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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 23621/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato--aw.iceratteTartn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39788_22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, depositato in data 31 ottobre 2022, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, dichiarato di non doversi procedere per i reati dei capi a) b) e c) condannato per il restante capo d) il reato di cui all'art. 633 e 639 bis cod. pen. alla pena di mesi sei reclusione.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) e 591 cod. proc. pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 17 febbraio 2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., in giorni novanta.

Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 17 maggio 2022, e il termine per proporre impugnazione, di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., spirava in data 2 luglio 2022.

Il ricorso per cassazione, spedito in data 31 ottobre 2022, è dunque tardivo.

Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod. proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato--aw.iceratteTartn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39788_22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, depositato in data 31 ottobre 2022, avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, dichiarato di non doversi procedere per i reati dei capi a) b) e c) condannato per il restante capo d) il reato di cui all'art. 633 e 639 bis cod. pen. alla pena di mesi sei reclusione. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) e 591 cod. proc. pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 17 febbraio 2022, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 cod. proc. pen., in giorni novanta. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 17 maggio 2022, e il termine per proporre impugnazione, di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., spirava in data 2 luglio 2022. Il ricorso per cassazione, spedito in data 31 ottobre 2022, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod. proc. pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris