notificato il 10/2/20.14, con il quale l'[OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali relativi a Gestione separata in relazione a contributi relativi all'anno 2004; 2.Rilevava la Corte che prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (avvenuta il 25/1/2006) alcuna prescrizione poteva decorrere poiché l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva conoscere che vi erano redditi da attività autonoma del professionista da iscrivere alla gestione separata, talché al momento della ricezione dell'avviso bonario ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso; 3.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi; 4.Le controparti sono rimaste intimate, nonostante regolare notifica del ricorso; 5.La proposta del relatore è stata notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; Considerato che 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., poiché solo nel ricorso in appello l'[OSCURATO:PERSONA] aveva argomentato l'eccezione di prescrizione, rilevando la decorrenza del relativo termine dalla data del 25/1/2006, laddove tale assunto difensivo non era stato mai allegato nel procedimento di primo grado, né era ricavabile dalle argomentazioni difensive, sicché era stato introdotto in appello un nuovo tema d'indagine, fondato su fatto costitutivo radicalmente differente con modifica della causa petencli; Ric. 2019 n. 34282 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- 2.Con il secondo motivo deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di legge art. 3 c. 9 e 10 I. 8/8/1995 n. 335 - art. 2935 c.c., osservando che era errata l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, poiché ex art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e l'art. 2 I. 335/1995 prescrive il termine di pagamento nella medesima scadenza fissata in materia fiscale (nella specie 16/6/2011), che è lo stesso giorno da cui decorre il termine di prescrizione dei contributi; 3.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.116 c.p.c., rilevando che la data del 25/1/2006 quale inizio della decorrenza del termine prescrizionale non si fondava sull'allegazione del documento originale (dichiarazione dei redditi con avviso di ricevimento); 4.11 primo motivo è infondato perché l'indicazione della decorrenza del termine di prescrizione non rientra nell'ambito dei fatti costitutivi, né comporta un mutamento del thema decidendum, trattandosi di argomentazione difensiva, peraltro suscettibile di rilievo officioso e corredata da allegazioni già in primo grado (si veda stralcio dell'atto di costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] riportato a pg 8 del ricorso, che fa riferimento al modello unico persone fisiche 2004, periodo d'imposta 2005, allegato); 5. il secondo motivo è fondato. 6. va ribadito, infatti, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; Ric. 2019 n. 34282 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- 7. pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 8.viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 9. Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 25.1.2006, data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sicchè la sentenza sul punto deve essere cassata, risultando assorbito nella pronunciai l'esame del terzo motivo, e rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà a nuovo accertamento in fatto riguardo al decorso del termine prescrizionale sulla base dei principi sopra enunciate, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza Impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] 7Esposito j ' - [OSCURATO:PERSONA]
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