CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 19356/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12756/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Orazio 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza n. 7928/2022 emessa dalla Corte d’appello di Roma depositata il 6.12.2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, ha accolto solo parzialmente l’appello e, per l’effetto, ha revocato la statuizione della sentenza impugnata con la quale era stata riconosciuta la rivalutazione monetaria della somma liquidata dal Tribunale, confermando nel resto la sentenza appellata e ha condannato il Ministero appellante al pagamento delle spese del doppio gradodi giudizio, salvo la compensazione per un terzo. Ha proposto ricorso per cassazione il MEF con unico motivo, a cui hanno resistito con controricorso i signori Schirmo. 2. In data 21.9.2023 il Consigliere delegato della 1° Sezione civile – Area 4 - [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., comunicata in pari data, del seguente testuale tenore: «Con l’unico motivo il MEF denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. e lamenta che la Corte di Appello, in violazione dell'art. 2697 c.c., abbia errato nell’applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basata sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, nonché nell’applicazione della disposizione di cui art. 115 c.p.c., supponendo la necessità di una prova a fondamento della decisione e così giudicando in contraddizione con la prescrizione della norma. Il MEF osserva che l’affermazione compiuta dal giudice di secondo grado circa l’onere della parte interessata di riprodurre in appello i documenti a sé favorevoli (imputando tale onere alla Amministrazione appellante) aveva perso di vista però il riparto “primigenio” dell’onere probatorio, in applicazione del quale, nel caso di specie, la mancata riproduzione della lettera raccomandata del 31.3.2009 impediva di considerare superata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Amministrazione sin dal primo grado di giudizio e riproposta come primo motivo di impugnazione. Resistono con controricorso i signori Schirmo. Il motivo si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte e non offre ragioni per disattenderlo, con la conseguente inammissibilità ex art.360- bis, n.1, c.p.c. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame. (Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013, Rv. 625141 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005, Rv. 586371 – 01; Sez.3, Sentenza n. 11797 del 09/06/2016 Rv. 640106 – 01; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 40606 del 17/12/2021, Rv. 663229 - 01) Si propone pertanto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Si comunichi ai difensori delle parti.» 3. Il Ministero ricorrente ha proposto istanza di decisione ai sensi dell’art.380-bis, comma 2, c.p.c. osservando che: «Tuttavia, l’Amministrazione ricorrente non ha contestato l'erronea valutazione, da parte del giudice del merito di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, quanto che in assenza di tale documento non fosse raggiunta la prova dell’esistenza del diritto fatto valere in giudizio, dovendosi così ritenere applicabile il principio richiamato in fattispecie avente ad oggetto la prescrizione del diritto.» 4. Per quanto in questa sede rileva nel ricorso il MEF ha dato atto: • che costituendosi tempestivamente in primo grado, l’Amministrazione aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo la prescrizione ordinaria del diritto fatto valere, in quanto la deliberazione della Commissione, con cui era stato deciso di non concedere l’indennizzo per l’avviamento della cava e relativa attrezzatura perch é in fase di esaurimento al momento della confisca, era stata notificata all’interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il ricorso era stato proposto dopo più di dieci anni, nel 2012; • che con sentenza n. 24129 pubblicata il 28.12.2017, il Tribunale di Roma, esaminando l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dal Ministero, l’ha dichiarata infondata perché la data del 27.5.1999, in cui la deliberazione della Commissione era stata consegnata a mano di [OSCURATO:PERSONA], doveva essere intesa come quella di decorrenza del decennio prescrizionale, e, quindi, ha ritenuto che l’invio, tramite raccomandata postale, dell’atto di costituzione in mora del MEF in data 31.3.2009 avesse tempestivamente interrotto il decennio prescrizionale decorrente dalla suddetta data del 27.5.1999; • che l’Amministrazione con il primo motivo di appello aveva reiterato l’eccezione di prescrizione e si era lamentata che il Tribunale avesse erroneamente attribuito valore di atto interruttivo della prescrizione alla lettera inviata al MEF il 31.3.2009, la quale avrebbe in tal modo interrotto la prescrizione decennale del diritto fatto valere, il cui esordio era iniziato il 27.5.1999; in tale data infatti la Commissione interministeriale incaricata della richiesta revisione della stima dei beni già appartenuti al sig. [OSCURATO:PERSONA] in Libia, aveva comunicato, con nota ricevuta a mani dal sig. [OSCURATO:PERSONA], di aver riconosciuto l’indennizzo per l’avviamento relativo all’attività di autotrasporto e di officina meccanica, ma non per l’attività di cava; • che secondo l’Amministrazione appellante, alla lettera del 31.3.2009 non poteva riconoscersi efficacia interruttiva, poiché essa non aveva costituito in mora l’Amministrazione, ma aveva richiesto l’applicazione dei benefici della legge n. 7 del 2009. 5. È stata conseguente fissata adunanza in camera di consiglio per la decisione. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso appare inammissibile per le ragioni esposte nella proposta di definizione,condivise dal Collegio, che le considerazioni esposte dal Ministero non riescono a scalfire. 7. Il MEF denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nell’applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova e nel supporre la necessità di una prova a fondamento della decisione. Il MEF contesta l’affermazione compiuta dal giudice di secondo grado circa l’onere della parte interessata di riprodurre in appello i documenti a sé favorevoli (nel caso imputando tale onere alla Amministrazione appellante) perché invece sarebbe stato necessarioaver riguardo al riparto primigenio dell’onere probatorio, in applicazione del quale, nel caso di specie, la mancata riproduzione della lettera raccomandata del 31.3.2009 impediva di considerare superata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Amministrazione sin dal primo grado di giudizio e riproposta come primo motivo di impugnazione. 8. Come già rilevato nella proposta, la censura si pone in contrasto con l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, senza offrire valide ragioni per modificarlo, con la conseguente inammissibilità ex art.360 - bis , n.1, c.p.c. Infatti secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, che ha superato i più risalenti orientamenti richiamati dal ricorrente in memoria, nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Di conseguenza, l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, quando, come in questo caso l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame (Sez. U, n. 3033 del 8.2.2013; Sez. U, n. 28498 del 23.12.2005,; Sez.3, n. 11797 del 9.6.2016 ; Sez. 6 - 3, n. 40606 del 17.12.2021). 9. Il dissenso del Ministero si basa esclusivamente sull’assunto che, quale appellante, l’Amministrazione ricorrente non avrebbe contestato l'erronea valutazione da parte del giudice del merito di documenti prodotti dalla controparte e da questa non depositati in appello, ma avrebbe sostenuto che in assenza di tale documento non fosse raggiunta la prova dell’esistenza del diritto fatto valere in giudizio, dovendosi così ritenere applicabile il principio richiamato avente ad oggetto la prescrizione del diritto. Affermazione questa che non si può condividere per due distinte ragioni. 10. In primo luogo, come emerge dallo stesso primo motivo di appello («Erroneità della sentenza per mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione»), trascritto dal Ministero ricorrente, il MEF appellante aveva proprio contestato l’interpretazione e il valore giuridico del documento prodotto in primo grado (considerato dal Tribunale valido atto interruttivo) e non riprodotto in appello ex adverso. Scriveva infatti l’appellante: «[OSCURATO:PERSONA], nel pronunciare la sentenza impugnata, ha dichiarato infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal MEF, capo della sentenza che non appare condivisibile. Al riguardo, il Tribunale di Roma ha dichiarato il rigetto dell’eccezione di prescrizione in quanto ha riconosciuto efficacia interruttiva all’“atto di costituzione in mora del Ministero convenuto di cui risulta documentato l’invio tramite raccomandata postale in data 31.3.2009”, il quale è stato “offerto in comunicazione con la memoria ex art. 183 co 6 n. 2 c.p.c.”. Al contrario, dalla consultazione del fascicolo risulta che, in data 31.3.2009, è stato inviato all’Amministrazione non un atto di costituzione in mora, ma esclusivamente la domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 7/2009. Da ciò, non appare corretto ritenere interrotto il decennioprescrizionale, in quanto all’istanza in parola non sembra possa essere riconosciuta altra efficacia se non quella di dare impulso ad un procedimento amministrativo nuovo, avente ad oggetto beneficiulteriori rispetto a quelli già concessi. L’articolo 4, c. 1, della legge 7/2009, infatti, prevede il riconoscimento di un ulteriore indennizzo a domanda degli interessati, con espressa possibilità di confermare le precedenti istanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. È evidente che le disposizioni ora citate non comportano riaperture di termini o la decorrenza di nuovi termini prescrizionali, né in ordine alla revisione delle stime dei beni confiscati, effettuate dall’Amministrazione sulla base delle precedenti leggi, né in ordine alla contestazione delle valutazioni sul valore dei predetti beni. Il successivo c. 3, prevede invece che “ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, le pratiche già respinte per carenza di documentazione sono, su domanda, prese nuovamente in esame con carattere di priorità dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'integrazione della documentazione mancante.”: dunque la presente disposizione prevede la possibilità di presentare un’istanza di riesame delle precedenti determinazioni negative dell’amministrazione competente, ma sulla base di nuova documentazione che gli interessati avevano l’onere di produrre. Ebbene, con la lettera in esame i Sig.ri Schirmo non hanno richiesto alcuna revisione della stima, revisione alla quale, peraltro, avevano espressamente rinunciato fin dal 1997, quando la legge 98/94 aveva riconosciuto ai beneficiari degli originari indennizzi, un’analoga possibilità di riesame delle istanze. Da quanto sopra esposto, si evince che le disposizioni contenute nella legge n. 7/2009 non hanno comportato una generale riapertura dei termini di prescrizione per la contestazione delle stime effettuate per la valutazione del valore dei beni confiscati in Libia, ma una facoltà, in capo agli aventi diritto, molto più circoscritta, nei presupposti (domande respinte, presentazione di nuova documentazione) e nelle modalità procedurali (presentazione di apposita istanza entro il termine di centoottanta giorni).» È agevole constatare che l’appellante sollecitava in tal modo il giudice di appello a riconsiderare valore ed efficacia giuridica del documento prodotto in primo grado e non riprodotto in appello dalla parte appellata. 11. In secondo luogo, quand’anche il motivo avesse inteso far valere il difetto di prova dell’atto interruttivo, appare dirimente l’insegnamento della giurisprudenza sopra ricordata, che diversamente ridistribuisce gli oneri probatori fra le parti e responsabilizza l’appellante che sollecita la revisio prioris instantiae alla produzione in appello dei documenti acquisiti in primo grado e il cui esame è necessario ai fini dell’accoglimento del gravame, eventualmente l’attività ripristinatoria consentita alla regola dell’art.76 disp.att. c.p.c. Recentemente questa Corte, a Sezioni Unite (Sez. U, n. 4835 del 16.2.2023), ha ripreso e integrato l’orientamento sopra illustrato, chiarendo che in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di «non dispersione (o di acquisizione) della prova» - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione; affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.; se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo. Anche considerando l’obiettiva «apertura»contenuta nella sentenza sopra citata a favore della parte che non ha prodotto il documento mancante, nella specie il Ministero non ha prodotto copia della lettera in questione, ottenuta ai sensi dell’art.76 disp.att. c.p.c. né ha provvedutoad allegare in modo specifico e puntuale il contenuto del documento in questione, che chiedeva di rivalutare, che non risulta aver trascritto o adeguatamente sintetizzato. 12.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. 13. Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, cod.proc.civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod.proc.civ. Secondo questa Corte, la novità normativa [introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma). Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).» ( Sez. U, n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024). Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento, a favore di controparte, ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché, ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.000,00. [OSCURATO:PERSONA] condivide al riguardo l’opinione accolta dall’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.15354 della Sezione 2, secondo cui l’obbligo di pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, di cui al citato comma 4, introdotto dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. 10.10.2022 n. 149 sussiste anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e nel caso del MEF. In tale occasione è stato condivisibilmente rilevato che il beneficiario della sanzione, la Cassa delle Ammende, costituisce un Ente di diritto pubblico autonomo, con soggettività distinta da quella del Ministero della Giustizia , il quale esercita solo una funzione di vigilanza, e non può, quindi, discorrersi di confusione della relativa obbligazione. [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende è dotata di una propria contabilità (art. 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932 n. 547) e di un proprio bilancio (art. 7, comma 1 lett. h), Allegato al DPCM del 10 aprile 2017, n. 102), con fondi destinati a funzioni specifiche (art. 2, comma 2 Allegato). Quindi, la Cassa in questione è –a tutti gli effetti - un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito con la legge 9.5.1932 n. 547, che ha autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto, emanato con il DPCM 10.4.2017 n. 102. Essa finanzia programmi e progetti finalizzati al reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e cura la gestione del patrimonio e dei depositi cauzionali. La sua dotazione finanziaria è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. L’entrata che rileva, in particolare, in questa sede è quella, di carattere corrente, prevista dall’art. 20, comma 2 lett. c), del citato Allegato, destinata a confluire nella gestione separata di cui all’art. 22, comma 1 dello stesso Allegato. 14. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, non sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non rileva per le A mministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Sez. 6- L, n. 1778 del 29/01/2016 ; ma anche Sez.Unite n.4315 del 20.2.2020, pag.40,§ 7.5) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori d