Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2025

Cassazione n. 12814/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Centuripe dal 3 dicembre 2011 al 22 settembre 2016); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di tre motivi; - che con memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 24 febbraio 2025 sono stati articolati tre motivi nuovi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo nuovo, che contestano, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. dall'essere stato commesso «su cose destinate a pubblico servizio ed utilità», è generico e non consentito in questa sede, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con plausibile motivazione dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 — 4 della sentenza impugnata); motivazione che non risulta scardinata dalle parcellizzate argomentazioni in fatto del ricorrente; - che il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo nuovo, che eccepiscono, sotto l'egida del vizio di violazione di legge, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e delle aggravanti contestate, è non consentito in questa sede, richiedendosi al giudice di legittimità accertamenti di merito (circa l'effettiva consumazione di energia elettrica da parte dell'officina dell'imputato e circa l'effettiva alimentazione di questa mediante l'impianto di by-pass accertato dai verificatori) che sono stati compiuti nei precedenti gradi di giudizio e i cui risultati, quali riportati dalla congrua motivazione ostesa a sostegno della sentenza impugnata, non possono essere quivi rivisitati; il motivo è, comunque, manifestamente infondato, posto che il furto di energia elettrica sussiste anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui; - che il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo nuovo, con i quali si eccepisce il difetto di querela, richiesta per la procedibilità del furto, è manifestamente infondato, posto che il reato, per come risultante dell'imputazione, è procedibile d'ufficio in virtù della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per essere stato commesso il furto «su cose destinate a pubblico servizio ed utilità»; circostanza correttamente contestata alla stregua di quanto imposto dal diritto vivente (Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Centuripe dal 3 dicembre 2011 al 22 settembre 2016); - che l'atto di impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di tre motivi; - che con memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 24 febbraio 2025 sono stati articolati tre motivi nuovi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo nuovo, che contestano, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. dall'essere stato commesso «su cose destinate a pubblico servizio ed utilità», è generico e non consentito in questa sede, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con plausibile motivazione dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 — 4 della sentenza impugnata); motivazione che non risulta scardinata dalle parcellizzate argomentazioni in fatto del ricorrente; - che il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo nuovo, che eccepiscono, sotto l'egida del vizio di violazione di legge, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e delle aggravanti contestate, è non consentito in questa sede, richiedendosi al giudice di legittimità accertamenti di merito (circa l'effettiva consumazione di energia elettrica da parte dell'officina dell'imputato e circa l'effettiva alimentazione di questa mediante l'impianto di by-pass accertato dai verificatori) che sono stati compiuti nei precedenti gradi di giudizio e i cui risultati, quali riportati dalla congrua motivazione ostesa a sostegno della sentenza impugnata, non possono essere quivi rivisitati; il motivo è, comunque, manifestamente infondato, posto che il furto di energia elettrica sussiste anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui; - che il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo nuovo, con i quali si eccepisce il difetto di querela, richiesta per la procedibilità del furto, è manifestamente infondato, posto che il reato, per come risultante dell'imputazione, è procedibile d'ufficio in virtù della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per essere stato commesso il furto «su cose destinate a pubblico servizio ed utilità»; circostanza correttamente contestata alla stregua di quanto imposto dal diritto vivente (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ma
Sentenza Cassazione n. 12814/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris