Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06816/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8076-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 636/2024 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 23/2/2026; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ministero dell’industria, con decreto del 24/10/1996, ha disposto l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata in stato d’insolvenza dal tribunale di Catania ai Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 sensi del d.l. n. 26/1976 ( rectius : 1979), conv . nella l. n. 95/1979, nominando i relativi commissari straordinari.

1.2. L’art.7 della l. n. 273/2002 ha, tuttavia, stabilito la cessazione dell’incarico dei commissari straordinari delle proceduredi amministrazione straordinaria avviate ai sensi del d.l. n. 26 cit. ed ha imposto la nomina, da parte del ministero delle attivita produttive, di commissari liquidatori.

1.3. Il ministero delle attività produttive, con decreto del 2/1/2003, ha, quindi,nominato i commissari liquidatori.

1.4. L’art.1, comma 498, della l. n. 296/2006 ha sancito la decadenza dei commissari liquidatori nominati a norma dell’art. 7, comma 3, della l. n. 273/2002, se non riconfermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

1.5. Il ministero delle attività produttive, per effetto di tale disposizione, ha , quindi, nominato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali commissari liquidatori della proceduradi amministrazione straordinaria.

1.6. Il tribunale, infine, con decreto del 12/4/2018, ha convertito la procedura di amministrazione straordinaria, a norma degli art. 69-77 del d.lgs. n. 270/1999, in fallimento.

1.7. I commissari liquidatori sono, di conseguenza, cessati dall’incarico, senza, peraltro, depositare il conto della propria gestione.

2.1. I curatori del fallimento,con ricorso del 22/5/2020, hanno agito in giudizio, a norma dell’art. 263 c.p.c., per far ordinare ai cessati commissari liquidatori il deposito del conto della gestione.

2.2. I commissariliquidatori si sono costituiti in giudizio e, dopo l’emissione della sentenza parziale che ha dichiarato la sussistenza dell’obbligo di rendiconto ed il susseguente ordine di Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 deposito, hanno provveduto, a norma dell ’ art. 263 c.p.c. , al deposito del rendiconto.

2.3. Il procedimento è stato, quindi, rinviato per consentire ai curatori del fallimento l ’ esame del rendiconto e, all’esito, chiedere la sua approvazione o formulare le eventuali contestazioni.

2.4. In pendenza del termine per l’esame da parte dei curatori di tale rendiconto e del relativo corredo documentale, i commissari liquidatori hanno avviato anche l ’ iter stabilito dall’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999 e, con l’autorizzazione del ministero dello sviluppo economico, hanno depositato,presso il tribunale di Catania, anche il rendiconto dovuto a norma degli artt. 75 e 36 del d.lgs. n. 270cit. e dell ’ art. 213 l.fall. .

2.5. I curatori, con ricorso ai sensi dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999, hanno contestato il rendiconto.

2.6. I commissari liquidatori hanno, a loro volta, contestato, sottoplurimi motivi, l’ammissibilità e la fondatezza dell’iniziativa assuntadai curatori.

3.1. Il tribunale, con decreto in data 13/7/2023, ha accolto il ricorso proposto dai curatori e, per l’effetto, non ha approvatoil conto della gestione depositato, ai sensi dell ’ art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 270/1999, dai commissari liquidatori.

3.2. I commissari liquidatori, a norma dell ’ art. 26 l.fall., hanno proposto reclamo avverso tale decreto.

3.3. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo.

3.4. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, esaminato il primo motivo,con il quale i reclamanti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso che i curatori avevano proposto a norma dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999 sul rilievo che: -i curatori non potevano impugnare lo Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 stesso rendiconto già reso in sede ordinaria ed ivi impugnato; - “ogni eventuale contestazione al conto da parte dei curatori …. non poteva che avvenire (ed essere confinata) nel procedimento ordinario”: e l’ha ritenuto infondato.

3.5. La corte, sul punto, ha rilevato che: - nel procedimento ordinario non erastata formalizzata dalla curatela alcuna impugnazione del rendiconto, depositato in quella sede in data 15/4/2021, solo dopo l’ordine del giudice e decorsi oltre tre anni dalla conversione in fallimento,disposta con decreto del 12/4/2018; - quella causa , infatti, “ è stata rinviata reiteratamente proprio al fine di consentire alla curatela di assumere la sua posizione ai sensi dell’art. 264, comma 1, c.p.c. (ossia accettare il rendiconto ovvero specificare le partite che intendeva impugnare), e ciò fino all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui l’attrice chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendereatteso che in data 28.11.2022 era stato dato avviso, mediante affissione, del depositodel rendiconto ai sensi dell’art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999, e sarebbe stata aquesto punto, a suo avviso, quella la sede ove svolgere le contestazioni”; -non sussisteva, pertanto , alcuna duplice impugnazione dello stesso rendiconto, atteso che il procedimento promosso in sede ordinaria, al momento in cui è statopresentato il ricorso ex art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, era ancora in corso; -doveva essere, pertanto, certamente esclusoche “in forza dellacondotta tenuta dalla curatela nel detto procedimento il rendiconto possa mai ritenersi essere stato accettato prima che sia stato impugnato in sede fallimentare”, poiché, come già detto, la causa era stata reiteratamente rinviata proprio al fine diconsentire alla curatela di prendere posizione sul conto, accettandolo ovvero impugnandolo, mentre “la concessione dei rinvii da parte dell’istruttore, espressamente prevista dall ’ art. 264, comma 1, Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 secondo periodo, c.p.c., esclude che possa dirsi maturata qualsivoglia preclusione”; -né poteva sostenersi che la curatela, una volta proposta l’azione ex art. 263 c.p.c.,fosse obbligata a muovere le contestazioni al conto all’interno del procedimento ordinario, “non ravvisandosi nessuna ragione giuridicamente apprezzabile chedeponga in tal senso ”; - la curatela, infatti, a fronte dell’inadempimento dei commissari dell’obbligo di depositare il rendiconto ai sensi dell’art. 72 del d.l gs. n. 270/1999, prot rattosi per oltre due anni dalla conversione in fallimento, aveva deciso di intraprendere l ’ iniziativa giudiziaria di cui sopra,solo grazie alla quale, dopo un ulteriore anno ed a seguitodell’ordine impartito dal giudice, il rendiconto era stato depositato nel giudizio ordinario ; - s e i commissari si fossero limitati a rendere il conto nell’ambito del giudizio ex art. 263 c.p.c., era ovvio che sarebbe stata quella e soltanto quella la sede giudiziale in cui la curatela avrebbe potuto contestare il rendiconto; - tuttavia, una volta che i predetti a vevano inteso , come loro dovere, dare seguito alla procedura prevista dal d.lgs. n. 2 70/1999, “ non sussiste ragione alcuna per vedere pregiudicate le prerogative che la curatela può esercitare nell’ambito del foro fallimentare in dipendenza della primigenia iniziativa giudiziale a cui la prima è stata costretta a ricorrere ed a cui,con ogni evidenza, è da ricondurre il rispetto dell ’ obbligo di presentazione delrendiconto da parte dei commissari”.

3.6. La corte ha , poi, esaminato il secondo motivo di censura, con il quale i reclamanti avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso che i curatori avevano proposto a norma dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999 sul rilievo che l’instaurazione di tale procedimento si poneva in radicale contrasto con la sentenza non definitiva resa nel giudizio di rendiconto: e l’ha parimenti ritenuto infondato.

Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026

3.7. La corte ha, sul punto, rilevato che: - “ l ’ unico giudicato”derivante dalla sentenza non definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava“l’obbligo per i commissari liquidatori di rendere”, nel procedimento di cui a gli art t . 263 c.p.c. ss., “ il conto della gestione”; -una volta che i commissari liquidatori, a distanza di circa un anno e mezzo dal deposito del conto della gestione nel procedimento di rendiconto ordinario, avevano depositato lo stesso rendiconto secondo la procedura stabilita dall’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, tutte questioni agitate nel procedimento ordinario restavano del tutto irrilevanti nel procedimento prima amministrativo e poi giudiziale regolato dalla norma da ultimo indicata;- “ il motivo di reclamo in esame muove ”, invece, “ dal presupposto che il presente giudizio in sede fallimentare possa essere in qualche modo condizionato da quello celebrato in sede ordinaria, quasi come se ne costituisse uno sviluppo, e per questo mira a ravvisare in alcuni argomenti adottati nella sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dei “punti fermi” che dovrebbero valere anche nel presente giudizio (come quello relativo al perché la curatela ha diritto ad ottenere il rendiconto in forza dell’azione generale ed ai limiti del suo interesse)”; - “questo ragionamento” è, per contro, “ del tutto errato, in quanto sovrappone i due piani dell’azione generale di rendiconto e del giudizio sul conto della gestione esperibile in sede fallimentare, non tiene conto dell’autonomia del procedimento ex art. 75 D. Lgs. 270/99 (prima amministrativo e poi, solo a seguito della contestazione mossa dalla curatela, giudiziale), giungendo ancora una volta a sostenere (come già osservato nell’esame del primo motivo di reclamo, ma questa volta sotto profilo diverso), che l’iniziativa giudiziale adottata dalla curatela in sede ordinaria pregiudicherebbe e verrebbe a limitare, senza tenere conto della sua diversità (oltre che misconoscendone la natura necessitata Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 in dipendenza dell’inadempimento pluriennale dell’obbligo di deposito del rendiconto in sede amministrativa), quella in sede fallimentare”.

3.8. La corte, quindi, ha esaminato il terzo motivo di reclamo, con il quale i commissari hanno dedotto la carenza di legittimazione e di interesse ad impugnare il contoda parte dei curatoridel fallimento: e l’ha respinto.

3.9. La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che, a norma dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999, “ gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale” e che, in generale, tramite le contestazioni al rendiconto, si possono denunciare gli errori materiali, le omissioni, di carattere contabile o meno, e, più in generale, l’erronea gestione della procedura da parte dell’organo a ciò deputato; ha ritenuto che: - “ costituisce regola di carattere generale” (di cui costituiscono espressione le norme contenute negli artt. 37, 38 e 116 l.fall.,in tema di fallimento, nell’art. 199 l.fall., in tema di liquidazione coatta amministrativa e , di conseguenza, in tema di amministrazione straordinaria ex l. n. 95/1979, e nell’art. 44 del d.l gs. n. 270/1999 , in tema di amministrazione straordinaria) quella per cui , “ nel caso in cui l’organo gestorio della procedura venga sostituito lo stesso debba rendere il conto della gestione assoggettandosi, di conseguenza, alle eventuali osservazioni che in tale sede colui che lo sostituisce possa formulare”; - del resto, “ ferma la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni”, è“proprio il nuovo incaricato della gestione della procedura il soggetto che dispone degli strumenti e delle competenze più idonee a verificare come la stessa sia stata gestita prima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto a cui, per legge, è riservata la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità nei Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 confronti dell’organo cessato)”; - tale conclusione “ vale a maggior ragione nel caso di consecutio tra procedure concorsuali in cui pacificamente si ritiene che l’operato degli organi della procedura venuta meno sia soggetto alla verifica di quelli che ad essi sono succeduti”;- la legge , del resto, attribuisce a “qualsiasi interessato” “il potere di sollevare contestazioni al rendiconto” per cui “non si vede per quale ragione da detta ampia categoria debba essere escluso proprio il soggetto che istituzionalmente… deve proseguire la gestione altrui”, “ anche perché personalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui, colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo ha preceduto, ha il dovere di verificarne la gestione”; - del resto, in caso di revoca o sostituzione del commissario straordinario, è indubbio che lo stesso debba rendere il conto della gestione ex art. 75 del d.lgs. n. 270 cit. e sia, dunque, esposto alle contestazioni del nuovo commissario, per cui, ove la cessazione del commissario dalla carica costituisc a l ’ effetto della conversione della procedura di amministrazione straordinaria in quella fallimentare secondo le disposizioni dettate dagli artt. 69-72 del d.lgs. n. 270cit.(applicabili, in forza dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 70/2011 , anche nei riguardi dell’amministrazione straordinaria regolata dalla l. n. 95/1979), “sembra arduo ritenere che il commissario cessato possa sfuggire alle contestazioni del curatore il quale, senza alcuna ragione, verrebbe a trovarsi in unacondizione deteriore rispetto a quella in cui verserebbe il nuovo commissario nell ’ ipotesi, minore, di sua cessazione per sostituzione fermala prosecuzione dell’amministrazione straordinaria”; - del resto, l ’ espressa menzione, quali soggetti legittimati aformalizzare contestazioni al conto della gestione, dei creditori, dei titolari di diritti su beni e dell’imprenditore insolvente contenuta nell’art. 75, comma 3, Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 del d.lgs. n. 270 cit. , non esclude affatto, a fronte della medesima norma che attribuisce a “qualsiasi interessato” analogo potere, che tra gli stessi possa essere annoverato il curatore del fallimento in cui l’amministrazione straordinaria sia stata convertita, con la conseguente applicazione anche dell’art. 72, che prevede, anche in questo caso, l ’ obbligo di presentazione del conto della gestione da parte del commissario straordinario e, dunque, nel caso in esame, del liquidatore, nello stesso modo in cui il controllo preventivo sul conto, attribuito dall’art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 270/ 19 99 in sede amministrativa al ministero, non preclude in alcun modo “il successivo ed eventuale controllo giudiziale innescato dalle contestazioni spiegate dopo il deposito del conto” presso il tribunale e nonostante l’autorizzazione al deposito concessa dall’autorità amministrativa di vigilanza.

3.10. La corte, infine, ha rigettato il settimo motivo di censura, con il quale i reclamanti hanno attinto il merito della fondatezza delle contestazioni formalizzate dalla curatela ed accolte dal tribunale, invocando, in particolare, l’applicazione dell’art. 111-bis l.fall. alla procedura di amministrazione straordinaria, escludendo, di conseguen za, la necessità di procedere alla formazione di stati passivi integrativi della prededuzione e d affermando l ’ insussistenza di qualsivoglia pregiudizio, anche solo potenziale o ipotetico, per i creditori in conseguenzadelle contestazioni formalizzate dalla curatela.

3.11. La corte, s ul punto, dopo aver rilevato che i commissari liquidatori “hanno pagato i crediti in prededuzione puramente e semplicemente”, senza la formalizzazione dell’ammissione del credito in alcuno stato passivo integrativo e senza la predisposizionedi alcun piano di riparto e “senza alcuna autorizzazione da parte del ministero vigilante”, hasostenuto, a Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 fronte della disciplina applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria in esame, e cioè le norme negli artt. 209, 212, 111, 213 e 117 l.fall., nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006, che: - deve escludersi che il curatore possa procedere a pagamenti in mancanza di provvedimenti formali del giudice delegato, siano essi i decreti che rendano esecutivi i piani di riparto parziale o finale, ovveroi decreti di prelievo ex art. 111, comma 2°, l.fall. necessari per il pagamento dei crediti prededucibili; - n ella liquidazione coatta amministrativa,i poteri del giudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, tanto che l ’ art. 212, comma 2 ° , l.f all. s ubordina all’autorizzazione della stessa la possibilità che il commissario liquidatore distribuisca acconti ai creditori ; - il t ribunale ha ritenuto che i commissari liquidatori abbiano commesso l’irregolarità di gestione loro contestata dalla curatela per non avere sottoposto i crediti prededucibili alla procedura di accertamento del passivo di cuiagli artt. 207, 208 e 209 l.fall. e per non avere predisposto alcuno stato passivo integrativo ad essi relativo ; - non sussiste, in effetti, alcun riferimento normativo che consenta di sottrarre i crediti prededucibili alla procedura di accertamento del passivo, con la conseguente necessità di predisposizione di stati passivi integrativi; - i commissari liquidatori, inoltre, senza l ’ autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevano effettuare i pagamenti d ei crediti prededucibili poiché, anche applicando l’art. 111 l.fall., richiamato dall’art. 212 l.fall., “ non è ipotizzabile che il prelievo per il pagamentodei crediti di cui al n. 1 che nel fallimento è riservato al giudice delegato, nelsilenzio dell’art. 212 L. Fall. (il quale tuttavia espressamente richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per la distribuzione di Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 acconti parziali),possa essere effettuato, in assoluta autonomia, dall’organo di gestione esecutivadella procedura in mancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte dell’autorità divigilanza”; - i fatti contestati dalla curatela erano , del resto, idone i a “determinare un pregiudizio, quanto meno potenziale, per la massa ovvero per i creditori, e ciò sia con riferimento, stante la mancata predisposizione di stati passivi integrativi dei crediti prededucibili, alla impossibilità per gli altri creditori di impugnare ex art. 100 L. Fall. i crediti in questione, che con riferimento al difetto di autorizzazione al pagamento degli stessi”.

3.12. La corte, quindi, ha rigettato il reclamo.

4.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA],hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

4.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsonel quale ha, tra l’altro, evidenziato che: - i l giudizio di rendiconto promosso dai curatori fallimentari ex art. 263 c.p.c. è stato, medio tempore, definito con sentenza del tribunale di Catania del 3/1/2024; - tale sentenza ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, per avere i curatori impugnato il conto depositato dagli ex commissari nelle forme previste dagli artt. 72 e ss. del d.lgs. n. 270/1999; -la sentenza del tribunale non è stata impugnata .

4.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Con il primo motivo, i ricorrent i , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 263 c.p.c. e dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 d’appello ha, in sostanza, riten uto che i curatori del fallimento , pur a fronte del giudizio di rendiconto introdotto dagli stessi nei confronti dei commissari liquidatori a norma dell’art. 263 c.p.c., fossero legittimati a contestare il rendiconto che i predetti commissari avevanodepositato a norma dell’art. 75 d e l d.lgs . n. 270/1999, senza, tuttavia, considerare che: - la legittimazione all’esercizio dell’azione generale prevista dall’art. 263 c.p.c. era stata rivendicata proprio dai c uratori ed era stata loro riconosciuta dalla sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] proprio in quanto curatori del fallimento seguito, senza soluzione di continuità, alla procedura di amministrazione straordinaria; - gli stessi , infatti, proprio in tale qualità, in data15/4/2021, avevano ricevuto, con il deposito del rendiconto e della relativa documentazione, quanto loro necessario per la “corretta gestione del fallimento”; -la lettera e la ratio della disciplina del rendicont o impongono , del resto,di ritenere che tale procedimento debba definirsi o con l’approvazione o conl’impugnazione del conto e che non sia nella facoltà di chi ha promosso il relativogiudizio abbandonarlosenza che sia sciolta l’alternativa tra l’uno e l’altro esito; -la scelta dei curatoridi non proseguire oltre nel procedimento introdotto a norma dell’art. 263 c.p.c., non poteva, dunque, che comportare, a fronte del deposito del rendiconto, la sua definitiva approvazione; -il deposito del rendiconto anche ai sensi dell’art. 72 del d.l gs. n. 270 cit., poteva , al più, consentire l e contestazioni di terzi soggettima non certo da parte di chi, come i curatori, avevano già esercitat o tale facoltà o, meglio, deciso di non esercitarla nell’ambito del giudizio promosso a norma dell’art. 263c.p.c..

5.2. Il motivo è infondato.Non si comprende, invero, la ragione per cui i curatori del fallimento, dopo che i (cessati) commissari liquidatori dell ’ amministrazione straordinaria Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 avevano depositato, a norma dell’art. 75del d.lgs. n. 270/1999, il rendiconto della loro gestione, non potevano proporre, nella relativa e conseguente sede processuale (e, dunque, con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3 dell ’ art. 75 cit. e dall’art. 213, comma 2°, in fine, l.fall., ivi richiamato, nel suo testo originario), le contestazioni al rendiconto così depositato.

5.3. Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è, infatti, fondato sul presupposto dell ’ esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un ’ ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva,o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto; Cass. n. 17283 del 2010; Cass. n. 12463 del 1999).

5.4. La mera proposizione dell’azione di rendiconto prevista dall’art. 263 c.p.c. da parte dei curatori del fallimento e la semplice pendenza del relativo giudizio, nell’(incontestata) mancanza tanto di un’ordinanza del giudice istruttore che abbia dato atto dell’accettazione del conto da parte degli stessi (art. 263, comma 2°, c.p.c.), quanto di una sentenza che, all’esito Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 dell’impugnazione del conto (artt. 264 ss c.p.c.), abbia, in via definitiva, accertato l’infondatezza delle relative contestazioni (o, più radicalmente, l’insussistenza del diritto al rendiconto in capo a chi l’aveva chiesto e/o dell’obbligo di presentarlo da parte di chi era stato a tale fine convenuto in giudizio), non potevano, di conseguenza, in alcun modo precludere agli stessi curatori, a fronte del deposito da parte dei cessati commissari del rendiconto della propria gestione anche nei modi previsti dall’art. 75 cit., di presentare, in tale ulteriore giudizio, le proprie contestazioni ed, in tal modo, evitare, com’è evidente, che, in mancanza, il conto stesso, come prevede proprio l’art. 75, comma 4, cit., potesse essere, di conseguenza, ritenuto (definitivamente) approvato.

5.5. L’art. 266 c.p.c., in effetti , prevede che solo l’approvazione del conto (al pari, secondo le norme generali, di una sentenza che si sia definitivamente pronunciata sul conto all’esito dell’azione prevista dall’art. 263 c.p.c.) impedisce a chi l’abbia approvato di sollevare contestazioni in ordine allo stesso (diverse dall’errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite) in un separato precesso.

5.6. Né, del resto, può ritenersi che tra l ’ azione di rendiconto davanti al giudice ordinario e quella davanti al tribunale fallimentare non vi sia soluzione di continuità.

5.7. La procedura previstadall’art. 263 c.p.c., intanto, è meramente facoltativaed è rimessa all’iniziativa degli interessati (Cass.n. 27591 del 2024 ) .

Si tratta , invero, di un “ contenitore ” processuale in cui confluiscono le specifiche situazioni giuridiche in cui vi è un obbligo di rendere il conto, utilizzabileanche al di fuori delle specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore (Cass. n. 22063 del 2017), la cui disciplina generale dev ’ essere, dunque, integrata con le specifiche Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 discipline di settore, come avviene per l’amministratore giudiziario nominato ex art. 676 c.p.c. (Cass. n. 12463 del 1999).

5.8. Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempre obbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt. 116 e 213 l.fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazione dell’autorità di vigilanza).

Non è, pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito del conto, ma è il gestore ad essere onerato ex lege del deposito del conto, a fronte del cui deposito è facoltà degli interessati (come i creditori e il debitore) proporre contestazioni al tribunale (artt. 116, commi 3° e 4°, e 213, comma 3° , l fall.).

Il modello processuale dell’azione di rendiconto concorsuale (rientrante nel genus delle attività gestorie di nomina giudiziaria), prevede, pertanto, ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte del gestore del patrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parte interessata ha ad oggetto le eventuali contestazioni al conto di gestione, il che spiega l’alterità dell’azione di rendiconto del curatore del fallimento (ma, in termini analoghi, lo si può affermare anche per il liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa) rispetto all’ordinaria azione di rendiconto (Cass.n. 11046del 1995, in motiv., lì dove ha rilevato come “la legge fallimentare… prevede un procedimento di rendiconto speciale rispetto a quello ordinario di cui agli artt. 263 sgg. cpc”).

5.9. L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, un oggetto del tutto differente dal rendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del diritto della parte interessata alla condanna del gestore al pagamento delle somme che risultano dovute o, comunque, all’emissione di titoli di pagamento (Cass. n. 14324del 2022; Cass. n. 2148 del 2014).

Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026

5.10. L’azione di rendiconto prevista da lla disciplina concorsuale, invece, ha per oggetto l a correttezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica, che può anche (ma non necessariamente) estendersi all’accertamento della sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2°, l.fall., ove lo stesso abbia compiuto atti che hanno arrecato un pregiudizio effettivo alla massa o ai singoli creditori (Cass. n. 6377 del 2019; Cass. n. 18940 del 2007; Cass.n. 13274 del 2000; Cass., n. 547 del 2000; Cass.n. 10028del 1997; Cass. n. 277 del 1985).

5.11. Il decreto impugnato si è senz ’ altro attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare,ha ritenuto che, a fronte della mera pendenza del procedimento promosso in sede ordinaria da parte dei curatori del fallimento a norma dell’art.263 c.p.c. e della mancata accettazione dello stesso da parte di questi ultimi, non c’era “ragione alcuna” per ritenere che, “in dipendenza della primigenia iniziativa giudiziale a cui” la curatela era“stata costretta a ricorrere”, gli stessi curatori non avessero la legittimazione a contestare, con il ricorso al tribunale previsto dall’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270 cit., il rendiconto depositato dai commissari liquidatori nei modi previsti da tale disposizione.

5.12. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la falsa applicazionedell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’operato degli commissari liquidatori fossesuscettibile di sindacato da parte dei curatori del fallimento, omettendo, per contro, di considerare che: - la procedura di amministrazione straordinaria è affidata alla sorveglianza del ministero, per cui le modalità di gestione Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 non sono sindacabili , in sede di rendiconto, dai c uratori del “consecutivo” fallimento; -la successiva procedura fallimentare, “come ha statuito la (non impugnata) sentenza 1.3.2021”, “deve essere posta a conoscenza dei risultati di quella gestione (quali «informazioni necessarie e strettamente funzionali» alla propria, successiva gestione)”, ma non ha alcun potere di sindacare la legittimità “procedurale” dei singoli atti compiuti sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità amministrativa; -se, infatti, l’operato degli organi della procedura cessataè stato approvato da chi in quella procedura aveva poteri di controllo e di vigilanza, il “gestore successivo” non ha, di conseguenza, il potere di contestare la legittimità della procedura adottata con il consenso e l’approvazione di chi nella procedura cessata era investito del potere di controllo e di vigilanza; - i l conto che i commissari liquidatori avevano depositato il 15 /4/ 2021 , in ossequio a quanto disposto dalla sentenza 1/3/2021, era stato approvat o sia dal comitato di sorveglianza, sia dal ministero, ed era idoneo a fornire ai c uratori , come da loro richiesto, anche allora nella qualità di curatori, conil ricorso proposto a norma dell ’ art. 263 c.p.c., e cioè le “informazioni necessarie per la corretta gestione del fallimento”.

5.13. Il motivo è infondato.

Il decreto impugnato, con statuizione rimasta incensurata, ha, infatti, rilevato che, con la sentenza non definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale aveva accertato, con forza di giudicato (in quanto, com’è rimasto incontestato, non impugnata), “ l ’ obbligo per i commissari liquidatori di rendere … il conto della gestione” ai curatori del fallimento dichiarato in sede di conversione dell’amministrazione straordinaria.

5.14. L’estinzione del processo (che i ricorrenti, peraltro, neanche deducono) rende, del resto, inefficaci gli atti compiuti Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 ma, come prevede l’art. 310, comma 2°, c.p.c.,non anche le sentenze non definitive di merito pronunciate (come quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel corso dello stesso, le quali, pertanto, una volta definitive perché (come, appunto, quella appena indicata) non impugnate, sono idonee algiudicato sostanziale (cfr. Cass.n. 840 del 1984) e, dunque , preclusive di un diverso accertamento, in ordine alla sussistenza del diritto (al rendiconto) che ne è stato l’oggetto, in un successivo e diverso giudizio (come quello conseguente al ricorso proposto dai curatori a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270 cit.)tra le stesse parti.

5.15. Né sul punto può rilevare il fatto, rimasto incontestato tra le parti, che il giudizio di rendiconto promosso dai curatori del fallimento a norma dell’art. 263 c.p.c. sia stato medio temporedefinito con sentenza del tribunale di Catania del 3/1/2024 e che tale sentenza, rimasta inoppugnata, abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere: la pronuncia di cessazione della materia del contendere, infatti, integra, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie (creata dalla prassi giurisprudenziale) di estinzione del processo; - la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere determina, pertanto, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e (a differenza di quella non definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non passate in cosa giudicata, e, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con l’ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass.

SU n. 1048 del 2000; Cass. n. 17312 del 2015; Cass. n. 1695 del 2018; Cass. n. 4167 del 2020).

5.16. Questa Corte, comunque, ha già avuto modo di affermare che: - in base a un principio generale dell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; - pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui un rapporto di natura sostanzialecomporta il dovere, legale o negoziale, d i una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui (Cass. n. 22063 del 2017).

5.17. Nel caso, come quello in esame, in cui l’amministrazione straordinaria è stata convertita in fallimento, i commissari liquidatori, nominati in sostituzione dei commissari straordinari a norma dell ’ art. 1, comma 498, della l. n. 296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio della societàin sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 del d.lgs. n. 270/1999 e 200, comma 1°, l.fall.) , sono, pertanto, senz’altro tenuti, sul piano sostanziale, a rendere il conto dei relativi atti e dei conseguenti risultati a i curatori del fallimento successivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89, comma 2°, l.fall.).

5.18. La legge, del resto, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello, attribuisce espressamente a qualsiasi Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 interessato“il potere di sollevare contestazioni al rendiconto ”: e, in effetti, “non si vede per quale ragione da detta ampia categoria debba essere escluso proprio il soggetto che istituzionalmente … deve proseguire la gestione altrui”, “anche perché personalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui, colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo ha preceduto, ha il dovere di verificarne la gestione”, e che, proprio nella veste di “nuovo incaricato della gestione della procedura ”, “ dispone degli strumenti e delle competenze più idonee a verificare come la stessa sia stata gestita prima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto a cui, per legge, è riservata la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo cessato)”.

5.19. Né, infine, può rilevare che il conto presentato da i commissari liquidatori sia stato approvato dall ’ autorità amministrativa di vigilanza: la quale, in effetti, come dispone l’art. 75, comma 3, cit., si limita ad autorizzare il deposito, presso il tribunale competente, del rendiconto predisposto dagli stessi ma non esclude affatto, come la stessa disposizione conferma, che tale rendiconto possa essere oggetto di contestazione da parte di chiunque ne abbia l’interesse, a partire dai curatoridel fallimento in cui l ’ amministrazione strao rdinaria sia stata convertita,ed essere, dunque, oggetto di sindacato da parte del tribunalea tal fine investito dal ricorso previsto dall’art. 75, comma 3, cit..

5.20. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che il controllo preventivo sul conto espletato all’autorità amministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75, comma 1, cit., non preclude in alcun modo “il successivo ed eventuale controllo giudiziale innescato dalle contestazioni spiegate dopo il deposito Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 del conto” presso il tribunale, si è, dunque, senz’altro conformato ai principi esposti.

5.21. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazionedegli artt. 75 del d.lgs. n. 270/ 19 99 e 111 - bis l. fall. , hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che i curatori del fallimento avevano correttamente contestato ai commissari liquidatori di aver proceduto al pagamento delle prededu zioni senza la formalizzazione dell’ammissione dei relativi crediti in alcuno stato passivo integrativo, senza la predisposizione di alcun piano di riparto e senza alcuna autorizzazione da parte del ministero vigilante, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l ’ art. 111 - bisl.fall., in quanto introdotto dal d.lgs. n. 5/2006 (e modificato dal d.lgs. n. 169/2007), quale norma di natura processuale , è senz’altro applicabile nella procedura di amministrazione straordinariaagli atti compiuti dai commissari liquidatori, tutti successivi al 2007; - nulla , dunque, impediva al m inistero vigilante di consentirne l’utilizzazione per provvedere al pagamento dei crediti non contestati; -le spese in prededuzione erano state, del resto, sostenute in conformità agli atti d’indirizzo ministeriale edavevano avuto unicamente riguardo a quanto occorrente alla conservazione dei beni (vigilanza, bonifica terreni, assicurazioni, spese condominiali, IMU, etc.), al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ancora in servizio e dei compensi ai professionisti incaricati dai commissari; - l a pretesa di stabilire quale modus procedendi, diverso da quello che i c ommissari avevano seguito osservando le regole fissate dal ministero, doveva essere adottato per il pagamento dei crediti prededucibili, si r is olve va , dunque, in un ’ inammissibile ingerenza, totalmente estranea al sindacato sul conto reso dai Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 commissari, nella potestà dell ’ a utorità amministrativa di adottare modalità di gestione di una procedura amministrativa.

5.22. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con la pronuncia che hanno impugnato: la quale, infatti, con statuizioni rimaste incensurate, dopo aver affermato che il curatore del fallimento non può procedere a l pagamento delle prededuzioni in mancanza di provvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti di prelievo previsti dall’art. 111, comma 2°, l.fall. e che, nella liquidazione coatta amministrativa(e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), i poteri del giudice delegato sono attribuiti all ’ autorità amministrativa che vigila sulla procedura, ha, in sostanza, ritenuto che: - i commissari liquidatori, senza l ’ autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevano effettuare i pagamenti dei crediti prededucibili; -“non è”, infatti, “ipotizzabile che il prelievo per il pagamento dei crediti di cui al n. 1” dell’art. 111 l.fall. (richiamato dall’art. 212 l.fall.) “che nel fallimento è riservato al giudice delegato”, pur “ nel silenzio dell’art. 212 l.fall. (il quale tuttavia espressamente richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per la distribuzione di acconti parziali)”, “ possa essere effettuato, in assoluta autonomia, dall’organo di gestione esecutiva della procedura in mancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza”; - i curatori del fallimento avevano , dunque, correttamente contestato ai commissari liquidatori di aver pagato i crediti in prededuzione senza aver, tra l’altro, ottenuto alcuna autorizzazione sul punto da parte del ministero vigilante.

5.23. Ed è, invece, noto che: -nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

SU n. 23745 del 2020); - il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., dev’essere, dunque, dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione; - risulta, pertanto, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 motivazione della sentenza impugnato (Cass. n. 24298 del 2016).

Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità dei suoi motivi,dev’essere, in definitiva , rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8076-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 636/2024 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 23/2/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ministero dell’industria, con decreto del 24/10/1996, ha disposto l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata in stato d’insolvenza dal tribunale di Catania ai Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 sensi del d.l. n. 26/1976 ( rectius : 1979), conv . nella l. n. 95/1979, nominando i relativi commissari straordinari. 1.2. L’art.7 della l. n. 273/2002 ha, tuttavia, stabilito la cessazione dell’incarico dei commissari straordinari delle proceduredi amministrazione straordinaria avviate ai sensi del d.l. n. 26 cit. ed ha imposto la nomina, da parte del ministero delle attivita produttive, di commissari liquidatori. 1.3. Il ministero delle attività produttive, con decreto del 2/1/2003, ha, quindi,nominato i commissari liquidatori. 1.4. L’art.1, comma 498, della l. n. 296/2006 ha sancito la decadenza dei commissari liquidatori nominati a norma dell’art. 7, comma 3, della l. n. 273/2002, se non riconfermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 1.5. Il ministero delle attività produttive, per effetto di tale disposizione, ha , quindi, nominato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali commissari liquidatori della proceduradi amministrazione straordinaria. 1.6. Il tribunale, infine, con decreto del 12/4/2018, ha convertito la procedura di amministrazione straordinaria, a norma degli art. 69-77 del d.lgs. n. 270/1999, in fallimento. 1.7. I commissari liquidatori sono, di conseguenza, cessati dall’incarico, senza, peraltro, depositare il conto della propria gestione. 2.1. I curatori del fallimento,con ricorso del 22/5/2020, hanno agito in giudizio, a norma dell’art. 263 c.p.c., per far ordinare ai cessati commissari liquidatori il deposito del conto della gestione. 2.2. I commissariliquidatori si sono costituiti in giudizio e, dopo l’emissione della sentenza parziale che ha dichiarato la sussistenza dell’obbligo di rendiconto ed il susseguente ordine di Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 deposito, hanno provveduto, a norma dell ’ art. 263 c.p.c. , al deposito del rendiconto. 2.3. Il procedimento è stato, quindi, rinviato per consentire ai curatori del fallimento l ’ esame del rendiconto e, all’esito, chiedere la sua approvazione o formulare le eventuali contestazioni. 2.4. In pendenza del termine per l’esame da parte dei curatori di tale rendiconto e del relativo corredo documentale, i commissari liquidatori hanno avviato anche l ’ iter stabilito dall’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999 e, con l’autorizzazione del ministero dello sviluppo economico, hanno depositato,presso il tribunale di Catania, anche il rendiconto dovuto a norma degli artt. 75 e 36 del d.lgs. n. 270cit. e dell ’ art. 213 l.fall. . 2.5. I curatori, con ricorso ai sensi dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999, hanno contestato il rendiconto. 2.6. I commissari liquidatori hanno, a loro volta, contestato, sottoplurimi motivi, l’ammissibilità e la fondatezza dell’iniziativa assuntadai curatori. 3.1. Il tribunale, con decreto in data 13/7/2023, ha accolto il ricorso proposto dai curatori e, per l’effetto, non ha approvatoil conto della gestione depositato, ai sensi dell ’ art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 270/1999, dai commissari liquidatori. 3.2. I commissari liquidatori, a norma dell ’ art. 26 l.fall., hanno proposto reclamo avverso tale decreto. 3.3. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 3.4. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, esaminato il primo motivo,con il quale i reclamanti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso che i curatori avevano proposto a norma dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999 sul rilievo che: -i curatori non potevano impugnare lo Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 stesso rendiconto già reso in sede ordinaria ed ivi impugnato; - “ogni eventuale contestazione al conto da parte dei curatori …. non poteva che avvenire (ed essere confinata) nel procedimento ordinario”: e l’ha ritenuto infondato. 3.5. La corte, sul punto, ha rilevato che: - nel procedimento ordinario non erastata formalizzata dalla curatela alcuna impugnazione del rendiconto, depositato in quella sede in data 15/4/2021, solo dopo l’ordine del giudice e decorsi oltre tre anni dalla conversione in fallimento,disposta con decreto del 12/4/2018; - quella causa , infatti, “ è stata rinviata reiteratamente proprio al fine di consentire alla curatela di assumere la sua posizione ai sensi dell’art. 264, comma 1, c.p.c. (ossia accettare il rendiconto ovvero specificare le partite che intendeva impugnare), e ciò fino all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui l’attrice chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendereatteso che in data 28.11.2022 era stato dato avviso, mediante affissione, del depositodel rendiconto ai sensi dell’art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999, e sarebbe stata aquesto punto, a suo avviso, quella la sede ove svolgere le contestazioni”; -non sussisteva, pertanto , alcuna duplice impugnazione dello stesso rendiconto, atteso che il procedimento promosso in sede ordinaria, al momento in cui è statopresentato il ricorso ex art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, era ancora in corso; -doveva essere, pertanto, certamente esclusoche “in forza dellacondotta tenuta dalla curatela nel detto procedimento il rendiconto possa mai ritenersi essere stato accettato prima che sia stato impugnato in sede fallimentare”, poiché, come già detto, la causa era stata reiteratamente rinviata proprio al fine diconsentire alla curatela di prendere posizione sul conto, accettandolo ovvero impugnandolo, mentre “la concessione dei rinvii da parte dell’istruttore, espressamente prevista dall ’ art. 264, comma 1, Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 secondo periodo, c.p.c., esclude che possa dirsi maturata qualsivoglia preclusione”; -né poteva sostenersi che la curatela, una volta proposta l’azione ex art. 263 c.p.c.,fosse obbligata a muovere le contestazioni al conto all’interno del procedimento ordinario, “non ravvisandosi nessuna ragione giuridicamente apprezzabile chedeponga in tal senso ”; - la curatela, infatti, a fronte dell’inadempimento dei commissari dell’obbligo di depositare il rendiconto ai sensi dell’art. 72 del d.l gs. n. 270/1999, prot rattosi per oltre due anni dalla conversione in fallimento, aveva deciso di intraprendere l ’ iniziativa giudiziaria di cui sopra,solo grazie alla quale, dopo un ulteriore anno ed a seguitodell’ordine impartito dal giudice, il rendiconto era stato depositato nel giudizio ordinario ; - s e i commissari si fossero limitati a rendere il conto nell’ambito del giudizio ex art. 263 c.p.c., era ovvio che sarebbe stata quella e soltanto quella la sede giudiziale in cui la curatela avrebbe potuto contestare il rendiconto; - tuttavia, una volta che i predetti a vevano inteso , come loro dovere, dare seguito alla procedura prevista dal d.lgs. n. 2 70/1999, “ non sussiste ragione alcuna per vedere pregiudicate le prerogative che la curatela può esercitare nell’ambito del foro fallimentare in dipendenza della primigenia iniziativa giudiziale a cui la prima è stata costretta a ricorrere ed a cui,con ogni evidenza, è da ricondurre il rispetto dell ’ obbligo di presentazione delrendiconto da parte dei commissari”. 3.6. La corte ha , poi, esaminato il secondo motivo di censura, con il quale i reclamanti avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso che i curatori avevano proposto a norma dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999 sul rilievo che l’instaurazione di tale procedimento si poneva in radicale contrasto con la sentenza non definitiva resa nel giudizio di rendiconto: e l’ha parimenti ritenuto infondato. Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 3.7. La corte ha, sul punto, rilevato che: - “ l ’ unico giudicato”derivante dalla sentenza non definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava“l’obbligo per i commissari liquidatori di rendere”, nel procedimento di cui a gli art t . 263 c.p.c. ss., “ il conto della gestione”; -una volta che i commissari liquidatori, a distanza di circa un anno e mezzo dal deposito del conto della gestione nel procedimento di rendiconto ordinario, avevano depositato lo stesso rendiconto secondo la procedura stabilita dall’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, tutte questioni agitate nel procedimento ordinario restavano del tutto irrilevanti nel procedimento prima amministrativo e poi giudiziale regolato dalla norma da ultimo indicata;- “ il motivo di reclamo in esame muove ”, invece, “ dal presupposto che il presente giudizio in sede fallimentare possa essere in qualche modo condizionato da quello celebrato in sede ordinaria, quasi come se ne costituisse uno sviluppo, e per questo mira a ravvisare in alcuni argomenti adottati nella sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dei “punti fermi” che dovrebbero valere anche nel presente giudizio (come quello relativo al perché la curatela ha diritto ad ottenere il rendiconto in forza dell’azione generale ed ai limiti del suo interesse)”; - “questo ragionamento” è, per contro, “ del tutto errato, in quanto sovrappone i due piani dell’azione generale di rendiconto e del giudizio sul conto della gestione esperibile in sede fallimentare, non tiene conto dell’autonomia del procedimento ex art. 75 D. Lgs. 270/99 (prima amministrativo e poi, solo a seguito della contestazione mossa dalla curatela, giudiziale), giungendo ancora una volta a sostenere (come già osservato nell’esame del primo motivo di reclamo, ma questa volta sotto profilo diverso), che l’iniziativa giudiziale adottata dalla curatela in sede ordinaria pregiudicherebbe e verrebbe a limitare, senza tenere conto della sua diversità (oltre che misconoscendone la natura necessitata Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 in dipendenza dell’inadempimento pluriennale dell’obbligo di deposito del rendiconto in sede amministrativa), quella in sede fallimentare”. 3.8. La corte, quindi, ha esaminato il terzo motivo di reclamo, con il quale i commissari hanno dedotto la carenza di legittimazione e di interesse ad impugnare il contoda parte dei curatoridel fallimento: e l’ha respinto. 3.9. La corte, al riguardo, dopo aver evidenziato che, a norma dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999, “ gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale” e che, in generale, tramite le contestazioni al rendiconto, si possono denunciare gli errori materiali, le omissioni, di carattere contabile o meno, e, più in generale, l’erronea gestione della procedura da parte dell’organo a ciò deputato; ha ritenuto che: - “ costituisce regola di carattere generale” (di cui costituiscono espressione le norme contenute negli artt. 37, 38 e 116 l.fall.,in tema di fallimento, nell’art. 199 l.fall., in tema di liquidazione coatta amministrativa e , di conseguenza, in tema di amministrazione straordinaria ex l. n. 95/1979, e nell’art. 44 del d.l gs. n. 270/1999 , in tema di amministrazione straordinaria) quella per cui , “ nel caso in cui l’organo gestorio della procedura venga sostituito lo stesso debba rendere il conto della gestione assoggettandosi, di conseguenza, alle eventuali osservazioni che in tale sede colui che lo sostituisce possa formulare”; - del resto, “ ferma la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni”, è“proprio il nuovo incaricato della gestione della procedura il soggetto che dispone degli strumenti e delle competenze più idonee a verificare come la stessa sia stata gestita prima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto a cui, per legge, è riservata la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità nei Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 confronti dell’organo cessato)”; - tale conclusione “ vale a maggior ragione nel caso di consecutio tra procedure concorsuali in cui pacificamente si ritiene che l’operato degli organi della procedura venuta meno sia soggetto alla verifica di quelli che ad essi sono succeduti”;- la legge , del resto, attribuisce a “qualsiasi interessato” “il potere di sollevare contestazioni al rendiconto” per cui “non si vede per quale ragione da detta ampia categoria debba essere escluso proprio il soggetto che istituzionalmente… deve proseguire la gestione altrui”, “ anche perché personalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui, colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo ha preceduto, ha il dovere di verificarne la gestione”; - del resto, in caso di revoca o sostituzione del commissario straordinario, è indubbio che lo stesso debba rendere il conto della gestione ex art. 75 del d.lgs. n. 270 cit. e sia, dunque, esposto alle contestazioni del nuovo commissario, per cui, ove la cessazione del commissario dalla carica costituisc a l ’ effetto della conversione della procedura di amministrazione straordinaria in quella fallimentare secondo le disposizioni dettate dagli artt. 69-72 del d.lgs. n. 270cit.(applicabili, in forza dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 70/2011 , anche nei riguardi dell’amministrazione straordinaria regolata dalla l. n. 95/1979), “sembra arduo ritenere che il commissario cessato possa sfuggire alle contestazioni del curatore il quale, senza alcuna ragione, verrebbe a trovarsi in unacondizione deteriore rispetto a quella in cui verserebbe il nuovo commissario nell ’ ipotesi, minore, di sua cessazione per sostituzione fermala prosecuzione dell’amministrazione straordinaria”; - del resto, l ’ espressa menzione, quali soggetti legittimati aformalizzare contestazioni al conto della gestione, dei creditori, dei titolari di diritti su beni e dell’imprenditore insolvente contenuta nell’art. 75, comma 3, Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 del d.lgs. n. 270 cit. , non esclude affatto, a fronte della medesima norma che attribuisce a “qualsiasi interessato” analogo potere, che tra gli stessi possa essere annoverato il curatore del fallimento in cui l’amministrazione straordinaria sia stata convertita, con la conseguente applicazione anche dell’art. 72, che prevede, anche in questo caso, l ’ obbligo di presentazione del conto della gestione da parte del commissario straordinario e, dunque, nel caso in esame, del liquidatore, nello stesso modo in cui il controllo preventivo sul conto, attribuito dall’art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 270/ 19 99 in sede amministrativa al ministero, non preclude in alcun modo “il successivo ed eventuale controllo giudiziale innescato dalle contestazioni spiegate dopo il deposito del conto” presso il tribunale e nonostante l’autorizzazione al deposito concessa dall’autorità amministrativa di vigilanza. 3.10. La corte, infine, ha rigettato il settimo motivo di censura, con il quale i reclamanti hanno attinto il merito della fondatezza delle contestazioni formalizzate dalla curatela ed accolte dal tribunale, invocando, in particolare, l’applicazione dell’art. 111-bis l.fall. alla procedura di amministrazione straordinaria, escludendo, di conseguen za, la necessità di procedere alla formazione di stati passivi integrativi della prededuzione e d affermando l ’ insussistenza di qualsivoglia pregiudizio, anche solo potenziale o ipotetico, per i creditori in conseguenzadelle contestazioni formalizzate dalla curatela. 3.11. La corte, s ul punto, dopo aver rilevato che i commissari liquidatori “hanno pagato i crediti in prededuzione puramente e semplicemente”, senza la formalizzazione dell’ammissione del credito in alcuno stato passivo integrativo e senza la predisposizionedi alcun piano di riparto e “senza alcuna autorizzazione da parte del ministero vigilante”, hasostenuto, a Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 fronte della disciplina applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria in esame, e cioè le norme negli artt. 209, 212, 111, 213 e 117 l.fall., nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006, che: - deve escludersi che il curatore possa procedere a pagamenti in mancanza di provvedimenti formali del giudice delegato, siano essi i decreti che rendano esecutivi i piani di riparto parziale o finale, ovveroi decreti di prelievo ex art. 111, comma 2°, l.fall. necessari per il pagamento dei crediti prededucibili; - n ella liquidazione coatta amministrativa,i poteri del giudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, tanto che l ’ art. 212, comma 2 ° , l.f all. s ubordina all’autorizzazione della stessa la possibilità che il commissario liquidatore distribuisca acconti ai creditori ; - il t ribunale ha ritenuto che i commissari liquidatori abbiano commesso l’irregolarità di gestione loro contestata dalla curatela per non avere sottoposto i crediti prededucibili alla procedura di accertamento del passivo di cuiagli artt. 207, 208 e 209 l.fall. e per non avere predisposto alcuno stato passivo integrativo ad essi relativo ; - non sussiste, in effetti, alcun riferimento normativo che consenta di sottrarre i crediti prededucibili alla procedura di accertamento del passivo, con la conseguente necessità di predisposizione di stati passivi integrativi; - i commissari liquidatori, inoltre, senza l ’ autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevano effettuare i pagamenti d ei crediti prededucibili poiché, anche applicando l’art. 111 l.fall., richiamato dall’art. 212 l.fall., “ non è ipotizzabile che il prelievo per il pagamentodei crediti di cui al n. 1 che nel fallimento è riservato al giudice delegato, nelsilenzio dell’art. 212 L. Fall. (il quale tuttavia espressamente richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per la distribuzione di Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 acconti parziali),possa essere effettuato, in assoluta autonomia, dall’organo di gestione esecutivadella procedura in mancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte dell’autorità divigilanza”; - i fatti contestati dalla curatela erano , del resto, idone i a “determinare un pregiudizio, quanto meno potenziale, per la massa ovvero per i creditori, e ciò sia con riferimento, stante la mancata predisposizione di stati passivi integrativi dei crediti prededucibili, alla impossibilità per gli altri creditori di impugnare ex art. 100 L. Fall. i crediti in questione, che con riferimento al difetto di autorizzazione al pagamento degli stessi”. 3.12. La corte, quindi, ha rigettato il reclamo. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA],hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsonel quale ha, tra l’altro, evidenziato che: - i l giudizio di rendiconto promosso dai curatori fallimentari ex art. 263 c.p.c. è stato, medio tempore, definito con sentenza del tribunale di Catania del 3/1/2024; - tale sentenza ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, per avere i curatori impugnato il conto depositato dagli ex commissari nelle forme previste dagli artt. 72 e ss. del d.lgs. n. 270/1999; -la sentenza del tribunale non è stata impugnata . 4.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo, i ricorrent i , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 263 c.p.c. e dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 d’appello ha, in sostanza, riten uto che i curatori del fallimento , pur a fronte del giudizio di rendiconto introdotto dagli stessi nei confronti dei commissari liquidatori a norma dell’art. 263 c.p.c., fossero legittimati a contestare il rendiconto che i predetti commissari avevanodepositato a norma dell’art. 75 d e l d.lgs . n. 270/1999, senza, tuttavia, considerare che: - la legittimazione all’esercizio dell’azione generale prevista dall’art. 263 c.p.c. era stata rivendicata proprio dai c uratori ed era stata loro riconosciuta dalla sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] proprio in quanto curatori del fallimento seguito, senza soluzione di continuità, alla procedura di amministrazione straordinaria; - gli stessi , infatti, proprio in tale qualità, in data15/4/2021, avevano ricevuto, con il deposito del rendiconto e della relativa documentazione, quanto loro necessario per la “corretta gestione del fallimento”; -la lettera e la ratio della disciplina del rendicont o impongono , del resto,di ritenere che tale procedimento debba definirsi o con l’approvazione o conl’impugnazione del conto e che non sia nella facoltà di chi ha promosso il relativogiudizio abbandonarlosenza che sia sciolta l’alternativa tra l’uno e l’altro esito; -la scelta dei curatoridi non proseguire oltre nel procedimento introdotto a norma dell’art. 263 c.p.c., non poteva, dunque, che comportare, a fronte del deposito del rendiconto, la sua definitiva approvazione; -il deposito del rendiconto anche ai sensi dell’art. 72 del d.l gs. n. 270 cit., poteva , al più, consentire l e contestazioni di terzi soggettima non certo da parte di chi, come i curatori, avevano già esercitat o tale facoltà o, meglio, deciso di non esercitarla nell’ambito del giudizio promosso a norma dell’art. 263c.p.c.. 5.2. Il motivo è infondato.Non si comprende, invero, la ragione per cui i curatori del fallimento, dopo che i (cessati) commissari liquidatori dell ’ amministrazione straordinaria Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 avevano depositato, a norma dell’art. 75del d.lgs. n. 270/1999, il rendiconto della loro gestione, non potevano proporre, nella relativa e conseguente sede processuale (e, dunque, con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3 dell ’ art. 75 cit. e dall’art. 213, comma 2°, in fine, l.fall., ivi richiamato, nel suo testo originario), le contestazioni al rendiconto così depositato. 5.3. Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è, infatti, fondato sul presupposto dell ’ esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un ’ ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva,o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto; Cass. n. 17283 del 2010; Cass. n. 12463 del 1999). 5.4. La mera proposizione dell’azione di rendiconto prevista dall’art. 263 c.p.c. da parte dei curatori del fallimento e la semplice pendenza del relativo giudizio, nell’(incontestata) mancanza tanto di un’ordinanza del giudice istruttore che abbia dato atto dell’accettazione del conto da parte degli stessi (art. 263, comma 2°, c.p.c.), quanto di una sentenza che, all’esito Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 dell’impugnazione del conto (artt. 264 ss c.p.c.), abbia, in via definitiva, accertato l’infondatezza delle relative contestazioni (o, più radicalmente, l’insussistenza del diritto al rendiconto in capo a chi l’aveva chiesto e/o dell’obbligo di presentarlo da parte di chi era stato a tale fine convenuto in giudizio), non potevano, di conseguenza, in alcun modo precludere agli stessi curatori, a fronte del deposito da parte dei cessati commissari del rendiconto della propria gestione anche nei modi previsti dall’art. 75 cit., di presentare, in tale ulteriore giudizio, le proprie contestazioni ed, in tal modo, evitare, com’è evidente, che, in mancanza, il conto stesso, come prevede proprio l’art. 75, comma 4, cit., potesse essere, di conseguenza, ritenuto (definitivamente) approvato. 5.5. L’art. 266 c.p.c., in effetti , prevede che solo l’approvazione del conto (al pari, secondo le norme generali, di una sentenza che si sia definitivamente pronunciata sul conto all’esito dell’azione prevista dall’art. 263 c.p.c.) impedisce a chi l’abbia approvato di sollevare contestazioni in ordine allo stesso (diverse dall’errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite) in un separato precesso. 5.6. Né, del resto, può ritenersi che tra l ’ azione di rendiconto davanti al giudice ordinario e quella davanti al tribunale fallimentare non vi sia soluzione di continuità. 5.7. La procedura previstadall’art. 263 c.p.c., intanto, è meramente facoltativaed è rimessa all’iniziativa degli interessati (Cass.n. 27591 del 2024 ) . Si tratta , invero, di un “ contenitore ” processuale in cui confluiscono le specifiche situazioni giuridiche in cui vi è un obbligo di rendere il conto, utilizzabileanche al di fuori delle specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore (Cass. n. 22063 del 2017), la cui disciplina generale dev ’ essere, dunque, integrata con le specifiche Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 discipline di settore, come avviene per l’amministratore giudiziario nominato ex art. 676 c.p.c. (Cass. n. 12463 del 1999). 5.8. Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempre obbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt. 116 e 213 l.fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazione dell’autorità di vigilanza). Non è, pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito del conto, ma è il gestore ad essere onerato ex lege del deposito del conto, a fronte del cui deposito è facoltà degli interessati (come i creditori e il debitore) proporre contestazioni al tribunale (artt. 116, commi 3° e 4°, e 213, comma 3° , l fall.). Il modello processuale dell’azione di rendiconto concorsuale (rientrante nel genus delle attività gestorie di nomina giudiziaria), prevede, pertanto, ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte del gestore del patrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parte interessata ha ad oggetto le eventuali contestazioni al conto di gestione, il che spiega l’alterità dell’azione di rendiconto del curatore del fallimento (ma, in termini analoghi, lo si può affermare anche per il liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa) rispetto all’ordinaria azione di rendiconto (Cass.n. 11046del 1995, in motiv., lì dove ha rilevato come “la legge fallimentare… prevede un procedimento di rendiconto speciale rispetto a quello ordinario di cui agli artt. 263 sgg. cpc”). 5.9. L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, un oggetto del tutto differente dal rendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del diritto della parte interessata alla condanna del gestore al pagamento delle somme che risultano dovute o, comunque, all’emissione di titoli di pagamento (Cass. n. 14324del 2022; Cass. n. 2148 del 2014). Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 5.10. L’azione di rendiconto prevista da lla disciplina concorsuale, invece, ha per oggetto l a correttezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica, che può anche (ma non necessariamente) estendersi all’accertamento della sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2°, l.fall., ove lo stesso abbia compiuto atti che hanno arrecato un pregiudizio effettivo alla massa o ai singoli creditori (Cass. n. 6377 del 2019; Cass. n. 18940 del 2007; Cass.n. 13274 del 2000; Cass., n. 547 del 2000; Cass.n. 10028del 1997; Cass. n. 277 del 1985). 5.11. Il decreto impugnato si è senz ’ altro attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare,ha ritenuto che, a fronte della mera pendenza del procedimento promosso in sede ordinaria da parte dei curatori del fallimento a norma dell’art.263 c.p.c. e della mancata accettazione dello stesso da parte di questi ultimi, non c’era “ragione alcuna” per ritenere che, “in dipendenza della primigenia iniziativa giudiziale a cui” la curatela era“stata costretta a ricorrere”, gli stessi curatori non avessero la legittimazione a contestare, con il ricorso al tribunale previsto dall’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270 cit., il rendiconto depositato dai commissari liquidatori nei modi previsti da tale disposizione. 5.12. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la falsa applicazionedell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’operato degli commissari liquidatori fossesuscettibile di sindacato da parte dei curatori del fallimento, omettendo, per contro, di considerare che: - la procedura di amministrazione straordinaria è affidata alla sorveglianza del ministero, per cui le modalità di gestione Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 non sono sindacabili , in sede di rendiconto, dai c uratori del “consecutivo” fallimento; -la successiva procedura fallimentare, “come ha statuito la (non impugnata) sentenza 1.3.2021”, “deve essere posta a conoscenza dei risultati di quella gestione (quali «informazioni necessarie e strettamente funzionali» alla propria, successiva gestione)”, ma non ha alcun potere di sindacare la legittimità “procedurale” dei singoli atti compiuti sotto il controllo e la vigilanza dell’autorità amministrativa; -se, infatti, l’operato degli organi della procedura cessataè stato approvato da chi in quella procedura aveva poteri di controllo e di vigilanza, il “gestore successivo” non ha, di conseguenza, il potere di contestare la legittimità della procedura adottata con il consenso e l’approvazione di chi nella procedura cessata era investito del potere di controllo e di vigilanza; - i l conto che i commissari liquidatori avevano depositato il 15 /4/ 2021 , in ossequio a quanto disposto dalla sentenza 1/3/2021, era stato approvat o sia dal comitato di sorveglianza, sia dal ministero, ed era idoneo a fornire ai c uratori , come da loro richiesto, anche allora nella qualità di curatori, conil ricorso proposto a norma dell ’ art. 263 c.p.c., e cioè le “informazioni necessarie per la corretta gestione del fallimento”. 5.13. Il motivo è infondato. Il decreto impugnato, con statuizione rimasta incensurata, ha, infatti, rilevato che, con la sentenza non definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale aveva accertato, con forza di giudicato (in quanto, com’è rimasto incontestato, non impugnata), “ l ’ obbligo per i commissari liquidatori di rendere … il conto della gestione” ai curatori del fallimento dichiarato in sede di conversione dell’amministrazione straordinaria. 5.14. L’estinzione del processo (che i ricorrenti, peraltro, neanche deducono) rende, del resto, inefficaci gli atti compiuti Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 ma, come prevede l’art. 310, comma 2°, c.p.c.,non anche le sentenze non definitive di merito pronunciate (come quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel corso dello stesso, le quali, pertanto, una volta definitive perché (come, appunto, quella appena indicata) non impugnate, sono idonee algiudicato sostanziale (cfr. Cass.n. 840 del 1984) e, dunque , preclusive di un diverso accertamento, in ordine alla sussistenza del diritto (al rendiconto) che ne è stato l’oggetto, in un successivo e diverso giudizio (come quello conseguente al ricorso proposto dai curatori a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270 cit.)tra le stesse parti. 5.15. Né sul punto può rilevare il fatto, rimasto incontestato tra le parti, che il giudizio di rendiconto promosso dai curatori del fallimento a norma dell’art. 263 c.p.c. sia stato medio temporedefinito con sentenza del tribunale di Catania del 3/1/2024 e che tale sentenza, rimasta inoppugnata, abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere: la pronuncia di cessazione della materia del contendere, infatti, integra, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie (creata dalla prassi giurisprudenziale) di estinzione del processo; - la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere determina, pertanto, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e (a differenza di quella non definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non passate in cosa giudicata, e, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con l’ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass. SU n. 1048 del 2000; Cass. n. 17312 del 2015; Cass. n. 1695 del 2018; Cass. n. 4167 del 2020). 5.16. Questa Corte, comunque, ha già avuto modo di affermare che: - in base a un principio generale dell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; - pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui un rapporto di natura sostanzialecomporta il dovere, legale o negoziale, d i una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui (Cass. n. 22063 del 2017). 5.17. Nel caso, come quello in esame, in cui l’amministrazione straordinaria è stata convertita in fallimento, i commissari liquidatori, nominati in sostituzione dei commissari straordinari a norma dell ’ art. 1, comma 498, della l. n. 296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio della societàin sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 del d.lgs. n. 270/1999 e 200, comma 1°, l.fall.) , sono, pertanto, senz’altro tenuti, sul piano sostanziale, a rendere il conto dei relativi atti e dei conseguenti risultati a i curatori del fallimento successivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89, comma 2°, l.fall.). 5.18. La legge, del resto, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello, attribuisce espressamente a qualsiasi Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 interessato“il potere di sollevare contestazioni al rendiconto ”: e, in effetti, “non si vede per quale ragione da detta ampia categoria debba essere escluso proprio il soggetto che istituzionalmente … deve proseguire la gestione altrui”, “anche perché personalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui, colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo ha preceduto, ha il dovere di verificarne la gestione”, e che, proprio nella veste di “nuovo incaricato della gestione della procedura ”, “ dispone degli strumenti e delle competenze più idonee a verificare come la stessa sia stata gestita prima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto a cui, per legge, è riservata la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo cessato)”. 5.19. Né, infine, può rilevare che il conto presentato da i commissari liquidatori sia stato approvato dall ’ autorità amministrativa di vigilanza: la quale, in effetti, come dispone l’art. 75, comma 3, cit., si limita ad autorizzare il deposito, presso il tribunale competente, del rendiconto predisposto dagli stessi ma non esclude affatto, come la stessa disposizione conferma, che tale rendiconto possa essere oggetto di contestazione da parte di chiunque ne abbia l’interesse, a partire dai curatoridel fallimento in cui l ’ amministrazione strao rdinaria sia stata convertita,ed essere, dunque, oggetto di sindacato da parte del tribunalea tal fine investito dal ricorso previsto dall’art. 75, comma 3, cit.. 5.20. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che il controllo preventivo sul conto espletato all’autorità amministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75, comma 1, cit., non preclude in alcun modo “il successivo ed eventuale controllo giudiziale innescato dalle contestazioni spiegate dopo il deposito Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 del conto” presso il tribunale, si è, dunque, senz’altro conformato ai principi esposti. 5.21. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazionedegli artt. 75 del d.lgs. n. 270/ 19 99 e 111 - bis l. fall. , hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che i curatori del fallimento avevano correttamente contestato ai commissari liquidatori di aver proceduto al pagamento delle prededu zioni senza la formalizzazione dell’ammissione dei relativi crediti in alcuno stato passivo integrativo, senza la predisposizione di alcun piano di riparto e senza alcuna autorizzazione da parte del ministero vigilante, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l ’ art. 111 - bisl.fall., in quanto introdotto dal d.lgs. n. 5/2006 (e modificato dal d.lgs. n. 169/2007), quale norma di natura processuale , è senz’altro applicabile nella procedura di amministrazione straordinariaagli atti compiuti dai commissari liquidatori, tutti successivi al 2007; - nulla , dunque, impediva al m inistero vigilante di consentirne l’utilizzazione per provvedere al pagamento dei crediti non contestati; -le spese in prededuzione erano state, del resto, sostenute in conformità agli atti d’indirizzo ministeriale edavevano avuto unicamente riguardo a quanto occorrente alla conservazione dei beni (vigilanza, bonifica terreni, assicurazioni, spese condominiali, IMU, etc.), al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti ancora in servizio e dei compensi ai professionisti incaricati dai commissari; - l a pretesa di stabilire quale modus procedendi, diverso da quello che i c ommissari avevano seguito osservando le regole fissate dal ministero, doveva essere adottato per il pagamento dei crediti prededucibili, si r is olve va , dunque, in un ’ inammissibile ingerenza, totalmente estranea al sindacato sul conto reso dai Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 commissari, nella potestà dell ’ a utorità amministrativa di adottare modalità di gestione di una procedura amministrativa. 5.22. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con la pronuncia che hanno impugnato: la quale, infatti, con statuizioni rimaste incensurate, dopo aver affermato che il curatore del fallimento non può procedere a l pagamento delle prededuzioni in mancanza di provvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti di prelievo previsti dall’art. 111, comma 2°, l.fall. e che, nella liquidazione coatta amministrativa(e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), i poteri del giudice delegato sono attribuiti all ’ autorità amministrativa che vigila sulla procedura, ha, in sostanza, ritenuto che: - i commissari liquidatori, senza l ’ autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevano effettuare i pagamenti dei crediti prededucibili; -“non è”, infatti, “ipotizzabile che il prelievo per il pagamento dei crediti di cui al n. 1” dell’art. 111 l.fall. (richiamato dall’art. 212 l.fall.) “che nel fallimento è riservato al giudice delegato”, pur “ nel silenzio dell’art. 212 l.fall. (il quale tuttavia espressamente richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per la distribuzione di acconti parziali)”, “ possa essere effettuato, in assoluta autonomia, dall’organo di gestione esecutiva della procedura in mancanza di qualsivoglia autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza”; - i curatori del fallimento avevano , dunque, correttamente contestato ai commissari liquidatori di aver pagato i crediti in prededuzione senza aver, tra l’altro, ottenuto alcuna autorizzazione sul punto da parte del ministero vigilante. 5.23. Ed è, invece, noto che: -nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 2020); - il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., dev’essere, dunque, dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione; - risulta, pertanto, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla Ric. 2024 n.8076 - Sez. 1 – CC del 23 febbraio 2026 motivazione della sentenza impugnato (Cass. n. 24298 del 2016). Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità dei suoi motivi,dev’essere, in definitiva , rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13. P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricor
Decreto Cassazione n. 06816/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris