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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 30365/2024

Testo disponibile della fonte

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o iscritto al n. 30360/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma, Piazza di Pietran. 26 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difendegiusta procura allegata al ricorso, unitamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta memoria di costituzione di nuovo difensore del 25 settembre 2024; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto: associazione in partecipazione AC –14/11/2024 r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Venezia n. 660 /20 20 , pubblicata il 20 febbraio2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motiv i , avverso la sentenza con cui l a Corte di appello di Venezia , in pa rziale accoglimento della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il suo obbligo di restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 36.151,95, oltre accessori, in conseguenza della cessazione dell’ attività oggetto del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le parti in data 1° marzo 2000.

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato .

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che nessuna censura la sentenza di primo grado aveva ricevuto sul punto inerente alla qualificazione del rapporto esistito tra le parti come associazione in partecipazione (Abbascia associato e Fagherazzi associante, in relazione alla gestione d a parte di quest’ultimo di una sala giochi), sì che sul punto nessun ulteriore accertamento era consentito ; b) che il Fagherazzi non aveva provato alcuna perdita subita nella gestione della sua attività economica in qualità di associante (all’uopo non dimostrative dovendo ritenersi le prove addotte a sostegno di pretesi danni all’immobile); c) che non sussisteva alcuna “non contestazione” dell’Abbascia sull’esistenza tra le parti di una società e non di un’associazione in partecipazione, siccome le allegazioni del Fagherazzi inerenti alla pretesa erogazione di utili all’Abbascia e alla chiusura in passivo dell’attività erano tanto generiche da non consentire a quest’ultimo di dover prendere su di r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esse specifica posizione ; d) che vi era idonea prova in atti dell’avvenuta corresponsione all’associante della somma di euro 36.151,95, di cui andava pertanto dispostala restituzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

« 1^ motivo .

A rt. 360 1° comma n. 4 c.p.c. : nullità della sentenza per violazione del principio tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. » , deducendo che la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente che l’Abbascia abbia proposto in giudizio una domanda fondata sul contratto di associazione in partecipazione, che legittimava all’ applicazione anche della relativa disciplina prevista dal c odice civile, laddove una simile prospettazione era stata introdotta solo tardivamente dall’Abbascia con le note conclusive in primo grado, come il Tribunale aveva correttamenterilevato. b.

«2^ motivo.

Art. 360 1°comma n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 c.p.c.)», deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver deciso “a sorpresa” sull’applicabilità alla fattispecie della disciplina del c odice civile, laddove l’Abbascia aveva dedotto in lite la sola applicabilità delle previsioni del contrattostipulato tra le parti.

I primi due motivi , che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.

Non sussiste nella specie alcuna extra petizione da parte del giudice di appello , né tampoco è stata resa una pronuncia per conseguenza “a sorpresa” rispetto alle difese che le parti hanno inteso introdurre nel processo in relazioneal suo oggetto .

Nel presente processo si r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è sempre discusso di associazione in partecipazione.

Tanto è dimostrato dal fatto che l’odierno ricorrente , nei motivi del ricorso, non contestaaffatto l’affermazione, contenuta a pagina 8 della sentenza impugnata , secondo cui nessuna censura in appellosia stata mossa dalle parti alla qualificazione del rapporto tra di esse esistito nella disciplina dell ’associazione in partecipazione.

Oggetto di discussione, quindi, non è un preteso mutamento della domanda opera dell’Abbascia (nei suoi tratti distintividi petitum e/o causa petendi ), bensì esclusivamente se, nel caso di specie, debbano applicarsi in toto le previsioni del codice civile che disciplinano l’associazione in partecipazione , ovvero siano state dedotte e provate circostanze idonee a dimostrare la pattuizione a opera delle parti di previsioni derogatorie alla disciplina generale, nei limiti in cui le stesse appartengano alla disponibilità delle parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale rispetto al modello legale di riferimento (sui limiti di tale derogabilità pattizia, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011).

Ciò che esclude in radice qualsiasivizio di extra o ultra petizione . c.

« 3^ motivo .

A rt. 360 1° comma n. 3 c.p.c. : violazione e falsa applicazione de lle norme che disciplinano l’associazione in partecipazione (art. 2549 c.c. e segg.) e l’onere della prova (art.2697 c.c.)», deducendo che l a sentenza impugnata avrebbe , in ogni caso, erroneamente applicato la disciplina codicistica dell’associazione in partecipazione , avendo gravato l’ associante convenuto e non già l’associato attore dell’onere di provare il risultato dell’attività imprenditoriale, senza nemmeno aver domandato un eventuale rendiconto.r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è infondato.

L a sentenza impugnata , a pagina 10 , da lla sussunzione del contratto concluso tra le parti nella disciplina dell’associazione in partecipazioneha correttamente dedotto che , nella normalità dei casi, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili ; principio generale da cui la Corte territoriale ha fatto derivare altre due corrette conseguenze: a) che sia l’associato ad avere l’onere di provare l’eventuale deroga pattizia a tale regola generale, attraverso la dimostrazionedi una pattuizione tra le parti avente a oggetto un suo esonero inerente alla partecipaz io ne dalle perdite; b) che, tuttavia, sia l’associante a dover provare l’ ammontare di eventuali perdite che possano essere opposte alla domanda di restituzione dell’ apporto formulata dall’associato, entro il li mite massimo del valore dell’apporto(art. 2553 cod. civ.).

Il criterio di riparto risulta nella specie , quindi, correttamente applicato, atteso che ciò che la sentenza impugnata ha escluso è che l’odierno ricorrente, associante, abbia provato perdite di attività opponibili alla richiesta di restituzione dell’apporto a opera dell’associato al momento in cui il contratto era, pacificamente, estinto per il venir meno dell’attività economica intrapresa dall’associante. d.

« 4 ^motivo .

Art. 360 1°comma n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) della norma 116 c.p.c. » , deducendo che la sentenza impugnata avrebbe, in ogni caso , erroneamente affermato che le allegazioni del ricorrente inerenti a perdite nella gestione dell’affare fossero generiche, di talché era preciso onere dell’Abbascia prendere su di esse specifica posizione , ciò che r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] risultava essere avvenuta solo tardivamente nelle note conclusive di primo grado.

Il motivo è infondato.

La ratio decidendi sul pu n to resa d a lla sentenzaimpugnata è che, in astratto, il convenuto abbia l’onere di prendere specifica posizione solo sulle allegazioni attoree che siano specularmente specifiche, laddove tale onere non sussista in presenza di allegazioni generiche, sì da non potersi ritenere non contestati fatti e circostanze che non soddisfino il precitato requisito di specificità.

Il principio è corretto in as t ratto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017) e, in concreto, qualora la censura in esame volesse interpretarsi ( a dispetto della rubrica), come ded u cente un error in procedendo inerente alla valutazione della genericità delle contestazioni in concreto effettuatesul punto dal Fagherazzi nella comparsa di costituzione in primo grado, non è certo confutatadalla trascrizione di siffatte contestazioni riportata a pagina 18 del ricorso.

Le stesse appaiono, infatti, del tutto inconferenti, in quanto testualmente riferite a una pretesa società esistita tra le parti, laddove, come detto a commento dei primi motivi di ricorso, nella specie il rapporto esistito è stato qualificato come associazione in partecipazione e tale qualificazione non è stata oggetto di contestazione in fase di appello. e.

« 5 ^motivo .

Art. 360 1°comma n. 3 c.p.c.: Art. 360 1°comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme in tema di valutazione delle prove, tra cui gli arti. 2726 e 2729 c.c.», deducendo che la sentenza impugnata avrebbe , in ogni caso, contraddittoriamente ed erroneamente valutat o le prove in atti, allorquando ha ritenuto provato il versamento della somma r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] oggetto di lite a opera dell’Abbascia, giacché alcuna presunzione sarebbe stata ricavabile dalle prove offerte in atti.

Il motivo è inammissibile perché, in assenza di alcun riferimento alla violazione o alla falsa applicazione dei canoni normativi di interpretazione, risulta totalmente versato in fatto, contrapponendo al giudizio valutativo delle prove effettuato dal giudice del merito una propria diversa valutazione della corretta interpretazione che, in tali termini, non può essere sottoposta al vaglio di questa Corte di sola legittimità.

2. Il ricorso va, quindi, com p le s sivamente rigettato.

3. La mancata attività difensiva dell’intimato esonera la Corte dal dover provvedere a regolare le spesedi lite del grado.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o iscritto al n. 30360/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma, Piazza di Pietran. 26 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresenta e difendegiusta procura allegata al ricorso, unitamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta memoria di costituzione di nuovo difensore del 25 settembre 2024; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto: associazione in partecipazione AC –14/11/2024 r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Venezia n. 660 /20 20 , pubblicata il 20 febbraio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motiv i , avverso la sentenza con cui l a Corte di appello di Venezia , in pa rziale accoglimento della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il suo obbligo di restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 36.151,95, oltre accessori, in conseguenza della cessazione dell’ attività oggetto del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto tra le parti in data 1° marzo 2000. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato . 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che nessuna censura la sentenza di primo grado aveva ricevuto sul punto inerente alla qualificazione del rapporto esistito tra le parti come associazione in partecipazione (Abbascia associato e Fagherazzi associante, in relazione alla gestione d a parte di quest’ultimo di una sala giochi), sì che sul punto nessun ulteriore accertamento era consentito ; b) che il Fagherazzi non aveva provato alcuna perdita subita nella gestione della sua attività economica in qualità di associante (all’uopo non dimostrative dovendo ritenersi le prove addotte a sostegno di pretesi danni all’immobile); c) che non sussisteva alcuna “non contestazione” dell’Abbascia sull’esistenza tra le parti di una società e non di un’associazione in partecipazione, siccome le allegazioni del Fagherazzi inerenti alla pretesa erogazione di utili all’Abbascia e alla chiusura in passivo dell’attività erano tanto generiche da non consentire a quest’ultimo di dover prendere su di r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esse specifica posizione ; d) che vi era idonea prova in atti dell’avvenuta corresponsione all’associante della somma di euro 36.151,95, di cui andava pertanto dispostala restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. « 1^ motivo . A rt. 360 1° comma n. 4 c.p.c. : nullità della sentenza per violazione del principio tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. » , deducendo che la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente che l’Abbascia abbia proposto in giudizio una domanda fondata sul contratto di associazione in partecipazione, che legittimava all’ applicazione anche della relativa disciplina prevista dal c odice civile, laddove una simile prospettazione era stata introdotta solo tardivamente dall’Abbascia con le note conclusive in primo grado, come il Tribunale aveva correttamenterilevato. b. «2^ motivo. Art. 360 1°comma n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 c.p.c.)», deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver deciso “a sorpresa” sull’applicabilità alla fattispecie della disciplina del c odice civile, laddove l’Abbascia aveva dedotto in lite la sola applicabilità delle previsioni del contrattostipulato tra le parti. I primi due motivi , che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati. Non sussiste nella specie alcuna extra petizione da parte del giudice di appello , né tampoco è stata resa una pronuncia per conseguenza “a sorpresa” rispetto alle difese che le parti hanno inteso introdurre nel processo in relazioneal suo oggetto . Nel presente processo si r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] è sempre discusso di associazione in partecipazione. Tanto è dimostrato dal fatto che l’odierno ricorrente , nei motivi del ricorso, non contestaaffatto l’affermazione, contenuta a pagina 8 della sentenza impugnata , secondo cui nessuna censura in appellosia stata mossa dalle parti alla qualificazione del rapporto tra di esse esistito nella disciplina dell ’associazione in partecipazione. Oggetto di discussione, quindi, non è un preteso mutamento della domanda opera dell’Abbascia (nei suoi tratti distintividi petitum e/o causa petendi ), bensì esclusivamente se, nel caso di specie, debbano applicarsi in toto le previsioni del codice civile che disciplinano l’associazione in partecipazione , ovvero siano state dedotte e provate circostanze idonee a dimostrare la pattuizione a opera delle parti di previsioni derogatorie alla disciplina generale, nei limiti in cui le stesse appartengano alla disponibilità delle parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale rispetto al modello legale di riferimento (sui limiti di tale derogabilità pattizia, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011). Ciò che esclude in radice qualsiasivizio di extra o ultra petizione . c. « 3^ motivo . A rt. 360 1° comma n. 3 c.p.c. : violazione e falsa applicazione de lle norme che disciplinano l’associazione in partecipazione (art. 2549 c.c. e segg.) e l’onere della prova (art.2697 c.c.)», deducendo che l a sentenza impugnata avrebbe , in ogni caso, erroneamente applicato la disciplina codicistica dell’associazione in partecipazione , avendo gravato l’ associante convenuto e non già l’associato attore dell’onere di provare il risultato dell’attività imprenditoriale, senza nemmeno aver domandato un eventuale rendiconto.r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è infondato. L a sentenza impugnata , a pagina 10 , da lla sussunzione del contratto concluso tra le parti nella disciplina dell’associazione in partecipazioneha correttamente dedotto che , nella normalità dei casi, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili ; principio generale da cui la Corte territoriale ha fatto derivare altre due corrette conseguenze: a) che sia l’associato ad avere l’onere di provare l’eventuale deroga pattizia a tale regola generale, attraverso la dimostrazionedi una pattuizione tra le parti avente a oggetto un suo esonero inerente alla partecipaz io ne dalle perdite; b) che, tuttavia, sia l’associante a dover provare l’ ammontare di eventuali perdite che possano essere opposte alla domanda di restituzione dell’ apporto formulata dall’associato, entro il li mite massimo del valore dell’apporto(art. 2553 cod. civ.). Il criterio di riparto risulta nella specie , quindi, correttamente applicato, atteso che ciò che la sentenza impugnata ha escluso è che l’odierno ricorrente, associante, abbia provato perdite di attività opponibili alla richiesta di restituzione dell’apporto a opera dell’associato al momento in cui il contratto era, pacificamente, estinto per il venir meno dell’attività economica intrapresa dall’associante. d. « 4 ^motivo . Art. 360 1°comma n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) della norma 116 c.p.c. » , deducendo che la sentenza impugnata avrebbe, in ogni caso , erroneamente affermato che le allegazioni del ricorrente inerenti a perdite nella gestione dell’affare fossero generiche, di talché era preciso onere dell’Abbascia prendere su di esse specifica posizione , ciò che r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] risultava essere avvenuta solo tardivamente nelle note conclusive di primo grado. Il motivo è infondato. La ratio decidendi sul pu n to resa d a lla sentenzaimpugnata è che, in astratto, il convenuto abbia l’onere di prendere specifica posizione solo sulle allegazioni attoree che siano specularmente specifiche, laddove tale onere non sussista in presenza di allegazioni generiche, sì da non potersi ritenere non contestati fatti e circostanze che non soddisfino il precitato requisito di specificità. Il principio è corretto in as t ratto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017) e, in concreto, qualora la censura in esame volesse interpretarsi ( a dispetto della rubrica), come ded u cente un error in procedendo inerente alla valutazione della genericità delle contestazioni in concreto effettuatesul punto dal Fagherazzi nella comparsa di costituzione in primo grado, non è certo confutatadalla trascrizione di siffatte contestazioni riportata a pagina 18 del ricorso. Le stesse appaiono, infatti, del tutto inconferenti, in quanto testualmente riferite a una pretesa società esistita tra le parti, laddove, come detto a commento dei primi motivi di ricorso, nella specie il rapporto esistito è stato qualificato come associazione in partecipazione e tale qualificazione non è stata oggetto di contestazione in fase di appello. e. « 5 ^motivo . Art. 360 1°comma n. 3 c.p.c.: Art. 360 1°comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme in tema di valutazione delle prove, tra cui gli arti. 2726 e 2729 c.c.», deducendo che la sentenza impugnata avrebbe , in ogni caso, contraddittoriamente ed erroneamente valutat o le prove in atti, allorquando ha ritenuto provato il versamento della somma r.g. n. 30360/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] oggetto di lite a opera dell’Abbascia, giacché alcuna presunzione sarebbe stata ricavabile dalle prove offerte in atti. Il motivo è inammissibile perché, in assenza di alcun riferimento alla violazione o alla falsa applicazione dei canoni normativi di interpretazione, risulta totalmente versato in fatto, contrapponendo al giudizio valutativo delle prove effettuato dal giudice del merito una propria diversa valutazione della corretta interpretazione che, in tali termini, non può essere sottoposta al vaglio di questa Corte di sola legittimità. 2. Il ricorso va, quindi, com p le s sivamente rigettato. 3. La mancata attività difensiva dell’intimato esonera la Corte dal dover provvedere a regolare le spesedi lite del grado. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,
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