CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 16/12/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 28/3/2019 con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per tre delitti di ricettazione; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'assenza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa ( testimonianza della madre dell'imputato) e l'illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale del ricorrente, siccome fondato su elementi di prova incongruenti rispetto all'accusa, sono indeducibili poiché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito ( si vedano, in particolare, pagg. 6, 11, 13 della sentenza impugnata in cui la Corte motiva sulla richiesta difensiva di audizione della madre dell'imputato ritenendola superflua, spiegando che l'istruttoria svolta, ha fugato ogni dubbio posto con l'atto di impugnazione) e volti ad ottenere una inammissibile diversa ricostruzione del fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridiciha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano in particolare pagg. 6 e segg. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] P