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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25764/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 2000,00 di multa in relazione ai reati di furto pluriaggravato e coltivazione di piante di cannabis indica, al medesimo ascritti in rubrica.

2. Avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto sub 1), ascrivibile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.

P.R. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. All'imputato è stata applicata la pena richiesta, in relazione ai reati come qualificati e circostanziati in rubrica.

1.1. Ciò premesso, osserva il collegio che il motivo riguardante la qualificazione giuridica del reato di cui al capo 1) è manifestamente infondato.

Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, ricorre l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

1.2. Nel quadro così delineato, si è ulteriormente precisato che, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971).

La deducibilità dell'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è, in altri termini, limitata ai soli casi di errore manifesto.

1.3. Nel caso in esame, il ricorrente prospetta la mancata qualificazione del reato di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 30971990, svolgendo una censura che non evidenzia ictu acuii il vizio dedottc.

Invero, non emerge prima facie l'erroneità della qualificazione giuridica, che soltanto oggi il difensore pretende di contestare, evocando la lieve entità del fatto senza indicare alcun elemento in concreto acquisito, in ipotesi atto a corroborare siffatta tardiva prospettazione, che appare comunque smentita in fatto dalla descrizione della condotta contestata, consistente nella coltivazione di oltre 350 piante di cannabis indica e di 245 germogli della stessa specie; coltivazione agevolata dall'illecito strumentale allacciamento alla rete elettrica, contestato al capo 2).

Ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi d coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi, difatti, riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente (Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276861 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione, all'interno di un gazebo provvisto di lampada alogena e di impianti di ventilazione e di irrigazione, di 19 piante di marijuana, di circa 50 centimetri di altezza, con un principio attivo di circa 17 grammi, corrispondente a quasi 700 dosi), sicchè la fattispecie concreta non si rivela, in base all'imputazione, a prima vista privo di gravità (V.

Sez. 3, n. 47301 del 22/09/2016, Singh, Rv. 268330), sì da sostanziare l'errore sulla qualificazione giuridica denunciato.

2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in Favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 2000,00 di multa in relazione ai reati di furto pluriaggravato e coltivazione di piante di cannabis indica, al medesimo ascritti in rubrica. 2. Avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto sub 1), ascrivibile all'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d. P.R. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. All'imputato è stata applicata la pena richiesta, in relazione ai reati come qualificati e circostanziati in rubrica. 1.1. Ciò premesso, osserva il collegio che il motivo riguardante la qualificazione giuridica del reato di cui al capo 1) è manifestamente infondato. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, ricorre l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 1.2. Nel quadro così delineato, si è ulteriormente precisato che, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). La deducibilità dell'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è, in altri termini, limitata ai soli casi di errore manifesto. 1.3. Nel caso in esame, il ricorrente prospetta la mancata qualificazione del reato di cui al capo 1) ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 30971990, svolgendo una censura che non evidenzia ictu acuii il vizio dedottc. Invero, non emerge prima facie l'erroneità della qualificazione giuridica, che soltanto oggi il difensore pretende di contestare, evocando la lieve entità del fatto senza indicare alcun elemento in concreto acquisito, in ipotesi atto a corroborare siffatta tardiva prospettazione, che appare comunque smentita in fatto dalla descrizione della condotta contestata, consistente nella coltivazione di oltre 350 piante di cannabis indica e di 245 germogli della stessa specie; coltivazione agevolata dall'illecito strumentale allacciamento alla rete elettrica, contestato al capo 2). Ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi d coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi, difatti, riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente (Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276861 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione, all'interno di un gazebo provvisto di lampada alogena e di impianti di ventilazione e di irrigazione, di 19 piante di marijuana, di circa 50 centimetri di altezza, con un principio attivo di circa 17 grammi, corrispondente a quasi 700 dosi), sicchè la fattispecie concreta non si rivela, in base all'imputazione, a prima vista privo di gravità (V. Sez. 3, n. 47301 del 22/09/2016, Singh, Rv. 268330), sì da sostanziare l'errore sulla qualificazione giuridica denunciato. 2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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