CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal [OSCURATO:PERSONA] di CHIETI con ordinanza del 7/12/2020 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede, con istanza personalmente sottoscritta, la rimessione del procedimento in epigrafe, con il quale il Giudice di pace di Chieti ha affermato la responsabilità penale del medesimo per i reati di lesioni e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'istanza è inammissibile. 2.1. Oltre che carente del requisito della necessaria notificazione alle parti processuali ai sensi dell'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269448), l'istanza di rimessione non è sorretta dal necessario interesse, riferendosi la medesima a procedimento già definito. Deve essere rilevata, pertanto, la sopravvenuta carenza d'interesse all'istanza, con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa. P.Q.M. Dichiara la richiesta inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente