CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2025
Cassazione n. 22148/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 34782/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso relativo alla valutazione di inammissibilità dell'appello; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, la decisione di inammissibilità impugnata, pronunciata con sentenza, rivela come la Corte abbia sostanzialmente valutato nel merito i motivi di appello, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione con la quale non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2025.