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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 20579/2023

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ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10422/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma alla via Albenga n. 45; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 259/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna al pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui all’art. 34 l. n. 392 del 1978.

Espose in particolare di avere in data 18 ottobre 2005 stipulato con [OSCURATO:PERSONA] contratto di affitto dell’azienda denominata “[OSCURATO:PERSONA]” sita in Trento alla via Giusti n. 45, comprendente la disponibilità dell’immobile in cui veniva svolta l’attività aziendale e specificatamente i beni, elementi ed attrezzature corredanti l’azienda, per la durata di un anno rinnovabile automaticamente di anno in anno salvo disdetta, e con previsione che «nulla sarà dovuto alla scadenza del contratto per preteso avviamento commerciale» (art. 11).

Aggiunse che in data 31 ottobre 2005 il Trentini aveva concesso all’attrice in locazione per uso diverso da quello abitativo l’immobile in Trento alla via Giusti n. 45, composto da locale adibito a bar, bagno e magazzino, per la durata di sei anni con rinnovo tacito.

Aggiunse infine di avere ricevuto la disdetta di entrambi i contratti a far data dal 1° novembre 2017 sulla base di distinte lettere raccomandate per ciascun contratto di data 27 ottobre 2016.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza di data 14 novembre 2019 la Corte d’appello di Trento accolse l’appello, condannando le appellate, per la quota di metà ciascuna, al pagamento della somma complessiva di Euro 62.270,80, oltre interessi legali.

Osservò la corte territoriale che i due contratti erano da considerare distinti alla luce dei seguenti elementi: la differente data di stipulazione; la previsione di importi mensili distinti (irrilevante essendo la modalità unitaria di pagamento nel corso del rapporto, trattandosi di più comoda modalità di corresponsione); la durata assai differenziata (un anno per l’affitto, sei anni per la locazione); soprattutto l’inserimento solo nell’affitto d’azienda della rinuncia all’indennità per l’avviamento (il mancato inserimento di analoga clausola nella locazione era indicativo dell’intendimento delle parti di non voler contemplare tale rinuncia).

Precisò al riguardo che, anche accedendo alla tesi della “inscindibile connessione” fra i due contratti, sostenuta dalle parti appellate, restava il fatto che si trattasse di atti formalmente distinti e che in uno dei due la clausola di rinuncia non era inserita.

Aggiunse che era ininfluente che potesse già esistere un avviamento (circostanza non dimostrata) poiché la protrazione della gestione per un lungo periodo (dodici anni consecutivi) attestava che l’affittuario aveva profuso energie per mantenere quanto in precedenza conseguito dal Trentini e che il diritto all’indennità per l’avviamento spettava a prescindere dalla necessità di una prova al riguardo e ciò anche qualora, come nella specie, il conduttore avesse proseguito nelle adiacenze identica attività dopo la cessazione del contratto (Cass. n. 7992 del2009, n. 11770 del 2017).

Osservò infine che spettava anche l’indennità di cui al secondo comma dell’art. 34, essendo pacifico in causa che le locatrici avessero adibito i locali, prima locati alla [OSCURATO:PERSONA], ad attività di bar pochissimo tempo dopo la cessazione del contratto e, dopo breve interruzione, altresì nei mesi successivi.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte.

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che con la comparsa di costituzione in appello era stata eccepita la formazione del giudicato per la mancata impugnazione dell’ulteriore ratio decidendi della sentenza del Tribunale rappresentata dall’affermazione che ulteriore circostanza indiziaria rilevante, ai fini del mancato riconoscimento dell’indennità, era che «attività di bar uguale a quella precedentemente esercitata è stata aperta nelle adiacenze dei locali oggetto dei contratti di locazione ed affitto di azienda» per cui non sussisteva alcuna perdita di avviamento di clientela rilevante.

Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla detta eccezione di giudicato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 34 l. n. 392 del 1978, 2651, 2652, 1615, 1618 e 1620 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’azienda era stata prima dell’affitto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e poi affittata alla [OSCURATO:PERSONA], la quale perciò non ha creato alcun avviamento, la cui perdita dovesse essere indennizzata (l’avviamento preesisteva), ma ha alla fine del rapporto riconsegnato alle proprietarie l’azienda, la quale è così rimasta nell’immobile di via Giusti n. 45, e che pertanto l’intimata, conseguendo l’indennità, realizza un arricchimento senza causa, non avendo né creato né lasciato alcun avviamento.

Aggiunge che, come affermato dalla giurisprudenza, nell’affitto di azienda non è configurabile alcun avviamento che imponga un indennizzo in favore dell’affittuario e che la clausola di esclusione dell’indennità nel contratto di affitto di azienda non è tanto una rinuncia quanto piuttosto una presa d’atto della non spettanza dell’indennità.

Osserva ancora che fra le norme sulla locazione e quelle sull’affitto corre una rapporto da norma generale a speciale, per cui è la disciplina sull’affitto, la quale non prevede l’indennizzabilità dell’eventuale avviamento (artt. 2561, ultimo comma, e 2562 cod. civ.), a prevalere.

Aggiunge infine che la ragione della stipulazione dei due contratti risiede nella concessione alla conduttrice dalla facoltà di svincolarsi nel corso del rapporto dall’affitto di azienda, disdettandolo, per costituire nell’immobile una nuova azienda e che solo in tale ipotesi sarebbe spettata l’indennità di avviamento.

Il primo motivo è fondato.

Va premesso che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere nongià quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. n. 24953 del 2020).

La censura non è stata formulata esclusivamente nei termini di denuncia di omessa pronuncia.

Con il motivo di ricorso le ricorrenti hanno denunciato che si è formato il giudicato per la mancata impugnazione dell’ulteriore ratio decidendi della sentenza del Tribunale rappresentata dall’affermazione che ulteriore circostanza indiziaria rilevante, ai fini del mancato riconoscimento dell’indennità, era che «attività di bar ugualea quella precedentemente esercitata è stata aperta nelle adiacenze dei locali oggetto dei contratti di locazione ed affitto di azienda», per cui non sussisteva alcuna perdita di avviamento di clientela rilevante.

In tal modo, deve ritenersi, che sia stata denunciata la violazione di legge sotto il profilo dell’inammissibilità dell’appello per mancanza di impugnazione di tutte le rationes decidendi della sentenza del Tribunale, ed in tali termini il motivo deve quindi essere scrutinato.

Sulla base dell’accesso agli atti del processo di merito, consentito dall’assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., risulta effettivamente che, non solo la decisione di primo grado è assistita dall’ulteriore ratio decidendi indica ta nel motivo di ricorso, ma anche che tale ratio non è stata impugnata con il proposto atto di appello, i cui primi due motivi vertono sulla questione della (inesistenza della) rinuncia all’indennità di avviamento, il terzo motivo verte sulla inesistenza di un patto aggiuntivo che avesse ad oggetto la detta indennità ed il quarto motivo verte sul presupposto applicativo dell’art. 34 l. n. 392 del 1978, senza alcuna menzione della ratio decidendi sopra indicata.

La mancata impugnazione della ratio in discorso risulta eccepita nella comparsa di costituzione della parte appellata.

L’atto di appello è pertanto inammissibile per la mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la pronuncia di inammissibilità dell’appello, in ragione di quanto osservato a proposito dello scrutinio del primo motivo.

La questione alla base del secondo motivo, costituente il nucleo fondamentale dell’intera controversia, presenta un carattere d novità.

Essendosi trattato della questione alla base delle diverse fasi del giudizio, costituisce, per la sua novità, ragione di compensazione delle spese sia del giudizio di legittimità che dei gradi di merito.

P. Q. M. Accoglie il primo motivo, con l’assorbimento del secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’atto di appello.

Dispone la compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10422/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma alla via Albenga n. 45; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 259/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna al pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui all’art. 34 l. n. 392 del 1978. Espose in particolare di avere in data 18 ottobre 2005 stipulato con [OSCURATO:PERSONA] contratto di affitto dell’azienda denominata “[OSCURATO:PERSONA]” sita in Trento alla via Giusti n. 45, comprendente la disponibilità dell’immobile in cui veniva svolta l’attività aziendale e specificatamente i beni, elementi ed attrezzature corredanti l’azienda, per la durata di un anno rinnovabile automaticamente di anno in anno salvo disdetta, e con previsione che «nulla sarà dovuto alla scadenza del contratto per preteso avviamento commerciale» (art. 11). Aggiunse che in data 31 ottobre 2005 il Trentini aveva concesso all’attrice in locazione per uso diverso da quello abitativo l’immobile in Trento alla via Giusti n. 45, composto da locale adibito a bar, bagno e magazzino, per la durata di sei anni con rinnovo tacito. Aggiunse infine di avere ricevuto la disdetta di entrambi i contratti a far data dal 1° novembre 2017 sulla base di distinte lettere raccomandate per ciascun contratto di data 27 ottobre 2016. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 14 novembre 2019 la Corte d’appello di Trento accolse l’appello, condannando le appellate, per la quota di metà ciascuna, al pagamento della somma complessiva di Euro 62.270,80, oltre interessi legali. Osservò la corte territoriale che i due contratti erano da considerare distinti alla luce dei seguenti elementi: la differente data di stipulazione; la previsione di importi mensili distinti (irrilevante essendo la modalità unitaria di pagamento nel corso del rapporto, trattandosi di più comoda modalità di corresponsione); la durata assai differenziata (un anno per l’affitto, sei anni per la locazione); soprattutto l’inserimento solo nell’affitto d’azienda della rinuncia all’indennità per l’avviamento (il mancato inserimento di analoga clausola nella locazione era indicativo dell’intendimento delle parti di non voler contemplare tale rinuncia). Precisò al riguardo che, anche accedendo alla tesi della “inscindibile connessione” fra i due contratti, sostenuta dalle parti appellate, restava il fatto che si trattasse di atti formalmente distinti e che in uno dei due la clausola di rinuncia non era inserita. Aggiunse che era ininfluente che potesse già esistere un avviamento (circostanza non dimostrata) poiché la protrazione della gestione per un lungo periodo (dodici anni consecutivi) attestava che l’affittuario aveva profuso energie per mantenere quanto in precedenza conseguito dal Trentini e che il diritto all’indennità per l’avviamento spettava a prescindere dalla necessità di una prova al riguardo e ciò anche qualora, come nella specie, il conduttore avesse proseguito nelle adiacenze identica attività dopo la cessazione del contratto (Cass. n. 7992 del2009, n. 11770 del 2017). Osservò infine che spettava anche l’indennità di cui al secondo comma dell’art. 34, essendo pacifico in causa che le locatrici avessero adibito i locali, prima locati alla [OSCURATO:PERSONA], ad attività di bar pochissimo tempo dopo la cessazione del contratto e, dopo breve interruzione, altresì nei mesi successivi. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che con la comparsa di costituzione in appello era stata eccepita la formazione del giudicato per la mancata impugnazione dell’ulteriore ratio decidendi della sentenza del Tribunale rappresentata dall’affermazione che ulteriore circostanza indiziaria rilevante, ai fini del mancato riconoscimento dell’indennità, era che «attività di bar uguale a quella precedentemente esercitata è stata aperta nelle adiacenze dei locali oggetto dei contratti di locazione ed affitto di azienda» per cui non sussisteva alcuna perdita di avviamento di clientela rilevante. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla detta eccezione di giudicato. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 34 l. n. 392 del 1978, 2651, 2652, 1615, 1618 e 1620 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’azienda era stata prima dell’affitto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e poi affittata alla [OSCURATO:PERSONA], la quale perciò non ha creato alcun avviamento, la cui perdita dovesse essere indennizzata (l’avviamento preesisteva), ma ha alla fine del rapporto riconsegnato alle proprietarie l’azienda, la quale è così rimasta nell’immobile di via Giusti n. 45, e che pertanto l’intimata, conseguendo l’indennità, realizza un arricchimento senza causa, non avendo né creato né lasciato alcun avviamento. Aggiunge che, come affermato dalla giurisprudenza, nell’affitto di azienda non è configurabile alcun avviamento che imponga un indennizzo in favore dell’affittuario e che la clausola di esclusione dell’indennità nel contratto di affitto di azienda non è tanto una rinuncia quanto piuttosto una presa d’atto della non spettanza dell’indennità. Osserva ancora che fra le norme sulla locazione e quelle sull’affitto corre una rapporto da norma generale a speciale, per cui è la disciplina sull’affitto, la quale non prevede l’indennizzabilità dell’eventuale avviamento (artt. 2561, ultimo comma, e 2562 cod. civ.), a prevalere. Aggiunge infine che la ragione della stipulazione dei due contratti risiede nella concessione alla conduttrice dalla facoltà di svincolarsi nel corso del rapporto dall’affitto di azienda, disdettandolo, per costituire nell’immobile una nuova azienda e che solo in tale ipotesi sarebbe spettata l’indennità di avviamento. Il primo motivo è fondato. Va premesso che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere nongià quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. n. 24953 del 2020). La censura non è stata formulata esclusivamente nei termini di denuncia di omessa pronuncia. Con il motivo di ricorso le ricorrenti hanno denunciato che si è formato il giudicato per la mancata impugnazione dell’ulteriore ratio decidendi della sentenza del Tribunale rappresentata dall’affermazione che ulteriore circostanza indiziaria rilevante, ai fini del mancato riconoscimento dell’indennità, era che «attività di bar ugualea quella precedentemente esercitata è stata aperta nelle adiacenze dei locali oggetto dei contratti di locazione ed affitto di azienda», per cui non sussisteva alcuna perdita di avviamento di clientela rilevante. In tal modo, deve ritenersi, che sia stata denunciata la violazione di legge sotto il profilo dell’inammissibilità dell’appello per mancanza di impugnazione di tutte le rationes decidendi della sentenza del Tribunale, ed in tali termini il motivo deve quindi essere scrutinato. Sulla base dell’accesso agli atti del processo di merito, consentito dall’assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., risulta effettivamente che, non solo la decisione di primo grado è assistita dall’ulteriore ratio decidendi indica ta nel motivo di ricorso, ma anche che tale ratio non è stata impugnata con il proposto atto di appello, i cui primi due motivi vertono sulla questione della (inesistenza della) rinuncia all’indennità di avviamento, il terzo motivo verte sulla inesistenza di un patto aggiuntivo che avesse ad oggetto la detta indennità ed il quarto motivo verte sul presupposto applicativo dell’art. 34 l. n. 392 del 1978, senza alcuna menzione della ratio decidendi sopra indicata. La mancata impugnazione della ratio in discorso risulta eccepita nella comparsa di costituzione della parte appellata. L’atto di appello è pertanto inammissibile per la mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la pronuncia di inammissibilità dell’appello, in ragione di quanto osservato a proposito dello scrutinio del primo motivo. La questione alla base del secondo motivo, costituente il nucleo fondamentale dell’intera controversia, presenta un carattere d novità. Essendosi trattato della questione alla base delle diverse fasi del giudizio, costituisce, per la sua novità, ragione di compensazione delle spese sia del giudizio di legittimità che dei gradi di merito. P. Q. M. Accoglie il primo motivo, con l’assorbimento del secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’atto di appello. Dispone la compensa
Sentenza Cassazione n. 20579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris