CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1983
Cassazione n. 21720/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1983 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che - per quel che qui rileva - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto con strappo; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, avanzata dal difensore dell'imputato in relazione all'udienza di primo grado del 28/03/2023 - oltre ad essere fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello, è manifestamente infondato. Invero, il giudice di merito ha correttamente rigettato l'istanza di rinvio, facendo applicazione dei principi definiti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U., n. 4901 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912). Il giudice di merito ha puntualmente chiarito che l'istanza di rinvio non era confacente rispetto ai predetti requisiti. Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Preso atto della remissione di querela, trasmessa in cancelleria in data 9 maggio 2025, che non rileva nel caso di specie, posto che il reato ascritto resta procedibile d'ufficio anche dopo il d. Igs. n. 150 del 2022 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ('0 o- è P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il consiglier