CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 18067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore DEL[A CARDIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2022 il Tribunale del Riesame di Roma, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Latina con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per i seguenti reati: artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1); artt. 110 cod. pen., 12 commi 1 e 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497, 23 commi 1 e 3 legge 18 aprile 1975 n. 110 (Capo 2); artt. 110, 648 cod. pen. (capo 3). Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, avrebbe prelevato dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per trasportala altrove: una ingente quantità di sostanze stupefacenti, una notevole quantità di esplosivi e di armi (alcune delle quali con matricola abrasa), numerosi detonatori, giubbotti antiproiettile e silenziatori. Per questi fatti egli è stato arrestato in flagranza il 24 dicembre 2021. 2. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame. Il ricorso non contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed è articolato in due motivi. 2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata - con una motivazione che si assume carente o comunque viziata da manifesta illogicità - ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla nullità dell'ordinanza emessa dal G.i.p. per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari riguardanti [OSCURATO:PERSONA]. Espone che il provvedimento del G.i.p. conteneva solo un riferimento alla gravità del fatto, comune a tutti i concorrenti nel reato, ma non conteneva motivazione alcuna rispetto alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA], mentre una autonoma motivazione sarebbe stata necessaria trattandosi di giovane incensurato che non viaggiava a bordo dell'auto nella quale fu rinvenuto il materiale sottoposto a sequestro. Sostiene che il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione dell'ordinanza del G.i.p. perché, con riguardo alle esigenze cautelari, quell'ordinanza conteneva mere clausole di stile sicché si trattava di una motivazione apparente, come tale equiparabile ad una motivazione inesistente. Sottolinea che, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) ultima parte cod. proc. pen., il mero riferimento alla gravità del fatto non è sufficiente a far ritenere sussistenti le esigenze cautelari. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta carenza di motivazione con riferimento alla scelta della custodia cautelare in carcere e alla ritenuta inadeguatezza degli. arresti domiciliari con modalità di controllo a distanza ex art. 275 cod. proc. pen. Osserva che l'ordinanza impugnata ha attribuito rilievo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era entrato in contatto con [OSCURATO:PERSONA] (ristretto agli arresti domiciliari) e ne ha desunto una propensione a non tenere conto della «prescrizioni imposte dall'autorità», ma non ha considerato che l'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto agli arresti domiciliari non conteneva prescrizioni che vietassero di avere contatti con persone diverse dai conviventi. Rileva, infine, che l'ordinanza impugnata ha irragionevolmente ritenuto significativa a fini cautelari una denuncia per violazione dell'art. 697 cod. pen. archiviata per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 3. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 convertito con modificazioni dalla legge :L8 dicembre 2020, n. 176, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In data 3 aprile 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 2. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato in più occasioni che la necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prevista dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, non richiede, in presenza di posizioni analoghe, che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato ed è possibile ricorrere ad una valutazione cumulativa «purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti» (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658; Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Santoro, Rv. 272939). Il Tribunale per il riesame di Roma ha fatto puntuale applicazione di questi principi quando ha sottolineato: che il G.i.p. ha desunto le esigenze cautelari, per tutti gli indagati, «dalla estrema gravità dei reati e dalle concrete allarmanti modalità di consumazione degli stessi»; che tali elementi erano comuni a tutti i concorrenti, incluso [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, non vi era «necessità di procedere ad una valutazione della posizione di ciascun prevenuto» e, di conseguenza, l'ordinanza del G.i.p. non era priva di motivazione, né affettai da nullità ai sensi dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen.3. Nel motivare sulla gravità dei fatti e sulle concrete allarmanti modalità di realizzazione degli stessi l'ordinanza impugnata espone: - che [OSCURATO:PERSONA] prese parte ad un'operazione destinata a spostare sostanze stupefacenti in quantità ingente (kg. 63,32 di hashish e kg. 13,92 di marijuana), esplosivi (più di 12 chili di plastico, due bombe a mano), armi da guerra e comuni da sparo (un mitra, tre fucili, due pistole), del:onatori, giubbotti antiproiettile e silenziatori; materiale che era occultato nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (pregiudicato per gravi reati); - che il materiale fu prelevato dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per essere portato altrove, verosimilmente perché [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto gli arresti donniciliari e quindi la casa poteva essere soggetta a controllo da parte delle forze dell'ordine; - che l'intera operazione fu costantemente monitorata dalla polizia giudiziaria; - che, pur non trovandosi a bordo dei veicoli nei quali fu rivenuto il materiale in sequestro, [OSCURATO:PERSONA] si recò insieme agli altri indagati presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nella quale il materiale fu prelevato; - che egli si trovava in una delle auto che, «a mo' di staffetta, scortavano e facevano da "apri-pista" agli altri veicoli», ed era in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preso a nolo l'autovettura al cui interno fu rinvenuta la sostanza stupefacente; - che, pertanto, il suo contributo all'operazione non fu marginale e la circostanza che egli viaggiasse in un veicolo diverso da quelli che trasportavano la droga e le armi è irrilevante. Tale motivazione non può ritenersi carente, né illogica o contraddittoria, tanto più in presenza di un quadro indiziario non contestato dal ricorrente. 4. La motivazione del provvedimento impugnato non contrasta con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità neppure con riferimento all'applicazione dell'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Come noto, questa norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Precisa, inoltre, che tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima precisazione il legislatore ha stabilito che il pericolo di reiterazione non possa essere desunto dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non ha escluso che possa essere valutata a tal fine la gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni. Invero, le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolinnitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168 e, più di recente, Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522). A. Quando sostiene che vi è ...In% pericolo che [OSCURATO:PERSONA] commetta reati della stessa specie di quelli per cui si procede l'ordinanza impugnata fa buon governo di queste regole ermeneutiche perché desume dalle concrete modalità del fatto che tutte le persone coinvolte nel trasporto erano inserite in un contesto criminale ampio e articolato. Il Tribunale sottolinea, in particolare, che il coinvolgimento in una operazione così delicata è di per sé dimostrativo di un rapporto, caratterizzato da stabilità e fiducia, con persone di notevole spessore criminale. Sostiene che ciò rende evidente il pericolo di recidiva e che tali valutazioni si attagliano a [OSCURATO:PERSONA] come agli altri concorrenti nel reato. Egli, infatti, pur giovane e incensurato, prese parte ad una operazione di trasporto «pianificata e organizzata con tanto di staffette e scorta del materiale». La motivazione qui sintetizzata resiste alle censure del ricorrente e fa buon governo dei principi giurisprudenziali che presiedono all'applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. 5. L'ordinanza resiste ai motivi di censura anche nella parte in cui motiva la scelta di applicare a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere e valuta inadeguata la misura degli arresti domiciliari con modalità di controllo a distanza ex art. 275 cod. proc. pen. A questo proposito il Tribunale osserva: che gli arresti domiciliari non potrebbero rescindere i legami dell'indagato con gli ambienti criminali nei quali è maturata la condotta che gli è stata contestata; che la gravità dei fatti e le caratteristiche della condotta sono dimostrative di un contesto criminale di livello elevato; che [OSCURATO:PERSONA] non si è fatto remore ad entrare in contatto con [OSCURATO:PERSONA], persona pregiudicata e sottoposta agli arresti domiciliari. Deduce da ciò, e dal comportamento scarsamente collaborativo tenuto nell'interrogatorio di garanzia, la sostanziale inaffidabilità del ricorrente e l'inefficacia a fini cautelar' di misure non detentive. Il ricorrente sottolinea che [OSCURATO:PERSONA], pur ristretto agli arresti domiciliari, non aveva il divieto di incontrarsi con persone diverse dai c.onviventi sicché il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia entrato in contatto con lui non dimostra disinteresse per le prescrizioni della autorità, ma tale constatazione non rende incongrua la motivazione del provvedimento impugnato che fonda il giudizio di pericolosità, più che sulla violazione di un ipotizzato divieto, sulla constatazione che [OSCURATO:PERSONA] non ebbe remore ad avere contatti con un pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari, ad andare a casa sua e a partecipare al trasporto di sostanze stupefacenti di esplosivi e di armi da quella casa ad altro luogo più sicuro. In questo quadro, il riferimento a un procedimento aperto a carico del [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 699 cod. pen. appare inutile e sovrabbondante, tanto più che quel procedimento è stato definito con archiviazione per particolare tenuità del fatto. La presenza di un tale riferimento, tuttavia, non incide in nulla sulla efficacia della motivazione che, in modo logico e congruente - e dunque non censurabile in sede di legittimità - sostiene la particolare pericolosità dell'indagato (sui limiti del sindacato di legittimità riguardo al giudizio di pericolosità: Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851; Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755) 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.