CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41560/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna riportata in primo grado dal predetto, dichiarando il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. estinto per prescrizione, confermando le statuizioni della sentenza appellata in favore della parte civile; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si insorge avverso la conferma delle statuizioni civili, per avere la Corte territoriale disatteso il motivo di appello che lamentava la nullità della sentenza di primo grado per violazione, all'udienza del 9.12.:2020, dell'art. 525 cod. proc. pen., è in parte generico per a-specificità e in parte manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "La disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. (cfr. pag. 14 Sez. U - Sent. n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754)". Sulla base di queste coordinate interpretative, il motivo di ricorso risulta destituito di fondamento. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la dott.ssa Della Nava - che sostituiva la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] per l'impedimento di quest'ultima - ravvisando gli estremi dell'art. 525 comma 2° cod. proc. pen., procedeva al rinnovo delle istanze istruttorie, e le parti prestavano il consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni dei testi già escussi. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si verificava un nuovo mutamento della persona del giudice monocratico (tornava ad istruire il processo la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), e, tuttavia, si procedeva all'esame dell'imputato; il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, e le parti rassegnavano le loro conclusioni, senza nulla opinare sul mutamento del giudice. Orbene, in base alla visione patrocinata dai precedenti che hanno approfondito il dictum delle SS.UU. Bajrami, la previsione di nullità assoluta di cui all'art. 525 cod. proc. pen. va "letta in correlazione con i poteri dispositivi delle parti in ordine alla prova ed agli oneri di impulso in cui i medesimi si declinano: si è, in tal senso, (ri)affermato come il diritto alla rinnovazione delle prove orali costituisca una facoltà delle parti, e sia subordinato alla previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare, già indicati nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen. o, eventualmente, in una nuova lista, prospettandone specificamente le ragioni del riesame e fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (più di recente, Sez. 5 - , Sentenza n. 12747 del 03/03/2020 Rv. 278864 - 01). In effetti, l'imputato, né in sede di udienza dibattimentale, né con l'atto d'appello (e per il vero nemmeno con il ricorso per cassazione) ha esplicitato le prove dichiarative da rinnovare, né ha prospettato le ragioni per cui riesaminare i testi; coglie, pertanto, nel segno la Corte t territoriale che, a pag. 5 del provvedimento gravato, qualifica come generico e superficiale il motivo di appello sulla nullità della sentenza ex art. 525 comma 2° cod. proc. pen.; ritenuto che, a seguito della novella introdotta con legge n. 150/202:2, con l'art. 30, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, è stato aggiunto all'articolo 495 cod. proc. pen., dopo il comma 4-bis, il seguente: "4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze". [OSCURATO:PERSONA]. 94, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 (Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni dell'esame di testimoni, parti e periti) il quale stabilisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023