CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 14593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestopronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 25/11/2025 Il giudice del Tribunale di Roma hadichiarato la improcedibilità dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art.99, comma 4, D.Lgs. 115/2002 avverso il decreto di rigetto dellarichiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che il ricorrentenon aveva provveduto alla notifica dell’opposizione all’Ufficio dell’Agenzia delleEntrate o comunque non era stata depositata prova dell’avvenuta notifica.2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamentandoviolazione di legge, in quanto nessuna disposizione di legge prevede lainammissibilità-improcedibilità dell’opposizione in ipotesi di omessa notifica delricorso all’Ufficio delle Entrate. Sotto diverso profilo rappresenta che neppure lacircostanza di non essere stata offerta prova, entro il termine di comparizione,dell’intervenuta notifica poteva essere motivo di improcedibilità del ricorso inquanto, una volta esclusa la ricorrenza di una causa estintiva del giudizio,l’omesso deposito delle relate di notifica, sulla base del principio di conservazionedegli atti giuridici e del diritto di difesa, doveva risolversi in una sollecitazione aprocedere alla rinnovazione della notifica o al deposito delle relate, previafissazione di un termine per provvedervi. Evidenzia infine come, nella specie, lenotifiche erano state eseguite tanto all’Ufficio finanziario quanto al Ministerodell’Economia e delle Finanze nel rispetto del termine assegnato e allegava copiadelle notifiche perfezionate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.É consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'esegesi per cui taleprocedimento segue le forme del processo penale, essendo stato, in particolare,affermato che è abnorme il provvedimento con cui il Presidente del Tribunaleabbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione propostaavverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spesedello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto taleopposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso alcustode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale, stante ilcarattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e ilprovvedimento del Presidente del Tribunale comporta l'impossibilità diproseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (così,espressamente, Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv.274908-01). Ed ancora, nel procedimento di opposizione avverso iprovvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese delloStato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1°settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggiregolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovinoapplicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. D.P.R. n. 115 del 2002, dacoordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizionigenerali relative al processo penale principale (cfr., in questi termini, Sez. 4, n.24410 del 24/06/2025, Mazari, Rv. 288077-01; Sez. 4, n. 9459 del06/11/2024, Noia, Rv. 287549-01; Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno,Rv. 283424-01).2. Errato giuridicamente è pertanto il provvedimento impugnato che hadichiarato la improcedibilità del ricorso per il solo fatto che il ricorrente nonabbia fornito allegazione dell’adempimento all’onere notificatorio sullo stessogravante.Invero l’esito processuale della improcedibilità non risulta previsto né dallanorma generale che disciplina l’opposizione al decreto di rigetto della richiestadi ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.99 D.P.R. 115/2002), nédalla disciplina processualistica richiamata dalla norma generale e, pertanto,dalle disposizioni che regolano il procedimento semplificato di cognizione di cuiagli artt.281-decies e ss. cod. proc. civ..In primo luogo, infatti, dovendo trovare applicazione, per le ragioni inprecedenza esposte, la normativa propria del processo penale, risulta dipalmare evidenza come la disposizione dell'art. 173 cod. proc. pen., didisciplina dei termini stabiliti a pena di decadenza, precisi che essi sono tali soloove espressamente previsti dalla legge, tra cui, all'evidenza, non rientra quelloassegnato dal Tribunale nel presente giudizio. Per ragioni analoghe, non appareneanche corretto il richiamo alle norme di cui agli artt. 102 e 307 cod. proc.civ., nella parte in cui il giudice della opposizione rileva la mancata integrazionedel contraddittorio nei confronti dei legittimi contraddittori (Ministero di Graziae Giustizia e Ufficio finanziario), ovvero il mancato rispetto di un ordine delgiudice, trattandosi di disposizioni di esclusivo rilievo civilistico, come tali nonapplicabili nel procedimento in esame, che risulta assoggettato alle regole delgiudizio penale, sia pur nei limiti derivanti dalla necessità di introduzionesecondo il rito previsto per gli onorari di avvocato (Sez.4, n.29504 del18/06/2025). A tale proposito la stessa sentenza di legittimità indicata nelprovvedimento impugnato esclude che al procedimento di opposizione aldecreto di rigetto della richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Statopossa applicarsi la disciplina processuale civilistica con particolare riferimentoalle disposizioni di cui agli artt.102 e 307 cod. proc. civ., in quantoincompatibile con la competenza del giudice penale e con la natura sommariadel rito, che non può ritenersi improntata a preclusioni e a decadenze, comeinvece previsto per il rito ordinario di cognizione civile.3. Pacifica è, inoltre, la giurisprudenza del giudice di legittimità secondo laquale una volta che il ricorso in opposizione sia stato tempestivamentedepositato presso il giudice ad quem la omessa notifica ai contraddittoriprevisti dalla legge non determina l’inammissibilità del gravame, sicchè vadisposta la rituale notifica ai fini della instaurazione del contraddittorio (Sez.4,n.18842 del 13/04/2016, Attanasio, Rv.266846-01) Inoltre, le richiamatedisposizioni processualistiche contemplano la sanzione processuale dellaestinzione del giudizio esclusivamente nella ipotesi in cui, a fronte di una stasiprocessuale, la parte onerata dal giudice o dalla legge, non provveda aintegrare il contraddittorio o a rinnovare l’atto che risulti difettoso o mancantementre, nella specie, dallo stesso contenuto del provvedimento impugnato nonemerge che al [OSCURATO:PERSONA] sia stato assegnato dal giudice un ulteriore termine perla rinnovazione della notifica, ovvero per il deposito della prova dell’intervenutanotifica, mentre il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la dimostrazione di avere provveduto aeseguire la notifica dell’opposizione alle controparti in attuazione dell’originarioprovvedimento di fissazione della udienza di comparizione che non prevedevaalcuna sanzione processuale, in caso di mancato adempimento del terminedilatorio ivi indicato.4. In conclusione va disposto l’annullamento del provvedimento impugnatocon rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale diRoma.Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026Il consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]