CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e in quanto in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2. Il ricorrente contesta la sussistenza dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. La decisione impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando che la prova del credito risulta dai mod. DM 10, applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione: «In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente» (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016 - dep. 10/10/2016, Franzoni, Rv. 26778101). Sul punto, del resto, il ricorso è generico ed in fatto. 3. I periodi di retribuzione da prendere in considerazione per la soglia di punibilità sono dal dicembre 2013 al novembre 2014: "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso" (Sez. U, Sentenza n. 10424 del 18/01/2018 Ud. (dep. 07/03/2018 ) Rv. 272163 - 01). i Su questo aspetto il ricorso è confuso non specifica i periodi delle omissioni retributive in relazione alla indicazione delle Sezioni Unite sopra riportata. 4. Sulla mancanza del dolo per la crisi economica (impossibilità di adempiere) la sentenza impugnata rileva la scelta imprenditoriale di pagare le retribuzioni richiamando giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione. La causa di non punibilità per forza maggiore, peratnto, non si può ritenere concretata. 5. Anche sul 131 bis cod. pen. la sentenza rileva, in fatto, il superamento della soglia per quasi 2.000,00 euro ed esclude la particolare tenuità del fatto. Si tratta di una evidente valutazione di merito, peraltro conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte di Cassazione. 6. Anche il trattamento sanzionatorio risulta adeguatamente motivato con il richiamo alla gravità dei fatti. Inoltre, la pena irrogata risulta al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della