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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15225/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27713-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e SCATA’ PAOLO - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GENOVA del 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27713/2020 Numero sezionale 4593/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 15225/2022Data pubblicazione 12/05/2022 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la liquidazione dei compensi a lui spettanti a fronte dell’attività svolta come esperto nominato in una esecuzione immobiliare, ritenendo che egli avesse svolto prestazioni eccedenti la stima del bene e liquidando, per tale ulteriore attività, un compenso aggiuntivo rispetto a quello già stabilito per la stima del bene.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata, affidandosi a due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la liquidazione dei compensi a lui spettanti a fronte dell’attività svolta come esperto nominato in una esecuzione immobiliare.

In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che l’ausiliario avesse svolto prestazioni eccedenti la stima del bene staggito (il rilievo dell’immobile, la verifica della completezza della documentazione ed il controllo di continuità ventennale) ed ha liquidato per tale attività un compenso ulteriore rispetto a quello già stabilito per la stima del bene.

Ha altresì condannato la Carnevale, creditore procedente nell’esecuzione immobiliare, alle spese del giudizio di opposizione.

Ricorre per la cassazione di detta pronuncia la Carnevale affidandosi a due motivi.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27713/2020 Con il primo di essi lamenta la violazione e falsa applicazione Numero sezionale 4593/2022Numero di raccolta generale 15225/2022 degli artt. 12 e 13 del D.M. 30 maggio 2002, perché le attività Data pubblicazione 12/05/2022 prese in considerazione del Tribunale rientravano nell’ambito della stima e non legittimavano dunque il riconoscimento di un compenso ulteriore rispetto a quello già liquidato all’ausiliario.

La censura è fondata, poiché per la determinazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, cui sia stato conferito l'incarico di valutare beni agli effetti dell'espropriazione forzata, si deve ricorrere al sistema di liquidazione degli onorari a percentuale, tenendo conto del valore obiettivo dei beni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10670 del 03/08/2001, Rv. 548750, avente ad oggetto una fattispecie soggetta ratione temporis alla disciplina di cui al D.P.R. n. 352 del 1988).

L'attività compiuta dall'esperto, in questo caso, deve ritenersi di stima nel senso pieno del termine, perché egli non si deve fermare ad indicare quello che è il possibile prezzo di vendita, ma deve cercare e descrivere gli elementi di identificazione degli immobili, i quali sono gli unici ad essere tenuti presente da coloro che partecipano alle operazioni di vendita ed assicurano un buon fine della vendita.

Ne deriva che, in linea generale, l'onorario dell'esperto nominato nell’ambito di una espropriazione immobiliare è quello di stima piena (e non di stima sommaria, che non presuppone la completezza dell'indagine prima indicata; e, meno che mai, di semplice giudizio di stima, il quale è quello reso oralmente o senza particolari approfondimenti).

A ciò va aggiunto che in forza del principio di omnicomprensività del compenso sancito dall’art. 29 del D.M. 30 maggio 2002 vanno ricomprese nell’ambito dell’attività di stima svolta in sede esecutiva anche tutte le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste all’atto del conferimento dell'incarico, sono tuttavia strumentali all'accertamento tecnico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7174 del 25/03/2010, Rv. 612046).

Ne deriva che, nel caso di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27713/2020 specie, le attività eseguite dall’ausiliario, risolventesi Numero sezionale 4593/2022Numero di raccolta generale 15225/2022 sostanzialmente nello svolgimento di verifiche di regolarità del Data pubblicazione 12/05/2022 bene staggito e della continuità delle trascrizioni ed iscrizioni su di esso insistenti, si collocano all’interno del concetto ampio di stima di cui anzidetto e non consentono di configurare un incarico autonomo, trattandosi di verifiche ed attività necessarie al fine di rendere la stima del bene, come sopra detto, piena e non sommaria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3509 del 06/02/2019, non massimata).

Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui “Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto” (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 24605 del 02/10/2019, Rv. 655694, relativa ad una stima avente ad oggetto una pluralità di bilanci, considerata unitariamente, avuto riguardo all’unicità del risultato atteso dal giudice, nonostante l’attività avesse riguardato più annualità).

Da quanto sopra discende l’erroneità del riconoscimento al perito di un compenso aggiuntivo a fronte di prestazioni già comprese nell’ambito di quelle di stima del bene.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, relativo al governo delle spese del giudizio di opposizione proposto dal perito”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Genova, in differente composizione.

PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27713/2020 Numero sezionale 4593/2022 la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito Numero di raccolta generale 15225/2022Data pubblicazione 12/05/2022 il secondo.

Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Genova, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27713-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e SCATA’ PAOLO - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GENOVA del 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27713/2020 Numero sezionale 4593/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 15225/2022Data pubblicazione 12/05/2022 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la liquidazione dei compensi a lui spettanti a fronte dell’attività svolta come esperto nominato in una esecuzione immobiliare, ritenendo che egli avesse svolto prestazioni eccedenti la stima del bene e liquidando, per tale ulteriore attività, un compenso aggiuntivo rispetto a quello già stabilito per la stima del bene. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata, affidandosi a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la liquidazione dei compensi a lui spettanti a fronte dell’attività svolta come esperto nominato in una esecuzione immobiliare. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che l’ausiliario avesse svolto prestazioni eccedenti la stima del bene staggito (il rilievo dell’immobile, la verifica della completezza della documentazione ed il controllo di continuità ventennale) ed ha liquidato per tale attività un compenso ulteriore rispetto a quello già stabilito per la stima del bene. Ha altresì condannato la Carnevale, creditore procedente nell’esecuzione immobiliare, alle spese del giudizio di opposizione. Ricorre per la cassazione di detta pronuncia la Carnevale affidandosi a due motivi. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27713/2020 Con il primo di essi lamenta la violazione e falsa applicazione Numero sezionale 4593/2022Numero di raccolta generale 15225/2022 degli artt. 12 e 13 del D.M. 30 maggio 2002, perché le attività Data pubblicazione 12/05/2022 prese in considerazione del Tribunale rientravano nell’ambito della stima e non legittimavano dunque il riconoscimento di un compenso ulteriore rispetto a quello già liquidato all’ausiliario. La censura è fondata, poiché per la determinazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, cui sia stato conferito l'incarico di valutare beni agli effetti dell'espropriazione forzata, si deve ricorrere al sistema di liquidazione degli onorari a percentuale, tenendo conto del valore obiettivo dei beni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10670 del 03/08/2001, Rv. 548750, avente ad oggetto una fattispecie soggetta ratione temporis alla disciplina di cui al D.P.R. n. 352 del 1988). L'attività compiuta dall'esperto, in questo caso, deve ritenersi di stima nel senso pieno del termine, perché egli non si deve fermare ad indicare quello che è il possibile prezzo di vendita, ma deve cercare e descrivere gli elementi di identificazione degli immobili, i quali sono gli unici ad essere tenuti presente da coloro che partecipano alle operazioni di vendita ed assicurano un buon fine della vendita. Ne deriva che, in linea generale, l'onorario dell'esperto nominato nell’ambito di una espropriazione immobiliare è quello di stima piena (e non di stima sommaria, che non presuppone la completezza dell'indagine prima indicata; e, meno che mai, di semplice giudizio di stima, il quale è quello reso oralmente o senza particolari approfondimenti). A ciò va aggiunto che in forza del principio di omnicomprensività del compenso sancito dall’art. 29 del D.M. 30 maggio 2002 vanno ricomprese nell’ambito dell’attività di stima svolta in sede esecutiva anche tutte le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste all’atto del conferimento dell'incarico, sono tuttavia strumentali all'accertamento tecnico (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7174 del 25/03/2010, Rv. 612046). Ne deriva che, nel caso di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27713/2020 specie, le attività eseguite dall’ausiliario, risolventesi Numero sezionale 4593/2022Numero di raccolta generale 15225/2022 sostanzialmente nello svolgimento di verifiche di regolarità del Data pubblicazione 12/05/2022 bene staggito e della continuità delle trascrizioni ed iscrizioni su di esso insistenti, si collocano all’interno del concetto ampio di stima di cui anzidetto e non consentono di configurare un incarico autonomo, trattandosi di verifiche ed attività necessarie al fine di rendere la stima del bene, come sopra detto, piena e non sommaria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3509 del 06/02/2019, non massimata). Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui “Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall'ausiliare per pervenire al risultato richiesto” (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 24605 del 02/10/2019, Rv. 655694, relativa ad una stima avente ad oggetto una pluralità di bilanci, considerata unitariamente, avuto riguardo all’unicità del risultato atteso dal giudice, nonostante l’attività avesse riguardato più annualità). Da quanto sopra discende l’erroneità del riconoscimento al perito di un compenso aggiuntivo a fronte di prestazioni già comprese nell’ambito di quelle di stima del bene. L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, relativo al governo delle spese del giudizio di opposizione proposto dal perito”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Genova, in differente composizione. PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 27713/2020 Numero sezionale 4593/2022 la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito Numero di raccolta generale 15225/2022Data pubblicazione 12/05/2022 il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Genova, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 29 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B