Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 29/1972
ECLI:IT:COST:1972:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
La Corte di cassazione, con le cinque ordinanze in epigrafe, ha
proposto, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del codice di
procedura penale, con riferimento all'art. 111, secondo comma, della
Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la sentenza della Corte costituzionale n.
1 del 1970, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'art. 195 del codice di procedura penale nella parte in cui pone
limite a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione
contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi
civili, viene a trovare, per quanto attiene alla sua concreta
attuazione, un ostacolo nella norma impugnata, là dove statuisce che
"il giudice penale non può decidere sull'azione civile, quando il
procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere
o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa". Tale disposizione,
che in sostanza preclude, nel caso di proscioglimento dell'imputato,
ogni pronuncia del giudice penale (e quindi anche della Cassazione) in
ordine all'azione proposta dalla parte civile a tutela dei suoi
interessi di natura privata, sarebbe, secondo la detta Corte, in
contrasto con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, alla
stregua della interpretazione che di esso ha dato la Corte
costituzionale.
Le ordinanze di remissione sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate, e, non essendosi costituita alcuna delle
parti, la causa viene portata e decisa in camera di consiglio, ai sensi
degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
primo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
:
Poiché le cinque ordinanze di rimessione hanno per oggetto la
stessa questione, i giudizi relativi vanno riuniti e decisi con unica
sentenza.
L'art. 195 del codice di procedura penale disponeva che la parte
civile non può, per tutelare i suoi interessi civili, proporre
impugnazione contro la sentenza che ha prosciolto l'imputato, o lo può
soltanto se sia stata essa condannata al pagamento delle spese e al
risarcimento del danno in favore dell'imputato prosciolto, e
limitatamente a questo solo capo della sentenza.
Ma questa Corte, con sentenza n. 1 del 1970 ed ordinanza n. 154
dello stesso anno, ha dichiarato, con riferimento all'art. 111, comma
secondo, della Costituzione, la illegittimità costituzionale del detto
articolo, nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa
proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza
che concernono i suoi interessi civili.
Divenuto così possibile alla parte civile, a tutela di tali
interessi, gravarsi in Cassazione anche contro la sentenza che ha
prosciolto l'imputato, ricorsi sono pervenuti a quella Corte, ma essa
ha però trovato ostacolo al loro esame nella norma dell'art. 23 del
codice di procedura penale.
"Tale norma - si legge infatti in una delle ordinanze di rimessione
- avente quale suo essenziale presupposto la natura accessoria e
subordinata del rapporto processuale civile inserito nel processo
penale, viene infatti a precludere, in caso di proscioglimento
dell'imputato, ogni pronunzia del giudice penale in ordine all'azione
civile e pertanto anche la decisione da parte di questa Corte (di
cassazione), che è pur sempre giudice penale, ancorché di pura
legittimità del ricorso proposto dalle parti civili a tutela dei loro
interessi di natura esclusivamente privata".
"Detta norma pertanto - prosegue l'ordinanza - analogamente a
quanto ha ritenuto la Corte costituzionale con la sentenza (n. 1 del
1970), può apparire in contrasto con l'articolo 111, comma secondo,
della Costituzione, che sancisce il principio che, contro gli atti
aventi natura di sentenza, è sempre ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge".
E ritenendo non irrilevante ai fini dei giudizi in atto la
soluzione di questo contrasto, la Cassazione ne ha rimesso a questa
Corte la decisione.
La questione così proposta è fondata.
Nei confronti dell'art. 23, avente contenuto generale di
enunciazione di un principio, quello che l'azione civile esercitata nel
procedimento penale non possa proseguire al cessare dell'azione penale
per dichiarata improcedibilità di essa o per assoluzione
dell'imputato, si ripropone la stessa questione che questa Corte ha
decisa, a proposito dell'art. 195, che, del principio enunciato
nell'art. 23, costituisce la puntuale applicazione in tema di
proposizione del gravame.
Di fronte alla garanzia assicurata al cittadino dall'art. 111,
comma secondo, della Costituzione - che l'autorizza a invocare il
riesame di legittimità di qualsiasi sentenza - nessuna norma che, in
contrario, restringa tale diritto, escludendolo in casi determinati,
anche se a tutela di altre esigenze, può ritenersi conforme al dettato
costituzionale.
L'art. 23, del codice di procedura penale, inibendo ogni decisione
sull'azione civile quando l'imputato sia stato prosciolto, è pertanto
illegittimo nella parte in cui impedisce anche l'esame del ricorso per
cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di
proscioglimento.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 23 del codice
di procedura penale, nella parte in cui esclude che il giudice penale
possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il
procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della
parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di
cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
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