CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 dicembre 2022
Cassazione n. 12128/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA su ricorso R.G.N. 13627/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Questura di Agrigento, in persona del Questore pro tempore, e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; intimati con memoria di costituzione avverso il decreto del Giudice di pace di Agrigento del 29/12/2022, pubblicata in data 10/01/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] giungeva a Lampedusa in data 05/12/2022, dopo essere fuggito dal [OSCURATO:PERSONA], e in data 14/12/2022 riceveva la notifica di un provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera e di esecuzione della misura, emesso dal Questore della Provincia di Agrigento. Avverso il detto provvedimento di respingimento il migrante proponeva ricorso al Giudice di Pace di Agrigento, il quale rigettava l’impugnazione proposta con l’ordinanza impugnata in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] di pace, a fronte dell’eccezione riferita alla violazione degli obblighi di informazione sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, riteneva sufficiente a dimostrare l’adempimento di tali obblighi quanto si leggeva nel decreto di respingimento impugnato, scritto anche in lingua francese, ove era scritto che il cittadino straniero, compiutamente informato sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale non aveva inteso avvalersene, poiché si trattava di dichiarazioni rese innanzi ad un pubblico ufficiale e, pertanto, era evidente la natura di atto pubblico fidefacente. Lo stesso Giudice di pace ha respinto anche le censure riguardanti il denunciato difetto di istruttoria, il ritenuto travisamento dei fatti e la prospettata carenza di motivazione. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, affidandosi a un solo complesso motivo di impugnazione. Il Ministero dell’Interno e il Questore di Agrigento, non essendosi difesi con controricorso nei termini di legge, hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Art. 360, co. 1 nn. 3 e 5, c.p.c., Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,6, 20 e 26 del d.lgs 28 gennaio 2008, n.25, dell’art. 10-ter del d.lgs 286/1998. Violazione dell’art. 10 Cost. Violazione del diritto a essere informato tempestivamente sul diritto di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Illogicità e travisamento dei fatti. Carenza di motivazione. Violazione dell’Art. 8 della CEDU-Artt. 113, 115 e 116 cpc –Artt. 10, comma 3, 13 e 32 della Costituzione. Illegittimità del provvedimento di respingimento per difetto di assistenza ed informazione tempestiva e diniego di accesso immediato alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale». Il ricorrente ha dedotto di non avere avuto la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale al momento dello sbarco a Lampedusa, il 05/12/2022, a causa della mancanza di un’adeguata e tempestiva informativa sulla procedura, in aperta violazione della soprarichiamata normativa, tant’è che solo successivamente alla notifica del decreto di respingimento riusciva, a mezzo del legale, a manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale. Lo stesso ricorrente ha, così, censurato la decisione del Giudice di pace, che ha ritenuto provato l’adempimento dell’obbligo informativo sulla base della motivazione dello stesso provvedimento impugnato, senza che tale soluzione trovasse conforto in alcuna disposizione di legge, né fosse ossequiosa del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, aggiungendo che agli atti non era stato neppure acquisito il “foglio notizie”, come evidenziato dalla parte al giudice di merito, che, però, non aveva tenuto conto degli argomenti sul punto illustrati. Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, il ricorrente ha poi evidenziato che l’assenza di informazioni chiare e comprensibili al richiedente sui suoi diritti, come l’assenza di mediazione linguistica e culturale, le difficoltà pratiche di accesso agli uffici competenti, la carenza di formazione del personale addetto vanno annoverati tra gli elementi atti a inficiare la concreta accessibilità della procedura di asilo e, dunque, l’effettività del rimedio di cui all’art. 13 CEDU. 2.Il motivo è fondato nei termini di seguito evidenziati. 2.1. Com’è noto, questa Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 10 terd.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo. Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32070 del 20/11/2023; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 28149 del 06/10/2023). Questa medesima Corte ha, poi, chiarito che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui al menzionato art 10 ter d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto sia stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell’interessato, nulla emerga, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dall’Amministrazione, e, segnatamente, se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale, e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32070 del 20/11/2023). 2.2. Nel caso di specie, il Giudice di pace non ha statuito in conformità ai principi appena riportati, non avendo preso in alcuna considerazione le allegazioni del ricorrente in ordine all’assenza di un effettivo adempimento dell’obbligo informativo, da valutarsi nei termini appena indicati, sicché il motivo va accolto. 3. L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio per nuovo esame del ricorso, alla luce dei principi richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese