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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 15137/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

03/1948avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso di SalvatoreGaccione e, in accoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di annullaresenza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’eliminazione della recidivaed ai reati contestati ai capi 1) e 7), perché estinti per prescrizione, rideterminandoconseguentemente la pena per i reati residui e rigettando nel resto il ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello diVenezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai seguenti reati a lui ascritti nella veste diamministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] srl, fallita il 22 gennaio 2018: truffaaggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. (capo 1); bancarotta fraudolentapatrimoniale (capo 2); bancarotta fraudolenta documentale (capo 3); omessadichiarazione annuale Iva per l’anno di imposta 2015 (capo 7).La Corte distrettuale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art.389 cod. pen. (capo 9), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;ha confermato il provvedimento di confisca, nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno di favore delle parti civili Banco delle [OSCURATO:PERSONA] spa (oraCherry Bank) in relazione al capo 1) e [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione al capo 2).Con la medesima sentenza è stata confermata, anche agli effetti civili, lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente esterno del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 2) in relazione alla condotta sube), a lui addebitata nella qualità di amministratore di diritto della società Ciclaminosrl.

È stata confermata, altresì, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la declaratoria diestinzione del reato di truffa di cui al capo 1), per decorso dei termini prescrizionali.2.

Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramitei rispettivi difensori.3. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.3.1.

Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto diSecondo la difesa tale conclusione poggia su un palese travisamento dellaprova, dato che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto viene esclusodalle deposizioni testimoniali che chiamano in causa l’imputato esclusivamentecome “tecnico”.Il motivo richiama e trascrive le dichiarazioni testimoniali, i passaggimotivazionali che ritiene erronei, la pendenza di un altro procedimento penale,l’esito definitivo di un processo che ha escluso la veste, in capo a [OSCURATO:PERSONA], diamministratore di fatto della società “Collina del Sole”.3.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inmerito alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa (capo 1).La censura pone in luce una contraddizione tra le sentenze di primo e disecondo grado e, trascrivendo le prove assunte, sostiene che non sarebbedimostrata alcuna falsità dato che i direttori della banca hanno ben valutato ilprogetto, così come lo ha fatto il consorzio di garanzia.3.3.

Il terzo motivo contesta il superamento della soglia di punibilità, fissatoin relazione a un’evasione di imposta superiore a 50mila euro, dell’omessadichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 (capo 7).I calcoli effettuati dai giudici di merito si basano, secondo la difesa, solo supresunzioni ancorate a ricostruzioni effettuate dalla Guardia di finanza con metodoinduttivo non valutando correttamente le detrazioni Iva.

Lo prova la testimonianzadel curatore del fallimento che ha indicato in circa 6mila euro il debito di Convertnei confronti dell’agenzia delle entrate.3.4.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica.Si evidenzia che, ai fini del riconoscimento della recidiva, non può tenersiconto né della condanna per bancarotta e truffa, perché la pena e gli effetti penalisono stati dichiarati estinti dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanzadel 21 settembre 2016, né della condanna del 2022, perché successiva allacommissione dei fatti per cui si procede.Si segnala inoltre che, in altro procedimento, il Tribunale di Padova avevaescluso rilevanza alla condanna del 2001, perché concernente fatti risalenti neltempo.4. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa tre motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.4.1.

Il primo, denunciando l’inosservanza degli artt. 110-640 cod. pen. e 530cod. proc. pen., critica la decisione di appello che ha confermato la declaratoria diprescrizione del reato, invece di escludere la sussistenza di un concorso nel reatocommesso dal coimputato.4.2.

Il secondo motivo censura, sempre in relazione al capo 1), la scelta dellaCorte distrettuale di confermare la pronuncia estintiva, rispetto all’obbligo didichiarare, invece, l’azione penale improcedibile per difetto di querela a seguitodella modifica di cui al d. lgs. n. 150 del 2022, in relazione al regime di procedibilitàdel reato di truffa aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen.Si sostiene che il reato si è consumato il 19 marzo 2015 e che nei successivinovanta giorni non risulta presentata né una querela né una costituzione di partecivile.4.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 43 cod. pen. in relazioneagli artt. 223 primo comma, 216, primo comma nn. 1 e 2 legge fall. in punto diritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato rispetto al capo 2.e)dell’imputazione.A [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, viene ascritta una condotta omissivaconsistente nell’aver “supinamente accettato che [OSCURATO:PERSONA] di fatto gestisse (in unoa Polidoro) la Ciclamino srl: [OSCURATO:PERSONA] era il vero dominus della fallita [OSCURATO:PERSONA] srlrelativamente alla quale era l’unico amministratore di fatto, ma anche e parimenticon riferimento alla Ciclamino srl”.Ai fini della sussistenza di una responsabilità ex art. 40 comma secondo cod.pen. è necessario che l’agente si sia rappresentato l’evento futuro e la prova diquesto atteggiamento psicologico deve fondarsi su elementi oggettivi presenti nelmomento in cui si colloca la condotta doverosa omessa.In particolare, si sostiene, che per l’extraneus [OSCURATO:PERSONA] la prova dell’elementosoggettivo deve poggiare su una rigorosa rappresentazione del concreto rischio diinsolvenza della società, anche se non supportato da una specifica volontà dicagionare danno ai creditori dell’imprenditore.Il motivo di ricorso ripercorre gli elementi a carico dell’imputato, escludendola rilevanza di quelli afferenti alla fase “prenegoziale” integranti il delitto di truffa,e giunge ad affermare che nessuno di essi consente di sostenere che [OSCURATO:PERSONA]“potesse convintamente avere la consapevolezza del pericolo di dissesto e [del]rischio di insolvenza connesso e conseguente all’attività distrattiva posta in essereda [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento ad una società a lui terza quale era la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.5.

I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattatiin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato unamemoria con la quale rassegna le conclusioni in epigrafe riportate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito indicati.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.

Il contenuto dei ricorsi e la natura delle censure mosse rendono necessariomuovere da una premessa di inquadramento generale.2.1.

Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo delprovvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia:a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicanteha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovverosorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errorinell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria",ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente"incompatibile" con altri atti del processo muniti di un’autonoma forza dimostrativatale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione.Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a effettuare un controllo sullasussistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica einternamente coerente.Detto controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione,unitaria e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla resistenza logicadel ragionamento esposto.

Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la purae semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ol’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez.

U, n. 22242 del27/01/2011, Scibè).Tale principio è stato ribadito sottolineando come «l’indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo ilsindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressavolontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalsoper sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioneprocessuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nellalettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catenadevolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.»(Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).2.2.

La decisione di appello non può essere isolatamente valutata, ma deveessere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dalmomento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondol’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti.Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudicidi secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alledeterminazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche,e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamentechiarite nella decisione di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014,Bruno, Rv. 259929).3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato esclusivamente in punto di recidivanei termini di seguito precisati; nel resto è infondato, pur presentando diversiprofili di inammissibilità.3.1.

Il primo motivo, che contesta il ruolo di amministratore di fatto, èinammissibile.La questione è stata ampiamente risolta sin dalla sentenza di primo grado (cfr.pagg. 8 e ss.), la quale ha evidenziato i plurimi e convergenti elementi volti adimostrare come [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'essere un mero consulente, abbia di fattoamministrato la [OSCURATO:PERSONA] srl.A tal fine già il Tribunale ha fatto riferimento alle seguenti circostanze: DeRossi ha ricoperto formalmente il ruolo di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] dal 7novembre 2012 al 18 febbraio 2014; si è formalmente dimesso solo dopo averriportato una condanna per bancarotta fraudolenta ed essere stato, quindi,destinatario delle relative pene accessorie interdittive; da quel momento si èservito di prestanome; nonostante la dismissione formale della carica, haconservato la delega a operare sui conti correnti della società (pagg. 8-9 sentenzadi primo grado); ha avviato, condotto e perfezionato le trattative per ottenere ilfinanziamento di un milione e 500mila euro in relazione all’acquisto di un terrenoe alla costruzione di un impianto per la lavorazione della biomassa legnosa (pagg.9-13); ha gestito personalmente la destinazione dei danari di [OSCURATO:PERSONA], dei quali inlarga parte ha beneficiato personalmente (pagg. 13-15); viene indicato come ilvero gestore di [OSCURATO:PERSONA] sia dai prestanome sia dagli altri testimoni escussi (pagg.16-22).Queste considerazioni, logiche e coerenti, sono state integralmente recepitedalla sentenza di appello (paragrafo 1.2.2., pagg. 19-25).A fronte di tanto il motivo di ricorso si rivela generico, reiterativo,manifestamente infondato, poiché non si confronta con le ragioni della decisione,espone un proprio autonomo percorso valutativo, deduce un vizio di motivazionepalesemente insussistente.3.2.

Analoghi vizi presenta il secondo motivo che esclude la configurabilitàdella condotta di truffa di cui al capo 1).I fatti sono ampiamente ripercorsi dal Tribunale (pagg. 24-41): [OSCURATO:PERSONA] haposto in essere una serie di artifizi e raggiri volti a rappresentare al Banco delleTre [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza, la realizzabilità e la sostenibilità economico-finanziaria diun progetto concernente la costruzione e la gestione di un'isola ecologica per lalavorazione della biomassa legnosa.Il ricorrente ha consegnato alla banca falsa documentazione tecnico-progettuale, ha fornito false spiegazioni e rassicurazioni sul progetto, cosìinducendo in errore i funzionari bancari che il 19 marzo 2015 hanno dispostol'erogazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl, di un mutuo per l'importo di 1 milione e500mila euro, allo scopo di finanziare la realizzazione del progetto.Appena la somma è stata versata, [OSCURATO:PERSONA] se n'è accaparrato la gran parte(già dal 23 marzo 2015), facendo figurare il pagamento di fatture per operazioniinesistenti emesse da Ciclamino srl a titolo di corrispettivo di un fittizio contrattodi appalto relativo a lavori mai eseguiti.I labili argomenti difensivi non intaccano in alcuna parte la solidità delragionamento probatorio offerto dal giudice di merito, fondato su provetestimoniali e documentali, e, in ogni caso, si trovano adeguatamente confutatinella decisione di appello (cfr. paragrafo

1.3.2. pagg. 30-34).3.3.

È generico e manifestamente infondato anche il terzo motivo, checontesta il superamento della soglia di punibilità pari a 50mila euro in relazione alreato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, contestato al capo 7).La censura riproduce la tesi difensiva, che fa leva sulla inaffidabilità delmetodo induttivo, già vagliata e disattesa dai giudici di merito: l'accertamentodella Guardia di finanza è stato di tipo analitico, in quanto effettuato tenendo contodelle fatture di vendita emessa da [OSCURATO:PERSONA] srl nell’anno di imposta 2015, così daconsentire di stabilire, con certezza, in euro 122.704,00 l'ammontare dell'impostaIva evasa (cfr. pag. 42 sentenza impugnata).3.4.

È fondato, invece, il quarto motivo, incentrato sul riconoscimento dellarecidiva reiterata e specifica.3.4.1.

Il capo di imputazione contesta all'imputato la recidiva reiterata,specifica, infraquinquennale.Il Tribunale ha valutato i precedenti penali dell'imputato e ha ravvisato i reatic.d.

"fondanti" in quelli di bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale oggetto dellasentenza del 3 dicembre 2001, irrevocabile il 23 dicembre 2001.Ha invece escluso la possibilità di assegnare valore ai reati interessati dallacondanna del 18 dicembre 2012 (irrevocabile il 17 aprile 2014), perché l'esitopositivo della messa alla prova aveva determinato l'estinzione dei relativi effettipenali (pag. 60 sentenza di primo grado).Non computa la condanna del 17 settembre 2020, successiva ai fatti per cui èprocesso.Il Tribunale dà espresso conto dalla maggiore pericolosità sociale espressa daireati per cui si procede in relazione a quelli oggetto della precedente condanna(pag. 60-61).Ne consegue che, in base alle stesse determinazioni del primo giudice, larecidiva doveva già qualificarsi soltanto come specifica e non come reiterata, inquanto ancorata a una sola condanna (che la condanna sia solo una lo si ricavaanche dalle pagine 61 e 62 della sentenza a proposito dell'aumento applicato atitolo di recidiva); mentre la recidiva reiterata presuppone che, al momento dellaconsumazione del reato, l'imputato risulti gravato da "più sentenze definitive" perreati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolositàsociale (cfr. Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01).3.4.2.

Rispetto a tale determinazione, il motivo di appello era generico, poichési limitava a richiamare la decisione di primo grado nel procedimento RGNR n.6177/2012 (pendente in appello) in cui era stata esclusa la rilevanza delprecedente del 2001 (cfr. pag. 20 atto di appello), senza però confrontarsi con leragioni che invece in questo processo avevano condotto il Tribunale a una diversasoluzione.Detta inammissibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado delprocedimento a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.3.4.3.

A fronte di un motivo inammissibile, quindi inidoneo a devolvere laquestione al giudice dell'impugnazione, poco rileva che la Corte di appello abbiaerroneamente assegnato rilievo anche alla condanna definitiva del 17 aprile 2014(pag. 29), non considerata dal Tribunale e non valorizzabile attesa l'estinzione deirelativi effetti penali.3.4.4.

Rimane fermo, pertanto, quanto ritenuto dal Tribunale, con laprecisazione, però, che si tratta di recidiva specifica, non reiterata.3.5.

La parziale fondatezza del motivo sulla recidiva rende operante, aglieffetti penali, il decorso del termine massimo di prescrizione per il reato di truffadi cui al capo 1).Esso, considerata la recidiva specifica, è pari ad anni nove, considerato chenel computo del termine ordinario la circostanza ad effetto speciale della recidivaspecifica lascia l'entità della pena massima al di sotto dei sei anni (cfr. Sez. 4, n.62 del 25/11/2025, dep. 2026, Ferlenghi, Rv. 289110 - 01) e che la recidiva exart. 99, comma secondo, cod. pen. incide sul termine massimo, con un aumentodella metà di quello ordinario.Occorre, poi, tener conto dei periodi di sospensione che, secondo Tribunale eCorte di appello, sono pari, nel complesso, a 134 giorni, mentre — in base alcomputo effettuato da questo collegio sulla scorta di quanto ricavabile dai verbalidi udienza contenuti nel fascicolo processuale e segnatamente — corrispondono a154 giorni,: 64 giorni per sospensione c.d.

Covid in relazione al rinvio dell'udienzadel 31/03/2020; 90 giorni collegati al rinvio dell'udienza del 11/03/2021 (al4/11/2021) derivante da un legittimo impedimento protrattosi per 30 giorni.Si ottiene che il termine massimo di prescrizione di nove anni decorrente dalladata di consumazione del reato di truffa (19 marzo 2015) è decorso il 20 agosto2024 (19 marzo 2024 + 154 giorni di sospensione) prima della sentenza di appelloe dopo quella di primo grado, con conseguenza salvezza delle statuizioni civili.Va pertanto dichiarata l'estinzione del reato sub 1) per prescrizione, conconseguente necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio.Al calcolo della pena può procedersi direttamente in questa sede, ai sensidell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto(Sez.

U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831).Quindi si perviene alla pena finale di anni sei e mesi cinque di reclusione, cosìcalcolata: considerato più grave il delitto di bancarotta di cui al capo 2), e applicataper esso la pena di anni quattro di reclusione (cfr. pag. 61 sentenza di primogrado), va operato un aumento per la recidiva specifica nella misura minima di unterzo (cfr. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449 - 01) così daottenere la pena di anni cinque e mesi quattro; aumentata di un anno di reclusioneper la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. (cfr.pag. 62 sentenza di primo grado); ulteriormente aumentata di un mese per lacontinuazione con il reato di cui al capo 7 (cfr. pag. 62 sentenza di primo grado).4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1.

Il primo motivo, concernente il delitto di truffa, è inammissibile.Nei confronti del ricorrente, già la sentenza di primo grado ha dichiarato ilreato di cui al capo 1) estinto per prescrizione, non disponendo condanna aglieffetti civili.In tale situazione, la rivendicata assoluzione nel merito, in assenza di unadichiarazione di rinuncia alla prescrizione, può conseguire soltanto alle condizionidi cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., vale a dire soltanto nei casi in cui lecircostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimoda parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modoassolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).Nella specie neppure il ricorso indica gli elementi dai quali dovrebbe risultareevidente la prova del mancato concorso di [OSCURATO:PERSONA].4.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto propugna unatesi contrastante con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.Il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 7, cod. pen. è statoprocedibile di ufficio sino alla entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 che loha reso procedibile a querela di parte; querela che, secondo il regime previstodalla medesima novella, doveva intervenire entro il 30 marzo 2023.In quella data la persona offesa del delitto di truffa era già costituita partecivile nel processo penale che era già stato definito in primo grado con unacondanna anche risarcitoria in favore dell'istituto bancario vittima del reato.In queste condizioni la presentazione della querela era superflua, dato che,secondo ius receptum, la costituzione di parte civile non revocata equivale aquerela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio,divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendoformule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 27147 del09/05/2023 , S., Rv. 284844 - 01 che si rifà a principi generali affermati dallaCorte di cassazione anche a Sezioni Unite per meccanismi analoghi, cuiripetutamente è ricorso il legislatore nel tempo, cfr. Sez.

U, n. 40150 del21/06/2018, Salatino).4.3.

È inammissibile anche il terzo motivo, che denuncia violazione di leggesull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a luiascritto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al capo 2.e).Anzitutto il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguardal’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la suainosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e,dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del casoconcreto sotto la fattispecie astratta).

Non si versa nella denuncia di tale vizio inpresenza dell’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa,mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile, al più,sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016,Altoè, Rv. 268404).Nella specie la doglianza, che come detto denuncia solo violazione di legge,in realtà assume un difetto di prova con deduzioni versate in fatto.Il motivo, peraltro, non si misura con gli argomenti spesi dalla sentenza diprimo grado allorché individua tutti gli elementi sintomatici di una piena econsapevole partecipazione del ricorrente alla condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA], peraver consentito a quest'ultimo di incamerare, attraverso lo schermo della societàCiclamino srl da lui legalmente rappresentata, le somme versate dalla Banca peril finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] srl: il diretto coinvolgimento nella stipula del mutuo, lacostituzione di un privilegio speciale sui beni della Ciclamino srl, (paragrafo 4.1.1.2pagg. 43 – 46 sentenza di primo grado); la sua attivazione per reperire un terrenonella zona di Cadore; la ricezione di ingenti somme in entrata sul conto dellaCiclamino, subito girate a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi prestanomi, senza alcunagiustificazione; le contestazioni, rimaste prive di effettiva risposta, mosse dallacommercialista a [OSCURATO:PERSONA] per gli anomali flussi di denaro sui conti della Ciclaminosrl.5.

Consegue che, esclusa la circostanza aggravante della recidiva reiterata ericonosciuta la recidiva specifica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenzaimpugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente alcapo 1), perché estinto per prescrizione, con rideterminazione del trattamentosanzionatorio in anni sei e mesi cinque di reclusione.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato nel resto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Le statuizioni civili non vengono toccate dal pronunciato annullamento senzarinvio per prescrizione; tuttavia alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl nulla puòessere liquidato per il presente giudizio di legittimità, sia perché non ha formulatoalcuna istanza, sia perché l'attività difensiva si è risolta nella trasmissione di unamemoria difensiva che si limita a rassegnare delle conclusioni, senza contrastare,in alcun modo, i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino).

P.Q.MEsclusa la circostanza aggravante della recidiva reiterata e riconosciuta larecidiva specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata, agli effetti penali, limitatamente al capo 1), per essere il reato estintoper prescrizione e ridetermina il trattamento sanzionatorio in anni sei e mesicinque di reclusione; rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03/1948avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte di appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso di SalvatoreGaccione e, in accoglimento parziale del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di annullaresenza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’eliminazione della recidivaed ai reati contestati ai capi 1) e 7), perché estinti per prescrizione, rideterminandoconseguentemente la pena per i reati residui e rigettando nel resto il ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello diVenezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai seguenti reati a lui ascritti nella veste diamministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] srl, fallita il 22 gennaio 2018: truffaaggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen. (capo 1); bancarotta fraudolentapatrimoniale (capo 2); bancarotta fraudolenta documentale (capo 3); omessadichiarazione annuale Iva per l’anno di imposta 2015 (capo 7).La Corte distrettuale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art.389 cod. pen. (capo 9), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;ha confermato il provvedimento di confisca, nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno di favore delle parti civili Banco delle [OSCURATO:PERSONA] spa (oraCherry Bank) in relazione al capo 1) e [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione al capo 2).Con la medesima sentenza è stata confermata, anche agli effetti civili, lacondanna di [OSCURATO:PERSONA], quale concorrente esterno del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 2) in relazione alla condotta sube), a lui addebitata nella qualità di amministratore di diritto della società Ciclaminosrl. È stata confermata, altresì, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la declaratoria diestinzione del reato di truffa di cui al capo 1), per decorso dei termini prescrizionali.2. Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramitei rispettivi difensori.3. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.3.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto diSecondo la difesa tale conclusione poggia su un palese travisamento dellaprova, dato che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto viene esclusodalle deposizioni testimoniali che chiamano in causa l’imputato esclusivamentecome “tecnico”.Il motivo richiama e trascrive le dichiarazioni testimoniali, i passaggimotivazionali che ritiene erronei, la pendenza di un altro procedimento penale,l’esito definitivo di un processo che ha escluso la veste, in capo a [OSCURATO:PERSONA], diamministratore di fatto della società “Collina del Sole”.3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inmerito alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa (capo 1).La censura pone in luce una contraddizione tra le sentenze di primo e disecondo grado e, trascrivendo le prove assunte, sostiene che non sarebbedimostrata alcuna falsità dato che i direttori della banca hanno ben valutato ilprogetto, così come lo ha fatto il consorzio di garanzia.3.3. Il terzo motivo contesta il superamento della soglia di punibilità, fissatoin relazione a un’evasione di imposta superiore a 50mila euro, dell’omessadichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 (capo 7).I calcoli effettuati dai giudici di merito si basano, secondo la difesa, solo supresunzioni ancorate a ricostruzioni effettuate dalla Guardia di finanza con metodoinduttivo non valutando correttamente le detrazioni Iva. Lo prova la testimonianzadel curatore del fallimento che ha indicato in circa 6mila euro il debito di Convertnei confronti dell’agenzia delle entrate.3.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica.Si evidenzia che, ai fini del riconoscimento della recidiva, non può tenersiconto né della condanna per bancarotta e truffa, perché la pena e gli effetti penalisono stati dichiarati estinti dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanzadel 21 settembre 2016, né della condanna del 2022, perché successiva allacommissione dei fatti per cui si procede.Si segnala inoltre che, in altro procedimento, il Tribunale di Padova avevaescluso rilevanza alla condanna del 2001, perché concernente fatti risalenti neltempo.4. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa tre motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.4.1. Il primo, denunciando l’inosservanza degli artt. 110-640 cod. pen. e 530cod. proc. pen., critica la decisione di appello che ha confermato la declaratoria diprescrizione del reato, invece di escludere la sussistenza di un concorso nel reatocommesso dal coimputato.4.2. Il secondo motivo censura, sempre in relazione al capo 1), la scelta dellaCorte distrettuale di confermare la pronuncia estintiva, rispetto all’obbligo didichiarare, invece, l’azione penale improcedibile per difetto di querela a seguitodella modifica di cui al d. lgs. n. 150 del 2022, in relazione al regime di procedibilitàdel reato di truffa aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 cod. pen.Si sostiene che il reato si è consumato il 19 marzo 2015 e che nei successivinovanta giorni non risulta presentata né una querela né una costituzione di partecivile.4.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 43 cod. pen. in relazioneagli artt. 223 primo comma, 216, primo comma nn. 1 e 2 legge fall. in punto diritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato rispetto al capo 2.e)dell’imputazione.A [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, viene ascritta una condotta omissivaconsistente nell’aver “supinamente accettato che [OSCURATO:PERSONA] di fatto gestisse (in unoa Polidoro) la Ciclamino srl: [OSCURATO:PERSONA] era il vero dominus della fallita [OSCURATO:PERSONA] srlrelativamente alla quale era l’unico amministratore di fatto, ma anche e parimenticon riferimento alla Ciclamino srl”.Ai fini della sussistenza di una responsabilità ex art. 40 comma secondo cod.pen. è necessario che l’agente si sia rappresentato l’evento futuro e la prova diquesto atteggiamento psicologico deve fondarsi su elementi oggettivi presenti nelmomento in cui si colloca la condotta doverosa omessa.In particolare, si sostiene, che per l’extraneus [OSCURATO:PERSONA] la prova dell’elementosoggettivo deve poggiare su una rigorosa rappresentazione del concreto rischio diinsolvenza della società, anche se non supportato da una specifica volontà dicagionare danno ai creditori dell’imprenditore.Il motivo di ricorso ripercorre gli elementi a carico dell’imputato, escludendola rilevanza di quelli afferenti alla fase “prenegoziale” integranti il delitto di truffa,e giunge ad affermare che nessuno di essi consente di sostenere che [OSCURATO:PERSONA]“potesse convintamente avere la consapevolezza del pericolo di dissesto e [del]rischio di insolvenza connesso e conseguente all’attività distrattiva posta in essereda [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento ad una società a lui terza quale era la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.5. I ricorsi, proposti in data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattatiin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato unamemoria con la quale rassegna le conclusioni in epigrafe riportate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito indicati.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2. Il contenuto dei ricorsi e la natura delle censure mosse rendono necessariomuovere da una premessa di inquadramento generale.2.1. Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo delprovvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia:a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicanteha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovverosorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errorinell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria",ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente"incompatibile" con altri atti del processo muniti di un’autonoma forza dimostrativatale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione.Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a effettuare un controllo sullasussistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica einternamente coerente.Detto controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione,unitaria e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla resistenza logicadel ragionamento esposto. Alla Corte di cassazione resta preclusa, invece, la purae semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ol’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. U, n. 22242 del27/01/2011, Scibè).Tale principio è stato ribadito sottolineando come «l’indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo ilsindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressavolontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalsoper sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioneprocessuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nellalettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catenadevolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.»(Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).2.2. La decisione di appello non può essere isolatamente valutata, ma deveessere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dalmomento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondol’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti.Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudicidi secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alledeterminazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche,e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamentechiarite nella decisione di primo grado (cfr. Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014,Bruno, Rv. 259929).3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato esclusivamente in punto di recidivanei termini di seguito precisati; nel resto è infondato, pur presentando diversiprofili di inammissibilità.3.1. Il primo motivo, che contesta il ruolo di amministratore di fatto, èinammissibile.La questione è stata ampiamente risolta sin dalla sentenza di primo grado (cfr.pagg. 8 e ss.), la quale ha evidenziato i plurimi e convergenti elementi volti adimostrare come [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'essere un mero consulente, abbia di fattoamministrato la [OSCURATO:PERSONA] srl.A tal fine già il Tribunale ha fatto riferimento alle seguenti circostanze: DeRossi ha ricoperto formalmente il ruolo di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] dal 7novembre 2012 al 18 febbraio 2014; si è formalmente dimesso solo dopo averriportato una condanna per bancarotta fraudolenta ed essere stato, quindi,destinatario delle relative pene accessorie interdittive; da quel momento si èservito di prestanome; nonostante la dismissione formale della carica, haconservato la delega a operare sui conti correnti della società (pagg. 8-9 sentenzadi primo grado); ha avviato, condotto e perfezionato le trattative per ottenere ilfinanziamento di un milione e 500mila euro in relazione all’acquisto di un terrenoe alla costruzione di un impianto per la lavorazione della biomassa legnosa (pagg.9-13); ha gestito personalmente la destinazione dei danari di [OSCURATO:PERSONA], dei quali inlarga parte ha beneficiato personalmente (pagg. 13-15); viene indicato come ilvero gestore di [OSCURATO:PERSONA] sia dai prestanome sia dagli altri testimoni escussi (pagg.16-22).Queste considerazioni, logiche e coerenti, sono state integralmente recepitedalla sentenza di appello (paragrafo 1.2.2., pagg. 19-25).A fronte di tanto il motivo di ricorso si rivela generico, reiterativo,manifestamente infondato, poiché non si confronta con le ragioni della decisione,espone un proprio autonomo percorso valutativo, deduce un vizio di motivazionepalesemente insussistente.3.2. Analoghi vizi presenta il secondo motivo che esclude la configurabilitàdella condotta di truffa di cui al capo 1).I fatti sono ampiamente ripercorsi dal Tribunale (pagg. 24-41): [OSCURATO:PERSONA] haposto in essere una serie di artifizi e raggiri volti a rappresentare al Banco delleTre [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza, la realizzabilità e la sostenibilità economico-finanziaria diun progetto concernente la costruzione e la gestione di un'isola ecologica per lalavorazione della biomassa legnosa.Il ricorrente ha consegnato alla banca falsa documentazione tecnico-progettuale, ha fornito false spiegazioni e rassicurazioni sul progetto, cosìinducendo in errore i funzionari bancari che il 19 marzo 2015 hanno dispostol'erogazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl, di un mutuo per l'importo di 1 milione e500mila euro, allo scopo di finanziare la realizzazione del progetto.Appena la somma è stata versata, [OSCURATO:PERSONA] se n'è accaparrato la gran parte(già dal 23 marzo 2015), facendo figurare il pagamento di fatture per operazioniinesistenti emesse da Ciclamino srl a titolo di corrispettivo di un fittizio contrattodi appalto relativo a lavori mai eseguiti.I labili argomenti difensivi non intaccano in alcuna parte la solidità delragionamento probatorio offerto dal giudice di merito, fondato su provetestimoniali e documentali, e, in ogni caso, si trovano adeguatamente confutatinella decisione di appello (cfr. paragrafo 1.3.2. pagg. 30-34).3.3. È generico e manifestamente infondato anche il terzo motivo, checontesta il superamento della soglia di punibilità pari a 50mila euro in relazione alreato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, contestato al capo 7).La censura riproduce la tesi difensiva, che fa leva sulla inaffidabilità delmetodo induttivo, già vagliata e disattesa dai giudici di merito: l'accertamentodella Guardia di finanza è stato di tipo analitico, in quanto effettuato tenendo contodelle fatture di vendita emessa da [OSCURATO:PERSONA] srl nell’anno di imposta 2015, così daconsentire di stabilire, con certezza, in euro 122.704,00 l'ammontare dell'impostaIva evasa (cfr. pag. 42 sentenza impugnata).3.4. È fondato, invece, il quarto motivo, incentrato sul riconoscimento dellarecidiva reiterata e specifica.3.4.1. Il capo di imputazione contesta all'imputato la recidiva reiterata,specifica, infraquinquennale.Il Tribunale ha valutato i precedenti penali dell'imputato e ha ravvisato i reatic.d. "fondanti" in quelli di bancarotta fraudolenta ed evasione fiscale oggetto dellasentenza del 3 dicembre 2001, irrevocabile il 23 dicembre 2001.Ha invece escluso la possibilità di assegnare valore ai reati interessati dallacondanna del 18 dicembre 2012 (irrevocabile il 17 aprile 2014), perché l'esitopositivo della messa alla prova aveva determinato l'estinzione dei relativi effettipenali (pag. 60 sentenza di primo grado).Non computa la condanna del 17 settembre 2020, successiva ai fatti per cui èprocesso.Il Tribunale dà espresso conto dalla maggiore pericolosità sociale espressa daireati per cui si procede in relazione a quelli oggetto della precedente condanna(pag. 60-61).Ne consegue che, in base alle stesse determinazioni del primo giudice, larecidiva doveva già qualificarsi soltanto come specifica e non come reiterata, inquanto ancorata a una sola condanna (che la condanna sia solo una lo si ricavaanche dalle pagine 61 e 62 della sentenza a proposito dell'aumento applicato atitolo di recidiva); mentre la recidiva reiterata presuppone che, al momento dellaconsumazione del reato, l'imputato risulti gravato da "più sentenze definitive" perreati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolositàsociale (cfr. Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01).3.4.2. Rispetto a tale determinazione, il motivo di appello era generico, poichési limitava a richiamare la decisione di primo grado nel procedimento RGNR n.6177/2012 (pendente in appello) in cui era stata esclusa la rilevanza delprecedente del 2001 (cfr. pag. 20 atto di appello), senza però confrontarsi con leragioni che invece in questo processo avevano condotto il Tribunale a una diversasoluzione.Detta inammissibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado delprocedimento a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.3.4.3. A fronte di un motivo inammissibile, quindi inidoneo a devolvere laquestione al giudice dell'impugnazione, poco rileva che la Corte di appello abbiaerroneamente assegnato rilievo anche alla condanna definitiva del 17 aprile 2014(pag. 29), non considerata dal Tribunale e non valorizzabile attesa l'estinzione deirelativi effetti penali.3.4.4. Rimane fermo, pertanto, quanto ritenuto dal Tribunale, con laprecisazione, però, che si tratta di recidiva specifica, non reiterata.3.5. La parziale fondatezza del motivo sulla recidiva rende operante, aglieffetti penali, il decorso del termine massimo di prescrizione per il reato di truffadi cui al capo 1).Esso, considerata la recidiva specifica, è pari ad anni nove, considerato chenel computo del termine ordinario la circostanza ad effetto speciale della recidivaspecifica lascia l'entità della pena massima al di sotto dei sei anni (cfr. Sez. 4, n.62 del 25/11/2025, dep. 2026, Ferlenghi, Rv. 289110 - 01) e che la recidiva exart. 99, comma secondo, cod. pen. incide sul termine massimo, con un aumentodella metà di quello ordinario.Occorre, poi, tener conto dei periodi di sospensione che, secondo Tribunale eCorte di appello, sono pari, nel complesso, a 134 giorni, mentre — in base alcomputo effettuato da questo collegio sulla scorta di quanto ricavabile dai verbalidi udienza contenuti nel fascicolo processuale e segnatamente — corrispondono a154 giorni,: 64 giorni per sospensione c.d. Covid in relazione al rinvio dell'udienzadel 31/03/2020; 90 giorni collegati al rinvio dell'udienza del 11/03/2021 (al4/11/2021) derivante da un legittimo impedimento protrattosi per 30 giorni.Si ottiene che il termine massimo di prescrizione di nove anni decorrente dalladata di consumazione del reato di truffa (19 marzo 2015) è decorso il 20 agosto2024 (19 marzo 2024 + 154 giorni di sospensione) prima della sentenza di appelloe dopo quella di primo grado, con conseguenza salvezza delle statuizioni civili.Va pertanto dichiarata l'estinzione del reato sub 1) per prescrizione, conconseguente necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio.Al calcolo della pena può procedersi direttamente in questa sede, ai sensidell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto(Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831).Quindi si perviene alla pena finale di anni sei e mesi cinque di reclusione, cosìcalcolata: considerato più grave il delitto di bancarotta di cui al capo 2), e applicataper esso la pena di anni quattro di reclusione (cfr. pag. 61 sentenza di primogrado), va operato un aumento per la recidiva specifica nella misura minima di unterzo (cfr. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449 - 01) così daottenere la pena di anni cinque e mesi quattro; aumentata di un anno di reclusioneper la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. (cfr.pag. 62 sentenza di primo grado); ulteriormente aumentata di un mese per lacontinuazione con il reato di cui al capo 7 (cfr. pag. 62 sentenza di primo grado).4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1. Il primo motivo, concernente il delitto di truffa, è inammissibile.Nei confronti del ricorrente, già la sentenza di primo grado ha dichiarato ilreato di cui al capo 1) estinto per prescrizione, non disponendo condanna aglieffetti civili.In tale situazione, la rivendicata assoluzione nel merito, in assenza di unadichiarazione di rinuncia alla prescrizione, può conseguire soltanto alle condizionidi cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., vale a dire soltanto nei casi in cui lecircostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimoda parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modoassolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).Nella specie neppure il ricorso indica gli elementi dai quali dovrebbe risultareevidente la prova del mancato concorso di [OSCURATO:PERSONA].4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto propugna unatesi contrastante con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.Il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 7, cod. pen. è statoprocedibile di ufficio sino alla entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 che loha reso procedibile a querela di parte; querela che, secondo il regime previstodalla medesima novella, doveva intervenire entro il 30 marzo 2023.In quella data la persona offesa del delitto di truffa era già costituita partecivile nel processo penale che era già stato definito in primo grado con unacondanna anche risarcitoria in favore dell'istituto bancario vittima del reato.In queste condizioni la presentazione della querela era superflua, dato che,secondo ius receptum, la costituzione di parte civile non revocata equivale aquerela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio,divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendoformule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 27147 del09/05/2023 , S., Rv. 284844 - 01 che si rifà a principi generali affermati dallaCorte di cassazione anche a Sezioni Unite per meccanismi analoghi, cuiripetutamente è ricorso il legislatore nel tempo, cfr. Sez. U, n. 40150 del21/06/2018, Salatino).4.3. È inammissibile anche il terzo motivo, che denuncia violazione di leggesull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a luiascritto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al capo 2.e).Anzitutto il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguardal’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la suainosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e,dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del casoconcreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio inpresenza dell’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa,mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile, al più,sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016,Altoè, Rv. 268404).Nella specie la doglianza, che come detto denuncia solo violazione di legge,in realtà assume un difetto di prova con deduzioni versate in fatto.Il motivo, peraltro, non si misura con gli argomenti spesi dalla sentenza diprimo grado allorché individua tutti gli elementi sintomatici di una piena econsapevole partecipazione del ricorrente alla condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA], peraver consentito a quest'ultimo di incamerare, attraverso lo schermo della societàCiclamino srl da lui legalmente rappresentata, le somme versate dalla Banca peril finanziamento a [OSCURATO:PERSONA] srl: il diretto coinvolgimento nella stipula del mutuo, lacostituzione di un privilegio speciale sui beni della Ciclamino srl, (paragrafo 4.1.1.2pagg. 43 – 46 sentenza di primo grado); la sua attivazione per reperire un terrenonella zona di Cadore; la ricezione di ingenti somme in entrata sul conto dellaCiclamino, subito girate a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi prestanomi, senza alcunagiustificazione; le contestazioni, rimaste prive di effettiva risposta, mosse dallacommercialista a [OSCURATO:PERSONA] per gli anomali flussi di denaro sui conti della Ciclaminosrl.5. Consegue che, esclusa la circostanza aggravante della recidiva reiterata ericonosciuta la recidiva specifica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenzaimpugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente alcapo 1), perché estinto per prescrizione, con rideterminazione del trattamentosanzionatorio in anni sei e mesi cinque di reclusione.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato nel resto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Le statuizioni civili non vengono toccate dal pronunciato annullamento senzarinvio per prescrizione; tuttavia alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] srl nulla puòessere liquidato per il presente giudizio di legittimità, sia perché non ha formulatoalcuna istanza, sia perché l'attività difensiva si è risolta nella trasmissione di unamemoria difensiva che si limita a rassegnare delle conclusioni, senza contrastare,in alcun modo, i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino). P.Q.MEsclusa la circostanza aggravante della recidiva reiterata e riconosciuta larecidiva specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata, agli effetti penali, limitatamente al capo 1), per essere il reato estintoper prescrizione e ridetermina il trattamento sanzionatorio in anni sei e mesicinque di reclusione; rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris